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Giurisprudenza - Appalti |
Cons. Stato, Ad. Plen. N. 30 del 26 luglio 2012, sui poteri della commissione giudicatrice in materia di rinnovo degli atti dopo l’annullamento dell’aggiudicazione FATTO 1. Tra i requisiti di partecipazione era richiesta
l’autorizzazione ex art. 137 TULPS (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)
rilasciata dalla Prefettura di Bergamo(ovvero dalla
Prefettura della Provincia ove aveva sede il concorrente se la stessa era
rilasciata per l’esercizio dell’attività in più Province, inclusa
quella di Bergamo). I concorrenti, inoltre, dovevano rendere una
dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000,
con cui si obbligavano ad ottenere entro 60 gg.
dalla comunicazione dell’aggiudicazione una certificazione rilasciata
dall’ENAC, relativa al possesso di tutti i requisiti richiesti dal d.m. n. 85 del 29 gennaio 1999 (Regolamento recante norme
di attuazione dell’art. 5 del d.l. 18 gennaio 1992 n. 2. Nella seduta del 4 gennaio 2011 veniva
escluso dalla gara il costituendo r.t.i. Italpol Vigilanza Milano- Sicuritalia s.p.a., in quanto l’autorizzazione di
pubblica sicurezza ex art. 134 Tulps,
rilasciata alla soc. Sicuritalia, sarebbe stata
limitata e non ne sarebbe stata chiesta l’estensione per il servizio
oggetto di appalto ex art. 257-ter r.d. 6 maggio 1940 n. 635
(Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773
delle leggi di pubblica sicurezza). La gara veniva, quindi, aggiudicata alla soc.
Sipro, mentre al secondo posto si classificava il
costituendo r.t.i. avente come rappresentante Fidelitas spa. 3. Ne scaturivano tre contenziosi davanti al TAR Lombardia- Sezione staccata di Brescia: 1) Fidelitas spa proponeva ricorso contro
l’aggiudicazione a favore di Sipro srl
(n.166/11); 2) Il costituendo r.t.i. Italpol Vigilanza Milano- Securitas impugnava la propria esclusione (n. 168/11),
peraltro sospesa in via cautelare dal TAR con ord. N. 211/11, confermata
dal Consiglio di Stato, VI Sez., con ord. N. 1412/11; 3) A seguito della riammissione in gara
e della riedizione del potere, il costituendo r.t.i.
Italpol Vigilanza Milano s.r.l.-
Securitas spa veniva dichiarato aggiudicatario: da
qui il ricorso proposto da Fidelitas spa contro la
riammissione alla gara e l’aggiudicazione a favore del citato r.t.i. (n.435/11). 4. Il TAR ha reso due distinte
sentenze: con la prima, n. 1235/11, resa sui ricorsi riuniti nn. 168/11 e 435/11, ha accolto il ric. n. 168/11 e
rigettato il ric. n. 435/11, ritenendo da un lato illegittima la esclusione
di Italpol e, dall’altro, legittima la sua
riammissione in gara e l’aggiudicazione a suo favore. Con la seconda
(n. 1297/11) il Tar ha dichiarato in parte improcedibile
ed in parte inammissibile il ricorso n. 166/11
proposto da Fidelitas spa contro
l’aggiudicazione a favore di Sipro srl, in
base al rilievo del difetto di interesse in capo a Fidelitas
a contestare la posizione di seconda classificata, una volta giudicata
legittima l’aggiudicazione a favore della prima classificata. 5. Entrambe le sentenze sono state appellate dal costituendo r.t.i. rappresentato
da Fidelitas spa, con separati appelli,
tempestivamente e ritualmente notificati e depositati. 6. Ritiene invece di dover rimettere all’adunanza plenaria
la questione sollevata con il terzo motivo di ricorso. In esso viene contestato il secondo capo della sentenza TAR
relativo alle modalità di riedizione del potere da parte della stazione
appaltante: è stato, infatti, ritenuto corretto l’operato della
medesima che, ai sensi dell’art. 82 comma 12 del codice degli appalti,
ha riammesso in gara l’esclusa e proceduto alla valutazione della sua
offerta, a cura della medesima commissione, dopo che erano già state
conosciute e valutate le altre offerte, in omaggio al principio di conservazione
degli atti di gara. La parte appellante lamenta che il Tar nel dare prevalenza a
detto principio, ha sacrificato altri principi prioritari quali quelli di
trasparenza, imparzialità e par condicio e che l’art. 84, comma 12, del codice degli appalti potrebbe trovare
applicazione solo nel caso di procedure automatiche. In particolare, secondo un primo indirizzo, si è ritenuto che
la soluzione dipenda dal criterio di aggiudicazione. Nel caso di criterio del prezzo più basso, dovendo la
commissione svolgere solo valutazioni di ordine aritmetico, l’avvenuta
conoscenza degli autori delle offerte non impedirebbe di partire
dall’ultimo atto annullato anziché rinnovare l’intero
procedimento: sarebbe quindi possibile mantenere ferma la fase di
presentazione delle offerte e rinnovare solo la fase di esame comparativo
delle offerte (V Sez. nn. 2843/08 e 5372/08). Invece, nel caso di criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, dove la commissione deve compiere valutazioni
discrezionali, una volta annullata l’aggiudicazione
occorrerebbe rinnovare l’intera procedura a partire dalla fase di
presentazione delle offerte medesime (V Sez., nn.
5892/05 e 2612/06; IV Sez. n. 3617/04). Altra giurisprudenza, con riferimento al diverso caso in cui
la gara sia annullata per eccesso di potere e violazione del principio di collegialità
a causa di lacune nella motivazione o nella verbalizzazione dei giudizi delle
offerte, ha ritenuto che non violerebbe la par condicio il rinnovo parziale della gara a
buste aperte ed un nuovo apprezzamento da parte della commissione delle offerte,
atteso che il principio di segretezza delle offerte non sarebbe inderogabile
in senso assoluto, dovendo essere coordinato con altri principi quali
l’effettività della tutela giurisdizionale e l’eseguibilità dei
giudicati. Il pericolo di condizionamenti del giudizio della commissione
sarebbe evitabile mediante l’analiticità della motivazione e la
compiutezza della verbalizzazione nonché mediante
l’utilizzo dei criteri di massima predeterminati e non travolti dal
giudicato (VI Sez. nn.
6457/04 e 683/05; IV Sez. n. 4834/04). Tale orientamento è stato fatto proprio dalla sentenza
appellata, estendendolo al caso, non contemplato dai precedenti, di
annullamento dell’esclusione di un
concorrente. 7. Connesso con la problematica del rinnovo delle operazioni di gara è quello della possibilità di ricostituzione della
precedente commissione ovvero di nomina di una nuova commissione: al riguardo
ritiene 8. Conclusivamente, Il Collegio, in linea di principio ritiene preferibile
operare secondo il criterio di aggiudicazione seguito (tesi esposta nel par.
13.3) con riguardo al caso del rinnovo delle operazioni di gara dopo l’annullamento
di un provvedimento di esclusione, ma non ritiene del tutto appagante tale opzione laddove impone che detto rinnvo
avvenga a partire dalla presentazione delle offerte. Una mediazione possibile, secondo La rinnovazione della sola fase di valutazione delle offerte potrebbe avvenire previa chiusura delle
buste contenenti le offerte e con una commissione di gara in diversa
composizione. 9. Si è costituita nei ricorsi riuniti la soc.
Sipro che non ritiene condivisibile la soluzione
suggerita dall’ordinanza di rimessione: insiste, pertanto, affinchè venga ritenuta illegittima la rinnovazione della
procedura concorsuale attraverso il riesame dell’offerta del
concorrente riammesso, a buste aperte. 11. La soc. Italpol
ha a sua volta depositato memoria difensiva facendo rilevare come la
decisione sul terzo motivo dell’appello n. 9355/11 non possa
prescindere dalla valutazione delle particolari caratteristiche della gara in
esame, in cui il disciplinare di gara assegnava alla parte economica la parte
maggiore del punteggio (70 su 100) per l’individuazione mediante
formula matematica del miglior offerente, mentre per la valutazione dell’offerta
tecnica prevedeva un massimo di 30 punti da assegnare col metodo del
confronto a coppie di cui all’All. A) del d.P.R.
n. 554 del 1999. Tali caratteristiche della gara farebbero ritenere
applicabile il principio giurisprudenziale secondo cui il principio di
segretezza non assume un valore di assoluta inderogabilità, essendo
necessario che esso venga coordinato con altri
fondamentali principi (quali la conservazione, l’efficienza, la buona
amministrazione, l’economicità e così via) ordinati a garanzia
dell’effettività della tutela giurisdizionale, posta come principio
generale cardine dall’art. 1 del d.lgs. n. 104 del 2010. Quanto alla composizione della Commissione, si fa rilevare, oltre
alla chiara disposizione di cui all’art. 84,
comma 12, del Codice degli appalti, che la rinnovazione delle operazioni è
avvenuta ad opera della stessa commissione che aveva inizialmente estromesso
dalla procedura il r.t.i. Italpol,
sicchè sarebbe da escludere ogni indebito favore
nei suoi confronti. Con successiva memoria di replica, la soc.
Italpol ha eccepito l’inammissibilità delle
deduzioni nel giudizio della soc. Sipro, in quanto
la stessa, parte necessaria e soccombente in I grado, avrebbe dovuto proporre
appello in proprio e non costituirsi nell’appello proposto dalla soc. Fidelitas (con memoria non notificata a controparti). 11. Si è, infine, costituita in
giudizio la soc. Sacbo, secondo cui il rinnovo
parziale non ha violato i noti principi di segretezza, par condicio e
trasparenza, essendo indubitabile che la gara è stata aggiudicata per la
differenza quantitativa delle offerte economiche dei due concorrenti. 12. I ricorsi sono stati discussi all’udienza del 18
giugno 2012 e trattenuti in decisione. DIRITTO 1. Come precisato nella esposizione
in fatto, la fattispecie oggetto di giudizio concerne una procedura di gara
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa nella quale, dopo una iniziale esclusione dell’RTI Italpol- Securitalia ed una
prima graduatoria stilata dopo l’esame delle offerte tecniche ed
economiche di tutti i concorrenti, a seguito della riammissione della soc. Italpol conseguente a giudicato amministrativo, vi è
stata una rinnovazione della valutazione della sola offerta di
quest’ultima impresa a cura della medesima commissione di gara e ferme
restando le offerte tecniche ed economiche già scrutinate delle altre
concorrenti. Al riguardo, con il terzo motivo di appello si deduce che la
procedura avrebbe dovuto essere rinnovata
integralmente dal momento della presentazione delle offerte tecniche ed
economiche, essendo state già conosciute e valutate le offerte delle altre
società partecipanti. 2. Ai fini della risoluzione della questione, va preliminarmente
ricordato che lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento
di contratti della p.a. è soggetto in via generale, tra l’altro, ai
principi di continuità delle operazioni e di contestualità delle valutazioni:
ciò allo scopo di assicurare al massimo grado l’obiettività ed omogeneità delle determinazioni della stazione
appaltante nel rigoroso rispetto della par condicio dei partecipanti. Va altresì ricordato che relativamente alle
procedure incentrate sul criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, vale altresì il principio di mantenimento dinanzi alla
commissione della segretezza delle offerte economiche fino
all’esaurimento dell’esame delle offerte tecniche: ciò allo scopo
di evitare che la conoscenza del prezzo richiesto possa influenzare i
componenti della commissione stessa nella formazione dei giudizi tecnici. Ma d’altra parte non è senza rilevanza il principio di
conservazione degli atti giuridici, che trova notoriamente variegata
espressione in ambito civilistico e generale dell’ordinamento negli
artt. 1419 e segg. cod. civ., e che è riscontrabile
in campo amministrativo nei molteplici condizionamenti e limiti imposti prima
dalla giurisprudenza e poi esplicitamente dall’art. 21-octies
della l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, riguardo
all’annullabilità degli stessi provvedimenti illegittimi. Nel medesimo senso depone, in secondo luogo, il principio di
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa sancito in via
generale dall’art. 1, comma 1, della citata l.
7 agosto 1990 n. 241 e, nella specifica materia della contrattualistica
pubblica, dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e che
trova in qualche misura significativa rispondenza nella regola di ragionevole
speditezza dei procedimenti, contemplata dall’art. 41 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. 3. E’ alla luce di tali presupposti che viene affrontata e risolta in modo contrastante la
questione in esame. Come si è già evidenziato, a proposito delle procedure che si
svolgono secondo il criterio del prezzo più basso, la prevalente
giurisprudenza è nel senso che l’automaticità della valutazione esclude
che la mancata operatività dei principi di continuità e segretezza possa
comportare effetti pregiudizievoli in ordine alla obiettività
ed omogeneità delle valutazioni compiute (Cons. di Stato, sez. V, 25
settembre 2010, n. 8230; Cons. di Stato, sez. V, 11 aprile 2006, n. 2612;
sez. VI, 16 giugno 2005, n. 3174 e numerose
sentenze di primo grado). Viceversa, a proposito delle procedure che si svolgono
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
giurisprudenza prevalente (Cons. di Stato, sez. V,
25 settembre 2010, n. 8230 cit.; Cons. di Stato, sez. V, 11 maggio 2006, n.
2612, cit.; Cons. di Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3731; v. anche la
giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali) ma non unanime (v.
infatti per l’indirizzo contrario Cons. di Stato, sez. V, 12 giugno
2007, n. 3136; Cons. di Stato, sez. V, 8 marzo 2006, n. 1194; Cons. di Stato,
sez. VI, 11 dicembre 1998, n. 1668) è nel senso
della necessità della rinnovazione della gara a partire dalla ripresentazione
delle offerte. L’alto tasso di discrezionalità che caratterizza tale
tipo di procedura postula, secondo il predetto orientamento, che, in
particolare, il descritto principio di segretezza venga
comunque rispettato e, quindi, recuperato attraverso appunto la
ripresentazione delle offerte, onde evitare il rischio di parzialità in
favore dell’uno o dell’altro dei concorrenti. 4. L’adunanza plenaria ritiene, invece, che anche relativamente a tali procedure il rinnovo degli atti debba
limitarsi alla sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima
commissione preposta alla gara. 4.1. A tale conclusione, peraltro, si perviene non in base ad
una valutazione di prevalenza dell’uno o l’altro dei principi
ricordati, valutazione che non si sottrae comunque ad
una certa opinabilità, bensì alla stregua dei principi di fondo, espressione
del “giusto processo”, nella giustizia amministrativa. Difatti, impongono tale soluzione, da una parte la rilevanza determinante della situazione soggettiva azionata,
rilevanza insita nel carattere soggettivo del giudizio amministrativo,
ribadito con forza dalla sentenza dell’adunanza plenaria n. 4/2011
(relativa al rapporto fra ricorrente principale e ricorso incidentale),
dall’altra, il principio di effettività della relativa tutela. Invero, non vi è dubbio che la pretesa fatta valere dal
ricorrente sia quella di concorrere nella gara cui
ha chiesto di partecipare per ottenere la relativa aggiudicazione; ed è
altrettanto evidente che tale pretesa non può che essere soddisfatta dalla
valutazione della sua originaria offerta in comparazione con le altre coevamente presentate. Affermare dunque che, viceversa, dopo il giudicato favorevole
debba aprirsi una fase di presentazione di nuove offerte sia da parte sua sia
da parte degli altri concorrenti, significa mutare l’interesse finale
riconosciutogli in sede giurisdizionale in un evanescente interesse
strumentale (così l’adunanza plenaria citata) alla partecipazione ad una gara sostanzialmente nuova. Il che non appare
all’evidenza aderente al reale portata della
pronuncia da lui ottenuta. 4.2. Con tale forte posizione giuridica non appare
comparabile il mero rischio della lesione di altri interessi vuoi pubblici vuoi di terzi, pure rilevanti nel giudizio amministrativo. Ciò vale in particolare per la prospettata alterazione della par
condicio dei concorrenti. Invero, detta valutazione interviene allorchè
i giudizi sulle altre offerte sono ormai del tutto definiti. Essa si
inserisce, perciò, in un quadro complessivo nel quale emergono con
compiutezza, unitamente ai criteri di valutazione stabiliti dalla lex specialis ed alle ulteriori specificazioni eventualmente determinate
dalla commissione (nei limiti consentiti dall’art. 83 del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 cit.), anche le linee concretamente seguite da
quest’ultima nella loro applicazione. Opera in tal modo, una fitta rete
di riferimenti che, da un lato, consentono di assicurare l’omogeneità
della valutazione postuma da parte della stazione appaltante della offerta illegittimamente pretermessa
e d’altro lato, in caso di impugnazione, rendono particolarmente
stringente il sindacato giurisdizionale di legittimità circa
l’effettivo rispetto di tale omogeneità di giudizio e quindi, in
definitiva, della par condicio del soggetto precedentemente escluso
rispetto agli altri concorrenti già valutati. D’altro canto la riapertura della fase di presentazione
delle offerte comporta essa stessa un’alterazione del canone della
concorrenza, perché le nuove proposte sarebbero formulate da concorrenti che
sono a conoscenza o che possono aver conosciuto almeno nei tratti essenziali
le originarie offerte degli altri partecipanti alla gara, giusta i meccanismi
di pubblicizzazione previsti, ora, dall’art. 120 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, in passato,
dall’art. 91 del d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554 e sui quali si è esercitata copiosa giurisprudenza.
Sussiste quindi in tale situazione il ben fondato rischio che le nuove
proposte siano il frutto non di scelte di carattere meramente
imprenditoriale, come le regole del mercato vogliono, ma anche di raffronti
con le altre precedenti offerte e che, pertanto, siano volte
all’ottenimento dell’aggiudicazione anche a scapito del loro
complessivo equilibrio economico. Non per nulla presumibilmente anche per
evitare tale pericolo, nell’ordinario svolgimento delle procedure vige
la disposizione dell’art. 13 del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, secondo cui è fatto divieto di accesso alle offerte fino
all’approvazione dell’aggiudicazione. 5. Quanto infine alla soluzione “mediana”
suggerita dalla pronuncia di remissione, secondo cui la rinnovazione degli
atti potrebbe consistere nella mera chiusura delle buste con le originarie
offerte e nel loro successivo esame da parte di una commissione di gara in
diversa composizione, l’Adunanza non ritiene di potervi aderire. Una tale soluzione urta anzitutto contro il disposto
dell’art. 84, comma 12, del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163 per il quale, come è noto, per il rinnovo delle procedure di
gara “…è riconvocata la medesima commissione”. Detta soluzione, inoltre, non appare neppure idonea a porre
rimedio al venir meno della segretezza delle offerte, atteso che il contenuto
essenziale di queste e financo le relative
valutazioni sono ormai resi noti nella ricordata
fase di pubblicizzazione prescritta dalle norme regolamentari e riportati poi
in verbale, onde per tale via essi sarebbero o potrebbero essere agevolmente
conosciuti dalla nuova commissione. “Nella gara per l’affidamento di contratti
pubblici l’interesse fatto valere dal ricorrente che impugna la sua
esclusione è volto a concorrere per l’aggiudicazione nella stessa gara;
pertanto, anche nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento
dell’esclusione stessa sopravvenuto alla formazione della graduatoria,
il rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione
dell’offerta illegittimamente pretermessa, da
effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla procedura”. 7. Viene, pertanto, respinto il terzo motivo di appello qui
esaminato, con rinvio alla Sezione remittente per la decisione sulle residue
questioni controverse fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza
plenaria), parzialmente pronunciando sull'appello, come in epigrafe
proposto, respinge il terzo motivo di ricorso. |