Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 17 febbraio 2003 n. 839, sui
termini per l’annullamento del nulla osta paesaggistico
FATTO e DIRITTO
1. La società Euro Immobiliare Tu. Alb. a r.l., proprietaria
di un complesso di aree nel Comune di Melendugno, oggetto di un
piano di lottizzazione perfezionato con delibera c.c. 3/3/93 n.24 e
successiva convenzione 5/5/93, presentava all’approvazione
dell’Amministrazione comunale i progetti esecutivi per la realizzazione
delle attrezzature di interesse comune e di una parte dei
fabbricati previsti dal piano attuativo.
Tali progetti erano, poi, trasmessi alla Regione Puglia per il rilascio
del nulla-osta previsto dall’art.7 della legge n.1497/1939,
ma, non essendosi la Regione pronunciata nel termine di 60 giorni previsto
dall’art.82, nono comma, del D.P.R. n.616/1977, la
società chiedeva al Ministero per i Beni culturali ed ambientali
di esercitare il potere sostitutivo previsto dal citato art.82.
Attesa l’inerzia del Ministero, la società revocava la richiesta
di intervenuto sostitutivo e, con delibera regionale 22/11/1994
n.8166, otteneva l’assenso richiesto.
Con decreto 16 febbraio 1995, il Ministero annullava la delibera regionale.
La società impugnava il summenzionato decreto ministeriale davanti
al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione
di Lecce, che, con sentenza 13 luglio 1996, n.613, accoglieva il ricorso,
ritenendo fondato ed assorbente il primo motivo di
censura, relativo alla violazione dell’art.82, comma IX, del D.P.R.
n.616/1997 (dalla data della comunicazione al Ministero
dell’autorizzazione regionale alla data della notificazione dell’annullamento
ministeriale era trascorso un tempo superiore a 60
giorni).
2. Con ricorso notificato il 14 luglio 1997, l’Amministrazione dei Beni
culturali ed ambientali ha appellato la summenzionata
sentenza.
Resiste al ricorso la società appellata.
All’udienza del 29 ottobre 2002, il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
3. Con l’unico motivo di censura, l’Amministrazione appellante sostiene
che ha errato il giudice di prime cure nell’attribuire
natura recettizia all’impugnato decreto ministeriale.
La doglianza è fondata.
Costituisce orientamento consolidato di questa Sezione, da ultimo fatto
proprio dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato
(sentenza 22 luglio 1999, n. 20), quello secondo cui il termine perentorio
di sessanta giorni, previsto dall’art.82, comma 9, del
citato D.P.R. n. 616/1977, si riferisce solo all’adozione del provvedimento
di annullamento di nulla osta paesistico, e non anche
alla successiva fase di comunicazione o notificazione. In particolare,
il procedimento col quale il Ministero per i beni culturali e
ambientali controlla la legittimità delle autorizzazioni a costruire
rilasciate dalla Regioni ai sensi dell’art.7 L. 29 giugno 1939 n.
1497 si conclude o con l’inutile scadenza del termine all’uopo previsto
ovvero con l’emanazione nel suddetto termine del decreto
di annullamento. Pertanto, è irrilevante che la successiva notifica
dell’atto di annullamento al privato titolare dell’autorizzazione
regionale avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di
incombente del tutto esterno rispetto al perfezionamento
dell’iter procedimentale relativo al controllo ministeriale (cfr.,
di recente, C.d.S., Sez. VI, 4 settembre 2001, n.4639 e 23
settembre 2002, n.4812).
Nel caso di specie, la delibera regionale n.8166 del 22 novembre 1994
è pervenuta alla Soprintendenza il successivo 19 dicembre
e il provvedimento di annullamento è stato adottato il 16 febbraio
1995 (e comunicato alla società interessata il successivo 7
marzo), dunque entro il termine di sessanta giorni.
4. La fondatezza della suesposta censura impone di esaminare l’ulteriore
doglianza, proposta in primo grado dalla società
appellata e dichiarata assorbita dal T.A.R., con cui è stata
dedotta la violazione sotto altro profilo dell’art.82, comma 9, del
D.P.R. n.616/1977.
La censura è fondata.
Il Ministero ha annullato i nulla-osta rilasciati dalla Regione con
la delibera n.8166/94 perché, conformemente ad un parere reso
dall’Avvocatura generale dello Stato in data 22 giugno 1993, ha ritenuto
che "con il verificarsi della duplice condizione del vano
decorso del termine assegnato alla Regione per provvedere sull’istanza
di autorizzazione ex art.7 L. n.1497/1939 e della
successiva presentazione dell’istanza al Ministero, nasce il potere-dovere
dello Stato di provvedere in via sostitutiva con effetto
preclusivo dell’esercizio della medesima funzione da parte della Regione,
non essendo ammissibile che sullo stesso oggetto
provvedano in via concorrente due organi diversi".
Come rettamente sostenuto dalla società appellata, per principio
generale, l’insorgere della competenza sostituiva di un’autorità
superiore non determina di per sé l’estinzione della competenza
dell’organo che ordinariamente ne è titolare, sicché la
decorrenza del termine di sessanta giorni entro il quale la Regione
deve determinarsi sulla richiesta di autorizzazione a
costruzione edilizia in zona soggetta a vincolo paesistico, pur comportando
l’insorgenza della competenza sostitutiva del
Ministero dei beni culturali ed ambientali, non determina l’estinzione
della competenza della Regione stessa (cfr. C.d.S., Sez.IV,
21 dicembre 1989, n.927 e Sez.VI, 10 agosto 1999, n.1025).
La fondatezza della doglianza in esame consente di dichiarare assorbita
ogni altra censura.
5. In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere
respinto e la sentenza appellata confermata, anche se
con diversa motivazione.
Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giusti motivi
per compensarli tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge
il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002, dal Consiglio di Stato,
in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio,
con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Guido SALEMI Consigliere Est.
Depositata in segreteria il 17.2.2003.
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