Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2003, n. 816, sui limiti
al diritto di accesso delle Associazioni ambientaliste
FATTO
Il Tar della Liguria, con la sentenza specificate in rubrica, in accoglimento
del ricorso presentato dal WWF, associazione italiana
per il world wide fund for nature, ha annullato le determinazioni del
responsabile del settore tecnico del Comune di Riomaggiore
n. 3347, 3351, 3353, 3354, 3356, 3357, 3358, 3361, 3364, 3365, 3367
e 3370, in data 24 aprile 2002, recanti il diniego di
accesso a tutta la documentazione riguardante concessioni edilizie
per la costruzione di alcune opere.
Il Tar ha ritenuto che nel territorio preso in considerazione, "inserito
nel Parco delle Cinque Terre e caratterizzato da un
insediamento urbano arroccato e da una edificazione sparsa distribuita
in un'area di pregio naturalistico molto elevato, il rilascio
di concessioni edilizie e l'esecuzione di opere pubbliche e private
incida sull'assetto del territorio e sull'ambiente e sia dunque
soggetto alla disciplina sul diritto di accesso alle informazioni in
materia ambientale dal D.lgs. 39/97 attribuito a chiunque".
Il Comune di Riomaggiore propone appello, formulando i seguenti motivi:
1 ) inammissibilità delle istanze di accesso ai sensi del D.lgs.
39/97 sotto i seguenti profili:
1.1 mancata valutazione in ordine all'impatto ambientale concreto di
ciascuno dei 47 interventi edilizi cui si riferivano le singole
istanze di accesso;
1.2 carenza dei requisiti di cui al D.lgs. 39/97 per le istanze di accesso
non valutate individualmente dalla sentenza impugnata;
1.3 carenza dei requisiti di cui al D.lgs. 39/97 per le due istanze
di accesso considerate dalla sentenza impugnata;
1.4 non inerenza alla materia dell'ambiente delle istanze presentate;
distinzione tra la materia dell'ambiente e quella
dell'urbanistica/ edilizia; irrilevanza del vincolo paesaggistico;
1.5 irrilevanza delle caratteristiche soggettive del soggetto istante.
2 ) inammissibilità e o infondatezza delle istanze di accesso
per carenza dei presupposti previsti dalla disciplina generale di cui
alla legge n. 241 del 1990.
3 ) inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
L’amministrazione appellante conclude, quindi, chiedendo, in riforma
della sentenza di primo grado, il rigetto delle ricorso
introduttivo del giudizio.
Il WWF, contesta le argomentazioni di controparte, osservando, tra l’altro,
come nella nozione di ambiente contenuta nel D.lgs.
39/97 vanno compresi anche gli atti che, come le concessioni edilizie,
generano trasformazione del territorio, in quanto
quest’ultimo è annoverato tra le componenti ambientali elencate
all’art. 2 del decreto. Conclude quindi chiedendo il rigetto
dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
DIRITTO
L’appello proposto dal Comune di Riomaggiore è fondato.
Il primo giudice ha accolto il ricorso presentato dal WWF, associazione
italiana per il world wide fund for nature, per l’accesso ai
documenti riguardanti una serie di concessioni edilizie, ancorché
le singole istanze non contenessero l’indicazione dello specifico
interesse dell’associazione, ritenendo che tale elemento fosse ininfluente
in quanto gli atti amministrativi concernenti
l'esecuzione di opere pubbliche e private, incidendo sull'assetto del
territorio, rientrerebbero tra gli oggetti del diritto di accesso
alle informazioni in materia ambientale, che il D.lgs. 39/97 attribuisce
"a chiunque", senza limitazioni di ordine soggettivo. In
altri termini, il Tar ha ritenuto applicabile alla fattispecie una
disciplina, quella contenuta nel D.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39, che
si discosta da quella generale contenuta nel capo V della legge 7 agosto
1990, n. 241, soprattutto per quel che concerne la
legittimazione soggettiva del richiedente, stabilendo che "le autorità
pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni
relative all’ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi
debba dimostrare il proprio interesse" (articolo 3 D.lgs.
39/97).
Il carattere eccezionale di quest’ultima disciplina, rispetto alla regola
generale contenuta nella legge sul procedimento
amministrativo, rende indiscutibile la necessità di una precisa
delimitazione del campo di applicazione oggettivo della norma
derogante, non solo per un'esigenza di teoria generale ma anche per
individuare, con riferimento alle singole fattispecie
concrete, la ragione di uno scostamento così radicale dalla
regola generale.
A tale riguardo, l’indagine ermeneutica è agevolata dall’articolo
2 del D.lgs. 39/97, secondo il quale "si intende per «informazioni
relative all'ambiente», qualsiasi informazione disponibile in
forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati
riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna,
della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le
attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o
possono incidere negativamente sulle predette componenti
ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle,
ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione
dell'ambiente."
Secondo il WWF, la norma va intesa nel senso che "rientrano fra gli
atti inerenti all’ambiente tutte le concessioni edilizie a cui si
riferivano le istanze… che riguardavano tutte interventi da eseguirsi
nel territorio del Comune di Riomaggiore, cioè di un
territorio che è interamente interessato da vincoli legislativi
ed amministrativi funzionali alla tutela di valori ambientali."
L'assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, la circostanza che il comune in questione sia compreso
nel comprensorio del Parco nazionale delle Cinque Terre
non è in se significativo, in quanto non è detto che
le attività che vengono svolte all'interno del territorio del medesimo
abbiano
tutte una valenza ambientale, nel senso indicato dall’articolo 2 del
D.lgs. 39/97. Nè può darsi credito alla tesi secondo la quale
la
definizione di "ambiente" desumibile da quest'ultima norma sia tale
da comprendere "tutti gli atti che comportino trasformazioni
del territorio" (pag. 18 della memoria difensiva del 18 ottobre 2002).
Giacché in tal modo le materie dell'urbanistica e dell'edilizia
si confonderebbero con l'ambiente, in contraddizione con una linea
evolutiva della legislazione nazionale che ha portato a
distinguere (articolo 117 comma secondo e terzo della Costituzione
nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3) "la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali", come materia attribuita alla legislazione
esclusiva dello Stato, dal "governo del territorio"affidato invece
alla legislazione concorrente.
Il nesso, semmai, potrebbe essere individuato sotto il profilo funzionale
valorizzando quella parte della norma che pone l'accento "
sulle misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette
componenti ambientali ", ma ciò implica una più
precisa definizione dell’oggetto, che può essere fatta solo
indicando nella richiesta di accesso il nesso concreto dal quale sia
possibile desumere l’incidenza concreta della misura amministrativa
sui valori giuridici considerati dall’articolo 2 del D.lgs.
39/97. Tale indicazione, tuttavia, non è presente nelle richieste
di accesso presentate al Comune di Riomaggiore, né è
evidenziata negli scritti difensivi del WWF, che sostengono invece
la tesi della valenza generale ai fini ambientali di tutti gli atti
che comportino trasformazioni del territorio.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere accolto.
Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese dei due gradi
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie
l’appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata
respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre
2002, con l’intervento dei signori:
Claudio Varrone Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Claudio Marchitiello Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Aldo Fera F.to Claudio Varrone
Depositata in segreteria in data 14 febbraio 2003.
|