Giurisprudenza - Ambiente

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 5934 del 3 novembre 2000, sulla competenza della Sovrintendenza per il controllo sulle autorizzazioni  paesaggistiche rilasciate dal Comune

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.10998/99 proposto dal Comune di Ercolano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Soria, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato; 
contro
il Ministero per i beni culturali e ambientali – Soprintendenza Beni A.A. di Napoli – in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato, a Roma, via dei Portoghesi n.12;
per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli, Sez. IV, 20 luglio 1999, n.2037; 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Amministrazione appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 26 maggio 2000 il Consigliere Lanfranco Balucani e uditi, altresì, l'avv. Soria e l'avv. dello Stato Guida;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
 Con ricorso proposto dinanzi al TAR Campania il Comune di Ercolano ha impugnato il decreto 5.6.1998 con il quale il Soprintendente per i beni ambientali e paesaggistici di Napoli e Provincia ha annullato la autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Sindaco di Ercolano il 20.2.1998 per la pubblica illuminazione di un tratto di strada comunale all'ingresso degli scavi di Ercolano, progettata dal Comune stesso.
 Con sentenza n.2037 del 20 luglio 1999 il TAR Campania – Napoli, Sez. IV ha respinto il ricorso avendo ritenuto infondati tutti i motivi di gravame dedotti, che possono essere così riassunti:
1) incompetenza del Soprintendente ad adottare l'atto di annullamento;
2) illegittimità dello stesso in quanto non si è limitato ad effettuare un controllo di legittimità;
3) illegittimità dell'annullamento siccome basato sull'erroneo presupposto che il Comune non avesse compiuto la valutazione di compatibilità ambientale in ordine alle spese progettate.
 Avverso l'anzidetta sentenza il Comune di Ercolano ha interposto appello riproponendo i motivi di censura già prospettati in primo grado.
 Il Ministero per i beni culturali e ambientali, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, instando per la reiezione del gravame.
DIRITTO
 I motivi di gravame formulati dall'appellante Comune di Ercolano, con i quali vengono sostanzialmente riproposte le censure mosse nel giudizio di primo grado nei confronti del decreto della Soprintendenza che annullava l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Sindaco, sono privi di fondamento.
 Viene anzitutto in rilievo il motivo con cui si deduce il difetto di competenza del Soprintendente assumendo che questa spetterebbe esclusivamente al Ministro, ai sensi dell'art.82, 9° comma, D.P.R. n.616/197.
 Come ha correttamente rilevato il TAR nella sentenza appellata, il potere di annullamento della autorizzazione paesaggistica, che il citato art.82 attribuiva direttamente al Ministro, deve ritenersi – a seguito della entrata in vigore del D.Legs. n.29/1993, che ha attribuito ai dirigenti la competenza su tutti gli atti gestionali già riservati agli organi politici – di competenza della dirigenza ministeriale e, segnatamente, del Direttore generale dell'Ufficio centrale per i BB.AA.PP.
 E questi, a sua volta, con provvedimento 18.12.1996 (pubblicato in G.U. n.3 del 4 gennaio 1997), in sede di disciplina delle forme di decentramento dei poteri in materia di tutela ambientale e paesaggistica, ha delegato ai Soprintendenti territorialmente competenti la emanazione dei provvedimenti ex art.82, 9° comma, D.P.R. n.616/1977 concernenti gli interventi che interessano "il territorio di un unico Comune ad esclusione degli interventi relativi ad opere statali...".
 Dal momento che nel caso di specie l'autorizzazione annullata riguarda un'opera non statale e interessante il solo territorio comunale di Ercolano, ne consegue che il Soprintendente (annullando la autorizzazione) ha legittimamente esercitato la potestà delegatagli con il provvedimento del 
18.12.1996, peraltro non sottoposto a gravame nella presente controversia.
 Ugualmente infondati sono il secondo e il terzo motivo di appello che, essendo interconnessi, possono essere trattati congiuntamente.
 Sostiene il Comune appellante che in sede di rilascio della autorizzazione ex art.7. L.n.1497/1939 la compatibilità ambientale delle opere progettate sarebbe stata adeguatamente valutata (diversamente da quanto ritenuto nel decreto di annullamento), e che il Soprintendente non si sarebbe limitato ad effettuare un controllo di legittimità.
 Va in contrario osservato che il decreto del Sindaco in data 20.2.1998 (n.308), con il quale si autorizzava il progetto di pubblica illuminazione predisposto dallo stesso Comune, si è limitato a richiamare la determinazione della Commissione Edilizia Integrata che nella seduta del 5.2.1998 aveva espresso parere favorevole "trattandosi di strutture tecnologiche a servizio della strada di accesso e parcheggio dell'area archeologica (zona P.I.) prevista dall'art.22 (norme transitorie) della normativa del vigente P.T.P.".
Ma la circostanza che l'anzidetto P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico) avesse rimosso il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sul territorio dei Comuni Vesuviani consentendo le "opere pubbliche di riqualificazione" (quali il progettato impianto di pubblica illuminazione) non esimeva l'Autorità preposta al rilascio della autorizzazione ex art.7 L.n.1497/1939 a dare conto della compatibilità ambientale dell'opera realizzanda con le particolari esigenze di tutela della zona (dominata dagli scavi archeologici di Ercolano).
L'aver omesso una qualsivoglia valutazione in tal senso rende 
illegittima la autorizzazione paesaggistica essendo fermo nella giurisprudenza di questa Sezione che le autorizzazioni ex art.7 L.n.1049, anche se hanno natura di atti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, debbono essere congruamente motivate in modo che possa essere ricostruito l'iter logico che ha condotto a ritenere le opere autorizzate non lesive dei valori paesistici sottesi all'imposizione del vincolo (cfr. tra le più recenti Cons. St. VI, 2 marzo 2000 n.1096; e 8 marzo 2000 n.1162).
 Ciò detto, l'intervento posto in essere dalla Soprintendenza, che nell'impugnato decreto di annullamento ha nesso in evidenza il difetto di motivazione della autorizzazione rilasciata dal Sindaco, non si configura affatto come una autonoma valutazione che si sovrappone (indebitamente) a quella compiuta dal Sindaco, ma più semplicemente come espressione di un mero controllo di legittimità sulla autorizzazione stessa (sfociato nel riscontro di un difetto di motivazione).
 Per quanto precede l'appello del Comune di Ercolano deve essere respinto.
 Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – 
Sez.VI - nella Camera di Consiglio del26 maggio 2000, con l'intervento dei Signori:
Giovanni RUOPPOLO     Presidente
Sergio SANTORO      Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI   Consigliere
Paolo D'ANGELO      Consigliere
Lanfranco BALUCANI     Consigliere est.
 
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