Giurisprudenza - Ambiente

Consiglio di Stato, sezi. VI, sent. 20 gennaio 2003 n. 168, sulla responsabilità in caso di rifiuti abbandonati
                      
           FATTO 

           La Coutenza Canali Cavor, con l'appello in epigrafe, ha fatto presente che il sindaco del
           comune di Santhia' con provvedimento del 2.9.1988, richiamata la relazione USL che
           riferiva della presenza di rifiuti (carcase di animali, legname, lattine e rifiuti domestici)
           sulla superficie delle acque scorrenti nel Canale Cavour in corrispondenza del sottopasso
           del torrente Elvo, le ordinava di provvedere all'immediata rimozione dei rifiuti ed al
           successivo smaltimento; che proposto ricorso avverso detto provvedinmento al TAR
           Piemonte, questi lo respingeva considerando che il corso d'acqua non sarebbe
           qualificabile come luogo pubblico e che inoltre il frontale della tomba-sifone non potrebbe
           costituire una riva, dovendosi intendere come tale solo la zona asciutta confinante con l
           canale. 
           Ha dedotto detta sentenza era erronea ed ingiusta: 
           -per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L.R. Piemonte n. 31/1982, in relazione agli
           artt. 5 e 8 stessa legge ed ai principi desumibili ex D.P.R. n.915/1982: 
           -in ogni caso, una volta escluso che l'acquedotto fosse luogo pubblico e che la tomba
           sifone costituisse riva, dovevano indicarsi le ragioni in fatto ed in diritto che imponevano
           alla Coutenza l'obbligo di asporto e smaltimento dei rifiuti, non essendo la Coutenza
           proprietario del canale (demanio regionale) ma consegnatario e trattandosi di rifiuti da
           altri abbandonati. 
           Costituitosi in giudizio, il Comune ha rilevato che la Coutenza non contestava
           minimamente i presupposti di necessita' ed urgenza dell'ordinanza ma solo si limitava ad
           escludere la propria legittimazione passiva; che la Coutenza, in quanto concessionaria
           dei canali per l'irrigazione delle pianure del vercellese e del veronese aveva l'obbligo della
           loro manutenzione, che percio' non poteva gravare sul Comune. 
           Con memoria conclusiva, la Coutenza ha insistito per l'accoglimento dell'appello, rilevando
           che la legge non obbligava il titolare del potere sul bene, in quanto tale, a curare la
           rimozione dei rifiuti, dovendo la responsabilita' del proprietario ricollegarsi ad imputazione
           a titolo di dolo o per lo meno di colpa, il che non risultava nella specie. 
           Alla pubblica udienza del 25.6.2002, il ricorso e' passato in decisione. 

           DIRITTO 

           1.Il TAR Piemonte, sez. 2., con la sentenza n.407 del 27.9.1994, ha respinto il ricorso
           proposto dalla Coutenza Canali Cavour avverso l'ordinanza del Sindaco del comune di
           Santhia' in data 2.9.1988, che le ordinava di provvedere all'immediata rimozione di
           quanto presente sulla superficie delle acque in localita' Canale Cavour-fraz. Vettigne'-
           sottopasso Torrente Elvo (carcasse di animali, legname, lattine e rifiuti domestici) ed al
           successivo smaltimento, con l'avvertenza che in caso di inadempimento si sarebbe
           provveduto d'ufficio con addebito delle relative spese. 
           Avverso della sentenza ha proposto appello la Coutenza. 
           2.L'appello e' fondato nei limiti di cui in motivazione. 
           Va condivisa la doglianza secondo cui dovevano indicarsi le ragioni in fatto ed in diritto
           che imponevano alla Coutenza l'obbligo di asporto e smaltimento dei rifiuti, trattandosi di
           rifiuti da altri abbandonati. 
           2.1. La controversia si innesta in un contenzioso risalente, per quanto risulta agli atti,
           all'ottobre 1987, data in cui il Comune di Santhia', a seguito dell'ultima piena del torrente
           Elvo, segnalava (al Ministero dei lavori pubblici, al Magistrato per il Po, all' Ufficio
           operativo di Vercelli, al Prefetto di Vercelli, alla Coutenza Canali Cavour ed alla USL n.46)
           la presenza di diversi rifiuti e carogne di animali, per un'area di circa 500 mq, nel tratto
           antistante la tomba del Canale Cavour sotto il torrente Elvo, per i provvedimenti di
           competenza. 
           Di conseguenza con fonogramma del 31.10.1987, la Prefettura di Vercelli interessava del
           problema la Coutenza Canali Cavour, la quale a sua volta, pur dichiarandosi disponibile al
           recupero del materiale, invitava la Prefettura a sensibilizzare i vari Comuni attraversati
           dai canali (tra cui quello Cavour) ad una maggiore vigilanza onde evitare il ripetersi del
           fenomeno. 
           La Prefettura, con nota del 3.12.1987, invitava percio' i vari Sindaci interessati (tra cui
           quello di Santhia') ad una maggiore vigilanza al riguardo. 
           La Coutenza Canali Cavour, con nota del 25.8.1988, segnalava al Comune di Santhia' ed
           alla Prefettura di Vercelli il ripetersi dell'inconveniente di accumulo del materiale nella
           medesima localita', invitando in particolare il Comune ad assumere i provvedimenti di
           competenza. 
           2.2.In una situazione del genere, il Comune non poteva ritenere tenuto ad eliminare
           l'inconveniente la Coutenza Canale, per il solo fatto che questa aveva la gestione del
           Canale stesso, senza alcun riferimento al disciplinare che regolava tale gestione o ad
           eventuali responsabilita' in merito, anche per mancanza della dovuta vigilanza. 
           Al riguardo il Collegio non ha motivi per discostarsi dal principio secondo cui l'ordine
           sindacale d'urgenza per motivi d'igiene, sanitari ed ambientali di smaltimento dei rifiuti va
           impartito in linea di massima al produttore dei rifiuti che li abbia abbandonati in aree
           pubbliche o private (anche non aperte al pubblico) o in acque pubbliche o private (V.
           art.9 D.P.R. 10.9.1982 n.915 e su di esso la decisione di questa Sezione n. 1464 del
           1a'.12.1997) e non al proprietario dell'area in quanto tale (o al titolare della disponibilita'
           del bene), salvo che non sia configurabile una compartecipazione del proprietario anche
           soltanto colposa di mancata vigilanza. Detto principio e' stato confermato dall'art. 14 del
           decreto legislativo 5.2.1997 n.22 (successivo alla vicenda in esame), il quale appunto ha
           previsto il divieto di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti, con l'obbligo a carico di
           colui che vi contravviene di procedere allo smaltimento di essi ed al ripristino dei luoghi,
           con la responsabilita' solidale del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali di
           godimento ai quali tale violazione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa. 
           Ne' puo' costituire adeguata motivazione il generico rilievo accennato nelle premesse del
           provvedimento impugnato secondo cui nella specie sarebbe inapplicabile la L. R.
           Piemonte 2.11.1982 n. 32, per essere i rifiuti ed i detriti presenti sulla superficie
           dell'acqua e non sulla riva del canale, atteso che comunque dovevano precisarsi le
           ragioni in base alle quali l'incombente doveva essere posto a carico ed a spese della
           Coutenza. 
           3.Per quanto considerato, assorbite le altre censure, l'appello deve essere accolto e per
           l'effetto, in riforma della sentenza del TAR, va accolto il ricorso originario nei limiti
           indicati. 
           Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di
           giudizio. 

           P.Q.M. 

           Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V) 
           Accoglie l'appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR,
           accoglie il ricorso originario con conseguente annullamento del provvedimento comunale
           del 2.9.1988, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. 
           Spese compensate. 
           Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. 
           Cosi' deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 Giugno 2002 con l'intervento dei
           Signori: 
           Alfonso QUARANTA - Pres. - 
           Paolo BUONVINO - Cons. - 
           Aldo FERA - Cons. - 
           Francesco D'OTTAVI - Cons. - 
           Aniello CERRETO - Cons. Est. -

 

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