Consiglio di Stato, sezi. VI, sent. 20 gennaio 2003 n. 168, sulla
responsabilità in caso di rifiuti abbandonati
FATTO
La Coutenza
Canali Cavor, con l'appello in epigrafe, ha fatto presente che il sindaco
del
comune
di Santhia' con provvedimento del 2.9.1988, richiamata la relazione USL
che
riferiva
della presenza di rifiuti (carcase di animali, legname, lattine e rifiuti
domestici)
sulla
superficie delle acque scorrenti nel Canale Cavour in corrispondenza del
sottopasso
del torrente
Elvo, le ordinava di provvedere all'immediata rimozione dei rifiuti ed
al
successivo
smaltimento; che proposto ricorso avverso detto provvedinmento al TAR
Piemonte,
questi lo respingeva considerando che il corso d'acqua non sarebbe
qualificabile
come luogo pubblico e che inoltre il frontale della tomba-sifone non potrebbe
costituire
una riva, dovendosi intendere come tale solo la zona asciutta confinante
con l
canale.
Ha dedotto
detta sentenza era erronea ed ingiusta:
-per violazione
e falsa applicazione dell'art. 7 L.R. Piemonte n. 31/1982, in relazione
agli
artt.
5 e 8 stessa legge ed ai principi desumibili ex D.P.R. n.915/1982:
-in ogni
caso, una volta escluso che l'acquedotto fosse luogo pubblico e che la
tomba
sifone
costituisse riva, dovevano indicarsi le ragioni in fatto ed in diritto
che imponevano
alla Coutenza
l'obbligo di asporto e smaltimento dei rifiuti, non essendo la Coutenza
proprietario
del canale (demanio regionale) ma consegnatario e trattandosi di rifiuti
da
altri
abbandonati.
Costituitosi
in giudizio, il Comune ha rilevato che la Coutenza non contestava
minimamente
i presupposti di necessita' ed urgenza dell'ordinanza ma solo si limitava
ad
escludere
la propria legittimazione passiva; che la Coutenza, in quanto concessionaria
dei canali
per l'irrigazione delle pianure del vercellese e del veronese aveva l'obbligo
della
loro manutenzione,
che percio' non poteva gravare sul Comune.
Con memoria
conclusiva, la Coutenza ha insistito per l'accoglimento dell'appello, rilevando
che la
legge non obbligava il titolare del potere sul bene, in quanto tale, a
curare la
rimozione
dei rifiuti, dovendo la responsabilita' del proprietario ricollegarsi ad
imputazione
a titolo
di dolo o per lo meno di colpa, il che non risultava nella specie.
Alla pubblica
udienza del 25.6.2002, il ricorso e' passato in decisione.
DIRITTO
1.Il TAR
Piemonte, sez. 2., con la sentenza n.407 del 27.9.1994, ha respinto il
ricorso
proposto
dalla Coutenza Canali Cavour avverso l'ordinanza del Sindaco del comune
di
Santhia'
in data 2.9.1988, che le ordinava di provvedere all'immediata rimozione
di
quanto
presente sulla superficie delle acque in localita' Canale Cavour-fraz.
Vettigne'-
sottopasso
Torrente Elvo (carcasse di animali, legname, lattine e rifiuti domestici)
ed al
successivo
smaltimento, con l'avvertenza che in caso di inadempimento si sarebbe
provveduto
d'ufficio con addebito delle relative spese.
Avverso
della sentenza ha proposto appello la Coutenza.
2.L'appello
e' fondato nei limiti di cui in motivazione.
Va condivisa
la doglianza secondo cui dovevano indicarsi le ragioni in fatto ed in diritto
che imponevano
alla Coutenza l'obbligo di asporto e smaltimento dei rifiuti, trattandosi
di
rifiuti
da altri abbandonati.
2.1. La
controversia si innesta in un contenzioso risalente, per quanto risulta
agli atti,
all'ottobre
1987, data in cui il Comune di Santhia', a seguito dell'ultima piena del
torrente
Elvo,
segnalava (al Ministero dei lavori pubblici, al Magistrato per il Po, all'
Ufficio
operativo
di Vercelli, al Prefetto di Vercelli, alla Coutenza Canali Cavour ed alla
USL n.46)
la presenza
di diversi rifiuti e carogne di animali, per un'area di circa 500 mq, nel
tratto
antistante
la tomba del Canale Cavour sotto il torrente Elvo, per i provvedimenti
di
competenza.
Di conseguenza
con fonogramma del 31.10.1987, la Prefettura di Vercelli interessava del
problema
la Coutenza Canali Cavour, la quale a sua volta, pur dichiarandosi disponibile
al
recupero
del materiale, invitava la Prefettura a sensibilizzare i vari Comuni attraversati
dai canali
(tra cui quello Cavour) ad una maggiore vigilanza onde evitare il ripetersi
del
fenomeno.
La Prefettura,
con nota del 3.12.1987, invitava percio' i vari Sindaci interessati (tra
cui
quello
di Santhia') ad una maggiore vigilanza al riguardo.
La Coutenza
Canali Cavour, con nota del 25.8.1988, segnalava al Comune di Santhia'
ed
alla Prefettura
di Vercelli il ripetersi dell'inconveniente di accumulo del materiale nella
medesima
localita', invitando in particolare il Comune ad assumere i provvedimenti
di
competenza.
2.2.In
una situazione del genere, il Comune non poteva ritenere tenuto ad eliminare
l'inconveniente
la Coutenza Canale, per il solo fatto che questa aveva la gestione del
Canale
stesso, senza alcun riferimento al disciplinare che regolava tale gestione
o ad
eventuali
responsabilita' in merito, anche per mancanza della dovuta vigilanza.
Al riguardo
il Collegio non ha motivi per discostarsi dal principio secondo cui l'ordine
sindacale
d'urgenza per motivi d'igiene, sanitari ed ambientali di smaltimento dei
rifiuti va
impartito
in linea di massima al produttore dei rifiuti che li abbia abbandonati
in aree
pubbliche
o private (anche non aperte al pubblico) o in acque pubbliche o private
(V.
art.9
D.P.R. 10.9.1982 n.915 e su di esso la decisione di questa Sezione n. 1464
del
1a'.12.1997)
e non al proprietario dell'area in quanto tale (o al titolare della disponibilita'
del bene),
salvo che non sia configurabile una compartecipazione del proprietario
anche
soltanto
colposa di mancata vigilanza. Detto principio e' stato confermato dall'art.
14 del
decreto
legislativo 5.2.1997 n.22 (successivo alla vicenda in esame), il quale
appunto ha
previsto
il divieto di abbandono o deposito incontrollati di rifiuti, con l'obbligo
a carico di
colui
che vi contravviene di procedere allo smaltimento di essi ed al ripristino
dei luoghi,
con la
responsabilita' solidale del proprietario o dei titolari di diritti reali
o personali di
godimento
ai quali tale violazione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa.
Ne' puo'
costituire adeguata motivazione il generico rilievo accennato nelle premesse
del
provvedimento
impugnato secondo cui nella specie sarebbe inapplicabile la L. R.
Piemonte
2.11.1982 n. 32, per essere i rifiuti ed i detriti presenti sulla superficie
dell'acqua
e non sulla riva del canale, atteso che comunque dovevano precisarsi le
ragioni
in base alle quali l'incombente doveva essere posto a carico ed a spese
della
Coutenza.
3.Per
quanto considerato, assorbite le altre censure, l'appello deve essere accolto
e per
l'effetto,
in riforma della sentenza del TAR, va accolto il ricorso originario nei
limiti
indicati.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi
di
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)
Accoglie
l'appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza
del TAR,
accoglie
il ricorso originario con conseguente annullamento del provvedimento comunale
del 2.9.1988,
salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorita' amministrativa.
Cosi'
deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 Giugno 2002 con l'intervento
dei
Signori:
Alfonso
QUARANTA - Pres. -
Paolo
BUONVINO - Cons. -
Aldo FERA
- Cons. -
Francesco
D'OTTAVI - Cons. -
Aniello
CERRETO - Cons. Est. -
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