Il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 35 d.lgs.
80/98
di Mauro Massimo Donno
Sommario:1.Premesse generali. – 2. Il risarcimento del danno ex art.
35 d.lgs n.80/98. – 3. La reintegrazione in forma specifica. –
4. Le posizioni di dottrina e giurisprudenza; a)la posizione del TAR Veneto;
b)la posizione della Cassazione in ordine alla natura dei vizi procedimentali
; c)la posizione del TAR Lombardia.
5. Considerazioni conclusive. – 6. Art. 35 d.lgs n. 80/98 e Cass. n.
500/99.
1.Premesse generali
La legislazione in materia di Pubblica Amministrazione negli ultimi
anni si è caratterizzata per il tentativo di riformulare il
rapporto tra privato e pubblico potere, affinché le esigenze
di trasparenza, efficienza e legalità della stesso divenissero effettive,
in una prospettiva non più soltanto di supremazia della amministrazione
nei confronti del cittadino, ma di sempre maggior avvicinamento della P.A.
ai reali bisogni di quest’ultimo.Tale processo si è concretizzato
nella emanazione di leggi , quali la L. 142/90 o le c.d. leggi Bassanini
n. 59/97 e n. 127/97, e da ultimo il d.lgs. n. 80/98, finalizzate
alla semplificazione, al decentramento, alla maggiore efficienza dell’attività
amministrativa
Fondamentale, in particolare, si è manifestata l’esigenza di
invertire la tendenza, tradizionale nel nostro ordinamento, di esentare
la P.A da responsabilità nei confronti del privato per gli atti
illegittimi, dalla stessa posti in essere, che ledessero interessi
del privato meritevoli di tutela.
La tradizionale lettura del requisito dell’ ”ingiustizia del danno”
prevista dall’art. 2043 del c.c., infatti, ostava a tale interpretazione
, ritenendo fino a poco fa la giurisprudenza tutelabile per via aquiliana
solo la lesione di diritti soggettivi, e non di interessi legittimi, e
quindi fonte di risarcimento solo la condotta illecita della P.A., ma non
quella illegittima.
L’innovativa sentenza della Cassazione n. 500/99 (1), che ha ribaltato
tale orientamento ammettendo anche il risarcimento in seguito ad atti della
P.A lesivi di interessi legittimi, si inserisce perciò in un preciso
indirizzo che ha origine in sede legislativa.
2.Il risarcimento del danno ex art. 35 d.lgs 80/98
Il d.lgs 80/98, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del
G.A. tutte le controversie in materia di pubblici servizi, edilizia ed
urbanistica, ha previsto, all’art. 35 comma 1, che nelle predette
controversie il G.A. “dispone , anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, il risarcimento del danno ingiusto”.
Non si tratta del primo intervento del legislatore volto a tutelare
in via aquiliana la lesione dell’interesse legittimo, in quanto già
la legge comunitaria 142/92 aveva previsto l’obbligo di risarcire i danni
derivanti dalla violazione delle norme procedurali in materia di appalti
pubblici di lavori e di forniture, disposizione estesa dalla direttiva
CEE 142/92 e recepita dal d.lgs. 157/95 anche agli appalti di servizi,
devolvendo tale giursidizione al G.A.
Tale disposizione è stata però abrogata dallo stesso
d.lgs 80/98, che ha ricompreso tale materia nella più ampia
definizione di “pubblici servizi”, precisando ,all’art. 33 lett. e, che
con tale termine si intendono, tra le altre , anche “le procedure di affidamento
di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque
tenuti all’applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale
o regionale”, devolvendo alla giurisdizione dello stesso G.A. , ex art.
35 , tutte le questioni patrimoniali conseguenziali.
Di particolare difficoltà tuttavia si presenta l’applicazione
nella pratica di tale articolo, soprattutto laddove ci si soffermi sull’inciso
”anche attraverso la reintegrazione in forma specifica”.
3. La reintegrazione in forma specifica
La reintegrazione in forma specifica descritta nel citato art. 35 altro
non è che una ipotesi speciale rispetto a quella generale prevista
all’art 2058 c.c. , e costituisce forma di ristoro del danno alternativa
rispetto al risarcimento per equivalente (2043 c.c.), che rimane
l’ordinaria forma di risarcimento.
Tuttavia perché la reintegrazione in forma specifica, che consiste
nella condanna ad un facere tendente al ripristino della situazione
violata con l’atto illecito, possa legittimamente esperirsi, occorrono
alcune condizioni.
Innanzitutto primo presupposto è che la parte danneggiata ne
faccia espressamente richiesta.
L’ art. 2058 c.c. stabilisce che la parte danneggiata “può”
chiedere che il ristoro del danno avvenga mediante reintegrazione in forma
specifica, in alternativa alla ordinaria riparazione per equivalente.
Percio’ anche con riguardo alla reintegrazione in forma specifica prevista
dall’art. 35 d.lgs. 80/98 occorre, unitamente alla impugnazione dell’atto
lesivo, una esplicita richiesta in tal senso nell’atto introduttivo del
giudizio amministrativo, o anche successivamente con atto ritualmente notificato
alla controparte, idoneo ad instaurare il contraddittorio secondo le regole
del giudizio amministrativo (TAR Lombardia 10 giugno-14 ottobre 1999) (2).
Altra condizione per l’esperimento della reintegrazione è che
la prestazione non sia eccessivamente onerosa per il debitore, ovvero il
sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica
non superi in maniera eccessiva il valore da corrispondere in base al risarcimento
per equivalente, valutazione questa che spetta al giudice.
Ulteriore e fondamentale requisito consiste nella possibilità,
in tutto o in parte, di tale reintegrazione in forma specifica.
3.Le posizioni di dottrina e giurisprudenza.
Con riferimento alla reintegrazione nel giudizio amministrativo è
da sottolineare come, secondo parte della dottrina, una volta richiesta
dall’interessato, essa investe il G.A. della valutazione circa tale
possibilità, totale o parziale, attribuendogli una valutazione di
merito in quanto sostitutiva di una scelta spettante all’amministrazione,
mediante l’attribuzione dell’appalto direttamente al soggetto illegittimamente
escluso.
Ad avviso di questa dottrina (Moscarini)(3), tale potere di sostituzione
dell’aggiudicatario sussisterà non solo nel caso in cui , una volta
eliminato il vizio che rende illegittimo l’atto, nessuna discrezionalità
può attribuirsi all’amministrazione, per cui diviene automaticamente
individuabile il legittimo aggiudicatario in base a puri criteri aritmetici;ma
tale potere di sostituire la scelta viziata della P.A permane anche nel
caso in cui l’aggiudicazione costituisce esercizio di potere discrezionale,
ed anche qualora sia già intervenuto un contratto di diritto privato
tra amministrazione e aggiudicataria.Il giudice in sostanza potrà
in questi casi effettuare una valutazione di merito, di opportunità
sulla scelta dell’amministrazione, sostituendovi la propria .Si sostiene
infatti che l’art 35 d.lgs 80/98 attribuirebbe al giudice amministrativo
una giurisdizione non solo esclusiva, ma di merito, similmente a quella
prevista dallo strumento dell’ottemperanza, di cui la reintegrazione in
forma specifica ex art. 35 d.lgs 80/98 costituirebbe una specie di anticipazione.
La giurisprudenza su questo punto ha espresso valutazioni discordi.
a)la posizione del TAR Veneto.
Conforme alla dottrina sopra espressa, è TAR Veneto 9/2/1999
(4), in cui il G.A., dopo aver preventivamente annullato, perché
illegittimo, un provvedimento di aggiudicazione di licitazione privata,
sebbene la prestazione fosse ancora in corso di esecuzione da parte dell’aggiudicataria,
ha disposto direttamente la sostituzione della stessa , indicando la ricorrente
quale legittima aggiudicataria della fornitura oggetto della licitazione
.
Stabilisce la sentenza infatti che ”il ristoro della posizione della
ricorrente può sicuramente avvenire in forma specifica, ancorché
la fornitura di medicinali di cui si controverte sia attualmente in atto
ad opera della controinteressata.(omissis) La Asl n. 3 di Bassano del Grappa
provvederà ad attribuire l’appalto di cui trattasi alla ricorrente
per l’intera durata prevista dal bando.”
In sostanza, ad avviso di questa giurisprudenza, la “possibilità”
della prestazione ,requisito richiesto per l’operatività della
reintegrazione in forma specifica, sussiste finchè la prestazione
stessa non si è materialmente esaurita, potendo il G.A., in seguito
all’annullamento dell’atto illegittimo del procedimento, sostituire l’aggiudicataria
anche se ci si trovi già in presenza della fase contrattuale del
rapporto con la P.A, e di sostituirsi anche nelle valutazioni
discrezionali della P.A nella scelta dell’aggiudicatario.
b)La posizione della Cassazione in ordine alla natura dei vizi procedimentali.
Occorre tuttavia soffermarsi ancora sul significato di prestazione “possibile
in tutto o in parte”, ed esaminare l’orientamento opposto rispetto a quello
espresso da TAR Veneto. A questo proposito bisogna distinguere due situazioni.
1)Si può verificare infatti che la sentenza del G.A. sia chiamata
ad intervenire subito dopo la gara illegittimamente espletata ma prima
della stipulazione del contratto tra amministrazione e primo aggiudicatario
ovvero prima del momento in cui la amministrazione, avvalendosi di un vincolo
contrattuale efficace in forza della sola aggiudicazione , ne inizi l’esecuzione
con lo strumento della c.d. consegna sotto le riserve di legge.In questo
caso la pronuncia del G.A. che annulla l’illegittima aggiudicazione produrrebbe
il suo effetto soltanto sul provvedimento di aggiudicazione, quindi ancora
in fase di evidenza pubblica, e non su di un contratto.In tale situazione
il G.A. potrebbe perciò direttamente stabilire che la gara
avrebbe dovuto aggiudicarsi a favore del ricorrente, disponendo che così
avvenga la restituzione in forma specifica.
2)Nel caso in cui invece il G.A. sia investito di una richiesta di risarcimento
in forma specifica in cui, avvenuta l’aggiudicazione, ci si trovi già
in presenza di un contratto, o di un inizio di esecuzione dello stesso
attraverso lo strumento della consegna con riserva, bisogna domandarsi
se effettivamente l’annullamento dell’atto illegittimo del procedimento
travolga anche il contratto di diritto privato già stipulato.
Su tale questione la prevalente dottrina amministrativista è
di avviso negativo, in quanto i vizi del procedimento, previsti per la
tutela dell’interesse pubblico, attengono unicamente alla sfera della illegittima
formazione della volontà di contrarre della P.A., e possono soltanto
configurarsi, rispetto al contratto poi stipulato con l’aggiudicataria,
come vizi che determinano la annullabilità o la nullità relativa
dello stesso, ed in quanto tali rilevabili unicamente dalla P.A. che ha
dato avvio al procedimento.
La giurisprudenza della Cassazione in tal senso è costante.
La sentenza n. 2482/96, ad esempio, ha stabilito il principio
di diritto per cui la stipulazione di un contratto da parte della P.A.,
preceduta da vizi del procedimento amministrativo, ne comporta l’annullabilità
rilevabile esclusivamente da parte dell’amministrazione, con la possibilità
di convalida ai sensi dell’art. 1444 c.c. .
La stessa sentenza, in una precedente passaggio, ha precisato che “è
orientamento costante e pacifico di questa corte che i vizi del procedimento
amministrativo che precede, accompagna e segue il compimento dell’attività
negoziale della pubblica amministrazione o incidono sull’efficacia del
negozio (come avviene per quanto riguarda approvazioni e controlli) o ne
provocano la semplice annullabilità relativa, e cioè
rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa pubblica amministrazione,
analogamente a quanto previsto dall’art. 1441 cc.”.
Ad analoghe conclusioni perviene Cass. sez.II 4269/96 (6), per cui
innanzitutto, “l’obbligo di rimuovere il contratto di diritto privato stipulato
in base ad una deliberazione annullata nel giudizio amministrativo non
si traduce in un diritto soggettivo in capo al terzo estraneo al contratto
per il solo fatto che costui aveva un interesse legittimo da tutelare
nella fase di formazione di volontà dell’Ente”.
Riguardo poi alla natura dei vizi del procedimento, la sentenza conferma
il precedente indirizzo per cui trattasi di vizi di annullabilità,
in quanto le norme sulla formazione della volontà sono poste a tutela
della sola P.A., sicchè soltanto essa, a norma dell’art. 1441
cc, può chiedere l’annullamento del contratto stipulato.Infatti
“ gli atti amministrativi i quali devono precedere la stipulazione dei
contratti iure privatorum della P.A. non sono altro che mezzi di integrazione
della capacità e della volontà dell’ente pubblico”.
Dall’analisi di queste sentenze in sostanza verrebbe a cadere la tesi
di quella dottrina, e di parte della giurisprudenza, che ammette la possibilità
per il G.A. ,investito di richiesta di risarcimento in forma specifica
ex art. 35, di sostituirsi all’amministrazione, effettuando una valutazione
di merito, ed indicare direttamente l’avente diritto all’aggiudicazione,
quando ci si trovi di fronte a un contratto già stipulato ed i criteri
per determinare il nuovo aggiudicatario non siano puramente aritmetici,
ma residuino margini di discrezionalità.
b)La posizione del TAR Lombardia
L’ indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Cassazione è alla
base di diverse decisioni del G.A. in ordine alla richiesta di reintegrazione
in forma specifica ex art. 35 d.lgs. 80/98.
In questo senso è TAR Lombardia sez. III 23/12/1999 n. 5049
(6), che, investito della richiesta di annullamento di un contratto, viziato
da illegittimità del procedimento, tra P.A. e aggiudicataria,
ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione a favore di quella
del giudice ordinario, rimanendo circoscritta la giurisdizione del G.A.
alla sola procedura di gara .
Richiamandosi poi alle sentenze della Cassazione citate, l’organo
amministrativo giudicante ha stabilito che il risarcimento in forma specifica
mediante assegnazione dell’appalto alla ricorrente rimanga precluso dall’avvenuta
stipulazione del contratto; contratto che rimane comunque annullabile,
in sede civile, da parte della sola P.A., ma che non è automaticamente
caducato in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione.
Oltre a ciò il TAR rileva che il vizio della procedura
amministrativa, in presenza di un contratto iure privatorum, rende
comunque annullabile l’intera gara, ma impedisce di riscontrare in
capo alla ricorrente una pretesa all’aggiudicazione.
L’illegittimità della gara stessa in questi casi può
dar luogo solo a risarcimento parziale per equivalente, a ristoro della
cosiddetta perdita di chance.
Lo stesso organo giudicante nella sentenza 10 giugno- 14 ottobre
1999, aveva espresso gli stessi principi, dichiarando inammissibile la
domanda di risarcimento in forma specifica, oltre che per la mancanza di
una esplicita richiesta in tal senso della ricorrente, per il consolidato
principio giurisprudenziale che i vizi del procedimento non possano
travolgere l’avvenuta stipulazione del contratto di diritto privato, che
è e rimane comunque annullabile ad iniziativa della sola P.A.
Anche nel caso di specie, similmente a quanto successivamente stabilito
dallo stesso organo, proprio a causa della esistenza di un contratto in
corso di esecuzione tra amministrazione e aggiudicataria, il G.A. aveva
dichiarato inammissibile anche la rinnovazione della gara illegittimamente
espletata, rinnovazione che ad avviso di tale sentenza costituirebbe comunque
una forma di reintegrazione in forma specifica ormai preclusa.Alla ricorrente
illegittimamente esclusa, in casi come questo, spetterebbe unicamente una
riparazione per equivalente secondo quanto previsto dallo stesso art. 35
d.lgs. 80/98, sempre con riferimento non al danno integrale, ma limitatamente
alla c.d. “perdita di chance”.
4.Considerazioni conclusive.
In base a quanto sopra esposto, ed alle sentenze citate, si possono
perciò avanzare alcune conclusioni in ordine alle condizioni di
possibilità, ad avviso del condivisibile orientamento del TAR Lombardia,
di esperire la reintegrazione in forma specifica da parte del G.A..
Se il G.A. sarà investito di richiesta in tal senso dal ricorrente,
unitamente alla impugnazione degli atti del procedimento illegittimi, ma
non sia stato ancora stipulato un contratto tra P.A. e aggiudicataria,
il giudice stesso potrà pronunciare, previo annullamento degli atti
viziati, la condanna alla reintegrazione in forma specifica.
Tale reintegrazione in forma specifica potrà avvenire in via
diretta mediante sostituzione dell’aggiudicatario determinato con il ricorrente
stesso , se risulta avente diritto alla aggiudicazione e possa determinarsi
con puri criteri matematici, senza residui margini di discrezionalità
della P.A.
Nel caso in cui invece l’avente diritto non possa essere individuato
in base a tali criteri, perché residuano margini di discrezionalità
in ordine alla scelta dello stesso, il G.A. potrà, annullati gli
atti del procedimento illegittimi, solamente rinnovare la gara ,il cui
nuovo procedimento dovrà tener conto dei vizi censurati.
In ambedue i casi tale intervento del G.A. sarà possibile in
quanto non ci trovi in presenza di un contratto iure privatorum già
stipulato tra P.A. e aggiudicataria.
Nel caso opposto, cioè nel caso in cui il G.A. sia chiamato
ad intervenire quando l’illegittima procedura sia già sfociata nella
stipulazione del contratto, o sia avvenuta la c.d. esecuzione sotto le
riserve di legge, il giudice non potrà annullare tale contratto,
poiché la sua giurisdizione si circoscrive alla sola procedura di
gara.Resterà la possibilità, per la sola P.A., di adire il
Giudice ordinario per far valere la annullabilità dello stesso,
ex art. 1441 cc., o di convalidarlo, ex art. 1444 cc.
Per quanto riguarda la reintegrazione in forma specifica, sia nella
forma della sostituzione diretta dell’aggiudicatario sia mediante rinnovazione
della gara, essa resterà comunque preclusa al G.A. proprio in virtù
dell’avvenuta stipulazione del contratto di diritto privato, che non potrà
ritenersi travolto dai censurati vizi di legittimità del procedimento.
Tale illegittimità non andrà comunque esente da responsabilità,
operando in questi casi, proprio perché non più possibile
il ristoro in forma specifica, il risarcimento per equivalente previsto
dallo stesso art. 35 ;risarcimento che dovrà coprire non integralmente
il danno subìto, ma sarà solamente commisurato alla “perdita
di chance” che la ricorrente aveva di aggiudicarsi la gara stessa.
6.Art. 35 d.lgs n. 80/98 e Cass. n. 500/99
Alcune considerazioni si pongono in ultimo in merito al rapporto
al risarcimento per lesione di interessi legittimi ex art 35 d.lgsl 80/98
e la innovativa sentenza n. 500/99 della Cass. che ha ammesso la tutela,
ex art. 2043 cc, degli interessi legittimi lesi dalla illegittima attività
della P.A, mediante l’ampliamento della nozione di “ingiustizia del
danno” prevista da tale articolo. Bisogna premettere innanzitutto che la
nuova lettura operata dalla Cass. dell’art. 2043 cc. non intacca la giurisdizione
esclusiva devoluta al G.A. ex d.lgs. 80/98.
Perciò la giurisdizione per il risarcimento dei danni da attività
illegittima della P.A., in seguito al d.lgs n. 80/98 ed alla sentenza n.
500/99 della Cassazione, é devoluta:
1) al G.O, per i processi pendenti alla data del 30 giugno 1998 ;
2) al G.A., per i processi pendenti a partire dal 1° luglio 1998
nelle materie di sua giurisdizione esclusiva;
3) al G.O., per i giudizi iniziati dal 1° luglio 1998 nelle materie
non devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A.
Il G.O., condannando la P.A. al risarcimento dei danni ex art. 2043
cc, disapplicherà il provvedimento illegittimo, senza che sia necessario
il preventivo annullamento dell’atto da parte del G.A., venendo a
tutelare perciò in forma esaustiva la posizione del soggetto
leso dalla illegittima azione dell’amministrazione (7).
(1) in il Sole 24 ore -Guida al diritto, 7 agosto 1999, pag.36 e ss.
,con ampio commento di S. Mezzacapo, G. Caruso, G. De Paola, M. Finocchiaro.
(2) sul sito “Diritto & Concorsi” (http://users.iol.it/udibenedetto)
(3) vedi Moscarini, ”Risarcibilità del danno da lesione di interessi
legittimi e nuovo riparto di giurisdizione”, Riv. Diritto Proc. Amm., 1998,
pag.819 ss.;sullo stesso argomento, ma di avviso contrario vedi anche E.A.
Apicella, “Giurisdizione esclusiva su concessioni di beni pubblici e risarcimento
del danno tra orientamenti giurisprudenziali ed innovazioni del d.lgs.
31 marzo 1998 n. 80”, in Foro Amm.1998, pag.2644 e ss.
(4) in Trib. Amm. Reg., 1999, I, pag.1351
(5) in Repertorio Foro Ital. 1996, I, pag.405
(6)sul sito “Diritto & Concorsi” (http://users.iol.it/udibenedetto)
(7)sulla giurisdizione del G.A e del G.O. in materia di risarcimento
del danno da interessi legittimi, vedi G. Cugurra “Risarcimento dell’interesse
legittimo e riparto di giurisdizione”, in Dir. Proc. Amm., 2000, I, pag.1
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