Dottrina |
Litiscorzio necessario e procedure concorsuali nei settori privatizzati del pubblico impiego, di Mauro Donno. TRIBUNALE
ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO Reclamo ex art. 669 terdecies (contro l’ordinanza emessa nell’ambito della
causa
iscritta al n. ….) Il Collegio Letti gli atti e i documenti della causa
iscritta al
n……pendente tra Ministero della giustizia- ufficio centrale degli archivi notarilie ………..Sciogliendo la riserva
assunta in data; rileva: IN FATTO…….. aveva adito il Tribunale di Milano deducendo che era stato bandito un concorso per la copertura di alcuni posti vacanti e tra questi uno presso i servizi ausiliari e di anticamera di Termini Imerese.
Aveva
rilevato che l’amministrazione aveva destinato a quell’ufficio la
collega …….,
in quanto aveva escluso dal computo del …… i due punti cui avrebbe
avuto
diritto per il coniuge a carico, sul presupposto della valutazione - errata – del reddito del coniuge per l’anno
1999 invece che per il solo 2000. Aveva pertanto concluso chiedendo in via cautelare di ordinare all’Amministrazione di porlo in al primo posto della graduatoria dei trasferimenti di cui alla circolare 1.2.2000 disponendo la sua immediata applicazione al posto disponibile di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera presso l’archivio notarile di Termini Imerese.
La
convenuta, costituitasi in giudizio, aveva concluso per il rigetto del
ricorso.
Il
Tribunale, quale Giudice unico, con provvedimento in data 17.7.00 ha
accolto il
ricorso disponendo l’applicazione in via provvisoria del …. presso
l’archivio
notarile di Termini Imerese.
Con il
presente ricorso il Ministero della giustizia chiede la revoca della
suddetta
ordinanza cautelare rilevando la mancata integrazione del
contraddittorio nei
confronti di …….., e, nel merito, l’insussistenza del diritto del ……..
Il
convenuto …….. si è costituito contestando le deduzioni e
domande avversarie e
ha concluso per il loro rigetto.
Esperito
inutilmente il tentativo di conciliazione, il collegio ha invitato i
procuratori alla discussione orale; quindi si è riservato di
decidere. IN DIRITTO 1) Preliminarmente si deve escludere che nella fattispecie in esame ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario, che renda indispensabile la partecipazione al giudizio cautelare della dipendente ……….
Il
litisconsorzio è necessario quando “la
decisione non può che pronunciarsi che in confronto di
più parti” Nel caso di specie la
pronuncia – cioè l’ordine di assegnare il ricorrente alla sede
di Termini
Imerese – esplica i suoi effetti diretti nei confronti del Ministero
destinatario dell’ordine e solo effetti riflessi verrebbero subiti
dalla
dipendente …….., la quale in ogni caso – se avesse ritenuto di
utilmente far
valere i propri diritti – ben avrebbe potuto partecipare all giudizio,
proponendo intervento. 2) Nel merito, il reclamo va respinto ed il provvedimento giudiziale va pertanto confermato. Ritiene tuttavia il collegio che le ragioni di fondatezza della domanda del ….. vadano individuate direttamente nell’accordo 18.3.98 relativo ai criteri di mobilità del personale ( cfr circolare n.942 del 3.4.98 sub doc. 2 … che contiene il suddetto accordo) accordo che – espressamente richiamato nel bando di concorso – costituisce pertanto la normativa di riferimento in materia di trasferimenti sulla base della quale il Ministero ha deciso di autolimitare la propria discrezionalità. Quell’accordo, all’art. 9, riconosce il diritto a due punti per il coniuge carico; ma è l’art. 12 – che reca la rubrica “documentazione da allegare alla domanda” – che chiarisce quando il dipendente può affermarsi in possesso del titolo che dà diritto al relativo punteggio. Ebbene, il punto 4 dell’art. 12 recita ”la posizione di familiare a carico è dimostrata con la produzione dell’ultimo prospetto paga, dal quale risulti la relativa detrazione d’imposta"; e dal prospetto paga prodotto si evince che la moglie del …….era effettivamente a suo carico. Sicchè nessuna rilevanza assume la normativa fiscale in materia, anche per l’evidente ragione che si reputa l’amministrazione abbia fatto le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del carico di famiglia già al momento della confezione della busta paga al fine della indicazione delle relative detrazioni fiscali. Il reclamo va pertanto respinto. Spese al definitivo
PQM RIGETTA Il reclamo ; spese al definitivo
MANDA la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite. Milano, 9.8.00 Il Presidente Il Giudice relatore Dr. …. Dr. …… 1.
Premesse generali. – 2. Il controinteressato nel processo
amministrativo. – 3.
Il litisconsorzio necessario ex art. 102
c.p.c. – 4. Considerazioni finali e giurisprudenza della
Cassazione in
materia. 1. Premesse
generali. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano ha respinto il reclamo proposto dal resistente Ministero della Giustizia-Ufficio centrale degli archivi notarili contro l’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta da un dipendente.Il ricorrente si lamentava in via cautelare per aver l’amministrazione, interpretando scorrettamente la contrattazione collettiva vigente in materia di assegnazione di punti ai fini concorsuali, destinato una collega al posto vacantepresso i servizi ausiliari di Termini Imerese, anziché il ricorrente stesso.La pubblica amministrazione resisteva chiedendo, in via preliminare, la revoca dell’ordinanza cautelare di primo grado, a causa della mancata integrazione del contradditorio con la chiamata in causa del dipendente vincitore del concorso quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.La pronuncia si rivela interessante in
quanto si cercano
di risolvere problemi di natura processuale nel settore del pubblico
impiego
ormai privatizzato, coordinando le disposizioni del processo
amministrativo –
ed in particolare l’obbligo di notifica del ricorrente ad almeno uno
dei
controinteressati al provvedimento della P.A., ex art. 2. Il controinteressato nel processo amministrativo. Ai sensi dell’art. Nel processo amministrativo la mancata
notifica al
controinteressato produce l’inammisibilità del ricorso. Resta
tuttavia da
stabilire come individuare il soggetto che abbia un interesse contrario
a
quello del ricorrente, e che qualità esso assuma – di parte o
semplicemente di
terzo – una volta chiamato nel processo così instaurato. Per quanto riguarda il primo aspetto, la
giurisprudenza ha alternato pronunce in cui prevaleva il richiamo ad un
criterio cosidetto “formale”, in cui sono individuati come
controinteressati i
soggetti cui l’atto amministrativo direttamente si riferisce, o che
comunque
sono nominati dall’atto stesso, ed il criterio “sostanziale”, in cui
gli stessi
sono i soggetti anche non designati dall’atto, ma facilmente
individuabili dal
ricorrente , ed idonei ad apparire subito come immediati
controinteressati al
ricorso” (1). La
giurisprudenza, nel richiamare l’uno o l’altro dei due criteri,
è mossa
dall’esigenza di contemperare due interessi contrapposti: da una parte
permettere, a chi possa subire un pregiudizio dall’annullamento
dell’atto, di
partecipare al processo per far valere le proprie ragioni in contrasto
con
quelle del ricorrente. Parimenti non può trascurarsi l’interesse
del ricorrente
a non essere gravato da eccessivi oneri nella proposizione del ricorso,
disponendo la notifica a controinteressati che spesso non sono
facilmente
individuabili, se non nominati dall’atto. La legge TAR, tenendo conto di questo
problema,
prescrive infatti che sia disposta la notifica del ricorso ai
controinteressati
“o ad almeno alcuno tra essi”, proprio a causa delle difficoltà
che possono
sorgere in concreto per il ricorrente nell’individuazione degli stessi,
ed
evitare che la notifica a tutti i controinteressati possa render troppo
gravoso
l’esercizio dell’azione. Da qui la prudenza con cui la giurisprudenza
si è
allontanata dal criterio “formale”, ritenendo controinteressato anche
chi non
risulti nominato dall’atto solo nel caso in cui lo stesso sia di facile
e
pronta individuazione per il ricorrente. Per quanto riguarda la qualità assunta
dal
controinteressato nel processo amministrativo – se di parte o di terzo
-,
autorevole dottrina (2 ) sostiene che nel tipico processo
amministrativo – che
è processo di impugnazione dell’atto da parte di un soggetto
leso in suo
interesse legittimo -, il controinteressato non può mai essere
parte ma solamente
terzo. Nel processo di annullamento dell’atto i rapporti tra ricorrente
e
controinteressato risultano diversi e distinti. Entrambi richiedono
all’amministrazione il corretto uso del pubblico potere , ma solo in
via
indiretta la richiesta del ricorrente può nuocere al
controinteressato, perché
la soddisfazione del suo interesse, che è stato leso dall’atto,
solo
eventualmente si può riflettere negativamente su di un contrario
interesse
altrui. La domanda del ricorrente è diretta
contro
l’amministrazione, non contro altro soggetto, che
perciò non può essere qualificato parte in senso
sostanziale. Tale qualificazione spetta invece a tutti
coloro che
siano parti strutturalmente necessarie del processo, cioè coloro
contro cui la
domanda è rivolta, perché titolari del rapporto di cui si
controverte. E’ da sottolineare che, ad avviso di questa
dottrina, è necessaria la chiamata del controinteressato nel
processo
amministrativo tutte le volte in cui l’amministrazione abbia preso in
considerazione, per differenziarle fra loro, le posizioni giuridiche di
diversi
soggetti, ponendosi l’atto amministrativo come frutto di una
comparazione tra
più interessi in contrasto tra loro, ma che comunque devono
essere valutati da
un provvedimento discrezionale dell’amministrazione. Laddove invece si controverta su di un
diritto
soggettivo leso dal pubblico potere, tutelato in sede di giurisdizione
esclusiva davanti al giudice amministrativo, tale necessità non
sussiste, non
richiedendo il ricorrente all’amministrazione una attività
comparativa dei
diversi interessi, ma unicamente la riaffermazione del diritto
soggettivo che è
stato violato. In questo caso non può ritenersi esistente alcun
controinteressato. 3.Il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Le conclusioni sopra accennate vanno comunque coordinate con quanto previsto dall’art. 102
c.p.c, in considerazione del fatto che le controversie sul
pubblico impiego, già soggette alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, sono ormai quasi completamente
devolute
alla cognizione del giudice ordinario, le cui regole processuali
direttamente
si applicano. L’art. 102 c.p.c., che disciplina il
litisconsorzio
necessario nel processo civile, applicabile al caso di specie,
stabilisce
che “ se la decisione non può
pronunciarsi
che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere
convenute nello
stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune
soltanto di
queste, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un
termine
perentorio da lui stabilito”. Lo studio dell’istituto del litisconsorzio
necessario ha lo scopo individuare la
legittimazione ad agire e a contraddire, per stabilire quali soggetti
debbano
essere necessariamente presenti nel processo civile. Il litisconsorzio necessario, secondo la
classica
definizione del Redenti (3) si ha tutte le volte in cui debba essere
pronunciato un giudizio unico con pluralità di parti, nel quale
da più o contro
più soggetti si chiede all’organo giurisdizionale la pronuncia
di un
provvedimento giuridicamente e logicamente unico. La sentenza
pronunciata
contro soltanto alcune delle parti sarebbe perciò “inutiliter
data”, in quanto
non potrebbe spiegare i suoi effetti su alcune soltanto delle parti,
laddove la
legge prescrive una regolamentazione dell’intera situazione sostanziale. Perciò dovrà ritenersi
sussistente il litisconsorzio
necessario, con conseguente impossibilità di pronunciare una
sentenza inter
pauciores, tutte le volte in cui si controverta dell’esistenza di
rapporti
giuridici unici con pluralità di parti o di situazioni comunque
plurisoggettive, da cui discende l’inscindibilità del processo.
Resta da
stabilire quando può dirsi che siamo in presenza di un rapporto
giuridico unico
e inscindibile tra più parti. Secondo l’opinione della più recente
dottrina (4),
poiché la sentenza vincola coloro che hanno partecipato al
giudizio e non i
terzi, si può parlare di necessità di un unico processo e
di un'unica pronuncia
tutte le volte che, in relazione al petitum richiesto, colui che ha
proposto il
giudizio avrà interesse ad ottenere un provvedimento, idoneo a
fargli
conseguire quanto gli spetti in base al diritto sostanziale, nei
confronti di
una pluralità di soggetti. Solo così la pronuncia
giurisdizionale potrà essere per
lui “utiliter data”. Secondo altra autorevole dottrina, il
litisconsorzio
necessario risponde unicamente ad esigenze di convenienza ed
opportunità del
sistema processuale, per cui tutte le volte che oggetto della lite sia
un
rapporto giuridico facente capo a più persone, la sentenza non può che valere per tutti i
cointeressati
o rimanere inefficace per tutti costoro. Parti necessarie dei giudizi
relativi
a rapporti plurilaterali sono tutti i compartecipi del rapporto
sostanziale,
poiché sono tutti colpiti dall’efficacia del giudicato. In
questi casi
l’ordinamento impone una statuizione unica ed identica per tutti i
compartecipi
(5.). Ulteriore elemento per valutare la
necessità o meno
del litisconsorzio nel processo civile è il
tipo di sentenza richiesta. Escluso dalla giurisprudenza,
eccettuati
alcuni casi particolari, nei giudizi aventi ad oggetto pronunce di
accertamento, poiché “la dichiarazione come tale ha sempre
importanza per chi
ha partecipato al giudizio”(6), il litisconsorzio necessario trova
applicazione
soprattutto nelle sentenze costitutive, modificative o estintive di
situazioni
plurisoggettive. Quando siano richieste invece sentenze di condanna,
attesa la
struttura tipicamente bilaterale di questo tipo di processi, la
necessità del
litisconsorzio sarebbe relazionata non tanto dalla unità o
inscindibilità del
provvedimento, quanto alla pratica utilità dello stesso per chi
propone
l’azione, nel caso in cui sia necessaria un esecuzione contestuale nei
confronti di tutti i soggetti interessati (7). L’utilità in
questione sarebbe
perciò ancorata ad una valutazione
sulla
probabilità di cooperazione all’adempimento del soggetto
pretermesso (8). 4. Considerazioni finali e giurisprudenza della Cassazione in materia.Ritornando all’ordinanza del Tribunale del
Lavoro di
Milano in oggetto, essa ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio
necessario poiché una pronuncia nei confronti del solo
ricorrente non sarebbe
stata “inutiliter data”, ben potendo il giudice del lavoro applicare
direttamente la contrattazione collettiva vigente, disattesa
dall’amministrazione resistente. Tale contrattazione collettiva, nel momento
in cui
prevede l’assegnazione di un determinato punteggio ai fini concorsuali
nel caso
ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto, secondo
l’interpretazione
prospettata nel caso di specie, fa sorgere un vero e proprio diritto
soggettivo
a favore del dipendente, che non passa attraverso alcuna
attività discrezionale
o comparativa della pubblica amministrazione. La pronuncia poi,
cioè l’ordine
di assegnare il dipendente escluso dall’amministrazione al posto resosi
vacante, esplicherebbe i suoi effetti direttamente sulla
amministrazione
stessa, e solo indirettamente sul concorrente originariamente vincitore
del
concorso. Ad avviso del Tribunale perciò, non
sussiste nel
caso di specie alcun litisconsorzio necessario, per cui è legittimamente instaurato il giudizio tra
dipendente escluso e Pubblica Amministrazione, senza necessità
di integrare il
contradditorio col concorrente pretermesso. Si possono rinvenire tuttavia alcune pronunce
della
giurisprudenza della Corte di Cassazione in senso contrario. Sulla stessa posizione si tiene
Cass. Civ. sez. lavoro, 21.2.1992 n. 2149
(10), la quale ha stabilito che la domanda volta a far dichiarare, in
base alla
disciplina del rapporto , il diritto a ricoprire un posto resosi
vacante deve
essere proposta nei confronti del datore di lavoro e del dipendente al
quale,
in riferimento alla stessa disciplina, il posto sia stato assegnato. Ha
luogo
in questi casi un litisconsorzio necessario. Tale disciplina, ad avviso della Cassazione
citata, si spiega sia considerando il
fatto che le pretese di più dipendenti al medesimo posto resosi
vacante sono
fondate su un unico titolo, quale è la contrattazione
collettiva; sia perché la
norma collettiva, sovrapponendosi ai contratti individuali di lavoro,
introduce
elementi di interdipendenza, plurilaterali. La copertura arbitraria di
un posto,
se operata attraverso un negozio bilaterale modificativo del singolo
rapporto,
costituisce inadempimento di entrambi i soggetti del rapporto ad un
obbligo
sorto nei confronti dell’avente diritto. La pretesa all’adempimento non
può
quindi trovare compiuta attuazione senza un negozio modificativo che
elimini
gli effetti del precedente, e cioè un comportamento congiunto
dei soggetti
inadempienti. 1. Paleologo, L’appello
al Consiglio di Stato, p.441. 2. Corletto, La
tutela dei terzi nel processo amministrativo, pag. 142 e ss. 3. Voce “Il
Litisconsorzio necessario” del Digesto- discipline privatistiche 4. Costantino, Contributo
allo studio del litisconsorzio necessario, p.256-257 5. Menechini, il
processo litisconsortile, p. 527 e ss. 6. Chiovenda, sul
litisconsorzio necessario, p.437 7. Costantino, op.
cit. p. 349 8. Digesto, voce
cit., pag. 49 9 Foro Italiano, 1990, I, pag.2187 10. Mass,
1992, pag.
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