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Atti giudiziari |
Schema di atto di citazione predisposto da Andrea Cremona, avvocato in Piacenza. Tribunale di ---(1) La Soc. Coop. a r.l. ALFA, corrente in --- via ---, n. -, in persona
del legale rappresentante pro tempore in carica(2), sig. Tizio, nato a
--- il ---, rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto,
dall’Avv. Sempronio, presso il cui studio, in ---, via ---, n. -, è
elettivamente domiciliata(3),
P.Q.M. conclusioni(9) "voglia il giudice adito, previa ogni declaratoria e statuizione del caso ed accertato l’inadempimento della società convenuta, condannare quest’ultima a risarcire il danno cagionato all’attrice, con liquidazione secondo giustizia del danno da perdita di chance, oltre all’integrale rifusione delle spese di lite". Si depositerà nei termini fascicolo di parte contenente: 1) Raggruppamento temporaneo di imprese; 2) Lettera di invito del Comune di ---; 3) Elenco ditte stilato dal Comune di ---; 4) Aggiudicazione del Comune di --- alla società ALFA in data 1.7.96; 5) Esercizio economico 97-98; 6) Elenco delle spese sostenute dall’attrice; 7) Racc. a. r. del 25.9.98; 8) Ulteriore sollecito del 3.11.98. È espressamente riservata in via istruttoria ogni utile deduzione e produzione nei modi e termini di legge. ---, addì Avv. Sempronio(10)
---, addì --- Tizio
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La firma è autentica Avv. Sempronio (1) L’indicazione del tribunale innanzi al quale la domanda è proposta è richiesta dall’art. 163, comma 3, n. 1 c.p.c. (2) Quando attore o convenuto sia una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio: art. 163 comma 3, n. 2. (3) Si ricorda che l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Tribunale adito è obbligatoria: essa individua il luogo legale ove effettuare le comunicazioni e notificazioni inerenti al processo: artt. 165 e 170 c.p.c. (4) L’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda dell’attore rappresenta un elemento essenziale della citazione, richiesto dall’art. 163 comma 3, n. 4 c.p.c. Tuttavia solo la mancanza dell’indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda produce la nullità della citazione a norma dell’art. 164, comma 4, c.p.c. (5) La citazione deve contenere l’indicazione dei documenti che si offrono in comunicazione, a norma dell’art. 163, comma 3 n. 5 c.p.c. L’eventuale mancanza di tale indicazione, tuttavia, non è tale da rendere nulla la citazione, a norma del successivo art. 164 c.p.c. (6) In tema di danno da lesione della chance, intesa quale possibilità di ottenere un risultato o vantaggio utile, suscettibile di valutazione economica, la giurisprudenza da tempo ha precisato che tale tipo di pregiudizio deve considerarsi pienamente risarcibile nel nostro ordinamento giuridico. In particolare, recentemente, è stato sostenuto che: "la perdita di chance costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale fra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno" (Cass. civ., Sez. III, 25 settembre 1998, n. 9598, in Gius 1998, fasc. n. 23, pag. 3280). È stato altresì precisato che: "la prova relativa al danno da perdita di una chance può essere raggiunta anche in base ad un calcolo di probabilità o in via presuntiva, ma che i poteri di valutazione equitativa del giudice non possono mai sopperire all’inerzia della parte nell’assolvimento del proprio onere probatorio" (Cass. civ., Sez. lav., 24 gennaio 1992, n. 781, in Mass. Cass. Civ. 1992). (7) La citazione, a differenza del ricorso, disciplinato dall’art. 125 c.p.c., deve contenere l’indicazione dell’udienza nella quale l’attore intende citare il convenuto. Sarà cura dell’attore quella di osservare le seguenti condizioni: 1) tra il giorno della notifica della citazione e quello dell’udienza di prima comparizione delle parti, debbono trascorrere 60 giorni liberi, per consentire al convenuto di predisporre le proprie difese; 2) notificata la citazione l’attore deve costituirsi nella cancelleria del giudice adito, depositando entro 10 giorni il proprio fascicolo di parte, contenente i documenti offerti in comunicazione, la citazione debitamente notificata e chiedendo al Presidente del Tribunale, con apposita istanza, che la causa sia iscritta al ruolo generale del Tribunale. Il Presidente del Tribunale, presentata la nota d’iscrizione della causa a ruolo, attribuirà alla causa un numero di ruolo ed assegnerà la stessa al giudice istruttore, che ha il compito di curare l’istruttoria del processo . (8) L’avvertimento in questione deve essere inserito nella citazione, a pena di nullità della stessa, come previsto dall’art. 164, comma 1, c.p.c. (9) Le conclusioni rappresentano senza dubbio l’aspetto più delicato della citazione: esse segnano, infatti, la materia del contendere per l’attore ed il giudice adito si pronunzierà solo sulle conclusioni rassegnate con l’atto di citazione, a meno che, per le eccezioni o domande riconvenzionali del convenuto, non sorga per l’attore la necessità di modificare le domande iniziali, secondo quanto consentito dall’art. 183, comma 4, ultima parte, c.p.c.). Occorre, in proposito, tener ben presente il tipo di sentenza che si domanda al giudice (accertamento, condanna, costitutiva) in relazione al rapporto giuridico controverso. (10) La sottoscrizione dell’avvocato è richiesta a pena di nullità dall’art. 125 c.p.c. Egli deve essere munito di procura che può essere rilasciata in calce o a margine dell’atto di citazione. In questo caso e l’autenticità della sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore. Se la procura è, invece, rilasciata in un atto separato, la citazione deve farne menzione (art. 163, comma 4, n. 6) e deve essere autenticata da Notaio. Se successiva all’atto di citazione – redatto personalmente dalla parte – la procura deve essere presentata non oltre la costituzione in cancelleria (art. 125 c.p.c.). |
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