Atti giudiziari

Schema di atto di citazione predisposto da Andrea Cremona, avvocato in Piacenza.

Tribunale di ---(1)

La Soc. Coop. a r.l. ALFA, corrente in --- via ---, n. -, in persona del legale rappresentante pro tempore in carica(2), sig. Tizio, nato a --- il ---, rappresentata e difesa, per delega in calce al presente atto, dall’Avv. Sempronio, presso il cui studio, in ---, via ---, n. -, è elettivamente domiciliata(3),
premesso che(4):
1) agli inizi del mese di --- la società attrice, assieme alla Società BETA s.p.a., corrente in ---, Piazza --- n. -, ed alla Società GAMMA s.p.a., corrente in ---, via -- n. -, costituì un raggruppamento temporaneo di imprese, allo scopo di partecipare alla gara a licitazione privata, indetta dal Comune di --- per l’affidamento in appalto del servizio di conduzione della piscina comunale DELTA per il biennio 1999/2001;
2) il costituito raggruppamento temporaneo elesse la società GAMMA s.p.a. quale capogruppo mandataria e stabilì il proprio domicilio in ---, via --- n. -: in caso di aggiudicazione dell’appalto le indicate società convennero che avrebbero formalizzato l’associazione temporanea di imprese, come previsto dalla vigente normativa;
3) quanto sopra risulta dall’istanza che le società presentarono a firma congiunta il 10.6.98 al Comune di ---, con richiesta di essere invitate a partecipare alla licitazione privata (doc. 1)(5);
4) il 15.6.98 il Comune di ---, con nota Prot. Gen. 38480, invitò a licitazione privata la mandataria capogruppo GAMMA s.p.a., in rappresentanza del già descritto raggruppamento di imprese, comunicando la data di svolgimento della gara (27.6.98), le formalità di presentazione dell’offerta, nonché l’importo a base d’asta di £. --- IVA esclusa (doc. 2);
5) a tale invito non seguì attività alcuna da parte della capogruppo, la quale rimase inspiegabilmente inerte, omettendo di compiere l’attività oggetto del mandato di cui fu investita in sede di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese;
6) come si evince dall’elenco ditte stilato dal Comune di --- (doc. 3), un solo raggruppamento temporaneo di imprese, oltre a quello cui partecipava l’attrice, presentò richiesta di invito alla descritta licitazione privata: si tratta di quello costituito tra la Società OMEGA s.p.a., corrente in ---, via ---, n. -, e dalla Soc. Coop. a r.l. TETA, corrente in ---, via ---, n. - cui il Comune di --- aggiudicò l’appalto;
7) l’inerzia della capogruppo GAMMA s.p.a. ha procurato all’attrice un grave danno patrimoniale, determinando l’impossibilità di partecipare utilmente alla gara e la perdita della chance di ottenere un esito favorevole;
8) circa la rilevanza di tale probabilità deve essere sottolineato che, qualora la GAMMA s.p.a. avesse adempiuto agli obblighi di mandataria capogruppo, la gara si sarebbe svolta solo fra due offerenti, con una percentuale di successo minima del 50% (6);
9) inoltre la società attrice, all’epoca dell’appalto per cui è causa, gestiva il servizio di conduzione della piscina comunale DELTA, in base ad aggiudicazione avvenuta lo scorso anno (doc. 4): ciò avrebbe potuto determinare il Comune di --- a preferirla in caso di parità economica delle offerte, con ulteriore elevazione della soglia di probabilità di esito favorevole della gara pubblica;
10) in base al bilancio per l’esercizio 1997/1998, la società attrice ha ricavato un utile netto di lire ---, dalla sola conduzione della piscina comunale DELTA (doc. 5) ed ha affrontato spese, per partecipare alla nuova gara, ammontanti a complessive lire --- (doc. 6);
11) tramite lo scrivente legale l’attrice ha richiesto alla GAMMA s.p.a. giustificazioni circa l’inerzia sopra descritta (doc. 7), senza tuttavia ottenere alcuna risposta;
12) ugualmente inevasa è stata la successiva richiesta di risarcimento del danno, conseguente al descritto (doc. 8);
13) ritiene l’attore che, in base agli artt. 1218 e 1223 c.c., la società convenuta sia tenuta al risarcimento del danno, poiché le spese affrontate per partecipare inutilmente all’appalto e l’esito negativo della gara – con il conseguente mancato guadagno – siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della società GAMMA agli obblighi di mandataria, sanciti dal contratto e dall’art. 1710 c.c.. 

P.Q.M.

la Soc. Coop. ALFA a r.l., rappresentata, difesa e domiciliata come in epigrafe,
cita
la Società GAMMA s.p.a., corrente in ---, via --- n. - (cod. fisc. ---, iscritta al n. ---/--- Reg. Impr. C.C.I.A. di ---), a comparire innanzi al Tribunale di ---, giudice istruttore designando, all’udienza che si terrà il giorno ______(7) ad ore di rito, invitando la società convenuta a costituirsi nei modi e nei termini di cui all’art. 166 c.p.c. almeno 20 giorni prima dell’udienza sopra fissata ed avvertendola che la costituzione tardiva determinerà in suo pregiudizio le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. (8)e che in caso di mancata costituzione il processo seguirà il suo corso, previa dichiarazione di contumacia, al fine di sentire accogliere le seguenti
conclusioni(9)
"voglia il giudice adito, previa ogni declaratoria e statuizione del caso ed accertato l’inadempimento della società convenuta, condannare quest’ultima a risarcire il danno cagionato all’attrice, con liquidazione secondo giustizia del danno da perdita di chance, oltre all’integrale rifusione delle spese di lite".
Si depositerà nei termini fascicolo di parte contenente: 1) Raggruppamento temporaneo di imprese; 2) Lettera di invito del Comune di ---; 3) Elenco ditte stilato dal Comune di ---; 4) Aggiudicazione del Comune di --- alla società ALFA in data 1.7.96; 5) Esercizio economico 97-98; 6) Elenco delle spese sostenute dall’attrice; 7) Racc. a. r. del 25.9.98; 8) Ulteriore sollecito del 3.11.98.
È espressamente riservata in via istruttoria ogni utile deduzione e produzione nei modi e termini di legge.
---, addì
Avv. Sempronio(10)
Mandato ad litem
Il sottoscritto, Tizio, nato a ---, il ---, in qualità di rappresentante legale della Soc. Coop. a r.l. ALFA, delega l’Avv. Sempronio a rappresentare e difendere nel presente giudizio la predetta, attribuendo al nominato difensore ogni più ampio potere, ivi compreso quello di transigere la lite. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 675 del 1996 e succ. mod., autorizzo l’Avv. Sempronio a trattare, comunicare e diffondere i dati relativi alla società dal sottoscritto rappresentata, per le finalità di cui al presente mandato.
---, addì ---
Tizio
La firma è autentica
Avv. Sempronio
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(1) L’indicazione del tribunale innanzi al quale la domanda è proposta è richiesta dall’art. 163, comma 3, n. 1 c.p.c.
(2) Quando attore o convenuto sia una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio: art. 163 comma 3, n. 2.
(3) Si ricorda che l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Tribunale adito è obbligatoria: essa individua il luogo legale ove effettuare le comunicazioni e notificazioni inerenti al processo: artt. 165 e 170 c.p.c.
(4) L’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda dell’attore rappresenta un elemento essenziale della citazione, richiesto dall’art. 163 comma 3, n. 4 c.p.c. Tuttavia solo la mancanza dell’indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda produce la nullità della citazione a norma dell’art. 164, comma 4, c.p.c.
(5) La citazione deve contenere l’indicazione dei documenti che si offrono in comunicazione, a norma dell’art. 163, comma 3 n. 5 c.p.c. L’eventuale mancanza di tale indicazione, tuttavia, non è tale da rendere nulla la citazione, a norma del successivo art. 164 c.p.c.
(6) In tema di danno da lesione della chance, intesa quale possibilità di ottenere un risultato o vantaggio utile, suscettibile di valutazione economica, la giurisprudenza da tempo ha precisato che tale tipo di pregiudizio deve considerarsi pienamente risarcibile nel nostro ordinamento giuridico. In particolare, recentemente, è stato sostenuto che: "la perdita di chance costituisce un’ipotesi di danno patrimoniale futuro. Come tale essa è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale fra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno" (Cass. civ., Sez. III, 25 settembre 1998, n. 9598, in Gius 1998, fasc. n. 23, pag. 3280). È stato altresì precisato che: "la prova relativa al danno da perdita di una chance può essere raggiunta anche in base ad un calcolo di probabilità o in via presuntiva, ma che i poteri di valutazione equitativa del giudice non possono mai sopperire all’inerzia della parte nell’assolvimento del proprio onere probatorio" (Cass. civ., Sez. lav., 24 gennaio 1992, n. 781, in Mass. Cass. Civ. 1992).
(7) La citazione, a differenza del ricorso, disciplinato dall’art. 125 c.p.c., deve contenere l’indicazione dell’udienza nella quale l’attore intende citare il convenuto. Sarà cura dell’attore quella di osservare le seguenti condizioni: 1) tra il giorno della notifica della citazione e quello dell’udienza di prima comparizione delle parti, debbono trascorrere 60 giorni liberi, per consentire al convenuto di predisporre le proprie difese; 2) notificata la citazione l’attore deve costituirsi nella cancelleria del giudice adito, depositando entro 10 giorni il proprio fascicolo di parte, contenente i documenti offerti in comunicazione, la citazione debitamente notificata e chiedendo al Presidente del Tribunale, con apposita istanza, che la causa sia iscritta al ruolo generale del Tribunale. Il Presidente del Tribunale, presentata la nota d’iscrizione della causa a ruolo, attribuirà alla causa un numero di ruolo ed assegnerà la stessa al giudice istruttore, che ha il compito di curare l’istruttoria del processo .
(8) L’avvertimento in questione deve essere inserito nella citazione, a pena di nullità della stessa, come previsto dall’art. 164, comma 1, c.p.c.
(9) Le conclusioni rappresentano senza dubbio l’aspetto più delicato della citazione: esse segnano, infatti, la materia del contendere per l’attore ed il giudice adito si pronunzierà solo sulle conclusioni rassegnate con l’atto di citazione, a meno che, per le eccezioni o domande riconvenzionali del convenuto, non sorga per l’attore la necessità di modificare le domande iniziali, secondo quanto consentito dall’art. 183, comma 4, ultima parte, c.p.c.). Occorre, in proposito, tener ben presente il tipo di sentenza che si domanda al giudice (accertamento, condanna, costitutiva) in relazione al rapporto giuridico controverso.
(10) La sottoscrizione dell’avvocato è richiesta a pena di nullità dall’art. 125 c.p.c. Egli deve essere munito di procura che può essere rilasciata in calce o a margine dell’atto di citazione. In questo caso e l’autenticità della sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore. Se la procura è, invece, rilasciata in un atto separato, la citazione deve farne menzione (art. 163, comma 4, n. 6) e deve essere autenticata da Notaio. Se successiva all’atto di citazione – redatto personalmente dalla parte – la procura deve essere presentata non oltre la costituzione in cancelleria (art. 125 c.p.c.).
 
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