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Pretura Penale di Bologna, 4 marzo 1999, sull'inesistenza del reato in caso di realizzazione senza concessione di un intervento edilizio pertinenziale (nella fattispecie una canna funaria) Alla prima udienza del 20/11/1998, dopo aver dichiarato la contumacia del P., il Pretore disponeva lo stralcio della posizione del N. per nullità della notifica, ordinando la restituzione degli atti al P.M. Alla seconda udienza del 4/3/1999 si presentava anche il P., ed il Pretore -verificata la regolarità della sua costituzione- revocava la dichiarazione di contumacia. La causa veniva poi istruita con l’audizione dei testi M. F. (indotto dal P.M.) R. B. e M. M. (indotti dalla difesa del R.). Sempre alla stessa udienza, il P.M. concludeva richiedendo l’assoluzione degli imputati perché “il fatto non sussiste”, ed i difensori dei due imputati si associavano a tale richiesta. -conformemente alla richiesta del P.M e delle due difese- sia in ordine alla contravvenzione di cui alla lettera a) del capo di imputazione, sia in ordine alla contravvenzione di cui alla lettera b) dello stesso. Ritiene in proposito il Pretore che i due reati di cui sono stati accusati gli imputati non siano configurabili già sotto il profilo oggettivo, per mancanza dell’azione o per mancanza dell’evento, e per tale motivo s’impone ai sensi dell’articolo 530 c.p.p. una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste (cfr. Cass. pen. 5/6/1992). Per quanto riguarda in particolare la presunta violazione della contravvenzione di cui all’articolo 20 lettera b della legge 47/1985, il fatto della “esecuzione dei lavori in difformità o assenza della concessione” non sussiste per l’assorbente rilievo che la costruzione della canna fumaria per cui è causa non necessitava di concessione edilizia. Ha infatti chiarito la consolidata giurisprudenza che non si ha necessità di concessione edilizia quando si è in presenza di opere che non alterino la sagoma esterna dell’immobile, non ne aumentino il volume o la superficie e neppure alterino la destinazione d’uso (cfr. ex pluribus Cons. Stato 852/1988 per la giurisprudenza amministrativa, e Cass. Pen. 24/6/1987 per la giurisprudenza penalistica), trattandosi di “opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti” per le quali ex art. 7 lettera a) d.l. 9/1982 convertito nella legge 94/1982 basta la mera autorizzazione. Nel caso di specie, è risultato provato dalla testimonianza dello stesso ispettore di polizia F. che non erano stati aumentati né la superficie utile dell’immobile né il volume della costruzione (cfr. pag. 1 della fonoregistrazione), e che la canna fumaria era di dimensioni assolutamente normali e “nella misura media di una canna fumaria” (cfr. pag. 2 della fonotrascrizione). Anche per quanto riguarda la presunta violazione dell’articolo 7 della legge 1497/1939 e 1 sexies legge 431/1985 occorre giungere ad un giudizio di assoluzione, posto che l’inconfigurabilità dell’elemento oggettivo del reato è certamente appalesata dalla mancanza della lesione del bene giuridico protetto. Infatti, è ben vero che il reato di cui si discute è reato cosiddetto ‘formale’ o ‘di mera condotta’; ma è altrettanto vero che una condivisibile ed anche recentemente ribadita giurisprudenza della Suprema Corte, dalla quale questo Pretore non ha motivo di discostarsi, ritiene che in ogni modo per tale reato “nessuna lesione dell’oggetto formale può ravvisarsi quando la trasformazione territoriale non leda l’oggetto sostanziale della tutela ambientale” (Cass. pen. 3693/1998), e la sua configurabilità presuppone che “le condotte siano astrattamente idonee a mettere in pericolo l’interesse giuridicamente tutelato” (Cass. pen. 7147/1998). Nel caso di specie, ritiene il Pretore con una valutazione formulata alla luce del caso concreto (Cass. 4/12/1989) che non possa dubitarsi del fatto che il comportamento rimproverato agli imputati sia certamente inoffensivo del bene protetto, come si evince dalla documentazione fotografica agli atti che testimonia la sostanziale e totale irrilevanza dell’impatto ambientale dato dalla costruzione della canna fumaria; nonché dalla già citata deposizione dell’ispettore di polizia M. F., che chiarisce come la costruzione di tale canna non aumenta il volume o la superficie utile della costruzione, e come il vincolo per cui è causa è un vincolo paesaggistico ambientale legato al parco naturale nel quale l’edificio è posto e non un vincolo di protezione dell’edificio in quanto tale (cfr. deposizione del F. a pag. 1 e 3 sella fonoregistrazione). Ad abundantiam può anche osservarsi che, oltre che per la sicura mancanza dell’evento giuridico della lesione, il reato in parola di cui alla lettera b) del capo d’imputazione risulterebbe inconfigurabile ad avviso della difesa degli imputati anche per la mancanza dell’azione -relativamente al committente P. ed al direttore dei lavori R. in ordine alla costruzione della canna fumaria. Riferisce infatti il teste R. B., muratore, di avere eseguito personalmente i lavori di costruzione di detta canna fumaria, e di avere ricevuto un ordine in tal senso da parte del “capo cantiere della ditta” e “no sicuramente” dal direttore dei lavori (cfr. pag. 4 della fonoregistrazione). Pertanto, sempre ad avviso della difesa, non potrebbe muoversi agli imputati un rimprovero per omessa vigilanza, posto che il tempo impiegato per la costruzione della canna fumaria è stato di un solo giorno (cfr. deposizione del B. a pag. 4 della fonoregistrazione e del progettista dei lavori M. M. a pag. 6), e pur se la presenza in cantiere del direttore dei lavori R. aveva la ragionevole frequenza di circa due volte alla settimana (cfr. deposizione del B. a pag. 4 della fonoregistrazione e del M. a pag. 6), vi è prova che il giorno della costruzione della canna il R. non era presente in cantiere (cfr. deposizione del M. a pag. 6 della fonoregistrazione) e non vi è prova che il P. fosse presente. Concludendo allora, può dirsi che gli imputati vanno assolti perché il fatto non sussiste, posta l’inconfigurabilità dei reati contestati sotto il profilo dell’elemento materiale, per la mancanza dell’azione o per la mancanza dell’evento giuridico. Bologna, il 4/3/1999. Il Pretore Dott.ssa Matilde Betti (Sentenza redatta con la collaborazione del dottor Gianluigi Morlini, uditore giudiziario). |
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