Aggiornamento - Penale

Pretura di Bologna, sentenza del 30 aprile 1999

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione ritualmente notificato all’imputato in data 24/8/1998 ed al suo difensore di fiducia in data 4/8/1998, il Pubblico Ministero rinviava a giudizio G. V. per rispondere del reato di cui in rubrica. 
Nelle tre udienze del 2/121998, 22/3/1999 e 30/4/1999, la causa veniva istruita con la deposizione del teste indotto dal P.M. D. A. (agente Polizia Municipale del Comune X), dei testi indotti dalla difesa A. S. e M. G., nonché con la produzione dell’ordinanza sindacale del 22/2/1996 per cui è processo. 
Alla conclusiva udienza del 30/4/1999 le parti rassegnavano le conclusioni sopra trascritte.  
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato G. V. è stato tratto a giudizio per la presunta violazione dell’articolo 650 c.p., non avendo ottemperato ad un’ordinanza emanata dal sindaco del comune di X.
a) Va preliminarmente chiarito che l’ordinanza sindacale in oggetto deve essere configurata 
-secondo la terminologia comunemente adottata da giurisprudenza e dottrina- come ordinanza resa in esecuzione di leggi o regolamenti, e non già come ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco quale ufficiale di Governo. 
Infatti, basta al proposito osservare che le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti (attualmente emanate ex art. 38 legge 142/1990, dopo le abrogazioni degli articoli 153 r.d. 148/1915 e 55 r.d. 383/1934 per mezzo dell’articolo 64 della stessa legge 142/1990) sono adottate -nei casi previsti dalla legge- con un contenuto non predeterminato e relativamente a situazioni non espressamente previste né risolvibili con gli ordinari mezzi predisposti dall’ordinamento, non disciplinando la norma attributiva del potere né l’an né il quomodo dell’intervento, ma solo la possibilità ed il fine dello stesso.  
Nel caso di specie, come si evince dalla ratio e dallo stesso contenuto letterale del provvedimento, l’ordinanza è stata resa dal sindaco ai sensi dell’articolo 21 comma 4° della legge 689/1981, per sanzionare la violazione dell’articolo 14 2° comma della legge 283/1962. Pertanto, non di ordinanza contingibile ed urgente si tratta, ma di ordinanza sindacale emessa in conformità di un’espressa norma di legge, e precisamente dell’articolo 21 4° comma legge 689/1981. 
b) Ciò posto, deve essere rilevato che la violazione di un’ordinanza “del Sindaco in conformità 
di leggi e regolamenti” è a sua volta sanzionata come illecito amministrativo dall’articolo 106 2° comma del r.d. 383/1934, la cui vigenza è espressamente fatta salva dall’articolo 64 lettera c della legge 142/1990 (cfr. in proposito, oltre il dato letterale della norma, anche Cass. civ. sez. I 13/12/1995 n. 12779 e Cass. civ. sez. I 15/11/1995 n. 11830). 
Ritiene in proposito la giurisprudenza che, in base al principio di specialità che ex art. 9 legge 689/1981 trova applicazione anche quando “uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa”, la norma di cui all’articolo 106 r.d. 383/1934 sia norma speciale rispetto all’articolo 650 c.p., che per espresso dettato normativo risulta essere una norma sussidiaria (cfr. da ultimo Cass. pen. sez. I 17/2/1998 n. 3747, Cass. pen. sez. I 17/11/1997 n. 11581, Cass. pen. sez. I 19/9/1996 e Cass. pen. sez. I 24/11/1993). 
Conseguentemente, per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, restano estranee alla sfera d’applicazione dell’articolo 650 c.p. le inosservanze dei provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a norme e regolamenti, in quanto punite esclusivamente con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 106 r.d. 383/1934 (cfr. Cass. pen. sez. I 2/4/1996, Cass. pen. sez. II 6/12/1995 n. 826, Cass. pen. sez. I 28/11/1995, Cass. pen. sez. I 3/11/1995 n. 12301, Cass. pen. sez. I 3/11/1995 n. 11877).
Conclusivamente quindi, ai fini della configurabilità dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’articolo 650 c.p., occorre che la violazione sia relativa a provvedimenti contingibili ed urgenti adottati dal sindaco quale ufficiale di Governo, mentre le violazioni di precetti contenuti delle ordinanze emesse dal sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti restano assoggettate alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 106 r.d. 383/1934 (cfr. Cass. pen. sez. I 13/12/1996 n. 1301, Cass. pen, sez. I 6/11/1995 n. 11277, Cass. pen. 8/10/1992, Cass. pen. 12/6/1992, Cass. pen. 31/10/1990, Cass. pen. 25/6/1990).
c) Pertanto, conformemente alla richiesta del P.M. di udienza, l’imputato deve essere assolto ex 
art. 530 c.p.p. con la formula secondo la quale il fatto “non è previsto dalla legge come reato”. 
Tale tipologia di assoluzione consente di ritenere assorbito il rilievo svolto dalla difesa in ordine alla presunta mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 650 c.p., per non avere il V. avuto effettiva conoscenza prima del 24/2/1994 dell’ordinanza che imponeva la chiusura del Circolo, posto che l’accoglimento di tale impostazione difensiva porterebbe comunque ad una formula assolutoria meno liberatoria per l’imputato, quale l’assoluzione perché “il fatto non costituisce reato”.
L’eventuale violazione dell’articolo 106 del r.d. 3/3/1934 n. 383 con la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa ivi prescritta, deve essere accertata dalla competente autorità amministrativa, cui si dispone la trasmissione in copia degli atti del presente processo. 
P.Q.M.
Il Pretore di Bologna, visto ed applicato l’articolo 530 c.p.p., assolve l’imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione degli atti in copia all’autorità amministrativa competente per l’accertamento della violazione dell’articolo 106 TULCP. 

Bologna, il 30/4/1999. 
                                                                                                                       Il Pretore
                                                                                                             Dott.ssa Matilde Betti

(Sentenza redatta con la collaborazione del dottor Gianluigi Morlini, uditore giudiziario).
 
 

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