L’abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale
L’art. 341 del codice penale è stato abrogato con l’art. 18,
comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205, nel contesto di
una più ampia normativa di delega al Governo per la depenalizzazione
di reati considerati minori e di modifiche al sistema penale e tributario.
Ciò ha determinato il venir meno di alcune questioni di costituzionalità
che erano state sollevate con riferimento a vari aspetti di detta disciplina
incriminatrice.
Corte Costituzionale, ordinanza n. 378 del 29 luglio 1999
Omissis “nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
341 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1997
dal Pretore di Tolmezzo nei procedimenti penali riuniti a carico di M.
C., iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 14 luglio 1999 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso con l’imputazione
di oltraggio, il Pretore di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 9 ottobre
1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
341 del codice penale, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3,
primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49,
54 e 97, primo comma, della Costituzione;
che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale:
a) della configurazione dell’oltraggio a un pubblico ufficiale come autonomo
reato, anziché quale aggravante del reato di ingiuria; b) in subordine,
del tipo e dell’entità
della pena stabiliti per tale reato, a causa della mancata previsione
della pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva, e del regime di
procedibilità d’ufficio anziché a querela di parte;
che il Pretore di Tolmezzo ricorda che sono state più volte
dichiarate non fondate (sin dalla sentenza n. 109 del 1968) o manifestamente
infondate (tra le molte, ordinanze n. 165 del 1980 e n. 134 del 1983) analoghe
questioni di legittimità
costituzionale, ma ritiene, tenuta presente la sopravvenuta dichiarazione
di illegittimità costituzionale dello stesso art. 341 cod. pen.
nella parte in cui prevedeva la pena di mesi sei di reclusione come minimo
edittale (sentenza n. 341
del 1994), di sollevare nuovamente la questione proponendo numerosi
profili per i quali, a suo avviso, sarebbe in contrasto con la Costituzione
la più incisiva tutela dell’onore del pubblico ufficiale rispetto
a quella degli altri cittadini.
Considerato che, successivamente all’ordinanza con la quale è
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, l’art.
341 del codice penale è stato abrogato con l’art. 18, comma 1, della
legge 25 giugno 1999, n. 205, nel contesto di
una più ampia normativa di delega al Governo per la depenalizzazione
di reati considerati minori e di modifiche al sistema penale e tributario;
che, essendo venuta meno la disposizione incriminatrice denunciata,
in forza della quale il giudice rimettente procede penalmente, deve essere
nuovamente valutata la rilevanza della questione nel giudizio principale;
che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Tolmezzo.
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