Aggiornamento - Penale

Tribunale del riesame di Roma del 19 febbraio 2001, n. n. 71/2001 R.G.T.L., in tema di reiterazione dell'interrogatorio di garanzia a seguito di misura emessa ex art. 27 c.p.p., con nota dell’Avv. Carlo Alberto Zaina

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTA’ PERSONALE

Composta dai Signori Magistrati

1 Francesco Taurisano Presidente
2 Renato Preziosi Giudice
3 Nicola Archidiacono Giudice
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunziato la seguente
O R D I N A N Z A

Sull’appello avverso l’ordinanza emessa in data 18.12.2000 dal GIP del Tribunale di Velletri nei confronti d:
A. A., n. R. 
P. M. n. A.
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Il Tribunale
Premesso che A.A. e P.M. sono stati tratti in arresto per il reato di rapina aggravata a seguito di ordinanza del Gip del Tribunale di Rimini contestualmente dichiaratosi incompetente per territorio in favore del Giudice del Tribunale di Velletri ai sensi dell’art. 27 c.p.p.. Quest’ultimo Gip ha rinnovato la misura con ordinanza del 17.10.2000;
letta l’istanza del difensore degli indagati che ha richiesto la declaratoria di inefficacia di tale ordinanza sul presupposto del mancato rinnovo dell’interrogatorio ai sensi dell’art. 294 c.p.p.;
letta l’ordinanza oggi appellata che ha rigettato l’istanza, rilevando che nel rinnovare la misura disposta dal Gip del Tribunale di Rimini, “non sono stati contestati fatti nuovi e diversi rispetto a quelli per i quali gli indagati sono già stati sentiti, con conseguente rispetto del diritto di difesa ed assenza di qualsivoglia ipotesi di nullità”;
rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite del 14.7.99 (ric. Salzano), ha ribadito il principio secondo il quale quando il luogo dell’arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l’ordinanza coercitiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell’art. 27 c.p.p.:
rilevato che, anche sotto un profilo logico, la provvisorietà della ordinanza coercitiva si estende anche all’interrogatorio del prevenuto, proprio per la funzione dell’atto di determinare un contatto diretto del prevenuto con il Giudice naturale;
rilevato, pertanto, che l’ordinanza del Gip di Velletri del 17.10.2000 ha perso efficacia per mancato interrogatorio degli indagati entro il termine di cinque giorni previsto dall’art. 294 c.p.p.;
P.Q.M.
Riforma l’ordinanza in epigrafe indicata e dichiara l’inefficacia della misura custodiale emessa in data 17.10.2000 dal Gip del Tribunale di Velletri nei confronti di A. A. e P.M., di cui ordina la liberazione se non detenuti per altra causa.
Roma, 19.2.2001 Il Presidente
Renato Preziosi – sost. Francesco Taurisano

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L’INTERROGATORIO DI GARANZIA NON E’ UN INUTILE ADEMPIMENTO

L’ordinanza resa dalla Sezione Riesame del Tribunale di Roma, riprodotta in epigrafe precisa e sancisce, una volta di più, il valore e la necessità dell’effettivo svolgimento dell’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., anche e soprattutto, quando ci si trovi in una situazione di reiterazione di ordinanza applicativa una misura cautelare, a seguito di pronunzia del G.I.P. ai sensi dell’art. 27 c.p.p..
Stabilendo, quindi, che l’ordinanza di custodia cautelare emessa ha perduto la sua efficacia, atteso che, nei cinque giorni successivi alla sua esecuzione non è stato dato corso all’interrogatorio di garanzia, ai sensi dell’art. 294 co. 1° e 302 c.p.p., il Tribunale ha superato de plano anche il principio, che veniva affermato nel gravato provvedimento, secondo il quale l’atto di indagine non sarebbe stato necessario, non essendo stati contestati con la nuova ordinanza fatti diversi da quelli oggetto dell’originaria contestazione.
Si è, pertanto, affermato il convincimento che l’interrogatorio ex art. 294 c.p.p., assume sempre e comunque una indubbia valenza di garanzia  e tutela della persona soggetta alla privazione della libertà, senza che l’elemento della novità in punto a contestazione di fatti criminosi possa assumere un qualche rilievo .
Non a caso la stessa S.C. , dopo, alcune oscillazioni, ha, recentemente, confermato questo principio statuendo che l’omissione del successivo interrogatorio non possa in alcun modo venir sanata dall’attuazione di quello precedente.
Come appare evidente dalla massima in nota viene evidenziata la necessità che l’indagato, privato della libertà, anche a titolo derivativo, come avvenuto nella fattispecie, non venga espropriato del diritto di aver un diretto contatto con il giudice che ha emesso il provvedimento sul punto, al fine di esercitare la propria difesa.
Appare, pertanto, corretto affermare che deve ritenersi insufficiente il primo interrogatorio, in presenza di misura reiterata. 
Corretta del pari, risulta, la declaratoria di estinzione della misura essendosi verificata l’ipotesi di cui all’art. 302 c.p.p..

Avv. Carlo Alberto Zaina
 

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