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Tribunale del riesame di Roma del 19 febbraio 2001, n. n. 71/2001 R.G.T.L., in tema di reiterazione dell'interrogatorio di garanzia a seguito di misura emessa ex art. 27 c.p.p., con nota dell’Avv. Carlo Alberto Zaina IL TRIBUNALE DI ROMA
Composta dai Signori Magistrati 1 Francesco Taurisano Presidente
A. A., n. R. P. M. n. A. _____________________ letta l’istanza del difensore degli indagati che ha richiesto la declaratoria di inefficacia di tale ordinanza sul presupposto del mancato rinnovo dell’interrogatorio ai sensi dell’art. 294 c.p.p.; letta l’ordinanza oggi appellata che ha rigettato l’istanza, rilevando che nel rinnovare la misura disposta dal Gip del Tribunale di Rimini, “non sono stati contestati fatti nuovi e diversi rispetto a quelli per i quali gli indagati sono già stati sentiti, con conseguente rispetto del diritto di difesa ed assenza di qualsivoglia ipotesi di nullità”; rilevato che la Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite del 14.7.99 (ric. Salzano), ha ribadito il principio secondo il quale quando il luogo dell’arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l’ordinanza coercitiva emessa dal Giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell’art. 27 c.p.p.: rilevato che, anche sotto un profilo logico, la provvisorietà della ordinanza coercitiva si estende anche all’interrogatorio del prevenuto, proprio per la funzione dell’atto di determinare un contatto diretto del prevenuto con il Giudice naturale; rilevato, pertanto, che l’ordinanza del Gip di Velletri del 17.10.2000 ha perso efficacia per mancato interrogatorio degli indagati entro il termine di cinque giorni previsto dall’art. 294 c.p.p.; P.Q.M. Riforma l’ordinanza in epigrafe indicata e dichiara l’inefficacia della misura custodiale emessa in data 17.10.2000 dal Gip del Tribunale di Velletri nei confronti di A. A. e P.M., di cui ordina la liberazione se non detenuti per altra causa. Roma, 19.2.2001 Il Presidente Renato Preziosi – sost. Francesco Taurisano ** ** ** L’INTERROGATORIO DI GARANZIA NON E’ UN INUTILE ADEMPIMENTO L’ordinanza resa dalla Sezione Riesame del Tribunale di Roma, riprodotta
in epigrafe precisa e sancisce, una volta di più, il valore e la
necessità dell’effettivo svolgimento dell’interrogatorio di garanzia
ex art. 294 c.p.p., anche e soprattutto, quando ci si trovi in una situazione
di reiterazione di ordinanza applicativa una misura cautelare, a seguito
di pronunzia del G.I.P. ai sensi dell’art. 27 c.p.p..
Avv. Carlo Alberto Zaina
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