Tribunale Militare di Torino 16 settembre 1998, in materia di legittima
difesa
N. 1048/96 R.N.R.
N. 1589/97 R.G.U.D.
TRIBUNALE MILITARE DI TORINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Militare, composto dai Signori:
1. Dott. Stanislao SAELI Presidente
2.Dott. Alessandro BENIGNI Giudice
3. Cap. Francesco MONTENEGRO Giudice militare
con l’intervento del P.M. in persona del dott.
e con l’assistenza del
ha pronunciato in pubblica udienza la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di: L… S….., nato il ……… - incensurato
- D.M. di TORINO
IMPUTATO
per il reato di:"LESIONI PERSONALI AGGRAVATE"(art.223 e 47 n.4 c.p.m.p.)
perchè militare effettivo presso il 4°Rgt.Carri in Bellinzago
N.se (NO),il giorno ………… verso le ore 18:00, in una delle camerette del
Reparto, colpiva il C.le M…. M…… con un pugno al volto, provocandogli così
una infrazione alle ossa nasali, giudicata guarita il giorno 15/06/96.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto davanti a tre militari. Identificata
la persona offesa in M…..I M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L… R….. veniva rinviato a giudizio per il reato di cui in epigrafe.
All'udienza dibattimentale del 16/09/98 il Tribunale ammetteva ex art.
495 c.p.p. sia le prove documentali prodotte dal P.M., sia l'esame dei
testi e dell'imputato richiesti da entrambe le parti.
Venivano quindi sentiti il C.le M….M…..e i Sig.ri A…R……. Il M… riferiva
di essere stato aggredito dall'imputato in quanto non si era accorto di
un furto avvenuto nell'armadietto di quest'ultimo mentre svolgeva il servizio
di piantone nelle camerate.
Dopo un reciproco scambio di insulti il L…S….. lo avrebbe prima spintonato
e poi colpito violentemente causandogli una frattura al naso.
I testi R…e M…….. invece, riferivano al Collegio che il primo ad alzare
le mani nei confronti dell'altro spintonandolo per tre volte verso l'armadietto
era stato il M…. Dopo aver ricevuto la terza spinta ed essere stato gettato
contro l'armadietto il L… S…. aveva reagito colpendo al volto il M….
Poichè nel corso dei tre esami vi erano state varie contestazioni,
il Tribunale acquisiva i verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini
preliminari ai sensi dell'art. 500c.p.p.
Veniva quindi sentito, su sua richiesta, l'imputato il quale confermava
i fatti così come descritti dai testi R…e M….
Esaurita l'istruzione dibattimentale, il P.M. chiedeva la condanna
dell'imputato alla pena di sei mesi di reclusione militare con la concessione
delle attenuanti generiche e dell'attenuante della provocazione ex art.
62 n.2 c.p., ritenendole equivalenti alla contestata aggravante, con l'attribuzione
dei benefici di legge. La difesa chiedeva l'assoluzione dell'imputato.
Il Tribunale ritiene che l'imputato debba essere assolto dal fatto
ascrittogli per sussistenza della scriminante della legittima difesa militare.
L'art. 42 c.p.m.p prevede la non punibilità di chi "ha commesso
un fatto costituente reato militare, per essere stato costretto dalla necessità
di respingere da sè o da altri una violenza attuale ed ingiusta
sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa". Il concetto di violenza
così come descritto dall'art. 43 c.p.m.p. comprende anche i maltrattamenti.
La giurisprudenza militare ( si veda per tutte T.S.M. 10/4/1979 in
Rass. Giust. mil. 1979, 300) costantemente riconosce che rientra nella
nozione di "maltrattamento" codificato nell'art. 43 anche "il singolo atto
di manomissione della persona non finalizzato in senso costruttivo, nè
integrante un ingiuria reale e che si mantenga sotto le soglie del delitto
di percossa". La stessa Corte di Cassazione, con riferimento ai reati ordinari
di percosse e di violenza privata, ha affermato che una semplice spinta
" integra di per sè un'azione violenta e pertanto costituisce percossa"
(Cass. 24/11/1983 in Riv. pen. 1984, 726) e, inoltre, che "il concetto
di violenza comprende qualunque condotta che valga ad impedire il libero
movimento del soggetto passivo e ponga quest'ultimo nell'alternativa di
non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l'integrità
altrui." ( Cass. 7/4/1982 in Giust. pen. 1983, II, 108).
Il dibattimento ha ampiamente provato, in base alle deposizioni dei
testi, R… M…. e al confronto con le loro dichiarazioni rese in sede di
indagini preliminari ( fogli 19-20, 31-35, fasc. P.M. in atti), che l'imputato
aveva subito non una ma tre spinte consecutive dal M… e aveva reagito solo
quando era stato spintonato addosso all'armadietto presente nella camerata.
Soltanto a questo punto aveva colpito la persona offesa con un pugno causandogli
la frattura del naso. Occorre verificare se la reazione dell'imputato abbia
rispettato i criteri di proporzionalità richiesti dall'art. 42 c.p.m.p..
Sul punto i Giudici di legittimità hanno più volte affermato
la necessità che l'esistenza della proporzione debba sussistere
sia in riferimento ai mezzi che ai beni giudici ( Cass 6/12/1968 in Cass.
pen. 1970, 72 che stabilisce che occorre confrontare, per il giudizio di
proporzionalità, i mezzi a disposizione e quelli usati dall'aggredito,
Cass 2/10/1975 in Cass. pen. 1976, 1020 che stabilisce che la "proporzione
va desunta non solo dal rapporto tra il danno incombente e la conseguente
reazione, ma anche dalla possibilità o meno di reagire con altri
mezzi, ugualmente adeguati, ma meno violenti, Cass. 27/11/1978 in Cass.
pen. 1980, 689, che stabilisce, appunto, che "l'estremo della proporzione
deve sussistere sia in riferimento ai mezzi che ai beni giuridici, infine,
Cass. 16/3/1979 in Riv. pen. 1979, 667). Nel caso in questione la proporzione
è presente in riferimento ad entrambi in quanto il L…S…. ha reagito
per difendere la propria incolumità fisica, in un momento di particolare
tensione, di fronte agli atti di violenza subiti concretantisi nelle
spinte ricevute dalla persona offesa. Ha reagito utilizzando gli unici
strumenti che aveva a disposizione in quel momento per difendersi: le proprie
mani. La frattura al naso subita dal M… trova la sua spiegazione nella
differente struttura ossea e muscolare del L…S…., massiccio e muscoloso,
rispetto al M…., molto più magro e sottile. Invero, si potrebbe
ritenere che il L…S….. avrebbe potuto controllare meglio la forza fisica
immessa nel suo pugno.
Occorre tenere presente però che la proporzione deve essere
valutata nella reale situazione concreta attraverso un giudizio "ex ante"
che deve essere non meccanico e quantitativo ma relativistico e qualitativo.
In primo luogo non deve essere dimenticato che il raffronto è
pur sempre tra il bene di un aggressore che, consapevolmente viola l'ordinamento
giuridico, e quello di un aggredito. In secondo luogo, un certo "surplus"
di reazione può rassicurare sull'efficacia della difesa.
Infine, aspetto che, secondo il Collegio, riveste primaria rilevanza,
chi si difende non sempre è in grado di valutare il reale pericolo
e gli effetti della propria reazione: "adgreditus non habet staderam in
manu". Nella fattispecie in esame l'imputato sentendosi minacciato nella
propria incolumità fisica ha reagito con la sola arma a disposizione
e con la volontà di liberarsi dalla situazione di pericolo e di
imbarazzo, causato dalla presenza dei commilitoni, in cui si era venuto
a trovare.
Appare eccessivo, ad avviso di questo Tribunale, pretendere che, in
situazioni di questo tipo, l'agente abbia la consapevolezza e la freddezza
di valutare che la differenza di peso e di stazza debba comportare un contenimento
della propria forza e quindi la capacità di sferrare un pugno con
metà o tre quarti della propria potenza.
Sotto questo profilo il Tribunale si richiama a quell'orientamento
interpretativo (Cass. 31/10/1983) che ritiene che anche nella fattispecie
di legittima difesa militare l'aggredito possa far uso della violenza,
per respingere una violenza molto modesta, quando non ha a sua disposizione
altro mezzo per raggiungere tale scopo.
Pertanto il Tribunale ritiene che il fatto contestato non costituisca
reato in quanto compiuto in presenza di una legittima causa di giustificazione.
P.Q.M.
letti gli artt. 530 c.p.p. e 42 c.p.m.p.
ASSOLVE
L…S….. dal reato ascrittogli perchè il fatto non costituisce
reato.
Deposito della sentenza in 45 giorni.
Torino, 16 settembre 1998
Il Giudice Estensore
Il Presidente
Dott. Alessandro BENIGNI
Dott. Stanislao SAELI
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