Aggiornamento - Penale

Tribunale Militare di Torino 16 settembre 1998, in materia di legittima difesa

N. 1048/96 R.N.R.
N. 1589/97 R.G.U.D.
TRIBUNALE MILITARE DI TORINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Militare, composto dai Signori:
1. Dott. Stanislao SAELI Presidente
2.Dott. Alessandro BENIGNI Giudice
3. Cap. Francesco MONTENEGRO Giudice militare

con l’intervento del P.M. in persona del dott.
e con l’assistenza del
ha pronunciato in pubblica udienza la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di: L… S….., nato il ……… - incensurato - D.M. di TORINO 
IMPUTATO
per il reato di:"LESIONI PERSONALI AGGRAVATE"(art.223 e 47 n.4 c.p.m.p.) perchè militare effettivo presso il 4°Rgt.Carri in Bellinzago N.se (NO),il giorno ………… verso le ore 18:00, in una delle camerette del Reparto, colpiva il C.le M…. M…… con un pugno al volto, provocandogli così una infrazione alle ossa nasali, giudicata guarita il giorno 15/06/96. Con l'aggravante di aver commesso il fatto davanti a tre militari. Identificata la persona offesa in M…..I M.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L… R….. veniva rinviato a giudizio per il reato di cui in epigrafe.
All'udienza dibattimentale del 16/09/98 il Tribunale ammetteva ex art. 495 c.p.p. sia le prove documentali prodotte dal P.M., sia l'esame dei testi e dell'imputato richiesti da entrambe le parti.
Venivano quindi sentiti il C.le M….M…..e i Sig.ri A…R……. Il M… riferiva di essere stato aggredito dall'imputato in quanto non si era accorto di un furto avvenuto nell'armadietto di quest'ultimo mentre svolgeva il servizio di piantone nelle camerate.
Dopo un reciproco scambio di insulti il L…S….. lo avrebbe prima spintonato e poi colpito violentemente causandogli una frattura al naso.
I testi R…e M…….. invece, riferivano al Collegio che il primo ad alzare le mani nei confronti dell'altro spintonandolo per tre volte verso l'armadietto era stato il M…. Dopo aver ricevuto la terza spinta ed essere stato gettato contro l'armadietto il L… S…. aveva reagito colpendo al volto il M….
Poichè nel corso dei tre esami vi erano state varie contestazioni, il Tribunale acquisiva i verbali delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari ai sensi dell'art. 500c.p.p.
Veniva quindi sentito, su sua richiesta, l'imputato il quale confermava i fatti così come descritti dai testi R…e M….
Esaurita l'istruzione dibattimentale, il P.M. chiedeva la condanna dell'imputato alla pena di sei mesi di reclusione militare con la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante della provocazione ex art. 62 n.2 c.p., ritenendole equivalenti alla contestata aggravante, con l'attribuzione dei benefici di legge. La difesa chiedeva l'assoluzione dell'imputato.
Il Tribunale ritiene che l'imputato debba essere assolto dal fatto ascrittogli per sussistenza della scriminante della legittima difesa militare.
L'art. 42 c.p.m.p prevede la non punibilità di chi "ha commesso un fatto costituente reato militare, per essere stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale ed ingiusta sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa". Il concetto di violenza così come descritto dall'art. 43 c.p.m.p. comprende anche i maltrattamenti.
La giurisprudenza militare ( si veda per tutte T.S.M. 10/4/1979 in Rass. Giust. mil. 1979, 300) costantemente riconosce che rientra nella nozione di "maltrattamento" codificato nell'art. 43 anche "il singolo atto di manomissione della persona non finalizzato in senso costruttivo, nè integrante un ingiuria reale e che si mantenga sotto le soglie del delitto di percossa". La stessa Corte di Cassazione, con riferimento ai reati ordinari di percosse e di violenza privata, ha affermato che una semplice spinta " integra di per sè un'azione violenta e pertanto costituisce percossa" (Cass. 24/11/1983 in Riv. pen. 1984, 726) e, inoltre, che "il concetto di violenza comprende qualunque condotta che valga ad impedire il libero movimento del soggetto passivo e ponga quest'ultimo nell'alternativa di non muoversi oppure di muoversi con il pericolo di menomare l'integrità altrui." ( Cass. 7/4/1982 in Giust. pen. 1983, II, 108).
Il dibattimento ha ampiamente provato, in base alle deposizioni dei testi, R… M…. e al confronto con le loro dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari ( fogli 19-20, 31-35, fasc. P.M. in atti), che l'imputato aveva subito non una ma tre spinte consecutive dal M… e aveva reagito solo quando era stato spintonato addosso all'armadietto presente nella camerata. Soltanto a questo punto aveva colpito la persona offesa con un pugno causandogli la frattura del naso. Occorre verificare se la reazione dell'imputato abbia rispettato i criteri di proporzionalità richiesti dall'art. 42 c.p.m.p.. Sul punto i Giudici di legittimità hanno più volte affermato la necessità che l'esistenza della proporzione debba sussistere sia in riferimento ai mezzi che ai beni giudici ( Cass 6/12/1968 in Cass. pen. 1970, 72 che stabilisce che occorre confrontare, per il giudizio di proporzionalità, i mezzi a disposizione e quelli usati dall'aggredito, Cass 2/10/1975 in Cass. pen. 1976, 1020 che stabilisce che la "proporzione va desunta non solo dal rapporto tra il danno incombente e la conseguente reazione, ma anche dalla possibilità o meno di reagire con altri mezzi, ugualmente adeguati, ma meno violenti, Cass. 27/11/1978 in Cass. pen. 1980, 689, che stabilisce, appunto, che "l'estremo della proporzione deve sussistere sia in riferimento ai mezzi che ai beni giuridici, infine, Cass. 16/3/1979 in Riv. pen. 1979, 667). Nel caso in questione la proporzione è presente in riferimento ad entrambi in quanto il L…S…. ha reagito per difendere la propria incolumità fisica, in un momento di particolare tensione, di fronte agli atti di violenza subiti  concretantisi nelle spinte ricevute dalla persona offesa. Ha reagito utilizzando gli unici strumenti che aveva a disposizione in quel momento per difendersi: le proprie mani. La frattura al naso subita dal M… trova la sua spiegazione nella differente struttura ossea e muscolare del L…S…., massiccio e muscoloso, rispetto al M…., molto più magro e sottile. Invero, si potrebbe ritenere che il L…S….. avrebbe potuto controllare meglio la forza fisica immessa nel suo pugno.
Occorre tenere presente però che la proporzione deve essere valutata nella reale situazione concreta attraverso un giudizio "ex ante" che deve essere non meccanico e quantitativo ma relativistico e qualitativo.
In primo luogo non deve essere dimenticato che il raffronto è pur sempre tra il bene di un aggressore che, consapevolmente viola l'ordinamento giuridico, e quello di un aggredito. In secondo luogo, un certo "surplus" di reazione può rassicurare sull'efficacia della difesa.
Infine, aspetto che, secondo il Collegio, riveste primaria rilevanza, chi si difende non sempre è in grado di valutare il reale pericolo e gli effetti della propria reazione: "adgreditus non habet staderam in manu". Nella fattispecie in esame l'imputato sentendosi minacciato nella propria incolumità fisica ha reagito con la sola arma a disposizione e con la volontà di liberarsi dalla situazione di pericolo e di imbarazzo, causato dalla presenza dei commilitoni, in cui si era venuto a trovare.
Appare eccessivo, ad avviso di questo Tribunale, pretendere che, in situazioni di questo tipo, l'agente abbia la consapevolezza e la freddezza di valutare che la differenza di peso e di stazza debba comportare un contenimento della propria forza e quindi la capacità di sferrare un pugno con metà o tre quarti della propria potenza.
Sotto questo profilo il Tribunale si richiama a quell'orientamento interpretativo (Cass. 31/10/1983) che ritiene che anche nella fattispecie di legittima difesa militare l'aggredito possa far uso della violenza, per respingere una violenza molto modesta, quando non ha a sua disposizione altro mezzo per raggiungere tale scopo.
Pertanto il Tribunale ritiene che il fatto contestato non costituisca reato in quanto compiuto in presenza di una legittima causa di giustificazione.

P.Q.M.
letti gli artt. 530 c.p.p. e 42 c.p.m.p.
ASSOLVE
L…S….. dal reato ascrittogli perchè il fatto non costituisce reato.
Deposito della sentenza in 45 giorni.
Torino, 16 settembre 1998
Il Giudice Estensore                                                            Il Presidente
Dott. Alessandro BENIGNI                                   Dott. Stanislao SAELI
 
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