Aggiornamento - Penale

Tribunale Militare di Torino, sent. 504 del 23 giugno 1999, sull’articolo 49 c. p. e sul reato impossibile

TRIBUNALE MILITARE DI TORINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Militare, composto dai Signori:
1. Dott. Stanislao SAELI Presidente
2. Dott. Alessandro BENIGNI Giudice
3. Ten. Col. Vincenzo MOLINARO Giudice militare

con l’intervento del P.M. in persona del dott.
e con l’assistenza del
ha pronunciato in pubblica udienza la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di: 
P...............................;
IMPUTATO
del reato di: 
“RICETTAZIONE” (art. 237 c.p.m.p.) perché, militare effettivo presso il Btg. ............), poco dopo le ore 21.00 del 21/05/93, al fine di procurare a se un profitto, riceveva dal commilitone Q................ una brioche, da questi precedentemente sottratta all’Amministrazione Militare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

P..............è stato rinviato a giudizio per il reato di cui in epigrafe.
All'udienza dibattimentale del 26.5.1999, il Tribunale, dopo la lettura del capo di imputazione, si ritirava in Camera di Consiglio decidendo di assolvere l'imputato ai sensi del combinato disposto dagli artt. 49 c.p. / 129 c.p.p. per le ragioni che ora si espongono.
L'imputazione ha come oggetto la ricezione di una brioche precedentemente sottratta all'Amministrazione Militare, e (presumibilmente) mangiata dal P.........medesimo. Il Tribunale ha ritenuto che, a prescindere dall'esito della istruttoria dibattimentale, l'acquisizione di una semplice brioche dall'irrisorio valore economico, non costituiva un evento tale da ledere concretamente il bene giuridico tutelato dall'art. 237 c.p.m.p.. Ciò alla luce di una interpretazione valorizzatrice della disposizione dell'art. 49 c.p.. Tale norma, come è noto, qualifica come reato impossibile quell'azione che è inidonea a procurare un evento dannoso. E' altresì noto come vi sia stata una differente lettura di tale norma da parte della dottrina e della giurisprudenza tradizionali, che a lungo l'hanno considerata come un "doppione" dell'art. 56 c.p., in quanto descriverebbe una ipotesi di tentativo inidoneo, rispetto alla impostazione fornita dai Maestri della Scuola Torinese, i quali hanno sganciato l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell'azione dal campo del tentativo, costruendolo come una disposizione cardine dell'ordinamento costituente espressione del principio della concreta offensività dell'illecito penale (c.d. concezione realistica del reato).
Questa interpretazione è rimasta a lungo minoritaria in giurisprudenza sulla base della seguente obiezione: la pretesa di considerare reato solo il fatto che, oltre ad essere tipico fosse anche offensivo, comporterebbe un'infrazione del principio di legalità in quanto porterebbe ad attingere l'offesa da criteri di valutazione extralegislativi aprendosi la strada, in tal modo, alla possibilità di soggettivismi giurisprudenziali.
Il Tribunale ritiene che questa obiezione possa essere superata con una rigorosa lettura dell'art. 49 c.p. che ricomprenda effettivamente i soli fatti che non presentino alcun problema interpretativo in ordine alla loro irrilevanza pratica. Non è un caso che la stessa dottrina che ha impostato l'interpretazione innovativa di tale istituto descriva, come suoi esempi pratici, ipotesi, come il furto dell'acino d'uva, il falso grossolano o la calunnia paradossale che non sono in alcun modo in grado di ledere concretamente (e non ipoteticamente) il bene protetto dalla norma.
Sotto questo profilo non sfugge al giudicante che questa ricostruzione, dopo essere stata acquisita dalla Corte di Cassazione in alcune sentenze che si sono dovute pronunciare sul c.d. falso irrilevante (Cass. 2.10.1973; 15.7.1977; 12.11.1979; 4.10.1980), è stata avvalorata anche dalla Corte Costituzionale 62/1986 (in Giur. Cost. 1986, I, 416) la quale ha espressamente affermato che l'art. 49  è norma che giova all'interprete "al fine di determinare in concreto la soglia del penalmente rilevante". Percorrendo questo sentiero interpretativo, il Tribunale ritiene che il possesso di una semplice brioche, dall'irrilevante valore economico, non sia un grado di concretare la fattispecie dell'art. 237 c.p.m.p., sotto il profilo della offensività della condotta tenuta dall'imputato. Ragione per cui il fatto non sussiste come illecito penale.
Il Tribunale ha ritenuto di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per evidenti ragioni di economia di giudizio, dal momento che gli elementi rivelatori della insussistenza del fatto emergono dalla semplice lettura del capo d'imputazione, e l'istruttoria dibattimentale nulla poteva aggiungere alla constatazione che il Collegio ha fatto della insussistenza penale dei fatti descritti (in questo senso, espressamente Cass. 21.5.1991 in Cass. pen. 1992, 2774; Cass. 26.9.1991). Né si può sostenere l'inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p. alla fase predibattimentale in quanto osterebbe l'art. 469 c.p.p. che richiede il preventivo consenso delle parti. Secondo questa tesi, peraltro sostenuta anche in giurisprudenza (Cass. 212/93; 41/94; 5588/95), l'art. 469 consente la sola pronuncia di non doversi procedere per improcedibilità dell'azione o per estinzione del processo, mentre il proscioglimento nel merito può avvenire solo in seguito a un giudizio che abbia garantito un pieno contraddittorio. Questa impostazione, pur avvalorata da varie massime giurisprudenziali, fornisce, però, una lettura molto restrittiva dell'inciso iniziale "Salvo quanto previsto dall'art. 129, comma 2", il quale prevede che "quando ...dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso ... lo dichiara d’ufficio con sentenza". Il combinato disposto dalle due norme induce a interpretare l'art. 129, comma 2 c.p.p. come clausola di riserva rispetto all'art. 469 c.p.p.. In altre parole, il Collegio non potrebbe mai emettere sentenza predibattimentale, se non nei casi previsti dall'art. 469 c.p.p., ad eccezione dell’ipotesi prevista dall’art. 129 a favore dell'imputato quando risulta evidente il proscioglimento dell'imputato e insussistente ogni suo possibile addebito, sarebbe antieconomico ed iniquo aspettare la conclusione del dibattimento, che potrebbe protrarsi anche per più udienze dilatate nel tempo, solo per confermare una decisione già presa dall'organo competente. In dottrina è stato sostenuto chiaramente come l'art. 129 c.p.p. muova da evidenti ragioni di economia processuale che tendono ad evitare il ricorso al dibattimento tutte le volte che questo non sia necessario apparendo antieconomico ed inutile per l'accertamento del fatto, salvaguardando, comunque, il diritto dell'imputato ad essere completamente scagionato dall'accusa. Un orientamento minoritario ha accolto in giurisprudenza questa impostazione, ritenendo applicabile l'art. 129 c.p.p. in ogni fase processuale purchè emerga dagli atti in maniera incontrovertibile l'insussistenza del fatto sicchè la sua valutazione da parte del giudice deve essere "assimilabile più ad una constatazione che ad un apprezzamento" (Cass. 21.5.1991 in Cass. pen. 1992, 2774).
Il Tribunale aderisce a questo secondo orientamento, anche se minoritario in giurisprudenza, in quanto lo ritiene maggiormente corrispondente alle legittime esigenze dell'imputato di vedersi prosciolto nel merito quanto prima e di non dover pagare con il forte disagio di una parte della propria esistenza, in lunghi tempi processuali derivanti dalla note carenze di organico e di attrezzature di cui da tempo la Magistratura Militare soffre, senza alcuna attenzione da parte degli organi competenti.
Poichè, come si è esposto sopra, il Tribunale ritiene palesemente inidonea la condotta tenuta dall'imputato a ledere il bene giuridico protetto dall'art. 237 c.p.m.p., si è ritenuto doveroso procedere a un proscioglimento anticipato ex art. 129 c.p.p..

P.Q.M.
Il Tribunale, letto l'art. 129 c.p.p., 
ASSOLVE
P................ dall'imputazione ascrittagli perchè il fatto non sussiste.
Deposito in 45 giorni.
Torino, 26.5.1999
Il giudice estensore Il presidente
Dott. Alessandro BENIGNI Dott. Stanislao SAELI
 
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