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Cassazione Penale - VI Sez. - Sentenza n° 3598 del 4.10.2000 (dep. 18/12/2000), sull’obbligo di trasmettere al T.d.L. gli atti espressamente indicati dal P.M., sia pure con rinvio ricettizio ad altre ordinanze cautelari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione VI Penale ha pronunciato la seguente SENTENZA avverso l'ordinanza del 23.12.99-19.1.2000 del Tribunale di RC omissis OSSERVA La Corte d'Assise di Locri, con ordinanza in data 7.12.99, disponeva la scarcerazione diXXX sottoposto ad indagini per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso quale affiliato alla Cosca XXX operante in Locri per inefficacia ex art. 309,c.5, c.p.p. della misura coercitiva a suo tempo disposta e, contestualmente, applicava nei confronti del medesimo la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo sussistere a suo carico gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari.I Giudici del merito, premesso che la scarcerazione dell'imputato per inefficacia della misura cautelare conseguente alla mancata trasmissione degli atti al Giudice del riesame entro il termine perentorio indicato dall'art.309,c.5, c.p.p. non precludeva l'emissione di un nuovo provvedimento cautelare per gli stessi fatti motivato "per relationem al precedente....caducato", fondava il provvedimento sulle stesse ragioni dell'ordinanza dichiarata inefficace alla quale faceva integrale ed esplicito rinvio indicandone in maniera puntuale le relative pagine.Il provvedimento sottoposto ariesame veniva confermato dal Tribunale diRC con l'ordinanza indicata in epigrafe.I Giudici del merito escludevano innanzi tutto l'eccepita perdita di efficacia dell'ordinanza che aveva disposto la misura coercitiva per mancata trasmissione degtli atti ex art. 309, cc.5 e 10, c.p.p. poichè"l'onere gravante sulla Autorità procedente di porre a disposizione del Tribunale per il riesame tutti gli atti su cui si fonda la misura oltre che quelli favorevoli all'indagato costituisce precetto applicabile a garanzia deidiritti delladifesa unicamente nella fase delle indagini e non anche a quella del giudizio dove, avvenuta la discovery degli elementi degli elementi probatori in possesso dell'accusa e della difesa, ognuno di essi appartiene al patrimonio di tutte le altre parti processuali e pertanto nessun occultamento di documenti è ravvisabile, così come nessuna violazione dei diritti didifesa è dato riscontrare".Davano poiatto dell'avventua trasmissione degli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento sui quali la Corte d'Assise aveva fondato il proprio convinvimento:.......omissiis.Nel merito richiamavano, facendola propria, l'ordinaza di riesame 5.12.97, relativa al provvedimento poi dichiarato inefficace, della quale allegavano copia "quale parte integrante della presente ordinanza".Indicavano quindi quali gravi indizi di colpevolezza:la condanna subita dal XXX unitamente ad altri elementi della Cosca per il danneggiamento a scopo intimidatorio di alcune autovetture appartenenti a CC di Locri, colpevoli di aver ostacolato con le loro indagini l'attività del sodalizio criminoso; il contenuto di alcune conversazioni intercettate, relative sia ai danneggiamenti sopra indicati che al controllo a fini elettorali in occasione delle consultazioni elettorali di Locri.Avverso questa ordinanzaXXXha proposto ricorso per cassazione e con i motivi da lui sottoscritti denuncia:mancanza di motivazione sulla inutilizzabilità delle intercettazioni; erronea motivazione sull'incidenza della mancata trasmissione di atti; inefficacia della misura per mancata trasmissione di atti.Il Collegio, infatti, aveva omesso di pronunciarsi sia sulla mancata trasmissione dei decreti afferenti le comunicazioni intercettate che sui rilievi svolti in maniera specifica in ordine alla legittimità delle intercettazioni eseguite.I Giudici di merito inoltre nell'utilizzare il contenuto delle conversazioni intercettate non avevano tenuto conto dei rilievi mossi avverso la c.d. periziaxxxx, peraltro rinnovata dalla Corte per le incredibili imprecisioni in essa contenute.Essi invece erroneamente avevano giusitificato l'omessa trasmissione da parte della Corte di parte della documentaziuone indicata dalla difesa. OMISSIS motiv per i quali essi assumono rilevanza.L'art.309,c.5,c.p.p. fa obbligo infine all'A.G. procedente di trasmettere al Tribunale del Riesame non oltre il 5° giorno dalla richiesta "gli atti presentati a norma dell'art.291,c.1 nonchè tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini" pena l'inefficacia dell'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva.Nel caso di specie le regolae juris sopra ricordate non sono satte puntualmente rispettate.In particolare, come denunciato dal ricorrente, non risulta osservato il chiaro dettato dell'art. 309,c.5, in tema di trasmissione degli atti.Errato è infatti il principio affermato dal T.d.L. di RC, a fronte dell'eccedpita inefficacia dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva emessa dalla Corte di locri il 7.12.99 per la mancata trasmissione degli atti dai quali erano stati desunti gli indizi posti a fondamento della stessa, secondo il quale "l'onere gravante sull'Autoritàprocedente di porre a disposizione del T.d.L. tutti gli atti si cui si fonda la misura oltre che quelli favorevoli all'indagato, costituisce precettto applicabile a garanzia dei diritti della difesa unicamente nella fase delle indagini e non anche a quella del giudizio dove, avvenuta la discovery degli elementi probatori in possesso dell'accusa e della difesa ognuno di essi appartiene al aptrimonio di tutte le altre aprti processuali e pertanto nessun occultamento di documenti è ravvisabile, così come nessuna violazione dei diritti di difesa è dato risconrare".Esso non trova conforto alcuno nel chiaro dettato normativo.Del Tutto fuori luogo è invece il riferimento all'avvenuta discovery considerato che l'obbligo di trasmissione degli "atti presentati(dal P.M.) a norma dell'art.291,c.1,c.p.p." è diretto a garantire la verifica in contraddittorio dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, nell'ambito del procedimento incidentale de libertate.Nè rileva, nell'ipotesi in cui la misura cautelare sia stata applicata dal Giudice del dibattimento, che le parti conoscano perfettamente gli atti di causa, dovendo il Giudice agire pur sempre nei limiti della richiesta presentata dal P.M., a norma dell'art. 291 c.p.p. atteso il principio di oridne generale che ha sempre informato l'ordinamento processuale: ne procedat judex ex officio, di recente affermato in maniera esplicita anche dall'art. 111 Cost., come novellato dall'art. 1 L. Cost. 2/99. In altri termini il Giudicd, richiesto di applicare la misura cautelare, dovrà valutarne la fondatezza alla stregua degli elementi presentati dal P.M., non essendo in suo potere trarre elementi a carico da atti che il P.M. titolare dell'azione cautelare ha ritenuto non allegare.Ed è pertanto sulla base di questi elementi e di quegli altri presentati dalle parti che deve essere verificata dal T.d.L. prima e dalla Cassazione poi, ove venga proposto ricorso, la legittimità della misura cautelare disposta.Da qui l'obbligo per l'Autorità che procede di ottemperare puntualmente a quanto disposto dall'art. 309,c.5,c.p.p.Nel caso di specie la Corte di Assise di locri, ,libera di motivare per relationem l'ordinanza con al quale aveva disposto la misura cautelare nei confronti di XXX, una volta proposta la richiesta di riesame, aveva l'obbligo di trasmettere al T.d.L. gli atti espressamente indicati dal P.M., sia pure con rinvio ricettizio alle ordinanze rispettivamente emesse dal GIP del Tribunale di RC n° 40/97 del 30.10.97 e dal tribunale del Riesame di RC n°1344P /97 del 5.12.97 a sostegno della domanda cautelare da lui presentata.Nel caso dispecie questo obbligo non risulta sia stao puntualmente adempiuto come è dato evincere dalla parte motiva del provvedimento impugnato.Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; la dichiarazione di inefficacia dell'ordinanza cautelare emessa dalla Corte di Locri il 7-12-99 nei confronti di XXX; l'immediata liberazione del medesimo XXX se non detenuto per altra causa Così deciso in Roma il 4.10.2000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18.12.2000 |
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