Aggiornamento - Penale

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Cassazione penale, sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 11792, sulle fattispecie penali introdotte dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione"e sulle problematich di successione di leggi penali nel tempo.

 

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia riformava in parte la pronuncia di primo grado del 24/03/2011 del Tribunale della stessa città, limitatamente alla riqualificazione dei fatti contestati ai capi B) e C) dell'imputazione (originariamente addebitati come tentate concussioni e riqualificati in termini di istigazione alla corruzione ai sensi dell'art. 322 c.p., comma 3) e alla declaratoria di prescrizione dell'illecito del capo B), con conseguente rideterminazione della pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale C.A. era stato condannato per avere, abusando delle sue funzioni di Capo ufficio diporto dell'Ufficio circondariale marittimo di (OMISSIS), cercato di indurre B.M., in due distinte occasioni - rispettivamente nell'(OMISSIS) (capo B) e nella primavera del (OMISSIS) (capo C) - a corrispondergli una imprecisata somma di denaro per agevolare la rapida evasione di altrettante pratiche di immatricolazione di natanti che la B., titolare di un'agenzia di pratiche nautiche, aveva depositato in quell'ufficio con la richiesta di iscrizione urgente delle imbarcazioni, rappresentandole altrimenti un allungamento dei tempi burocratici; e per avere, nella medesima veste e abusando delle stesse funzioni, tra la primavera del (OMISSIS) e l'estate del (OMISSIS), costretto ovvero indotto D.L. B., titolare di altra agenzia di pratiche nautiche, a consegnargli indebitamente, per circa trenta volte, 100 Euro per ciascuna pratica, per dare alle stesse sollecita esecuzione.

Rilevava la Corte di appello come infondate fossero le eccezioni di nullità formulate dalla difesa dell'imputato; come gli elementi di prova acquisiti durante l'istruttoria di primo grado, in specie quelli desumibili dalle credibili dichiarazioni delle due persone offese B. e D.L., avessero consentito di accertare i fatti oggetto di imputazione, che, con riferimento alle vicende della prima vittima, dovevano essere riqualificati in termini di istigazione alla corruzione propria, dato che la B. aveva rifiutato di dare seguito alle sollecitazioni, rivoltegli dal C., di consegna di somme di denaro per il compimento di atti del suo ufficio; mentre, in relazione agli episodi che avevano interessato il D.L., dovevano essere qualificati, come correttamente aveva fatto il Giudice di prime cure, in termini di concussione per induzione, tenuto conto che l'imputato aveva assunto una posizione di preminenza dei confronti del privato, la cui volontà era risultata coartata, sottostando così alle pretese indebite del pubblico ufficiale; ed ancora, come il prevenuto non fosse meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di quella prevista dall'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, da ritenersi assorbita nella circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 323 bis c.p., già concessa nel giudizio di primo grado.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il C., con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Luigi Ravagnan, il quale ha dedotto i seguenti sette motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

5.1 Manifestamente infondato è il quinto motivo del ricorso.

Conforme al dettato normativo appare la scelta operata dalla Corte di appello che ha qualificato la condotta accertata, oggetto dell'addebito mosso al C. con il capo D) dell'imputazione, in termini di concussione consumata e continuata, ai sensi dell'allora vigente art. 317 c.p.: avendo i Giudici di merito sottolineato come l'imputato, formulando quelle richieste di somme di denaro per definire ciascuna delle trenta pratiche di immatricolazione di natanti presentate dal D.L., avesse abusato della qualità e dei poteri di responsabile di quelle procedure, quale Capo ufficio diporto dell'Ufficio circondariale marittimo di (OMISSIS), avendo fatto valere la sua posizione di supremazia, derivante dall'esercizio della pubblica funzione affidatagli, per indurre il privato all'indebito; come sussistesse la fattispecie della concussione e non anche quella meno grave della corruzione, dato che le emergenze processuali avevano dimostrato che non vi era stato un accordo paritario tra il pubblico ufficiale ed il privato, ma che il secondo aveva subito il metus esercitato dal primo, il quale aveva fatto valere e pesare il suo ruolo, assoggettando l'altro; come, in questa ottica, fosse irrilevante che le richieste di denaro fossero state collegate al compimento di altrettanti atti dell'ufficio, in quanto tale circostanza è pacificamente ininfluente ai fini della configurabilità del delitto di concussione; ed ancora, come non fosse possibile la derubricazione del fatto-reato in quello di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p., dato che tale fattispecie incriminatrice, come si desume dalla clausola di consunzione presente nell'inciso iniziale della relativa disposizione codicistica ("Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato..."), ha notoriamente una portata applicativa residuale (v.

pagg. 22, 25 sent. impugn.).

5.2. Con la richiamata memoria, la difesa dell'imputato ha posto la questione dell'esatta qualificazione giuridica dei fatti accertati, in conseguenza dell'entrata in vigore della L. 6 novembre 2012, n. 190, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione".

Come è noto, tale legge, nel novellare la disciplina di vari reati contro la pubblica amministrazione, ha sostituito l'art. 317 c.p., con l'introduzione di una nuova fattispecie di "concussione", configurabile ora solo per costrizione, ed ha introdotto l'art. 319 quater c.p., riguardante la nuova figura criminosa della "induzione indebita a dare o promettere utilità", fattispecie che sostanzialmente si pone in una posizione intermedia tra la residua figura della condotta concussiva sopraffattrice e l'accordo corruttivo, integrante uno dei reati previsti dagli artt. 318 o 319 c.p.. Allo scopo di uniformare la normativa interna ai principi della Convenzione contro la corruzione approvata in ambito ONU nel 2003 ed a quelli della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo, approvata in ambito di Consiglio d'Europa nel 1999 - ratificate in Italia rispettivamente dalla L. n. 116 del 2009. e da quella L. n. 110 del 2012 - la novella del 2012 ha "spacchettato" l'originaria ipotesi delittuosa della concussione, che nel testo previgente dell'art. 317 c.p., parificava le condotte di costrizione e di induzione, creando due nuove ipotesi di reato. La prima, che resta disciplinata dall'art. 317 c.p., conserva i caratteri della precedente fattispecie della concussione per costrizione, limitandosi ad incrementare il limite edittale minimo della pena detentiva, portata da quattro a sei anni di reclusione, e lasciando come soggetto attivo il solo pubblico ufficiale, con esclusione, dunque, dell'incaricato di pubblico servizio (che oggi, in presenza di tutti i presupposti di legge, è eventualmente punibile - pur con le incongruenze della operatività di un apparato sanzionatorio molto più severo - a titolo di estorsione aggravata dall'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio, dunque ai sensi dell'art. 629 c.p., e art. 61 c.p., comma 1, n. 9). La seconda ipotesi di reato, "scorporata" dal previgente art. 317 c.p., e ora regolata dall'art. 319 quater c.p., recante in rubrica - come anticipato - l'indicazione della nuova denominazione di "induzione indebita a dare o promettere utilità", è configurabile, "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità: fattispecie, questa, configurabile anche a carico dell'incaricato di pubblico servizio, e sanzionata con la pena della reclusione da tre ad otto anni; e che oggi, giusta la previsione contenuta nello stesso art. 319 quater c.p., comma 2, comporta la punibilità anche del destinatario della pretesa, che "da o promette denaro o altra utilità", il quale, da persona offesa nell'originaria ipotesi di concussione per induzione, diventa concorrente necessario nella nuova fattispecie di reato.

Ora, tenuto conto che, nel caso di specie, la condotta ritenuta, a carico dell'odierno ricorrente - pur in origine contestata nel capo D) dell'imputazione, in forma ambigua, con riferimento ad entrambe le forme di concussione, sia di costrizione che di Induzione, previste dal vecchio art. 317 c.p. - è stata concretamente ritenuta dai Giudici di merito integrante un'ipotesi di concussione per induzione continuata, il problema che pone l'odierno ricorso non è tanto quello di definire il criterio discretivo tra le due nuove fattispecie delittuose, bensì quello di chiarire se, a seguito della entrata in vigore della novella del 2012, sia ipotizzabile una abolitio criminis, ai sensi del'art. 2 c.p., comma 2, con riferimento alla "vecchia" ipotesi di concussione per induzione, ovvero sia ravvisarle una mera successione di leggi penali nel tempo regolata dall'art. 2 c.p., comma 4, essendo riconoscibile una continuità di tipo di illecito tra il precedente reato di concussione per induzione ed il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui al più volte citato art. 319 quater c.p..

La Corte ritiene di dover privilegiare la seconda delle indicate soluzioni. In tal senso va valorizzato, per un verso, l'esito del confronto strutturale tra le due considerate disposizioni, che permette agevolmente di rilevare come, a parte l'inciso iniziale, il legislatore della novella abbia riproposto nel nuovo art. 319 quater c.p., una descrizione degli elementi costitutivi del reato di induzione indebita sostanzialmente identica a quella degli elementi costitutivi del reato di concussione per induzione, di cui al previgente art. 317 c.p.. Per altro verso, l'analisi del giudizio di disvalore che qualifica le due fattispecie, risultante identico in entrambe le norme, essendo ugualmente colpite - fatta salva la riduzione, con la nuova legge, del trattamento sanzionatorio - vicende criminose identiche, consistenti nell'iniziativa di induzione illecita posta in essere da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

conduce ad una differente conclusione la circostanza che il privato, destinatario della induzione, che da ovvero promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale oppure all'incaricato di pubblico servizio, già soggetto passivo nella previgente disciplina dell'art. 317 c.p., sia oggi punibile come concorrente necessario, giusta la previsione del sopra menzionato art. 319 quater c.p., comma 2. Tale "struttura bilaterale" del nuovo reato - che è sicuro essere stata il frutto della scelta del legislatore di evitare che potessero rimanere impunite condotte che, soprattutto nella logica dei rapporti internazionali, vengono parificate alla corruzione, e che, quindi, potessero risultare elusi gli obblighi derivanti dalle menzionate Convenzioni - non modifica affatto una fattispecie che, con riferimento alla posizione del pubblico funzionario, resta immutata nei suoi elementi strutturali (salva, come detto, la diversa cornice sanzionatoria).

5.3. Il riconoscimento di una continuità normativa tra la vecchia fattispecie di concussione mediante induzione e la nuova di induzione indebita a dare o promettere denaro o utilità, impone, a mente della norma dettata dall'art. 2 c.p., comma 4, l'applicazione retroattiva della disposizione sopravvenuta, più favorevole in ragione del già richiamato abbassamento di entrambi i limiti edittali.

Ma se ciò, con riferimento al caso di specie, non comporta per l'imputato alcuna effetto benefico in ordine al termine di prescrizione - che si riduce dagli originari quindici anni, aumentabili a ventidue anni e mezzo, già previsti per il reato di concussione di cui al previgente art. 317 c.p., agli attuali otto anni, aumentabili fino a dieci anni per l'incensurato - dato che il reato continuato del capo D) risulta contestato all'odierno ricorrente come commesso a partire dalla primavera del 2003 e, dunque, non si è ancora estinto, un problema si pone per la quantificazione della pena principale inflitta, considerato che il limite edittale minimo è stato ridotto da quattro a tre anni di reclusione.

Tuttavia, nella fattispecie va disposto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), con rideterminazione della pena, operazione in questa sede consentita dato che non richiede alcun accertamento ovvero alcun esercizio di potere discrezionale (in questo senso, tra le tante, Sez. 4, n. 41569 del 27/10/2010, Negro, Rv. 248458). Ciò tenuto conto che i Giudici di merito avevano determinato la pena da irrogare al C. partendo, per la pena base, dal minimo edittale di quattro anni, riducendola di un terzo per la riconosciuta attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., e poi aumentandola, per la contestata continuazione interna, di appena due mesi (oltre all'ulteriore aumento della pena per la continuazione con l'altro reato accertato del capo C), reato che, come vedremo, non viene toccato da questioni di diritto intertemporale). Ne consegue che la pena può essere rideterminata nella misura totale di anni due mesi due di reclusione, partendo dalla pena base di anni tre di reclusione - pari al nuovo limite edittale minimo fissato dal più favorevole art. 319 bis c.p. - ridotta di un terzo per l'indicata circostanza attenuante, ed aumentata di mesi uno e giorni quindici per la continuazione interna (operando una riduzione proporzionale di un quarto anche sull'originario aumento di due mesi), fermo restando l'altro aumento di giorni quindici di reclusione per la continuazione con il citato reato sub capo C).

5.4. Per completezza va aggiunto che la più volte menzionata L. n. 190 del 2012, ha pure modificato l'art. 322 c.p., sostituendo, nel comma 1, le parole "che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio" con quelle "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri"; e sostituendo per intero il comma 3 con il seguente: "La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri".

Modifica che risponde esclusivamente all'esigenza di adeguare le due fattispecie incriminatrici della istigazione alla corruzione alla nuova figura criminosa della corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318 c.p., come riscritto dalla stessa novella legislativa.

Con riferimento al caso portato all'odierna attenzione di questa Corte, tale modifica non comporta, dunque, alcuna particolare questione di diritto intertemporale rispetto al reato contestato al capo C) dell'imputazione, per il quale il C. è stato ritenuto penalmente responsabile dai Giudici di secondo grado. E ciò perchè la nuova fattispecie incriminatrice della corruzione per l'esercizio della funzione ha comportato un ampliamento, e non un restringimento del rilevante penalmente, rispetto alla "vecchia" figura della corruzione per un atto dell'ufficio, di cui al previgente art. 318 c.p.: reato quest'ultimo che deve considerarsi "assorbito" nel nuovo e più ampio delitto previsto dal rinnovato art. 318 c.p., con analoghi effetti anche per le connesse ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui al citato art. 322 c.p., commi 1 e 3. D'altra parte, il rinvio contenuto in tali commi dell'art. 322 c.p., alla pena stabilita dall'art. 318 c.p., comma 1, - i cui limiti edittali sono stati sensibilmente incrementati - esclude che la sopravvenuta modifica in peius del trattamento sanzionatorio possa avere efficacia retroattiva nei confronti dell'odierno ricorrente.

Deve, dunque, affermarsi il principio di diritto per il quale "vi è continuità normativa tra le nuove disposizioni in materia di istigazione alla corruzione contenute nell'art. 322 c.p., commi 1 e 3, come sostituite dalla L. n. 190 del 2012, e le previgenti disposizioni contenute negli stessi commi, in quanto la finalità di tali modifiche è stata esclusivamente quella di adeguare le due fattispecie incriminatrici della istigazione alla corruzione, ivi previste, alla nuova figura criminosa della corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318 c.p., anch'esso sostituito dalla stessa L. n. 190 del 2012: ciò fatto salvo il divieto di applicazione retroattiva delle nuove norme, ex art. 2 c.p., comma 4, nella parte in cui risultano ampliata la portata operativa della nuova fattispecie di corruzione di cui al predetto art. 318 (che assorbe la "vecchia" ipotesi della corruzione impropria) ed incrementata la relativa cornice sanzionatola".

6. Manifestamente infondato è il sesto motivo del ricorso presentato nell'interesse del C..

Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche:

esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (così, tra le molte, Sez. 6, n. 6866/10 del 25/11/2009, Alesci e altri, Rv. 246134; Sez. 1, n. 3232 del 13/01/1994, Palmisano, Rv. 199100; Sez. 1, n. 758/04 del 28/10/1993, Braccio, Rv. 196224).

Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche all'imputato, la gravità delle condotte poste in essere dal prevenuto, in relazione alla loro prolungata reiterazione ed indifferenziata sistematicità, trattandosi di uno dei parametri - rispetto al quale, nella fattispecie, sono stati congruamente giudicati recessivi la formale incensuratezza e lo stato di servizio indenne da precedenti negativi - considerati dall'art. 133 c.p., applicabile anche ai fini dell'art. 62 bis c.p. (v. pag. 26 sent.

impugn.).

7. L'ultimo motivo del ricorso è fondato.

L'imputato si è doluto del fatto che la Corte di appello abbia confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui era stata disposta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, laddove, essendo stata ridotta la pena detentiva al di sotto del limite dei tre anni di reclusione, tale sanzione accessoria, giusta la previsione dell'art. 317 bis c.p., doveva essere dai Giudici di secondo grado disposta nella forma dell'interdizione temporanea.

E, tuttavia, il riconoscimento della fondatezza del motivo comporta solo l'annullamento senza rinvio della sentenza gravata, in quanto la censurata omissione ha avuto ad oggetto una mancata statuizione obbligatoria consequenziale alla pronuncia adottata, come tale suscettibile di integrazione senza l'esercizio di alcun potere discrezionale, essendo pure fissata dalla legge la durata della pena accessoria in questione (art. 37 c.p.).

8. La riconosciuta fondatezza di uno dei motivi di gravame esclude la soccombenza del ricorrente e, dunque, la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatolo, determinando la pena principale in quella di anni due mesi due di reclusione e quella accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni due.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013

 

 

 

 

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