Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza del 6 novembre
2000 n.11287, sulle competenze professionali dei geometri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
SENTENZA
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con sentenza
del 2.11.1999 la corte di appello di Brescia, parzialmente riformando quella
resa dal pretore
di Brescia il 22.10.1998,
condannava XXXX
XXXX alla pena di venti giorni di arresto e lire 10.000.000 di ammenda,
quale colpevole
del reato di cui all’art. 20 lett. b) legge 47/1985, per aver commissionato,
senza concessione
edilizia, lavori di sopraelevazione del tetto di una mansarda (parzialmente
crollata a seguito
di incendio), con conseguente aumento di volumetria;
condannava XXXXX
XXXXX alla pena di venti giorni di arresto e lire 10.000.000 di
ammenda quale
colpevole del reato di cui all’art. 20 lett. b) legge 47/1985, per avere
diretto i
suddetti lavori
di sopraelevazione senza concessione edilizia; nonché alla pena
di lire
1.000.000 di
ammenda, quale colpevole del reato di cui agli artt. 2 e 13 legge 1086/1971,
per
avere eseguito
i suddetti lavori in cemento armato, esorbitanti dalle sue competenze di
geometra, e
quindi senza progetto esecutivo valido.
Con doppi benefici
di legge per entrambi gli imputati. Con ordine di demolizione delle opere
abusive.
2 – Il difensore
degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi
a
sostegno. In
particolare lamenta:
erronea applicazione
di legge penale, mancata assunzione di prova decisiva legittimamente
ammessa, nonché
violazione dell’art. 603 c.p.p. e manifesta illogicità di motivazione,
giacché
la sentenza
impugnata aveva accertato l’innalzamento del solaio tra terzo e quarto
piano
senza una effettiva
misurazione e senza rinnovare il dibattimento per espletare una perizia
supplementare;
e avrebbe inoltre illogicamente accertato la colpa degli imputati circa
lo
spostamento
della linea di colmo della falda del tetto;
erronea applicazione
della legge penale e illogicità di motivazione, giacché erroneamente
e
illogicamente
la corte di merito aveva ritenuto l’opera progettata dal XXXXXXXXX
esorbitante
dalle competenze di un geometra;
erronea applicazione
della legge penale e illogicità di motivazione, giacché la
sentenza
impugnata aveva
ordinato la demolizione delle opere realizzate, erroneamente ritenendo
che
non vi fosse
un contrasto attuale tra l’ordine giudiziario di demolizione e i provvedimenti
adottati al
riguardo dalla competente autorità amministrativa.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
3 – Il primo
motivo è infondato.
Legittimamente
la corte di appello ha ritenuto di non dover rinnovare la istruttoria
dibattimentale
per espletare una perizia ulteriore, dal momento che la relazione peritale
in
atti, chiarita
a dibattimento nel contraddittorio delle parti, era stata esauriente e
puntuale
nell’accertare
tutte le difformità realizzate rispetto alla costruzione preesistente
e distrutta,
e in particolare
nell’accertare gli aumenti di volumetria e le coperture in laterocemento
anziché
in legno (modifiche vietate dalle norme comunali).
Al riguardo,
la motivazione di entrambe le sentenze dei giudici di merito è molto
articolata e
precisa e sfugge
a qualsiasi censura di illogicità su tutti i punti della decisione.
In particolare
è incensurabile
in punto di elemento psicologico della contravvenzione urbanistica, posto
che
gli imputati,
usando la normale diligenza, avrebbero dovuto sapere che la ricostruzione
della
mansarda distrutta
era difforme alla costruzione originaria sotto molti aspetti (compreso
quello del colmo
della falda del tetto).
4 – Il secondo
motivo di ricorso è manifestamente infondato, anche se la riguardo
la
motivazione
dei giudici di merito va propriamente rettificata ex art. 619 c.p.p..
La competenza
professionale dei geometri è determinata dall’art. 16 R.D. 11.2.1929
n. 274,
e in particolare
– per quanto interessa il caso di specie – dalle lettere l) ed m) dello
stesso
articolo. Secondo
la prima disposizione i geometri sono abilitati a progettare e dirigere
costruzioni
rurali e per industrie agricole di limitata importanza, comprese piccole
costruzioni
implichino pericolo
per l’incolumità delle persone. Ai sensi della seconda disposizione
i
geometri sono
abilitati al progetto e alla direzione di modeste costruzioni civili.
Il pretore,
a cui la corte territoriale ha totalmente aderito, si è diffuso
con argomenti precisi
e persuasivi
per dimostrare che la ricostruzione della mansarda (in sostanza una "scatola"
parzialmente
in cemento armato, poggiante su un edificio preesistente non in cemento
armato) non
aveva dimensioni modeste e implicava calcoli non semplici ed equilibri
statici
non privi di
pericolosità.
Peraltro, l’accertamento
pretoriale non era necessario nel caso di specie, posto che esso
riguarda un
edificio in cemento armato che è pacificamente di tipo civile, e
non di tipo rurale.
Infatti, diversamente
da quanto affermato da alcune pronunce delle sezioni penali di questa
corte (v. Cass.
Pen. Sez. 6, n. 3673 del 15.4.1993, ud. 2.2.1993, P.M. in proc. Romano,
rv.
193676; Cass.
Pen. Sez. III, n. 10125 del 26.11.1996, ud. 16.10.1996, Bormolini ed altro.
Rv.
207712) i geometri
non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo
civile, neppure
di modesta entità: possono progettare o dirigere costruzioni in
cemento
armato, solo
sono costruzioni accessorie di tipo rurale e non presentano particolari
complessità:
la lettera della legge non può lasciar dubbi al riguardo, considerato
che l’unica
disposizione
che abilita i geometri alle opere di cemento armato fa riferimento alle
costruzioni
rurali o di industria agricola, mentre la disposizione che riguarda le
costruzioni
civili non menziona
assolutamente le opere in cemento armato.
In questo senso,
del resto, è il costante insegnamento della giurisprudenza delle
sezioni
ivili, secondo
cui:
I geometri,
in base alla normativa vigente (R.D. 16.11.1939 n. 2229; legge 5.11.1971
n. 1086
e legge 2.2.1974
n. 64) non possono progettare costruzioni in cemento armato, salvo che
si
tratti delle
piccole costruzioni rurali indicate nell’art. 16 lett. m) del R.D. 11.2.1929
n. 274
(Cass. Civ.
Sez. 2, n. 125 del 4.1.1995, Nanetti c. Vitali, rv. 489548).
A norma dell’art.
16 lett. m) del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri
è
limitata alla
progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con
esclusione
di quelle che
comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre
in
via di eccezione,
si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo
articolo, solo
con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici
rurali o
destinati alle
industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo
e che per
la loro destinazione
non comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque
esclusa la suddetta
competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture
in
cemento armato,
la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l’importanza è
pertanto
riservata solo
agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali. (Cass.
Civ. Sez.
2, n. 2861 del
2.4.1997, Tonini c. Segatta, rv. 50344. negli stessi termini Cass. Civ.
Sez. 2, n.
5873 del 9.5.2000,
Lameri c. Zangrandi, rv. 536295).
Tanto la progettazione
quanto l’esecuzione di opere di conglomerato cementizio, semplice ed
armato, riservata
per legge agli ingegneri ed agli architetti, esulano dalla competenza
professionale
dei geometri, cui è riconosciuta esclusivamente la facoltà
(ex art.16 lettera L
del regolamento
di cui al R.D. n. 2229 del 1939) di progettare lavori comportanti l’impiego
di
cemento armato
– limitatamente a piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero
adibiti ad uso
di industrie agricole – di limitata importanza, di struttura ordinaria
e che non
richiedano,
comunque, particolari operazioni di calcolo, tali, in definitiva, da non
poter
comportare,
per loro destinazione, pericolo alcuno per l’incolumità delle persone
. (Contra,
Cass. Pen. Sez.
6, n. 93/03673, rv. 193676). (Cass. Civ. Sez. 2, n. 10365 del 22/10/1997,
magnoli Mercuri
c. Calvi, rv. 509103).
Il R.D. 16 novembre
1939 n. 2229 esclude dalla competenza dei geometri - essendo di
competenza di
architetti ed ingegneri – i progetti di lavori comportanti l’impiego di
cemento
armato. Tale
disciplina non è mutata dopo le leggi 5 novembre 1971 n. 1068 sulle
opere in
conglomerato
cementizio e 2 febbraio 1974 n. 64 sulle costruzioni in zone sismiche.
(Cass.
Sez. Ci. N.
3046 del 30.3.1999, De Togni c. Serpelloni s.p.a., rv. 524741).
5 – Infine,
anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato e va respinto, giacché
ai sensi
dell’ultimo
comma dell’art. 7 della legge 47/1985 il giudice che emetta sentenza di
condanna
per un reato
previsto dall’art. 20 lett. b) della stessa legge è obbligato a
ordinare la
demolizione
dell’opera abusiva "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"; ed è
pacifico in
atti, e nella
stessa prospettazione del ricorso, che questa circostanza non si era verificata.
Resta ovviamente
salva la possibilità di revocare l’ordine in sede esecutiva, ove
sopravvengano
determinazioni contrarie da parte dell’autorità amministrativa competente
(che non possono
essere accertate in sede di legittimità).
6 – Consegue
per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Considerato
il contenuto dell’impugnazione, non si ritiene di dover irrogare anche
la
sanzione pecuniaria
a favore della cassa ammende di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 26.9.2000.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 6 NOVEMBRE 2000
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