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Aggiornamento - Penale |
Cassazione penale, sez. IV, Assume il ricorrente che dovrebbe trovare applicazione, nel caso in specie, la nuova ipotesi criminosa di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p., di immediata applicazione in quanto norma sostanziale maggiormente favorevole per l'imputato la quale prevede, al comma 7 una speciale circostanza attenuante, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione della omissione del colpevole, con abbattimento della pena edittale "fino alla metà". Assume il ricorrente che risulterebbe integrata la ipotesi attenuata in ragione di una asserita condotta avventata del pedone, che avrebbe proceduto all'attraversamento con andatura spedita e imprudente e dell'ente gestore della strada che avrebbe omesso obbligatori accorgimenti relativi alla segnalazione dell'attraversamento. 2.1 Ritiene il S.C.
che è errato il presupposto da cui si muove il ragionamento logico giuridico
del ricorrente e cioè che la nuova disciplina sull'omicidio stradale, entrata
in vigore in data 3. Orbene, alla stregua di una tale premessa dogmatica volta a chiarire i rapporti tra i reati di omicidio colposo e di omicidio stradale, può trarsi la conseguenza che, pure ricorrendo la ipotesi attenuata di cui all'art. 589 bis c.p., comma 7, che prevede la riduzione fino alla metà della pena base, il V. non potrebbe beneficiare nella specie di un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello applicato, laddove essendo state allo stesso riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, gli è stata applicata la pena minima riservata alla ipotesi non aggravata di omicidio colposo (mesi sei di reclusione), mentre pure riconoscendo al prevenuto la speciale attenuante invocata, come inserita nell'art. 589 bis c.p., in concorso con le circostanze attenuanti generiche, pure applicate nella massima estensione, la pena minima prevista per la ipotesi criminosa di cui all'art. 589 bis c.p., comma 1 non potrebbe essere inferiore a mesi otto di reclusione (anni due di reclusione ridotta della metà per l'attenuante speciale ex art. 589 bis c.p., comma 7 e infine ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche), pena pertanto superiore a quella in concreto applicata. Ne consegue pertanto il rigetto del motivo di ricorso essendo irrilevante verificare se, alla stregua delle argomentazioni di diritto svolte dal ricorrente, fossero ravvisabili i presupposti per la sussunzione del fatto nell'ambito della ipotesi di minore gravitò di cui all'art. 589 bis c.p., comma 7. |
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