Aggiornamento - Penale


 Cass. pen., sez. V, sent. 23 settembre 2004, n. 37435, sulla scriminante putativa del diritto di cronaca e di critica e uso delle fonti informative

 

Con sentenza X, il Tribunale di Brescia (in composizione monocratica) dichiarava P. G. e F. V. responsabili, rispettivamente, di diffamazione aggravata a mezzo della stampa e di omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, in relazione ad un articolo, a firma del P., apparso in data X sul quotidiano a tiratura nazionale “X” diretto dal F..
L’articolo - titolato “B.: inaccettabile il pool-pensiero” e recante il testo di una intervista rilasciata al P. dall’On. M. B. - aveva riportato l’affermazione del giornalista secondo cui la D.ssa I. B., sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, aveva “spacciato” per “intercettazione registrata”, in una richiesta di misura cautelare nei confronti del giudice R. S., l’appunto di un poliziotto che aveva “origliato”, ascoltando presso il bar X di Roma una conversazione tra il detto giudice ed il P.M. M.; al commento dell’intervistatore P. nei seguenti termini: « ... è un reato ... nessun P.M. si è mosso ed il C.S.M. ha escluso responsabilità disciplinari; possono i Magistrati continuare a comportarsi così?», era seguita la seguente sintetica risposta dell’ intervistato: «è uno dei casi più scandalosi che si siano registrati in questi anni».
Il Tribunale, accertato non corrispondere a verità che la D.ssa B. avesse rappresentato come acquisite alle indagini prove date da vere intercettazioni ambientali - riteneva l’articolo lesivo della reputazione della D.ssa B. per risultarne ipotizzata la commissione di un reato riconducibile alla medesima nonché la contiguità dello stesso magistrato ad ambienti complici in punto di impunità.
In particolare, il Tribunale escludeva la configurabilità dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, giudicando omesso il necessario controllo della verità della notizia, non assolto invero dalla presa d’atto di una non significativa interrogazione parlamentare sulla vicenda (On. P.); escludeva, infine, anche l’ipotesi della esimente putativa perché invocata con rinvio ad un intervento di un componente del C.S.M., il Cons. M. P., che aveva sì stigmatizzato la condotta processuale della D.ssa B. e, però, aveva poi concluso riconoscendo che l’espressione “conversazioni tra presenti”, adottata nella richiesta di misura cautelare, non era indicativa di un fatto di intercettazione in senso tecnico e, pertanto, «si era trattato di un equivoco».
In sostanza, il fatto reso noto non corrispondeva al vero ed era stato enfatizzato oltre il lecito dal giornalista, mentre al direttore andava addebitato di avere omesso il doveroso controllo sul materiale e sulle fonti utilizzate dal primo.
Investita del gravame degli imputati - entrambi condannati alla pena di lire 1.000.000 di multa oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile - la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, confermava i giudizi di colpevolezza.
Preliminarmente reietta l’eccezione del difetto di valida querela, la Corte territoriale ribadiva come non rispondente al vero che la Dott.ssa B. avesse volutamente qualificato come “intercettazioni” le conversazioni ascoltate ed annotate dal funzionario di polizia presente nel bar X, essendosi l’elemento di prova descritto in termini asettici e con rinvio all’allegata relazione di servizio in punto di modalità captative del colloquio S.-M.; e, poi, giudicava priva di rilievo la circostanza che il G.u.p. del Tribunale di Milano e successivamente la stessa Suprema Corte, decidendo nel procedimento incidentale cautelare, avessero reso un’interpretazione dell’elemento di prova nel senso di vere intercettazioni ambientali.
Osservato, quindi, che il contenuto della conversazione era stato fedelmente riferito nella richiesta cautelare, i secondi giudici negavano l’applicabilità alla fattispecie dell’esimente putativa riferita all’esercizio del diritto di cronaca/critica, non giovando in tal senso né la risposta dell’intervistato, successiva all’affermazione diffamatoria, né il registrato intervento del componente del C.S.M., risoltosi nella censura delle espressioni adottate dalla Dott.ssa B. come semplicemente idonee ad indurre in equivoco il destinatario della richiesta quando, invece, l’articolo aveva rappresentato un fatto - reato finalizzato, in sostanza, “a consentire l’arresto di un innocente”; e, quanto al direttore, risultava evidente l’omissione dei controlli su fonti informative che non legittimavano, per loro qualità e contenuto, l’attribuzione alla Dott.ssa B. di un’ipotesi di reato.
A mezzo del comune difensore, ricorrono per cassazione gli imputati chiedendo l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza di secondo grado.
Deducono entrambi: 1) violazione di legge quanto alla ritenuta validità della querela; 2) erronea applicazione della legge penale ovvero motivazione mancante o manifestamente illogica in punto di disconoscimento della scriminante del diritto di critica e di cronaca anche sotto il profilo della putatività; 3) quale motivo concernente, in realtà, il solo F., difetto di motivazione quanto al giudizio di omesso controllo sull’attendibilità delle fonti informative utilizzate dal giornalista.
Il primo motivo di gravame - che tratta una questione pregiudiziale - deve essere disatteso.
Riconoscono gli stessi ricorrenti, invero, che l’atto sottoscritto dalla persona offesa recava non soltanto la mera esposizione dei fatti (costituenti obiettivamente le ipotesi di reato contestate) ma, altresì, la dichiarazione di volere sporgere “querela” in ordine ai medesimi, e tanto basta, come ha correttamente osservato la Corte territoriale, per ritenere, nella specie, la condizione di procedibilità dei reati.
Fermo, invero, che, in punto di validità della proposizione della querela (art. 336 cod. proc. pen.), la legge non prescrive formule particolari, consentendo al giudice di valutare l’atto nel suo insieme per cogliere l’effettiva volontà del querelante (v. fra le tante: Cass. Sez. V, 28.4.2004 n. 26635, Berardini; Cass. Sez. V, 24.1.2001 n. 10543, P.G. in proc. Altomare N.), l’apprezzamento di un’effettiva volontà di querelarsi, seppure non ulteriormente esplicitata nell’enunciazione della volontà di punizione del colpevole, risulta nella specie giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità, perché reso in conformità ai canoni logico - giuridici di ermeneutica; cui non possono i ricorrenti fondatamente opporre il difetto della dichiarazione di “volere la punizione”, trattandosi di espressione semplicemente alternativa ed in ogni caso equipollente a significare - in linea con la natura di condizione di procedibilità propria dell’atto - la volontà che venga instaurato un procedimento penale per la punizione di un fatto ritenuto penalmente rilevante.
Il secondo motivo è infondato laddove sostiene l’oggettiva esistenza della esimente del diritto di cronaca/critica.
Come’è noto, infatti, perché ricorra tale scriminante, occorre, in primo luogo, che il fatto riferito corrisponda a verità.
Va premesso che la parte oggettivamente diffamatoria dell’articolo di stampa nei confronti della Dott.ssa B. è stata ravvisata, dalla gravata sentenza, nella rappresentazione di una condotta illecita e decettiva tenuta da tale magistrato nell’asserire, a sostegno della richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza tratti da una “intercettazione registrata” mentre in realtà i medesimi fondavano su appunti presi da “un poliziotto che origliava”; tanto è, infatti, quanto si legge nel capo di imputazione, all’interno del quale si rinviene altresì l’addebito che il giornalista avrebbe così insinuato “pesanti sospetti sulla conduzione delle indagini da parte dell’inquirente”.
L’ulteriore accenno alla circostanza che, a fronte di tale rappresentata condotta, “nessun P.M.” si era “mosso”, ed il C.S.M. aveva escluso responsabilità disciplinari, non ha oggettiva valenza diffamatoria nei confronti del magistrato, risultando presa in considerazione, tale circostanza, unicamente in sede di esame della posizione del direttore del quotidiano per evidenziare, in termini puramente congetturali - riconoscibili per tali nell’espressione “con chiaro sottinteso” - una sorta di difesa corporativa oltre il lecito e tale da trasmodare in una forma di connivenza o complicità che, oltretutto, si risolverebbe essenzialmente in un addebito denigratorio mosso a persone ed organi diversi dalla querelante.
Tanto rilevato e precisato, va osservato che, nella specie, l’impugnata sentenza ha evidenziato, con motivazione del tutto puntuale, le ragioni per le quali la notizia pubblicata - e cioè la rappresentazione, da parte del P.M., nella richiesta al giudice per le indagini preliminari, di emissione di un provvedimento restrittivo, come risultati di “intercettazione ambientale” elementi che in gran parte costituivano il contenuto di una mera percezione auditiva dell’agente di P.G., occasionalmente presente, di frasi profferite all’interno del bar X (in un colloquio fra il giudice R. S. ed il P.M. M.) - difettava del requisito di corrispondenza al vero.
Si è dato atto in sentenza, infatti, per incensurabile acquisizione in fatto, che il P.M. non aveva fatto cenno, nella richiesta indirizzata al G.i.p., ad “intercettazioni ambientali” tout court, bensì aveva evidenziato quanto emerso da “conversazioni, tra presenti”, espressione, questa, che richiama il contenuto di un colloquio diretto ma non esplicita ex se le modalità di sua percezione da parte di terzi; e, ciò, in un contesto descrittivo comunque corredato dall’annotazione di servizio dell’ispettore V., indicativa di ognuna delle distinte modalità attraverso le quali il contenuto del colloquio era stato percepito, sicché documentalmente emergeva la coesistenza sia di annotazioni eseguite dal pubblico ufficiale in ordine a quanto acquisito de auditu sia di captazione a mezzo di registratore e di microspia.
Pertanto, il richiamo, operato dalla Dott.ssa B., ad elementi indizianti emersi da una “conversazione tra presenti intervenuta alle ore 12 del 2 marzo X all’interno del bar X” risultava cosa ben diversa dall’attribuita rappresentazione, da parte del P.M., di elementi indiziari tratti, interamente, da una intercettazione ambientale (per tale “spacciata”).
Le argomentazioni dei ricorrenti volte a sostenere, invece, la verità del fatto oggetto della pubblicazione, sono prive di consistenza perché ignorano i dati oggettivi esposti e valorizzati sul punto dal giudice di merito e, segnatamente, fra questi, l’esatto contenuto letterale della richiesta formulata dalla Dott.ssa B., per diffondersi viceversa sulle dichiarazioni rese dal Dott. M. (uno dei loquentes nel colloquio captato), la manifesta irrilevanza delle quali in ordine al punto in oggetto è stata chiaramente evidenziata dai secondi giudici con argomentazioni immuni da vizi di sorta ed opposte, in questa sede, unicamente veicolando una personale rilettura delle dichiarazioni del M., volta a sostenere che costui sarebbe stato chiamato a rispondere di fatti la cui prova sarebbe stata fondata sui risultati del semplice ascolto da parte dell’ispettore V. (circostanza, questa, smentita dall’insindacabile affermazione in fatto dei secondi giudici, con preciso richiamo all’atto processuale interessato).
Fondato, viceversa, è tale secondo motivo in ordine al diniego della esimente putativa del diritto di cronaca/critica.
Ed invero, non può in primis non rilevarsi che l’espressione “conversazione tra presenti” effettivamente adottata dal P.M. (e, per vero, non contemplata dal codice di rito che, a proposito di intercettazioni ambientali, usa il termine “comunicazioni” tra presenti) si presta oggettivamente ad una lettura equivoca circa la pregnanza dell’elemento indiziante evidenziato in relazione alle concrete modalità acquisitive del medesimo, ed è parimenti innegabile che se - come si legge nella sentenza gravata di ricorso - detta espressione può essere stata “eventualmente” male interpretata dal G.u.p., dal Tribunale di Milano e dalla stessa Suprema Corte di Cassazione, analoga possibilità di (incolpevole) errore interpretativo non può essere esclusa in capo al giornalista.
Tanto premesso, va rilevato che la Corte territoriale ha escluso la configurabilità della esimente putativa sulla base di una duplice argomentazione: 1) a sostegno della convinzione di verità della notizia non poteva essere richiamato il sintetico commento dell’intervistato, l’On. B., sia perché detto commento è “successivo alla diffamazione posta in essere con le parole precedenti”, sia perché il medesimo null’altro avrebbe attestato se non una personale opinione del soggetto intervistato; 2) neppure le dichiarazioni del Cons. P., componente del C.S.M., rese nel procedimento concernente la condotta processuale dell’inquirente, potevano concorrere a fondare la soggettiva convinzione del giornalista circa la verità del fatto riferito, avendo il P. non già sostenuto che la Dott.ssa B. avesse commesso un reato nell’esercizio delle proprie funzioni, bensì convenuto circa l’adozione di un linguaggio oggettivamente idoneo ad indurre in errore il G.u.p., la Cassazione e gli organi di informazione senza avere poi chiarito l’equivoco formatosi sul punto.
A giudizio di questa Corte, invece, dette argomentazioni - così come articolate - convergono nell’evidenziare la piena sussistenza della esimente del diritto di cronaca sotto il profilo putativo.
Quanto all’argomento sub 1), invero, va anzitutto osservato che è manifestamente illogica l’affermazione secondo la quale, poiché il commento dell’On. B., segue, nel testo dell’articolo, all’affermazione dell’intervistatore secondo cui il P.M. aveva “spacciato per intercettazione telefonica l’appunto di un poliziotto che origliava” e, poiché la “condotta processuale” dell’inquirente non aveva avuto conseguenze sul piano penale ovvero su quello disciplinare, “l’avallo” dell’intervistato non avrebbe avuto influenza alcuna sulla convinzione di verità del fatto espressa dall’intervistatore nell’articolo.
È sin troppo agevole rilevare, al riguardo, che “l’avallo” ha preceduto la pubblicazione della notizia e che è al momento della pubblicazione - e non già alle scansioni temporali interne al dialogo formatosi fra intervistatore ed intervistato - che occorre avere riguardo ai fini di apprezzamento della sussistenza o meno della esimente putativa in oggetto.
Ciò posto, non può fondatamente revocarsi in dubbio, al riguardo, che la formulazione della risposta fornita dall’intervistato nei termini riportati in capo d’imputazione avesse - perché non proveniente da un quivis de populo, bensì da un soggetto qualificato come relatore della Commissione Bicamerale sui problemi della giustizia, in tale veste interpellato - una seria valenza rafforzativa della veridicità della notizia agli occhi dell’intervistatore (e quale dallo stesso appresa).
L’avere il P. intervistato sull’argomento in questione, prima di pubblicare l’articolo recante notizia del fatto, un soggetto particolarmente qualificato ed autorevole - che, nell’esprimere la propria “opinione”, ha implicitamente dato per pacifico il fatto stesso - rappresenta, indubbiamente, un momento di accurata attività di controllo sulla verità della notizia percepita quale esigibile dal giornalista, cui questi - peraltro corrispondente al vero la circostanza che “il caso” era stato portato all’attenzione del C.S.M. - ha aggiunto, in sostanza, niente più che una valutazione strettamente conseguente alla perentoria affermazione dell’intervistato, sicché può dirsi giustificato il convincimento dell’intervistatore ed autorizzato, nel contesto dell’intervista, il commento, anche in toni provocatorii (è un “reato”), a chiusura di rappresentazione di un fatto grave e come tale confermato.
Quanto, poi, all’argomento sub 2), va considerato che la sentenza gravata riconosce che il Cons. P., componente del C.S.M., rimproverò comunque all’inquirente l’uso di un linguaggio “oggettivamente idoneo ad indurre in errore il G.u.p., la Cassazione e gli organi di informazione”, nonché il mancato successivo chiarimento “dell’equivoco” insorto, cosicché tale fonte, anche questa accreditata ed autorevole e, comunque, sicuramente non priva di affidabilità in relazione alla qualità del soggetto, costituiva elemento ulteriore di ragionevole convinzione, in capo al giornalista, di una non corretta condotta processuale tenuta dal P.M. nel compimento di uno specifico atto funzionale; né rileva, in senso contrario, la circostanza dell’intervenuta archiviazione del caso da parte del C.S.M., posto che la sentenza impugnata non afferma che l’esito archiviatorio sia conseguito ad una rilevata infondatezza del rilievo mosso dal citato Cons. P. sull’equivocità e sulla possibile attitudine decettiva dell’espressione usata dal magistrato inquirente nella richiesta cautelare.
A ciò deve aggiungersi - a sostegno del giudizio di operatività dell’esimente per essere il P., pure affidatosi a fonti informative affidabili, incorso in involontario errore sulla verità del fatto narrato - che il medesimo, come emerge dalla stessa sentenza, era stato ritenuto addirittura degno di formare oggetto di un’interrogazione parlamentare.
In sostanza, all’esito di un esame cumulativo - e non frazionato, come viceversa risulta nella sentenza impugnata - degli stessi elementi di fatto rappresentati dal giudice di merito ed attinenti alla genesi della pubblicazione dell’articolo di stampa, emergono gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo del giornalista sulla corrispondenza al vero del fatto esposto, con esenzione da responsabilità; questa applicandosi, infatti, allorché, come nella specie, in esito ad un accurato controllo della notizia appresa da più fonti informative, saggiata la verità della stessa mediante contatto e riferimento a fonti di sicura qualità ed affidabilità, il giornalista abbia reso un fatto contra verum per errore “incolpevole” o “assolutamente scusabile” (v., Cass. Sez. V, 26.10.1998 n. 11199, Mattana ma, anche, Cass. Sez. V, 5.2.97 n. 891, Mordenti ed altro, e Cass. Sez. V, 5.12.90 n. 16092, Milani).
Donde la piena applicabilità alla fattispecie concreta della esimente putativa invocata (artt. 51 e 59 cod. pen.), in presenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, costituiti dall’interesse sociale alla notizia (cosiddetta “pertinenza”) e dalla correttezza del linguaggio usato (cosiddetta “continenza”). Ed invero, sotto il primo profilo, l’interesse sociale alla diffusione della notizia è assolutamente evidente in ragione della riferibilità della medesima ad un procedimento penale coinvolgente pesantemente magistrati in vicende corruttive e che, dunque, riproponeva il tema della corretta amministrazione della giustizia e della stessa sua credibilità e, sotto il secondo profilo, né la (pure infondata) affermazione dell’articolista secondo la quale l’inquirente avrebbe configurato un non perseguito reato, né l’adozione del termine “spacciare” - per quanto aspro e particolarmente incisivo - integrano una violazione del principio di continenza, rappresentando la prima affermazione (negli esposti termini “è un reato”) soltanto una personale opinione del giornalista e la seconda una, sia pur sgradevole, espressione figurata, quasi dettata conseguenza della rappresentazione (come già detto incolpevole) della prospettazione probatoria di un aliud pro alio da parte dell’organo inquirente.
Giovando qui precisare, conclusivamente sul punto, che tutti i richiami alle “insinuazioni” ed ai “sottintesi” dell’articolista, contenuti nel capo di imputazione e ripresi in sentenza, risultano, per le ragioni già esposte, recessivi rispetto al fine sotteso, dal momento che essi costituiscono in ogni caso la mera conseguenza, presso la platea dei lettori, dell’esposizione di un fatto incolpevolmente ritenuto corrispondente ad veritatem, di interesse sociale ed espresso in termini che, sia pure fortemente critici, non eccedono il limite della continenza.
Non dissimili argomentazioni valgono in relazione al giudizio di colpevolezza del direttore del quotidiano F. V. per omesso controllo sulla pubblicazione, fatto oggetto di censura con il terzo motivo di ricorso.
Il direttore, infatti, disponeva delle medesime informazioni che erano state utilizzate e poste a base dell’articolo di stampa pubblicato, ed il suo specifico dovere di controllo, tenuto conto che l’articolo riproduceva il testo di un’intervista, si esauriva nella verifica di fedele trascrizione delle dichiarazioni dell’intervistato e di piena affidabilità delle fonti stesse quale emergente dal contenuto e dal tenore stesso dell’articolo, sì che non possono ravvisarsi nella fattispecie - non vedendosi quali diverse ed ulteriori verifiche il F. avrebbe dovuto operare nel caso concreto - quei profili di colpa in omittendo che integrano l’autonomo reato del direttore previsto dall’art. 57 cod. pen.; né la circostanza, riferita nell’articolo e dunque non ignorata dal direttore, della sopravvenuta archiviazione da parte del C.S.M., può essere logicamente spesa - come pure si legge nella sentenza gravata - come dimostrativa dell’abdicazione o dell’inosservanza al dovere di controllo, valendo in definitiva anche per tale soggetto ed in relazione alla condotta omissiva ascrittagli, l’erronea ma incolpevole convinzione della verità (indipendente, per le ragioni già illustrate, dall’esito archiviatorio) del fatto pubblicato.
L’impugnata sentenza, pertanto, dovrà essere annullata senza rinvio - ricorrendo l’ipotesi di superfluità di cui alla lettera l) dell’art. 620 cod. proc. pen., in quanto tutti gli elementi probatori risultano già acquisiti agli atti, né si rende necessaria una nuova valutazione che non sia di tipo strettamente tecnico - giuridico (come direttamente operata da questa Corte) - perché il fatto ascritto agli imputati non è punibile ai sensi degli artt. 51 e 59 cod. pen..

P.Q.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è punibile ai sensi degli artt. 51 e 59 cod. pen..
Roma in pubblica udienza il 9.7.2004.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 SETTEMBRE 2004

 


 

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