La sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Edoardo FAZZIOLI - Presidente -
Dott. Antonio MARCHESE - Consigliere -
Dott. Giorgio SANTACROCE - Consigliere -
Dott. Giancarlo URBAN - Consigliere -
Dott. Paola PIRACCINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Gip Tribunale Livorno - Conflitto;
nei confronti di:
2) Giudice Di Pace Livorno Ordinanza del 03/02/2004 Gip Tribunale di
Livorno;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Santacroce Giorgio;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Martusciello Vittorio, che ha
chiesto dichiararsi la competenza del giudice di pace di Livorno.
In esito al conflitto negativo di competenza tra il giudice di pace di
Livorno e il gip del tribunale della stessa città in ordine al
procedimento penale nei confronti di M. G., imputato di guida in stato
di ebbrezza.
OSSERVA
1. Il giudice di pace di Livorno, con ordinanza del 27 dicembre 2003,
dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine al reato di
guida in stato di ebbrezza commesso il 12 luglio 2003 da M. G. sul
rilievo che, ai sensi dell'art. 187 codice della strada così
come modificato dalla l. n. 214/2003, competente a prendere cognizione
di questo reato era diventato il tribunale in composizione monocratica.
Disponeva quindi la trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore
corso del procedimento.
Il gip del tribunale di Livorno, con ordinanza del 3 febbraio 2004,
rilevato che alla data del 12 luglio 2003 competente a conoscere il
reato di guida in stato di ebbrezza era il giudice di pace e che
l'entrata in vigore della nuova legge 12 agosto 2003 n. 214 non aveva
fatto venir meno tale competenza per i fatti verificatisi prima della
sua entrata in vigore, dichiarava la propria incompetenza per materia e
rilevava l'esistenza di un conflitto negativo di competenza, disponendo
la trasmissione di copia degli atti necessari alla Corte di Cassazione
per la sua risoluzione.
Alla vigilia dell'udienza camerale, il difensore del M. ha depositato
presso la cancelleria di questa Sezione una memoria in cui chiede che
venga dichiarata la competenza del giudice di pace di Livorno.
2. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto
in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due
giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una
situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza
l'intervento di questa Suprema Corte.
Oggetto del presente conflitto è l'individuazione del giudice
competente a pronunciarsi sulla domanda di oblazione proposta da un
imputato in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza commesso
quando non era ancora entrato in vigore il D.L. n. 151/2003, poi
convertito nella l. n. 214/2003.
Ciò premesso, competente a conoscere il reato di guida in stato
di ebbrezza e a decidere sull'istanza di oblazione presentata dal M.
è il giudice di pace di Livorno.
In virtù del principio tempus regit actum, che governa la
successione nel tempo delle leggi processuali, la competenza a
conoscere di un fatto previsto dalla legge come reato resta radicata
presso il giudice che era competente al momento in cui il reato
è stato commesso, a nulla rilevando che una legge successiva
abbia modificato la competenza (nel caso in esame: trasferendo la
competenza a giudicare il reato di guida in stato di ebbrezza al
tribunale monocratico). Una volta determinata, la competenza rimane
ferma in base al principio della perpetuano jurisdictionis, salvo che
la legge non introduca una specifica disciplina derogatoria, che nel
caso in esame però non è stata invece prevista (Cass.,
Sez. VI, 16 gennaio 2002, n. 10373, Gionta; peraltro, sulla rilevanza
del principio della perpetuano jurisdictionis nell'ipotesi in cui la
competenza sia già radicata presso un giudice, cfr. Cass, Sez.
I, 21 ottobre 1993, Bura).
Il reato di guida in stato di ebbrezza era previsto dall'art. 187
codice della strada tra i reati di competenza del giudice di pace (D.
Lg.vo 28 agosto 2000, n. 274), il quale ha perduto la competenza in
ordine ad esso solo a seguito dell'entrata in vigore della legge 12
agosto 2003, n. 214, la quale non può che applicarsi ai soli
fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Visto l'art. 32 c.p.p.
Risolvendo il conflitto dichiara la competenza del giudice di pace di
Livorno, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24 GIUGNO 2004
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