Aggiornamento - Penale

Cass. Pen, sez. I, Sent. del 24 giugno 2004 n. 28545 sulla successione della legge processuale – competenza sul reato di guida in stato di ebbrezza

 

 

La sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Edoardo FAZZIOLI - Presidente -
Dott. Antonio MARCHESE - Consigliere -
Dott. Giorgio SANTACROCE - Consigliere -
Dott. Giancarlo URBAN - Consigliere -
Dott. Paola PIRACCINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Gip Tribunale Livorno - Conflitto;
nei confronti di:
2) Giudice Di Pace Livorno Ordinanza del 03/02/2004 Gip Tribunale di Livorno;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Santacroce Giorgio;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Martusciello Vittorio, che ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice di pace di Livorno.
In esito al conflitto negativo di competenza tra il giudice di pace di Livorno e il gip del tribunale della stessa città in ordine al procedimento penale nei confronti di M. G., imputato di guida in stato di ebbrezza.

OSSERVA

1. Il giudice di pace di Livorno, con ordinanza del 27 dicembre 2003, dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza commesso il 12 luglio 2003 da M. G. sul rilievo che, ai sensi dell'art. 187 codice della strada così come modificato dalla l. n. 214/2003, competente a prendere cognizione di questo reato era diventato il tribunale in composizione monocratica. Disponeva quindi la trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso del procedimento.
Il gip del tribunale di Livorno, con ordinanza del 3 febbraio 2004, rilevato che alla data del 12 luglio 2003 competente a conoscere il reato di guida in stato di ebbrezza era il giudice di pace e che l'entrata in vigore della nuova legge 12 agosto 2003 n. 214 non aveva fatto venir meno tale competenza per i fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore, dichiarava la propria incompetenza per materia e rilevava l'esistenza di un conflitto negativo di competenza, disponendo la trasmissione di copia degli atti necessari alla Corte di Cassazione per la sua risoluzione.
Alla vigilia dell'udienza camerale, il difensore del M. ha depositato presso la cancelleria di questa Sezione una memoria in cui chiede che venga dichiarata la competenza del giudice di pace di Livorno.
2. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale, che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
Oggetto del presente conflitto è l'individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla domanda di oblazione proposta da un imputato in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza commesso quando non era ancora entrato in vigore il D.L. n. 151/2003, poi convertito nella l. n. 214/2003.
Ciò premesso, competente a conoscere il reato di guida in stato di ebbrezza e a decidere sull'istanza di oblazione presentata dal M. è il giudice di pace di Livorno.
In virtù del principio tempus regit actum, che governa la successione nel tempo delle leggi processuali, la competenza a conoscere di un fatto previsto dalla legge come reato resta radicata presso il giudice che era competente al momento in cui il reato è stato commesso, a nulla rilevando che una legge successiva abbia modificato la competenza (nel caso in esame: trasferendo la competenza a giudicare il reato di guida in stato di ebbrezza al tribunale monocratico). Una volta determinata, la competenza rimane ferma in base al principio della perpetuano jurisdictionis, salvo che la legge non introduca una specifica disciplina derogatoria, che nel caso in esame però non è stata invece prevista (Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2002, n. 10373, Gionta; peraltro, sulla rilevanza del principio della perpetuano jurisdictionis nell'ipotesi in cui la competenza sia già radicata presso un giudice, cfr. Cass, Sez. I, 21 ottobre 1993, Bura).
Il reato di guida in stato di ebbrezza era previsto dall'art. 187 codice della strada tra i reati di competenza del giudice di pace (D. Lg.vo 28 agosto 2000, n. 274), il quale ha perduto la competenza in ordine ad esso solo a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 agosto 2003, n. 214, la quale non può che applicarsi ai soli fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore.

P.Q.M.

Visto l'art. 32 c.p.p.
Risolvendo il conflitto dichiara la competenza del giudice di pace di Livorno, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24 GIUGNO 2004

 



© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata