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Aggiornamento - Penale |
Cass. Pen., sez. un.,24/10/2013, N. 6773, nozione
di ente pubblico ai fini della truffa aggravata (non liquet
ma sembra propendere per tesi sostanzialistica di ente pubblico) CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione sottoposta
all'esame della Corte è la seguente: "se, ai
fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, debba
riconoscersi natura pubblica o privata ad una società per azioni partecipata
da un ente pubblico e concessionaria di opera pubblica". 2. Osserva 2.1. Ai fini della decisione
deve esaminarsi la questione giuridica della configurabilità dell'aggravante
di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, con
riferimento alla s.p.a. Porto d'Imperia, tenendo
presente, peraltro, che la valutazione della sussistenza dell'aggravante, pur
astrattamente configurabile, non è stata evocata nel caso in esame, in
relazione al danno al demanio, in base alla ritenuta impossibilità di
quantificazione dello stesso, come affermato dal Tribunale del riesame; e il
provvedimento, sotto questo profilo, non è stato considerato meritevole di
impugnazione da parte del P.M. ricorrente. 2.2. Secondo la prospettazione dell'Ufficio ricorrente la qualifica di
ente pubblico deve essere attribuita alla società per azioni, in particolare
titolare di un provvedimento di concessione da parte dell'ente territoriale
Comune, da cui deriverebbe la sua natura di ente pubblico; ciò comporterebbe
l'attribuzione della qualità di unico soggetto passivo della truffa, aggravata
per questo ai sensi dell'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, dovendosi
ritenere il Comune, in quanto socio della s.p.a.
Porto d'Imperia soltanto danneggiato in via indiretta. 2.3. Ritiene Orbene la soluzione di questo
problema dovrebbe interessare gli arresti della Corte costituzionale sul
punto, gli indirizzi emersi in sede di normazione -
comunitaria, la normazione sulle
"privatizzazioni" di cui alla L. n. 359 del 1998, nonchè
la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, oltre che
della Corte di cassazione civile e penale, per
verificare la possibilità di superare le distinzioni esistenti nelle singole
realtà nazionali, attraverso l'elaborazione di una nozione di "organismo
pubblico", che faccia leva essenzialmente su una concezione
sostanzialistica o funzionale, anche in base agli interventi della Corte di
Giustizia, in ipotesi riconducibili alla questione che qui interessa, sotto
il profilo del possesso della personalità giuridica, di diritto pubblico o
privato, della presenza di elementi, alternativi fra loro, che facciano
ritenere che le decisioni dell'ente siano sotto l'influenza determinante di
un soggetto pubblico e che l'istituzione della persona giuridica soddisfi
specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale
o commerciale. In sostanza occorrerebbe avere
riguardo al rapporto di servizio tra l'agente e la pubblica amministrazione,
caratterizzato dal fatto di investire un soggetto, altrimenti estraneo
all'amministrazione medesima, del compito di porre in essere in sua vece
un'attività, senza che rilevi nè la natura
giuridica dell'atto di investitura - provvedimento,
convenzione o contratto - nè quella del soggetto
che la riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata o pubblica.
Ciò comporterebbe la necessità di verificare se l'affidamento da parte di un
ente pubblico ad un soggetto esterno, da esso
controllato, della gestione di un servizio pubblico, integri una relazione
incentrata sull'inserimento del soggetto medesimo nell'organizzazione
funzionale dell'ente pubblico con l'attribuzione della conseguente
responsabilità in cui può incorrere il concessionario privato di un pubblico
servizio o di un'opera pubblica, quando la concessione investe il privato
dell'esercizio di funzioni obiettivamente pubbliche, attribuendogli la
qualifica di organo indiretto dell'amministrazione, onde egli agirebbe per le
finalità proprie di quest'ultima. In ogni caso dovrebbe essere
analizzata anche la questione concernente la
compatibilità di tale operazione ermeneutica con il principio di legalità. Orbene, se questo è il quadro
di riferimento e se a tale quadro fosse riconducibile la fattispecie de qua,
circostanza che allo stato rimane fuori dalla valutazione di questo Collegio,per quanto di seguito verrà specificato, essendo la
ricostruzione operata finalizzata a verificare la correttezza ultima, sotto
il profilo delle norme di riferimento, della configurazione dei motivi di
censura sollevati dal Pubblico Ministero, appare evidente come la prospettazione dell'Ufficio ricorrente concernente in via
esclusiva il mancato riconoscimento della natura sostanzialmente pubblica
della s.p.a. Porto d'Imperia, con la configurazione della consumazione della
truffa in suo danno e non al Comune di Imperia, destinatario di un danno di
natura meramente indiretta, in realtà appare orientata in modo disarmonico,
rispetto alla prospettata sostanziale integrazione della società
(formalmente) privata all'interno del comparto pubblico, riconducibile
complessivamente all'ente territoriale, secondo una ricostruzione che
configura la società concessionaria come organo indiretto della p.a.. In sostanza, la scelta di una interpretazione "sostanzialista" quale
quella prospettata dall'Ufficio ricorrente, rispetto a quella
"nominalistica", adottata nel provvedimento impugnato, a
prescindere, si ripete, dalla sua condivisione sul piano giuridico, implica
che, nel caso di un rapporto strumentale tra enti, non potrebbe parlarsi di
danno all'ente partecipante quale mero effetto riflesso della partecipazione
societaria. L'aggettivo "strumentale" (o indiretto) mette sicuramente in evidenza il fatto che questi soggetti
non sono organi nel senso di titolari di uffici pubblici in quanto non
agiscono in nome della pubblica amministrazione, dalla quale sono state loro
trasferite le funzioni pubbliche, nè si servono di
mezzi forniti dalla pubblica amministrazione; il sostantivo
"organi" mette invece in evidenza che anch'essi, come gli organi
diretti, svolgono attività di natura amministrativa, in quanto esercitano
pubbliche funzioni. Queste funzioni non potrebbero essere svolte senza la avvenuta concessione a natura traslativa; ma in
presenza di questa le funzioni potrebbero e dovrebbero essere svolte in modo
tale che la concessione operi come investitura del concessionario ad operare
nell'ambito delle funzioni trasferite, con gli stessi poteri e con gli stessi
obblighi che avrebbe un organo diretto della p.a.. 2.4. La cesura operata invece
con la individuazione del danno diretto nei
confronti della sola società concessionaria rende impossibile affrontare in
modo sistematico i termini della questione presupposta, proprio perchè il perimetro dell'analisi, sia essa funzionale ad
una decisione che possa condividere la tesi "nominalistica" ovvero
la tesi "sostanzialista", appare delimitato in modo parziale ed
insufficiente. 2.5. A ciò deve aggiungersi un ulteriore elemento di intrinseca contraddittorietà del
ricorso del P.M., che attinge il limite dell'inammissibilità. Il riferimento,
infatti, alla perdita dei diritti demaniali da parte della s.p.a.
Porto d'Imperia, che, in tesi, vengono ritenuti non quantificabili per la
truffa consumata ai danni dello stesso demanio, e che per tale ragione non fanno
oggetto del presente ricorso, vengono al contrario ritenuti fare parte del
profitto del comportamento truffaldino perpetrato, in ipotesi, in danno della
stessa s.p.a. e come tali sono stati inclusi tra gli elementi posti a
sostegno della tesi sostenuta dall'Ufficio ricorrente. 2.6. Le suesposte
considerazioni non rendono possibile, a parere delle Sezioni Unite, entrare
nel merito del quesito di diritto formulato nel caso di
specie. 3. Alla luce delle suesposte
considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il
ricorso. Così deciso in Roma, il 24
ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 12
febbraio 2014 |
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