Tribunale civile di Bologna Ordinanza del 9 febbraio 2000, sugli
effetti della mancata indicazione della data di udienza nell’atto di citazione
in opposizione a Decreto Ingiuntivo
Il Giudice, letti gli atti della causa iscritta al R.G. n. 13640/1999
- rilevato che, in seguito a ricorso della ditta B. M., in persona
del suo omonimo titolare M. B., il Presidente del Tribunale di Bologna
in data 18/10/1999 emetteva il decreto ingiuntivo n. 2166/99, ingiungendo
alla signora L. C., già titolare della cessata ditta individuale
G., di pagare a parte ricorrente la complessiva somma di £. 5.108.400
oltre a £. 1.044.500 per spese di procedimento;
- rilevato poi che, con atto di citazione ritualmente notificato a
controparte ed iscritto a ruolo nei termini di legge, L. C., con l’assistenza
dell’avvocato Ada Barbanera, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo,
convenendo in giudizio m. B.;
- rilevato altresì che tale atto di citazione non contiene la
data dell’udienza di comparizione, né nella copia contenuta nel
fascicolo d’ufficio, né nella copia notificata a controparte;
- ritenuto che la mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione
nell’atto di citazione, comporti nullità della stessa ai sensi dell’art.
164 comma 1 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. III 17/3/1999 n. 2407 e Cass.
Sez. I 2/9/1998 n. 8696);
- ritenuto quindi che trattasi di un difetto relativo alla vocatio
in ius e non già alla editio actionis (come sarebbe invece nel caso
di mancata determinazione della cosa oggetto della domanda o di mancata
esposizione dei fatti e degli elementi di diritto alla base della stessa)
e che ovviamente il convenuto non si è potuto costituire in giudizio
(attesa appunto la mancata indicazione dell’udienza di comparizione);
- ritenuto pertanto che, ai sensi dell’art. 164 comma 2 c.p.c., il
Giudice, rilevata la nullità della citazione, deve disporre d’ufficio
la rinnovazione entro un termine perentorio. Peraltro, al Giudice non spetta
indicare la data della prima udienza di comparizione, in quanto, trattandosi
non di ricorso ma di citazione, l’individuazione di tale elemento è
lasciata, ex art. 164 c.p.c., alla libera disponibilità di parte
attrice.
P.Q.M.
il Giudice
- dichiara la nullità della citazione in opposizione al decreto
ingiuntivo n. 2166/99, emesso il 18/10/1999, per mancata indicazione della
data dell’udienza di comparizione;
- dispone che la ditta G., nella persona del legale rappresentante
L. C., rinnovi, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione
della presente ordinanza, l’atto di citazione, integrato con l’indicazione
di una data di prima udienza nel rispetto dei termini di comparizione previsti
a favore del convenuto dagli artt. 645 e 163 bis c.c..
Si comunichi a parte attrice.
Bologna, 9/2/2000
Il Giudice
Dott.ssa Maria Acierno
(Ordinanza redatta con la collaborazione del dottor Gianluigi Morlini,
uditore giudiziario).
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