Aggiornamento - Civile

Tribunale civile di Bologna Ordinanza del 9 febbraio 2000, sugli effetti della mancata indicazione della data di udienza nell’atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo

Il Giudice, letti gli atti della causa iscritta al R.G. n. 13640/1999
- rilevato che, in seguito a ricorso della ditta B. M., in persona del suo omonimo titolare M. B., il Presidente del Tribunale di Bologna in data 18/10/1999 emetteva il decreto ingiuntivo n. 2166/99, ingiungendo alla signora L. C., già titolare della cessata ditta individuale G., di pagare a parte ricorrente la complessiva somma di £. 5.108.400 oltre a £. 1.044.500 per spese di procedimento; 
- rilevato poi che, con atto di citazione ritualmente notificato a controparte ed iscritto a ruolo nei termini di legge, L. C., con l’assistenza dell’avvocato Ada Barbanera, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio m. B.; 
- rilevato altresì che tale atto di citazione non contiene la data dell’udienza di comparizione, né nella copia contenuta nel fascicolo d’ufficio, né nella copia notificata a controparte; 
- ritenuto che la mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione nell’atto di citazione, comporti nullità della stessa ai sensi dell’art. 164 comma 1 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. III 17/3/1999 n. 2407 e Cass. Sez. I 2/9/1998 n. 8696);
- ritenuto quindi che trattasi di un difetto relativo alla vocatio in ius e non già alla editio actionis (come sarebbe invece nel caso di mancata determinazione della cosa oggetto della domanda o di mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto alla base della stessa) e che ovviamente il convenuto non si è potuto costituire in giudizio (attesa appunto la mancata indicazione dell’udienza di comparizione); 
- ritenuto pertanto che, ai sensi dell’art. 164 comma 2 c.p.c., il Giudice, rilevata la nullità della citazione, deve disporre d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Peraltro, al Giudice non spetta indicare la data della prima udienza di comparizione, in quanto, trattandosi non di ricorso ma di citazione, l’individuazione di tale elemento è lasciata, ex art. 164 c.p.c., alla libera disponibilità di parte attrice. 

P.Q.M.
il Giudice 
- dichiara la nullità della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 2166/99, emesso il 18/10/1999, per mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione; 
- dispone che la ditta G., nella persona del legale rappresentante L. C., rinnovi, nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, l’atto di citazione, integrato con l’indicazione di una data di prima udienza nel rispetto dei termini di comparizione previsti a favore del convenuto dagli artt. 645 e 163 bis c.c.. 
Si comunichi a parte attrice.
Bologna, 9/2/2000
                                                                                                                 Il Giudice
                                                                                                       Dott.ssa Maria Acierno
(Ordinanza redatta con la collaborazione del dottor Gianluigi Morlini, uditore giudiziario).
 
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