Tribunale di Bologna, Ordinanza 3 febbraio 2000, sul collegamento negoziale
tra un contratto di compravendita del sistema multimediale e di finanziamento
del credito al consumo
Il Giudice, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.
La vicenda negoziale di cui trattasi consiste nell’acquisto, da parte
di Raffaele Nuzzi, di un sistema multimediale composto da hardware e programmi
editoriali su supporto elettronico, venduto dalla E…. s.r.l. (di seguito,
per brevità, E….), società convenzionata con la banca F…..
s.p.a. (di seguito, per brevità, F….); nella predisposizione, da
parte della stessa E…., di una richiesta di finanziamento per tale acquisto,
indirizzata alla F….. e materialmente firmata dal N…., con la quale si
delegava il pagamento del prezzo direttamente nelle mani della E….; nell’effettiva
concessione, da parte della F….., di tale prestito al consumo, consistente
nel pagamento alla E….. dell’intera somma pattuita per la compravendita
del sistema multimediale; nell’obbligazione, assunta dal N…., di restituite
la somma mutuata, ovviamente maggiorata da interessi, tramite trenta rate
mensili.
Tale complessiva operazione giuridica, che può riassumersi in
un contratto di mutuo (tra F…. e N…..) affiancato ad un contratto di compravendita
(tra E….. e N…..), rientra nello schema della generale figura da tempo
conosciuta in dottrina ed in giurisprudenza col nome di collegamento negoziale.
1) Ha infatti chiarito la giurisprudenza che si ha collegamento negoziale
quando due o più negozi diversi e distinti tra loro, pur conservando
l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia
concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca
interdipendenza e coordinazione, per cui le vicende dell'uno debbono ripercuotersi
su quelle dell'altro, condizionandone validità ed efficacia (cfr.
Cass. n. 8410/1998). In sostanza, una complessiva funzione economico-sociale
si realizza solo attraverso il ricorso a più negozi. Ciascuno dei
negozi produce gli effetti giuridici che gli sono propri, ma tali effetti,
in stretta interdipendenza funzionale, concorrono ad un unico risultato
complesso (Cass. n. 11932/1997).
Detto che la liceità dell’istituto del collegamento negoziale
trova la sua spiegazione nel principio dell’autonomia negoziale di cui
godono le parti nel nostro ordinamento, la giurisprudenza ha ritenuto che,
per potere parlare di un collegamento negoziale, occorre rinvenire nella
fattispecie un elemento oggettivo ed un elemento soggettivo (Cass. n. 827/1997,
Cass. n. 12401/1992, Cass. n. 2584/1984). In particolare, a livello oggettivo
è necessario che emerga un nesso teleologico tra i negozi, un legame
tra le loro funzioni economico-sociali, finalizzato al perseguimento un
risultato economico unitario; a livello soggettivo, il collegamento consegue
dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico
dei singoli negozi posti in essere, ma anche il loro coordinamento per
la realizzazione di un fine ulteriore.
Lungi dall’essere una mera categoria descrittiva, l’importanza dell’identificazione
del collegamento negoziale emerge con assoluta chiarezza se si riflette
sulla disciplina che la giurisprudenza, confortata dall’opinione della
più autorevole dottrina, applica a tale figura, facendo ampi
riferimenti all’art. 1375 c.c. in tema di buona fede nell’esecuzione del
contratto. Infatti, con riferimento alla tematica dell'invalidità
e della risoluzione dei negozi collegati, si utilizza per i contratti collegati
la regola del simul stabunt simul cadent (Cass. n. 8410/1998), argomentando
che l’art. 1419 c.c. è inapplicabile al collegamento negoziale e
che la risoluzione di un contratto porta alla risoluzione anche dell’altro.
Parimenti, sempre in aderenza a quanto sostenuto dalla maggioritaria dottrina,
viene ritenuta proponibile, nell’ambito del collegamento negoziale, l'exceptio
inadimpleti contractus, ritenendo non indispensabile ai fini della proposizione
di tale eccezione l'unicità del contratto come fonte della prestazioni
corrispettive (Cass. n. 271/1998).
2) Ciò posto, non può essere seriamente revocato in dubbio
che i contratti di compravendita del sistema multimediale e di finanziamento
del credito al consumo, integrino, nel caso di specie, un’ipotesi di collegamento
negoziale.
Infatti, a livello oggettivo, il collegamento teleologico ed il legame
funzionale tra i due negozi emerge dalla circostanza che la richiesta di
finanziamento (predisposta dalla E….., firmata dal N….. ed accettata dalla
F…..), è finalizzata proprio all’acquisto del sistema multimediale
venduto dalla E…... Questa finalizzazione risulta con chiarezza dalla semplice
lettura del testo di tale richiesta, che evidenzia la destinazione del
finanziamento a tale compravendita.
Il fatto che tale oggettivo collegamento sia pure soggettivamente noto
alle parti e da esse voluto, è poi reso palese, in ultima analisi,
dalla circostanza che, come da apposita richiesta, il finanziamento erogato
dalla F……. è stato posto in essere direttamente nei confronti del
venditore E……...
Neppure potrebbe rilevarsi in contrario che osta alla configurabilità
del collegamento il fatto che i due negozi siano stati stipulati da contraenti
tra loro parzialmente diversi (la compravendita tra E….. e N….., il mutuo
tra F….. e N…..), posto che è insegnamento costante della Suprema
Corte quello secondo il quale l’identità dei contraenti nei singoli
contratti non è requisito necessario ai fini della configurabilità
di un collegamento negoziale (cfr. Cass. n. 12733/1995, Cass. n. 11638/1991).
D’altronde, la stessa Corte di Cassazione, con la ben nota sentenza
n. 474/1994, ha avuto modo di chiarire che proprio il mutuo di scopo (quale
è quello erogato dalla F….. per l’acquisto del sistema multimediale),
rappresenta un classico esempio di collegamento negoziale. Infatti, quando
il contratto di mutuo è finalizzato all’acquisto di un determinato
bene, “la clausola di destinazione della somma mutuata si inserisce nel
contratto, in modo tale da conformarlo alle esigenze che si intendono raggiungere”.
Pertanto, “l’impiego del capitale, da motivo estraneo alla struttura, entra
a far parte del regolamento contrattuale”, e quindi “il soggetto che in
via definitiva beneficia della somma concessa in mutuo non è il
mutuatario, ma il venditore del bene, che rispetto al mutuo è terzo”.
Ciò giustifica la conclusione della Suprema Corte, secondo la
quale la risoluzione del contratto di compravendita collegato, per il quale
il mutuo era stato stipulato, “legittima il mutuante a richiedere la restituzione
della somma mutuata direttamente ed esclusivamente al venditore beneficiario
e non al mutuatario”.
3) Alla luce di tutte queste considerazioni, occorre valutare la liceità,
la validità e l’efficacia dell’art. 15 delle condizioni generali
di finanziamento, verificando se e quale incidenza abbia sulla vicenda
oggetto di causa, ed in particolare sul collegamento negoziale tra i contratti
di mutuo e compravendita. Tale articolo recita infatti che “il richiedente
riconosce che la F……. non è responsabile delle prestazioni del venditore
e rinuncia, sin d’ora, a far valere verso F…… qualsiasi eccezione in ordine
alle operazioni di compravendita, anche nel caso di ritardata o mancata
consegna del bene o prestazione”.
Ciò posto, deve essere rigettata la richiesta di provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Per i motivi sopra esposti,
infatti, l’invalidità o la risoluzione del contratto di compravendita
intercorso tra la E…… ed il N……, allo stato solo allegata e sfornita di
prova, se ritualmente provata potrebbe incidere anche sul contratto di
mutuo stipulato tra F…… e N……. L’esistenza di vizi nella cosa compravenduta,
che si ribadisce essere allo stato non ancora provata, appare infatti fondata
su una prova scritta (cfr. le sei raccomandate, inviate dal N….. e dal
suo legale, contenute nel fascicolo attoreo), che come tale, ex art. 648
c.p.c., impedisce la concessione della provvisoria esecutività del
decreto opposto.
In ogni caso poi, il decreto ingiuntivo non potrebbe comunque essere
dichiarato provvisoriamente esecutivo, in ragione di un calcolo anatocistico
degli interessi compiuto in violazione dell’art. 1283 c.c. Infatti, l’ordine
di pagare riguarda una somma (nel caso di specie di £. 6.944.601)
comprensiva non solo del capitale dovuto dal Nuzzi, ma anche degli interessi
compensativi e di quelli moratori; pertanto, almeno sulla parte di tale
somma che non è relativa al capitale, gli interessi di mora al tasso
legale non possono essere calcolati dal “17/2/1999 sino al saldo effettivo”
(come erroneamente statuito dal decreto), bensì ex art. 1283 c.c.
dalla domanda giudiziale (che nel caso di specie, ai sensi dell’art. 643
comma 3 c.p.c., coincide con la notifica del decreto).
Deve poi essere dichiarata la contumacia della E……, ritualmente convenuta
in giudizio dalla F…… tramite chiamata di terzo in causa ex art. 269 c.p.c.,
che non si è costituita.
L’eccezione di incompetenza territoriale formulata dal N…… può
poi essere decisa in sentenza.
Come da richiesta di parte convenuta, possono infine essere autorizzate
comunicazioni di comparse ex art. 180 comma 2 c.p.c..
P.Q.M.
il Giudice
- dichiara la contumacia della E…….. s.r.l.;
- rigetta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto
ingiuntivo opposto;
- fissa l’udienza ex art. 183 c.p.c. per la comparizione delle parti
ed il tentativo di conciliazione al
/ /2000 ore
, dando termine alla F…… fino al /
/2000 per proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio
e per comparse ex art. 180 comma 2, nonché termine al Nuzzi fino
al / /2000
per comparse ex art. 180 comma 2 c.p.c..
Bologna, 3/2/2000
Il Giudice
Dott.ssa Maria Acierno
(Ordinanza redatta con la collaborazione del dottor Gianluigi Morlini,
uditore giudiziario).
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