Aggiornamento - Civile

Tribunale di Bologna, Ordinanza 3 febbraio 2000, sul collegamento negoziale tra un contratto di compravendita del sistema multimediale e di finanziamento del credito al consumo

Il Giudice, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue. 
La vicenda negoziale di cui trattasi consiste nell’acquisto, da parte di Raffaele Nuzzi, di un sistema multimediale composto da hardware e programmi editoriali su supporto elettronico, venduto dalla E…. s.r.l. (di seguito, per brevità, E….), società convenzionata con la banca F….. s.p.a. (di seguito, per brevità, F….); nella predisposizione, da parte della stessa E…., di una richiesta di finanziamento per tale acquisto, indirizzata alla F….. e materialmente firmata dal N…., con la quale si delegava il pagamento del prezzo direttamente nelle mani della E….; nell’effettiva concessione, da parte della F….., di tale prestito al consumo, consistente nel pagamento alla E….. dell’intera somma pattuita per la compravendita del sistema multimediale; nell’obbligazione, assunta dal N…., di restituite la somma mutuata, ovviamente maggiorata da interessi, tramite trenta rate mensili.
Tale complessiva operazione giuridica, che può riassumersi in un contratto di mutuo (tra F…. e N…..) affiancato ad un contratto di compravendita (tra E….. e N…..), rientra nello schema della generale figura da tempo conosciuta in dottrina ed in giurisprudenza col nome di collegamento negoziale. 
1) Ha infatti chiarito la giurisprudenza che si ha collegamento negoziale quando due o più negozi diversi e distinti tra loro, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza e coordinazione, per cui le vicende dell'uno debbono ripercuotersi su quelle dell'altro, condizionandone validità ed efficacia (cfr. Cass. n. 8410/1998). In sostanza, una complessiva funzione economico-sociale si realizza solo attraverso il ricorso a più negozi. Ciascuno dei negozi produce gli effetti giuridici che gli sono propri, ma tali effetti, in stretta interdipendenza funzionale, concorrono ad un unico risultato complesso (Cass. n. 11932/1997).
Detto che la liceità dell’istituto del collegamento negoziale trova la sua spiegazione nel principio dell’autonomia negoziale di cui godono le parti nel nostro ordinamento, la giurisprudenza ha ritenuto che, per potere parlare di un collegamento negoziale, occorre rinvenire nella fattispecie un elemento oggettivo ed un elemento soggettivo (Cass. n. 827/1997, Cass. n. 12401/1992, Cass. n. 2584/1984). In particolare, a livello oggettivo è necessario che emerga un nesso teleologico tra i negozi, un legame tra le loro funzioni economico-sociali, finalizzato al perseguimento un risultato economico unitario; a livello soggettivo, il collegamento consegue dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi posti in essere, ma anche il loro coordinamento per la realizzazione di un fine ulteriore.
Lungi dall’essere una mera categoria descrittiva, l’importanza dell’identificazione del collegamento negoziale emerge con assoluta chiarezza se si riflette sulla disciplina che la giurisprudenza, confortata dall’opinione della più autorevole dottrina,  applica a tale figura, facendo ampi riferimenti all’art. 1375 c.c. in tema di buona fede nell’esecuzione del contratto. Infatti, con riferimento alla tematica dell'invalidità e della risoluzione dei negozi collegati, si utilizza per i contratti collegati la regola del simul stabunt simul cadent (Cass. n. 8410/1998), argomentando che l’art. 1419 c.c. è inapplicabile al collegamento negoziale e che la risoluzione di un contratto porta alla risoluzione anche dell’altro. Parimenti, sempre in aderenza a quanto sostenuto dalla maggioritaria dottrina, viene ritenuta proponibile, nell’ambito del collegamento negoziale, l'exceptio inadimpleti contractus, ritenendo non indispensabile ai fini della proposizione di tale eccezione l'unicità del contratto come fonte della prestazioni corrispettive (Cass. n. 271/1998). 
2) Ciò posto, non può essere seriamente revocato in dubbio che i contratti di compravendita del sistema multimediale e di finanziamento del credito al consumo, integrino, nel caso di specie, un’ipotesi di collegamento negoziale. 
Infatti, a livello oggettivo, il collegamento teleologico ed il legame funzionale tra i due negozi emerge dalla circostanza che la richiesta di finanziamento (predisposta dalla E….., firmata dal N….. ed accettata dalla F…..), è finalizzata proprio all’acquisto del sistema multimediale venduto dalla E…... Questa finalizzazione risulta con chiarezza dalla semplice lettura del testo di tale richiesta, che evidenzia la destinazione del finanziamento a tale compravendita. 
Il fatto che tale oggettivo collegamento sia pure soggettivamente noto alle parti e da esse voluto, è poi reso palese, in ultima analisi, dalla circostanza che, come da apposita richiesta, il finanziamento erogato dalla F……. è stato posto in essere direttamente nei confronti del venditore E……... 
Neppure potrebbe rilevarsi in contrario che osta alla configurabilità del collegamento il fatto che i due negozi siano stati stipulati da contraenti tra loro parzialmente diversi (la compravendita tra E….. e N….., il mutuo tra F….. e N…..), posto che è insegnamento costante della Suprema Corte quello secondo il quale l’identità dei contraenti nei singoli contratti non è requisito necessario ai fini della configurabilità di un collegamento negoziale (cfr. Cass. n. 12733/1995, Cass. n. 11638/1991). 
D’altronde, la stessa Corte di Cassazione, con la ben nota sentenza n. 474/1994, ha avuto modo di chiarire che proprio il mutuo di scopo (quale è quello erogato dalla F….. per l’acquisto del sistema multimediale), rappresenta un classico esempio di collegamento negoziale. Infatti, quando il contratto di mutuo è finalizzato all’acquisto di un determinato bene, “la clausola di destinazione della somma mutuata si inserisce nel contratto, in modo tale da conformarlo alle esigenze che si intendono raggiungere”. Pertanto, “l’impiego del capitale, da motivo estraneo alla struttura, entra a far parte del regolamento contrattuale”, e quindi “il soggetto che in via definitiva beneficia della somma concessa in mutuo non è il mutuatario, ma il venditore del bene, che rispetto al mutuo è terzo”. 
Ciò giustifica la conclusione della Suprema Corte, secondo la quale la risoluzione del contratto di compravendita collegato, per il quale il mutuo era stato stipulato, “legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata direttamente ed esclusivamente al venditore beneficiario e non al mutuatario”.
3) Alla luce di tutte queste considerazioni, occorre valutare la liceità, la validità e l’efficacia dell’art. 15 delle condizioni generali di finanziamento, verificando se e quale incidenza abbia sulla vicenda oggetto di causa, ed in particolare sul collegamento negoziale tra i contratti di mutuo e compravendita. Tale articolo recita infatti che “il richiedente riconosce che la F……. non è responsabile delle prestazioni del venditore e rinuncia, sin d’ora, a far valere verso F…… qualsiasi eccezione in ordine alle operazioni di compravendita, anche nel caso di ritardata o mancata consegna del bene o prestazione”. 
Ciò posto, deve essere rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Per i motivi sopra esposti, infatti, l’invalidità o la risoluzione del contratto di compravendita intercorso tra la E…… ed il N……, allo stato solo allegata e sfornita di prova, se ritualmente provata potrebbe incidere anche sul contratto di mutuo stipulato tra F…… e N……. L’esistenza di vizi nella cosa compravenduta, che si ribadisce essere allo stato non ancora provata, appare infatti fondata su una prova scritta (cfr. le sei raccomandate, inviate dal N….. e dal suo legale, contenute nel fascicolo attoreo), che come tale, ex art. 648 c.p.c., impedisce la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
In ogni caso poi, il decreto ingiuntivo non potrebbe comunque essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, in ragione di un calcolo anatocistico degli interessi compiuto in violazione dell’art. 1283 c.c. Infatti, l’ordine di pagare riguarda una somma (nel caso di specie di £. 6.944.601) comprensiva non solo del capitale dovuto dal Nuzzi, ma anche degli interessi compensativi e di quelli moratori; pertanto, almeno sulla parte di tale somma che non è relativa al capitale, gli interessi di mora al tasso legale non possono essere calcolati dal “17/2/1999 sino al saldo effettivo” (come erroneamente statuito dal decreto), bensì ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale (che nel caso di specie, ai sensi dell’art. 643 comma 3 c.p.c., coincide con la notifica del decreto). 
Deve poi essere dichiarata la contumacia della E……, ritualmente convenuta in giudizio dalla F…… tramite chiamata di terzo in causa ex art. 269 c.p.c., che non si è costituita.
L’eccezione di incompetenza territoriale formulata dal N…… può poi essere decisa in sentenza.
Come da richiesta di parte convenuta, possono infine essere autorizzate comunicazioni di comparse ex art. 180 comma 2 c.p.c..

P.Q.M.
il Giudice 
- dichiara la contumacia della E…….. s.r.l.; 
- rigetta la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
- fissa l’udienza ex art. 183 c.p.c. per la comparizione delle parti ed il tentativo di conciliazione al       /     /2000 ore       , dando termine alla F…… fino al    /       /2000 per proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e per comparse ex art. 180 comma 2, nonché termine al Nuzzi fino al       /     /2000 per comparse ex art. 180 comma 2 c.p.c..
Bologna, 3/2/2000
                                                                                                                 Il Giudice
                                                                                                       Dott.ssa Maria Acierno
(Ordinanza redatta con la collaborazione del dottor Gianluigi Morlini, uditore giudiziario).
 
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