Tribunale di Ivrea, ordinanza 17 novembre 2000 (giudice Morlini),
sull’irrilevanza della rinuncia al teste una volta ammesso dal giudice
Il Giudice, a scioglimento della riserva,
RILEVATO CHE
- Il codice di procedura civile consente alla parte di rinunciare ad
una prova testimoniale ammessa dal Giudice, che la ha ritenuta rilevante
ai fini della decisione, solo in caso di adesione della controparte e di
consenso da parte del Giudice (cfr. art. 245 c.p.c.);
RITENUTO CHE
- Pertanto, una volta ammessa dal Giudice la prova richiesta da una
parte processuale, la prova stessa esce dalla piena disponibilità
della parte istante, proprio perché viene domandata l’adesione di
controparte ed il consenso del Giudice per la rinunzia;
CONSIDERATO CHE
- Il teste Bijan Maiidi è stato ammesso a testimoniare dal Giudice
sia sul capitolato formulato da parte attorea, sia sul capitolato formulato
da parte convenuta;
- l’ordinanza 20/10/1999 del precedente G.I., come si evince chiaramente
dal contenuto letterale della stessa, ha dichiarato la decadenza della
sola parte convenuta nell’assunzione della prova testimoniale del Maiidi,
ma non anche la decadenza anche di parte attrice;
- parte attrice, all’odierna udienza, ha rinunciato all’audizione del
teste, ma parte convenuta non ha acconsentito a tale rinuncia;
OSSERVATO CHE
- deve quindi procedersi all’escussione del teste Bijan Maiidi, relativamente
al solo capitolato formulato da parte attrice, oltre che all’interrogatorio
formale dell’attrice Vallone;
- ben può la stessa parte convenuta, se riterrà di avere
interesse, procedere alla citazione del Maiidi per l’esame testimoniale
sul capitolato ex adverso
P.Q.M.
Rinvia all’udienza del 30/5/2001 ore 11,45 per l’interrogatorio formale
della Vallino, nonché per l’escussione del teste Bijan Maiidi sul
solo capitolato formulato da parte attrice.
Ivrea, 17/11/2000
Si comunichi
Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini
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