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Tribunale di Ivrea 17/11/2000 (est. Morlini), sulla non vincolatività della cancellazione della causa del ruolo in caso di mancata integrazione del contraddittorio Il Giudice, a scioglimento della riserva, - alla odierna udienza, parte attrice ha dedotto l’avvenuto decesso del terzo chiamato Mussatto Antonio, nei confronti del quale doveva essere integrato il contraddittorio; ed ha prodotto una notifica non andata a buon fine nei confronti del presunto erede del Mussotto, con lettera spedita il 30/3/2000; - parte convenuta ha domandato di dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 270 comma 2 c.p.c., a seguito della mancata citazione del terzo; - in ogni caso, ha chiarito la giurisprudenza della Suprema Corte che il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 270 comma 2 c.p.c. non è atto dovuto da parte del Giudice in presenza della mancata integrazione del contraddittorio. Infatti, rientra nel potere discrezionale del Giudice stesso fissare una nuova udienza a seguito di tale mancata integrazione precedentemente disposta (cfr. Cass. Civ. sez. III 1/271995 n. 1136, Cass. Civ. 30/3/1982 n. 1980); - ordina a parte attrice di documentare l’avvenuto decesso di Antonio Mussatto, depositando a tale udienza apposita documentazione; - ordina a parte attrice di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti degli aventi causa del Mussatto entro il 10/4/2001. Ivrea, 17/11/2000 Si comunichi |
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