Aggiornamento - Civile

Tribunale di Ivrea, Giudice monocratico, 19 gennaio 2001, sull’istanza di sospensione dell'esecutività di un decreto ingiuntivo nell'ambito di un procedimento di revocazione

Il Giudice, a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 17/1/2001, osserva quanto segue. 

1) Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, parte attrice domandava ex art. 665 c.p.c. la revocazione del decreto ingiuntivo n. 59/94 reso dal Tribunale di Ivrea in data 23/2/1994, decreto divenuto definitivamente esecutivo a seguito di estinzione del procedimento di opposizione. Nel medesimo atto introduttivo, poi, veniva altresì richiesta una pronuncia di sospensione del decreto in parola, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 401 c.p.c.. 
Parte convenuta si costituiva in causa resistendo alle domande ex adverso, contestando sia la sussistenza in fatto ed in diritto dei presupposti dell’azione di revocazione, sia la concedibilità del provvedimento di sospensione.
All’udienza ex art. 180 c.p.c. del 8/11/2000, il Giudice concedeva termine alle parti per memorie sull’istanza di sospensione, e rinviava per la decisione all’udienza del 17/1/2001, tenuta in camera di consiglio ex artt. 401 e 373 c.p.c.. In tale udienza, la difesa di parte attrice dava atto del decesso del procuratore ad litem degli attori, depositando comparsa di costituzione di un nuovo procuratore speciale. 
Le parti discutevano poi sull’istanza di sospensione con il Giudice, che si riservava di decidere. 
2) Concettualmente preliminare ad ogni statuizione sulla domanda di sospensione, è la questione, sollevata in udienza di discussione, dell’ammissibilità della procedura di revocazione relativamente al decreto ingiuntivo che, come quello oggetto di causa, è divenuto (definitivamente) esecutivo a seguito di estinzione del processo. 
Sul punto, va evidenziato come l’art. 656 c.p.c., che disciplina la revocazione del decreto ingiuntivo, riservi tale mezzo impugnatorio al “decreto d’ingiunzione divenuto esecutivo a norma dell’art. 647”, e cioè al decreto per il quale non è stata fatta opposizione o per il quale l’opponente non si è costituito. Tuttavia, sulla scorta dell’insegnamento della Suprema Corte, oramai datato ma mai contraddetto nel tempo, ritiene questo Giudice che l’impugnazione per revocazione sia ammissibile anche avverso il decreto divenuto esecutivo per estinzione del procedimento di opposizione ex art. 653 (cfr. Cass. 29/3/1989 n. 1492 e Cass. 27/1/1977 n. 411). 
Non esistono infatti motivazioni logiche o giuridiche che giustifichino una distinzione, ai fini della revocazione, tra decreti esecutivi ex art. 647 o ex art. 653 c.p.c., a pena di una interpretazione letterale e formalistica dell’art. 656, che potrebbe porre anche problemi di legittimità costituzionale. Pertanto, come già evidenziato ed in aderenza alla posizione della Corte di Cassazione, ritiene il Giudice di interpretare in senso estensivo l’art. 656 c.p.c., e di considerare ammissibile l’azione di revocazione anche nei confronti del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per estinzione del procedimento di opposizione. 
3) Non è poi condivisibile il rilievo, formulato da parte convenuta, relativamente alla presunta inammissibilità della procedura di revocazione del decreto ingiuntivo, nel caso di deduzione di dolo di controparte (cfr. pag. 12 comparsa di risposta). 
Se così fosse, da un lato l’ordinamento conterrebbe un’ingiustificata discrasia tra impugnazione per revocazione di decreti ingiuntivi ed impugnazione di altri provvedimenti giurisdizionali; dall’altro lato, si arriverebbe ad un’illogica interpretazione abrogatrice dell’art. 656 c.p.c., che espressamente sancisce la possibilità di chiedere la revocazione del decreto ingiuntivo nei casi indicati nel numero 1 dell’art. 395 c.p.c., e cioè proprio nei casi di dolo della controparte. 
D’altronde, la giurisprudenza non dubita in alcun modo della possibilità di revocazione di un decreto ingiuntivo per dolo di controparte, e la sentenza della Corte di Cassazione citata dalla difesa di parte convenuta, risulta in realtà essere di segno esattamente opposto a quello inteso dalla CRT. Infatti, la lettura del testo di Cass. n. 1134/1992, chiarisce che i giudici di legittimità hanno semplicemente ritenuto come, nel caso in cui la conoscenza del fatto fonte di revocazione sia anteriore allo spirare del termine per l’opposizione al decreto, la situazione viziante debba essere fatta valere con l’opposizione, non con la revocazione. 
La decisione, che il Giudice condivide pienamente, non è di alcuna utilità nel caso concreto, posto che parte attrice fonda le proprie doglianze su documenti ottenuti dalla CRT sei anni dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, e quindi ben oltre i termini utili per proporre opposizione. Pertanto, solo se il dolo di controparte è conosciuto dall’intimato fin dal momento della notifica del decreto ingiuntivo, è preclusa la possibilità di agire per revocazione, essendo in tal caso necessario percorrere la strada dell’opposizione (cfr. proprio Cass. 3/2/1992 n. 1134). 
Sotto questo profilo, dunque, le doglianze di parte convenuta non meritano accoglimento. 
4) Neppure può essere condivisa l’apodittica eccezione di parte convenuta circa l’inapplicabilità del procedimento di sospensione alla fattispecie oggetto di causa (cfr. pag. 17 comparsa di risposta). 
Sul punto, si osserva come non esistano ragioni logiche o letterali che escludano l’operatività dell’art. 401 c.p.c., secondo il quale “Il Giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista dall’art. 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio”. Deve al proposito osservarsi come non risulti in discussione il fatto che il Tribunale di Ivrea sia il Giudice della revocazione, che l’istanza di sospensione sia contenuta nella citazione, che si sia proceduto a decidere in camera di consiglio. 
Nemmeno può opinarsi che l’art. 373 c.p.c., a cui l’art. 401 c.p.c. rinvia per il procedimento, si limiti a parlare di sospensione di sentenze, non già di decreti ingiuntivi. E’ facile al riguardo obiettare che l’art. 373 c.p.c. è relativo alla sospensione di sentenze per le quali pende il ricorso per Cassazione, ed il rinvio a tale norma è chiaramente operato a meri fini procedimentali, posto che l’ammissibilità sostanziale della revocazione del decreto ingiuntivo riposa sul già citato art. 656 c.p.c., e che il legislatore ha inteso estendere la procedura descritta dall’art. 373 c.p.c. a tutti i casi di revocazione. 
Pertanto, se è vero che al procedimento di revocazione del decreto ingiuntivo si applicano le regole relative alla revocazione della sentenza (cfr. Cass. 10/4/1978 n. 1074), deve necessariamente inferirsi che al procedimento di revocazione del decreto ingiuntivo si applica anche l’ipotesi di sospensione. 
5) Tuttavia, pur se ammissibile in linea di principio, la sospensione non può essere concessa nel caso di specie. Ritiene infatti il Giudice non provati i presupposti del danno “grave e irreparabile”, che ex art. 373 c.p.c. debbono presidiare la concessione della sospensione del provvedimento impugnato.
Parte ricorrente, tanto nell’atto introduttivo che nella memoria 14/12/2000, ha infatti lungamente discettato sul pregiudizio che deriverebbe dall’esecuzione del provvedimento per il quale è causa, e cioè del decreto ingiuntivo n. 59/94. Il pregiudizio “grave e irreparabile” sarebbe infatti rappresentato dalla vendita di immobili di proprietà degli attori e per i quali è in corso la procedura esecutiva n. 46/94, ormai prossima all’udienza di vendita. 
In realtà, come ha nella discussione riconosciuto la stessa parte attrice e come è provato dalle produzioni documentali di controparte, la procedura esecutiva il cui compimento rappresenta il pregiudizio che giustificherebbe la sospensione, è supportata da una molteplicità di titoli esecutivi. Si pensi al proposito che, da un lato, la procedura è stata promossa da un altro creditore, essendo la CRT un mero creditore intervenuto; dall’altro lato, la stessa CRT vanta in tale procedura altri tre titoli esecutivi, oltre a quello contestato nella presente causa. 
In particolare, nella procedura esecutiva immobiliare n. 46/94, la CRT fa valere non solo il decreto ingiuntivo n. 59/94, ma anche i decreti ingiuntivi n. 57/94, 58/94 e 60/94. Su tali ultimi tre decreti, non solo non vi sono contestazioni da parte degli attori, ma vi è addirittura l’espressa ammissione di debito fatta in udienza dal difensore degli attori e la dichiarazione di ritenere dovute le relative somme. Somme che, sei anni orsono, ammontavano ad oltre duecentosettantasette milioni, e che oggi vanno maggiorate di interessi e spese legali per un periodo di sei anni. 
Se così è, non vi è la prova che la sospensione del decreto ingiuntivo per cui è causa, eviti un danno “grave ed irreparabile” per gli attori, id est la vendita degli immobili di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 56/94. Anzi, vi è addirittura la prova contraria, cioè che la richiesta sospensione non potrebbe in alcun modo evitare quel danno, poiché l’esecuzione immobiliare procederebbe relativamente ad un non contestato debito di duecentosettantasette milioni, oltre interessi e spese legali per sei anni.
Ciò è ancora più vero se si riflette sul fatto che, dopo alcuni provvedimenti di differimento delle udienze di vendita, il G.E. ha rigettato le richieste dei debitori esecutati di ulteriori rinvii, proprio sul presupposto che, in tutti gli anni di causa, non si era provveduto a soddisfare neppure parzialmente i creditori, pur se alcuni debiti ed alcuni creditori non erano oggetto di contestazione alcuna. Pertanto, in assenza della benché minima attivazione degli attori nel parziale soddisfacimento della propria situazione debitoria, o quanto meno di un oggettivo e certo impegno in tal senso, non è per il Tribunale in alcun modo possibile formulare un giudizio prognostico circa il rinvio dell’udienza di vendita della procedura immobiliare, pur se in ipotesi fosse sospesa l’efficacia di uno dei molteplici titoli esecutivi a fondamento della procedura stessa.
Mancando quindi la prova che, dall’esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, possa derivare “grave ed irreparabile danno”, la domanda di sospensione deve essere rigettata.
6) In limine alla presente appendice del processo di revocazione, ed a mero titolo di completezza espositiva, deve poi essere evidenziata una peculiarità del presente giudizio. Infatti, anche a volere in ipotesi aderire alla tesi dell’attore, contestata da controparte e comunque da vagliare giudizialmente, circa la capacità dei documenti prodotti in causa di provare un comportamento doloso della CRT, l’accoglibilità dell’azione di revocazione si pone in ogni caso, allo stato, assai problematica. 
La mole e la complessità dei citati documenti, infatti, ad un primo esame pare rivolta più che altro a supportare la pretesa degli attori in ordine ad una responsabilità risarcitoria della CRT, già azionata in un diverso procedimento, e non già ad inficiare il debito degli attori per i quali è stato emesso il decreto ingiuntivo oggi impugnato.
Ammesso, infatti, che la documentazione allegata provi quanto argomentato da parte attrice, e cioè, in buona sostanza, l’imposizione alla SOAUTO di un rovinoso rientro debitorio, forzoso ed ingiustificato, la conseguenza apparirebbe, rebus sic stantibus, quella di giustificare una pretesa risarcitoria nei confronti della banca, posto che il debito per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo non appare allo stato essere contestato.
7) Per tutti i motivi sopra enucleati, e segnatamente per l’inesistenza di un danno che derivi direttamente dall’esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, la domanda di sospensione deve essere rigettata. 
La causa di revocazione deve proseguire con la già fissata udienza ex art. 183 c.p.c. del 11/5/2001. 

P.Q.M.
- rigetta la richiesta di sospensione dell’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 59/94 emesso dal Tribunale di Ivrea di data 23/2/1994; 
- dispone che la causa prosegua alla già fissata udienza ex art. 183 c.p.c. del 11/5/2001 ore 9,45. 
Ivrea, 19/1/2001 
                                                                                                                 Il Giudice
                                                                                                       
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