Tribunale di Ivrea (est. Morlini), ordinanza n. 808 del 24 luglio 2000,
sulla carenza dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento cautelare
inaudita altera parte in materia di spese condominiali
Il Giudice,
- letta l’istanza di sospensione della delibera assembleare proposta
da Beltramo e Fenoglio;
- rilevato che, pur se fossero ritenute fondate, le doglianze di parte
attrice comporterebbero eventualmente la restituzione di somme illegittimamente
versate dai due condomini al condominio;
- ritenuto che il versamento di tali somme da parte dei condomini al
condominio, richiesto dalla delibera oggetto di impugnazione, non può
certo esporre gli attori ad un danno grave ed irreparabile, posto che tale
restituzione è sempre possibile e non vi sono motivi di ritenere
che il condominio si possa in futuro rendere inadempiente all’eventuale
ordine di restituzione;
- ritenuto invece che maggiori sarebbero i pregiudizi sofferti dal
condominio nel caso di sospensione di una delibera eventualmente risultante
legittima, posto che la mancata corresponsione dei pagamenti deliberati
dall’assemblea a carico dei singoli condomini comporterebbe la sostanziale
paralisi dell’attività di amministrazione;
- considerato che, anche alla luce della recente riforma dell’art.
111 Cost., applicabile nei primi tre commi anche al processo civile e che
statuisce al comma 2 come “ogni processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti”, è necessario limitare ai casi di reale grave pregiudizio
per l’istante la concessione di provvedimenti inaudita altera parte, onde
evitare interpretazioni delle norme processuali civili in contrasto con
lo spirito e la lettera del novellato articolo 111 Cost.;
- osservato che, per quanto più sopra evidenziato, non sussistono
motivi sufficienti a giustificare un provvedimento di sospensione della
delibera inaudita alter parte
P.Q.M.
Visto l’art. 1137 c.c.
- rigetta la richiesta di sospensione della delibera inaudita altera
parte;
- dispone che sulla richiesta di sospensione si instauri il contraddittorio
tra le parti all’udienza ex art. 180 c.p.c. del 25/10/2000.
Si comunichi
Ivrea, 24/7/2000
Il Giudice
dott. Gianluigi Morlini
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