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Tribunale di Ivrea (est. Morlini), sent. n. 280 del 27 luglio 2000, sul contratto atipico, avente efficacia obbligatoria, di estensione dei benefici di escussione di ipoteca REPUBBLICA ITALIANA
p r o m o s s a d a BANCA POPOLARE DI NOVARA Filiale di Ivrea, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara, in persona dei legali rappresentante Dott. Luigi Capuano e Comm. Rag. Alberto Costantini Amministratori Delegati, elettivamente domiciliata in Ivrea, P.zza Perrone n. 10, presso lo studio dell’avv. Adolfo ANSELMI, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti rogito Notaio Comola di Novara in data 12.6.1985 n. 100229 di repertorio. - a t t r i c e - - c o n v e n u t a - OGGETTO: “Pagamento somma”. Assegnata a decisione all’udienza del 20.7.2000sulle infrascritte conclusioni delle parti. CONCLUSIONI DELL’ATTRICE: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare tenuta e condannare la Società convenuta Er. Gi s.n.c., in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore della Banca Popolare di Novara della capitale somma di £. 128.250.000, per la causale di cui in narrativa, salvi diversi accertamenti in corso di causa e/o liquidazione del Giudice, con gli interessi dalla domanda al saldo. In relazione all’eccepita nullità del contratto, si chiede in subordine la condanna della convenuta al risarcimento del danno. Col favore delle spese ed onorari di causa”. CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: “Contrariis reiectis; previa le declaratorie tutte del caso; dato atto che il contratto intercorso tra le parti, risultando completamente sfornito di uno degli elementi essenziali alla sua validità, è affetto da nullità; respingersi le richieste attoree, in quanto destituite di giuridico fondamento. Ci si oppone alla domanda formulata in via subordinata trattandosi di domanda nuova. Il tutto con favore di onorari, diritti e spese”. Esponeva in particolare parte attrice di essere creditrice nei confronti della Fratelli Giordano s.p.a.; di avere appreso che sui beni immobili di tale società era stata iscritta il 16/4/1994 un’ipoteca giudiziale dalla Er. Gi, per £. 638.063.522 ed a garanzia di un credito di £. 475.563.522; di avere allora richiesto alla stessa Er. Gi, con lettera 16/5/1994, l’estensione dei benefici di tale ipoteca giudiziale; di avere ricevuto accettazione di tale proposta con lettera 27/5/1994. A seguito di sentenza 14/12/1994 del Tribunale di Ivrea, la Fratelli Giordano s.p.a. veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo, che prevedeva il pagamento dei crediti privilegiati in via integrale, e dei crediti chirografari in misura non inferiore al 40% del loro ammontare. Poiché, in esecuzione del concordato, la Er. Gi otteneva dal liquidatore il pagamento di tutto il proprio credito di £. 475.563.522 (interamente garantito dal privilegio ipotecario), mentre la BPN conseguiva il pagamento solo parziale del proprio credito di £. 430.184.557 (precisamente, £. 44.546.150 in privilegio e £. 157.797.048 a titolo di 40% del credito chirografario ammesso per £. 388.662.602, rimanendo non onorato il restante credito chirografario di £. 230.865.554), la stessa BPN domandava alla Er. Gi l’esecuzione dell’accordo di estensione dei benefici ipotecari. In particolare, “avendo la Er. Gi percepito il pagamento integrale del proprio credito pari a £. 475.563.522, detratta da tale somma la percentuale del 40% che la Er. Gi stessa avrebbe percepito quale creditore chirografario, la somma che deve essere ripartita fra la Er. Gi e la BPN risulta essere di £. 285.000.000, quale maggior somma che la Er. Gi ha percepito dal concordato in conseguenza della garanzia ipotecaria”. Ciò posto, essendo di £. 231.000.000 (non pagate) “il credito residuo BPN, detratto il privilegio e la percentuale del 40% del chirografo”, ed essendo di £. 285.000.000 (regolarmente pagate) il “credito residuo Er. GI, detratta la percentuale del 40%”, si chiedeva la restituzione dalla Er. Gi alla BPN della somma di £. 128.000.000: infatti, “tenuto conto dei rispettivi residui crediti… sulla somma di £. 285.000.000 da suddividere, alla Er. Gi spetta la percentuale del 55% e alla BPN quella del 45%” (cfr. pag. 5 e 6 della comparsa conclusionale). 2) Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta la Er. Gi, domandando il rigetto della domanda attera. Si argomentava in particolare che il contratto di cessione dei benefici dell’iscrizione ipotecaria era nullo per violazione dell’art. 1325 c.c., mancando il requisito essenziale di un oggetto determinato o determinabile. Invero, l’oggetto andava considerato “del tutto indeterminato”, mancando “completamente l’individuazione del credito a garanzia del quale la BPN ha richiesto ed ottenuto l’estensione dei benefici ipotecari” (cfr. pag. 2 comparsa di risposta). Da altra angolazione, poi, “l’accordo appare completamente privo di indicazioni circa la determinazione dei criteri di ripartizione dell’eventuale ricavato” (cfr. pag. 4 comparsa conclusionale). 3) Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con le deposizioni dei testi indotti da parte attrice Antonio Tognon (funzionario della BPN) e Francesco Andorno (dipendente della BPN), nonché con l’interrogatorio formale di Giovanni Carpo (legale rappresentante ed amministratore della Er. Gi s.r.l.). All’udienza del 7/7/1999 le parti precisavano le rispettive conclusioni davanti al G.I. dott.ssa Paliaga, che tratteneva la causa in decisione concedendo termini di legge per le comparse conclusionali e le repliche. Attore e convenuto depositavano poi le loro difese conclusive rispettivamente in data 18/10/1999 e 20/10/1999, mentre in data 25/10/1999 il convenuto depositava anche memoria di replica. Poiché, successivamente alla scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., la dottoressa Paliaga era destinata al Tribunale di Torino ed il presente fascicolo veniva assegnato dal Presidente del Tribunale di Ivrea ad un nuovo Giudice Istruttore, la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza 26/5/2000, fissando nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 20/7/2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Risulta infatti per tabulas, e non è oggetto di contestazione, che, con raccomandata spedita dalla BPN e ricevuta dalla Er. Gi il 19/5/1994 (cfr. allegato 9 fascicolo attoreo), parte attrice, premettendo di riferirsi alla “ipoteca giudiziale per £. 638.063.522 iscritta il 16/4/1994 ai numeri 279/2652… presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Ivrea, sui beni di proprietà della F.lli Giordano s.p.a.”, domandava di “volerci cortesemente manifestare la Vostra disponibilità ad estendere a nostro favore i benefici derivanti dalla predetta iscrizione”, avvertendo che in mancanza si sarebbero adite “le vie più opportune per il ripristino della par condicio creditorum”. Con lettera spedita il 27/5/1994 (espressamente riconosciuta dalla Er. Gi in sede di interrogatorio formale del proprio legale rappresentante Giovanni Carpo, che all’udienza 7/4/1999 afferma come il documento “è stato da me sottoscritto), la Er. Gi comunicava alla BPN di concedere “l’estensione di benefici ipotecari della nostra ipoteca giudiziale di £. 638.063.522, iscritta il 16/4/1994 contro Fratelli Giordano s.p.a. sui loro beni in Burolo/Ivrea, ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Ivrea ai n. 279/2652” (cfr. allegato 10 fascicolo attoreo). b) Ciò posto, è stato correttamente evidenziato da parte convenuta che il contratto in parola non rientra tra i negozi tipici di disposizione del grado, aventi efficacia reale e previsti dall’art. 2843 c.c., per l’assorbente rilievo che manca ogni annotazione in margine all’iscrizione dell’ipoteca attestante la disposizione del privilegio ipotecario. E’ facile infatti osservare che è lo stesso dettato dell’art. 2843 c.c. a subordinare a tale annotazione l’efficacia del negozio di disposizione del grado. Tuttavia, ritiene questo Giudice, anche in questo caso condividendo le argomentazioni di parte convenuta, che il contratto stipulato tra le parti rappresenti un contratto atipico, avente efficacia obbligatoria e non reale, in astratto perfettamente valido in quanto legittimamente creato dall’autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c.. Non sembra infatti revocabile in dubbio che il negozio stipulato sia diretto a realizzare un interesse “meritevole di tutela”, non solo se si intende la meritevolezza come mancanza di illiceità, ma anche se si ritiene, aderendo alla più recente giurisprudenza ed alla più autorevole dottrina, che la meritevolezza richiesta dall’art. 1322 comma c.c. richieda una valutazione positiva circa la utilità sociale dell’intesa. Appare infatti evidente che, con il contratto in oggetto, intercorrente tra due creditori di un medesimo soggetto giuridico, una parte (nel caso di specie, la Er. Gi) si impegna ad estendere nei confronti dell’altra parte (nel caso di specie, la BPN) i benefici che nell’escussione del debitore le derivano dalla titolarità di un’ipoteca sui beni dello stesso debitore. Tale contratto, avente efficacia solo obbligatoria tra le parti e non già efficacia reale come i contratti di disposizione del grado ex art. 2843 c.c., ha l’evidente finalità di evitare -rendendolo di fatto inutile- che la parte priva del beneficio ipotecario promuova una procedura concorsuale per ristabilire la par condicio creditorum, con evidente maggior dispendio in termini di tempo per il soddisfacimento dei rispettivi crediti, e in termini di costi necessari per il promuovimento della procedura concorsuale e delle azioni revocatorie. Così facendo, è lo stesso interesse pubblico generale che trae giovamento da un accordo simile, essendo il contratto di estensione dei benefici ipotecari uno strumento che ristabilisce la par condicio tra i creditori nei confronti di un debitore, senza che si arrivi necessariamente all’intervento pubblico azionato da un’azione concorsuale. c) Detto della legittimità in linea di principio del negozio per cui è causa (legittimità, lo si ribadisce, sostenuta pure da parte convenuta), occorre verificare che nel caso concreto siano presenti tutti i quattro requisiti necessari per la stipulazione del contratto ex art. 1325 c.c.. Deve innanzitutto dirsi che, con la ricezione da parte della BPN della lettera di risposta inviata dalla Er. Gi., è stato pienamente integrato, giusto il disposto dell’art. 1326 c.c., il requisito dell’accordo delle parti, posto che ad una proposta contrattuale è seguita un’accettazione perfettamente conforme alla proposta. Da questa angolazione, quindi, risulta ultronea la concomitante lettera spedita dal legale della Er. Gi sempre il 27/5/1994, che conferma “la disponibilità della cliente a concedere l’estensione a vostro favore dei benefici derivanti dalla propria ipoteca giudiziale” (cfr. allegato 11 fascicolo di parte attorea), posto che, in ogni caso, sotto il profilo della manifestazione di volontà, il contratto era già perfezionato con lo scambio delle lettere tra le due società. Pure indubitabile è che la forma scritta sia idonea a supportare il contratto. Invero, trattandosi di negozio atipico, sarebbe sufficiente anche un accordo verbale, posto che la legge non ha evidentemente prescritto alcuna forma particolare a pena di nullità ex art. 1325 n. 4 c.c., né risulta che le parti abbiano pattuito ex art. 1352 c.c. una forma convenzionale. Già si è stato detto, poi, della liceità della causa, meritevole di tutela ex art. 1322 c.c.. d) Le doglianze di parte convenuta si appuntano così esclusivamente sulla nullità del contratto per mancanza dell’oggetto, lamentandosi da un lato la mancata individuazione del credito a garanzia del quale la BPN ha richiesto ed ottenuto l’estensione dei benefici ipotecari, e dall’altro lato la mancata determinazione dei criteri di ripartizione dell’eventuale ricavato. Tale duplice rilievo non è condiviso da questo Giudice, che ritiene come, anche alla luce della già esplicata natura e funzione dell’accordo di estensione dei benefici ipotecari, oggetto del contratto sia esclusivamente l’individuazione dell’ipoteca i cui benefici si “estendono”. Se così è, e se cioè oggetto del contratto è semplicemente l’individuazione dell’ipoteca, deve concludersi che l’oggetto del contratto per cui è causa è perfettamente esplicitato, posto che l’ipoteca è precisamente descritta sia nella lettera di proposta, sia in quella di accettazione (cfr. allegati 9 e 10 fascicolo attoreo). d1) La pretesa necessità che l’oggetto del contratto ricomprenda anche la precisa indicazione del credito vantato dal contraente non ipotecario, è ad avviso di questo Giudice esclusa dalla corretta analisi della funzione del contratto in esame. Se infatti essa è quella di evitare che il creditore non ipotecario sia costretto a promuovere istanza di fallimento del debitore, non vi è ragione alcuna di ritenere necessaria, ai fini della validità del contratto, l’indicazione dell’ammontare del credito vantato dallo stesso creditore non ipotecario: tale indicazione nulla aggiungerebbe al reale oggetto del contratto, che è appunto quello di individuare correttamente l’ipoteca i cui effetti vengono “estesi”, onde evitare l’attivazione della procedura di fallimento, azionabile dal creditore non ipotecario indipendentemente dall’entità del suo credito. In ogni caso, peraltro, anche a volere opinare diversamente, ritenendo necessariamente rientrante nell’oggetto del contratto l’indicazione del credito del contraente non ipotecario, deve in ogni modo evidenziarsi che l’istruttoria dibattimentale esperita ha comunque provato la conoscenza, da parte della Er. Gi, del credito vantato dalla BPN nei confronti della Fratelli Giordano. Lo prova inequivocabilmente la testimonianza di Antonio Tognon, che ha dichiarato di avere personalmente informato, in un colloquio telefonico, l’avvocato delle Er. Gi “circa l’entità del credito della BPN verso la società Fratelli Giordano”, e di avere nei successivi colloqui fornito “tutte le notizie inerenti ai crediti nei confronti della società Fratelli Giordano”. Da ciò può comodamente presumersi, giusto il disposto dell’art. 2727 c.c., che il legale abbia informato la società, non essendoci motivo di ipotizzare un comportamento diverso, gravemente lesivo degli obblighi contrattuali e deontologici di un avvocato nei confronti del proprio cliente: ciò è sufficiente per dire che l’oggetto del contratto è stato comunque integrato anche con la precisa indicazione del credito vantato dalla BPN nei confronti della Fratelli Bandiera, essendosi in precedenza spiegato come per il contratto di cui si discute sia sufficiente la forma orale. d2) Per quanto riguarda la diversa eccezione di nullità del contratto per mancata indicazione del criterio di riparto dell’utile ricavato, anche in questo caso il rigetto deve necessariamente muovere dall’analisi della funzione del contratto stesso. Se tale funzione è infatti quella di estendere al creditore non ipotecario i benefici derivanti dalla titolarità di un’ipoteca, risulta evidente come dovrà semplicemente ripartirsi tra i contraenti quanto ricavato dal creditore ipotecario in virtù della titolarità dell’ipoteca. Tale riparto andrà fatto alla luce di quali sarebbero state le attribuzioni in mancanza di una valida ipoteca, imputando la somma in percentuale rispetto alla complessiva entità dei crediti vantati dalle parti, utilizzando cioè il criterio di riparto che sarebbe stato operativo in assenza di privilegi e in aderenza al concetto della par condicio creditorum. Chiarito che la Er. Gi ha visto completamente onorato il suo credito di £. 475.563.522, in virtù del privilegio ipotecario che copriva l’intera somma; che, in assenza di privilegio, sarebbe stato pagato solo il 40% del credito; che, pertanto, la presenza dell’ipoteca ha consentito alla Er. Gi di ottenere la maggior somma di £. 285.338.113 (corrispondente a quel 60% del proprio credito che non sarebbe stato onorato in assenza di privilegio); tutto ciò chiarito, è appunto la somma di £. 285.338.113 che deve essere ripartita tra la Er. Gi e la BPN, cui gli effetti di tale privilegio ipotecario sono stati “estesi”. Essendo quindi il complessivo credito della Er. Gi di £. 475.563.522 e quello della BPN di £. 430.184.557, può dirsi che la somma da ripartire deve essere imputata al 52,5% alla Er. Gi ed al 47,5% alla BPN. Pertanto, alla BPN spetta il 47,5% di £. 285.338.113, e cioè £. 135.535.603. e) Alla luce di tutte queste considerazioni, in ottemperanza al contratto atipico di estensione dei benefici ipotecari validamente stipulato tra le parti, la Er. Gi deve essere condannata a pagare alla BPN la somma di £. 135.535.603. E’ appena il caso di osservare che tale condanna non può essere intesa come condanna ultra petitum: è ben vero infatti che l’attore ha domandato il pagamento della somma di £. “128.000.000 per la causale di cui in narrativa”, ma è altrettanto vero che lo stesso attore ha chiaramente esplicitato che venivano fatti “salvi diversi accertamenti in corso di causa e/o liquidazione del giudice”. Sulla somma di £. 135.535.603 devono poi essere calcolati gli interessi legali dal giorno della domanda, radicata con la notificazione dell’atto di citazione il 20/7/1998, al saldo. L’accoglimento della domanda principale dell’attore esclude, per ovvie ragioni, la necessità di analizzare la tempestività e la ritualità della domanda proposta in via subordinata, la cui ammissibilità è contestata dal convenuto. La particolare difficoltà della controversia, nonché la sostanziale novità della questione giuridica trattata, integrano i giusti motivi di cui all’art. 92 comma 2 c.p.c. per addivenire alla parziale compensazione delle spese di lite. Pertanto, parte convenuta, soccombente, deve essere condannata a rifondere a parte attrice solo la metà delle spese di giudizio, liquidate, in assenza di nota spese, come da dispositivo. Il G.I., in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza rigettata: ? Dichiara tenuta e condanna la Er. Gi s.n.c. di Carpo e Trecate a pagare alla Banca Popolare di Novara, filiale di Ivrea, la somma di £. 135.535.603, oltre interessi legali dal 20/7/1996 al saldo; ? Dichiara tenuta e condanna la Er. Gi s.n.c. di Carpo e Trecate a rifondere alla Banca Popolare di Novara, filiale di Ivrea, la metà delle spese di lite della presente procedura, che liquida per tale parte, previa compensazione della rimanente metà, in £. 300.000 per spese, £. 3.500.000 per onorari e £. 1.500.000 per diritti, oltre IVA e CPA come per legge. Sentenza esecutiva ex lege. Ivrea, 27/7/2000 IL GIUDICE Gianluigi MORLINI IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Depositato in Cancelleria il ........................................
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