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TAR SICILIA – CATANIA, SEZ.
III – sentenza FATTO e DIRITTO In data Avverso la concessione edilizia del il ricorrente ha dunque proposto il
ricorso giurisdizionale in esame, ritualmente notificato e depositato,
affidato in diritto a censure di violazione del principio
dell’asservimento, del DM n. 1444/1968, di eccesso di potere per
sviamento ed abuso di potere, di carenza di motivazione e di istruttoria,
nonché di violazione delle N.T.A. dello strumento
urbanistico comunale, dell’art. 216 R.D. n. 1265/1934 e del D.M. sanità
del Il ricorrente ha ribadito le
doglianze già esposte al Comune con l’istanza di revoca della
concessione, evidenziando che l’intervento edilizio progettato su
particelle del foglio 20 utilizza volumetria relativa a particelle del foglio
133, distanti circa Si è costituito in giudizio il Comune di Chiaramonte Gulfi, controdeducendo ai motivi di ricorso e chiedendone il rigetto. All’odierna udienza di discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è, ad avviso del Collegio, fondato e da accogliere. Sono in particolare fondati i motivi di ricorso (primo e secondo) con i quali il ricorrente ha contestato il rilascio della concessione per cui è causa in quanto: a) il provvedimento impugnato sarebbe stato emanato sulla base dell’illegittimo «asservimento», ai fini del computo della volumetria ammissibile, di aree non contigue al lotto dove è prevista l’edificazione, con conseguente non ammessa cessione di cubatura; b) l’area su cui insiste l’intervento edilizio sarebbe attualmente priva di alcuna capacità edificatoria, in quanto la relativa volumetria risulta già utilizzata in relazione ai lavori di edificazione di un fabbricato rurale, assentiti con concessione edilizia n. 4023 del 1994, rilasciata dal Comune di Chiaramonte Gulfi in favore di Paravizzini Sebastiano e Salvo Giovanna. Con riferimento alla doglianza per cui le particelle che si intendono asservire alla nuova
costruzione risultano distanti Anche con riferimento alle circostanze indicate sub b) il ricorrente ha dimostrato che la volumetria delle
particelle su cui insiste il nuovo manufatto è stata utilizzata per la
realizzazione del fabbricato rurale assentito con il precedente titolo
edilizio del Il Comune ha sostenuto, a sostegno della possibilità di asservimento di aree anche distanti tra di loro ai fini del calcolo della cubatura, che nel caso di specie la costruzione del canile in zona agricola non comporterebbe alcun incremento del cd. “carico urbanistico ”, e pertanto nulla osterebbe al trasferimento di volumetria. Rileva il Collegio che la giurisprudenza amministrativa
(sul punto, cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per In particolare, secondo tale giurisprudenza, la contiguità va intesa come effettiva e significativa vicinanza (sul punto, cfr. anche Consiglio di Stato, V, n. 1525/2004), in quanto, se così non fosse, nella zona in cui viene aggiunta cubatura potrebbe determinarsi un superamento della densità edilizia massima consentita dallo strumento urbanistico. Nel caso di specie, pur considerando che il requisito della
contiguità o “significativa vicinanza”,
ha natura flessibile, come affermato dal Comune resistente, e che lo stesso
non implica necessariamente che gli immobili siano confinanti, tuttavia è
evidente che una distanza di più di Né può trovare condivisione l’affermazione del Comune per cui la nuova costruzione non determinerebbe alcun aumento del carico urbanistico, affermazione basata, come già rappresentato, sull’appartenenza dei terreni alla stessa zona omogenea nonché sulle caratteristiche dell’attività del canile, insuscettibile di incrementare il numero di abitanti insediati. Contrariamente infatti a quanto affermato dal Comune, la non alterazione del carico urbanistico per effetto del trasferimento di volumetria è smentita, nel caso in esame, dall’esame delle caratteristiche dell’intervento edilizio – come descritto nella relazione tecnica dell’Ing. Noto – che comporta una concentrazione di volume nelle medesime particelle, ed è dotato di una propria autonomia sia strutturale che funzionale, tali da comportare un’evidente alterazione dell’assetto urbanistico-edilizio del territorio. Il progetto prevede la realizzazione di un corpo uffici di
367 mq con altezza di Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso merita dunque accoglimento, con assorbimento delle censure non esaminate e conseguente annullamento della concessione impugnata. |
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