Tribunale di Ivrea, ordinanza del 7 luglio 2000 (est. Morlini),
sul contenuto della citazione in giudizio del terzo in causa ad integrazione
del contraddittorio e sui termini per il deposito della citazione notificata
allo stesso
Il Giudice, a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 6/7/2000,
osserva quanto segue.
1) Non è contestato che parte convenuta, dopo avere richiesto
al Giudice lo spostamento della prima udienza per chiamare in causa il
terzo Massimo Minucci Guarnieri, abbia proceduto a notificare al terzo
l’atto di citazione, ma abbia omesso di depositare entro dieci giorni copia
notificata dell’atto di citazione stesso, con ciò violando il disposto
di cui all’art. 269 comma 4 c.p.c..
Il terzo chiamato Massimo Minucci Guarnieri si è in ogni caso
costituito all’udienza ex art. 180 c.p.c., sia pure contestando il mancato
deposito in Cancelleria della copia dell’atto di citazione e domandando,
per tale motivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda
a lui rivolta e la cancellazione della causa dal ruolo. Solo in udienza
ex art. 180 c.p.c. parte convenuta ha poi provveduto a depositare copia
della citazione notificata.
Ciò posto, deve essere rigettata la domanda di inammissibilità
della citazione e cancellazione della causa dal ruolo, per omesso deposito
in cancelleria nel termine di dieci giorni dalla notifica.
Ha in proposito spiegato la giurisprudenza della Suprema Corte che,
nel caso di chiamata di un terzo in causa ad integrazione del contraddittorio,
il termine di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 269 c.p.c.,
deve essere depositata la citazione integrativa, ha natura ordinatoria
e non perentoria, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine
non comporta l’improcedibilità della domanda nei confronti del chiamato
(cfr. Cass. civ. 12/12/1983 n. 7341).
E’ infatti necessario rilevare come, secondo i principi generali processualcivilistici,
“non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di
forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata
dalla legge” (art. 156 comma 1 c.p.c.). Nel caso di specie, è facile
osservare che l’art. 269 comma 4 c.p.c. non prevede la declaratoria di
nullità per il caso di inosservanza della prescrizione sul deposito
nei dieci giorni della citazione notificata al terzo.
Da altra angolazione, poi, sempre secondo i principi generali processualcivilistici,
“la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto
il suo scopo” (art. 156 comma 3 c.p.c.). Nella fattispecie di cui trattasi,
è quindi facile osservare che la costituzione in causa del terzo
rappresenta la indiscutibile prova che il valore a presidio dei quali la
norma processuale è stata posta in essere, e cioè la certezza
che la notifica al terzo sia stata posta in essere, non sono stati vulnerati
dalla violazione del dettato normativo, e quindi può dirsi con certezza
che l’atto ha raggiunto il suo scopo.
Tutto ciò consente di affermare che la violazione del dettato
dell’art. 269 comma 4 c.p.c. compiuta da parte convenuta, essendo successivamente
stato depositato l’atto notificato all’udienza di prima comparizione, rappresenta
una mera irregolarità sfornita di sanzione processuale. La relativa
eccezione di inammissibilità della citazione e cancellazione della
causa dal ruolo deve quindi essere rigettata.
2) Deve invece essere accolta l’eccezione, sempre formulata da parte
convenuta, riguardante la nullità dell’atto di citazione del terzo
per violazione dell’art. 163 c.p.c..
La schematica citazione del terzo posta in essere dalla Pro.-Me s.a.s.
è infatti invalida per nullità della editio actionis, ed
in particolare per la violazione dell’art. 164 n. 3 e n. 4 c.p.c., posto
che risulta assolutamente indeterminata la causa petendi e lo stesso petitum
della domanda svolta nei confronti del terzo. Addirittura, non può
neppure parlarsi, in senso stretto, di una domanda svolta nei confronti
di Massimo Guarnieri Minucci, laddove ci si limita a domandare di assolvere
“la convenuta da ogni attorea richiesta”.
Si impone quindi la dichiarazione di nullità dell’atto di citazione
del terzo per mancanza dei requisiti di cui all’art. 164 numeri 3 e 4,
con la fissazione di un termine perentorio a parte convenuta per il rinnovo
della citazione del terzo e di un termine al terzo per integrare di conseguenza
le proprie difese.
P.Q.M.
- rigetta la richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell’atto
di citazione del terzo e di cancellazione della causa dal ruolo;
- dichiara la nullità dell’atto di citazione del terzo per mancata
indicazione degli elementi di cui all’art. 164 numeri 3 e 4 c.p.c.;
- fissa alla Pro-Me s.a.s. termine perentorio fino al 30/9/2000 per
integrare il proprio atto di citazione nei confronti del terzo Massimo
Ludovico Guarnieri;
- fissa al terzo Massimo Ludovico Guarnieri termine fino al 15/11/2000
per integrare la propria comparsa di costituzione;
- rinvia per la prosecuzione della causa, sempre ex art. 180 c.p.c.,
all’udienza del 6/12/2000 ore 9,30.
Ivrea, 7/7/2000
Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini
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