Aggiornamento - Civile

Tribunale di Ivrea, ordinanza del 7 luglio 2000 (est. Morlini), sul contenuto della citazione in giudizio del terzo in causa ad integrazione del contraddittorio e sui termini per il deposito della citazione notificata allo stesso

Il Giudice, a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 6/7/2000, osserva quanto segue. 
1) Non è contestato che parte convenuta, dopo avere richiesto al Giudice lo spostamento della prima udienza per chiamare in causa il terzo Massimo Minucci Guarnieri, abbia proceduto a notificare al terzo l’atto di citazione, ma abbia omesso di depositare entro dieci giorni copia notificata dell’atto di citazione stesso, con ciò violando il disposto di cui all’art. 269 comma 4 c.p.c.. 
Il terzo chiamato Massimo Minucci Guarnieri si è in ogni caso costituito all’udienza ex art. 180 c.p.c., sia pure contestando il mancato deposito in Cancelleria della copia dell’atto di citazione e domandando, per tale motivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda a lui rivolta e la cancellazione della causa dal ruolo. Solo in udienza ex art. 180 c.p.c. parte convenuta ha poi provveduto a depositare copia della citazione notificata. 
Ciò posto, deve essere rigettata la domanda di inammissibilità della citazione e cancellazione della causa dal ruolo, per omesso deposito in cancelleria nel termine di dieci giorni dalla notifica. 
Ha in proposito spiegato la giurisprudenza della Suprema Corte che, nel caso di chiamata di un terzo in causa ad integrazione del contraddittorio, il termine di dieci giorni entro il quale, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., deve essere depositata la citazione integrativa, ha natura ordinatoria e non perentoria, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine non comporta l’improcedibilità della domanda nei confronti del chiamato (cfr. Cass. civ. 12/12/1983 n. 7341).
E’ infatti necessario rilevare come, secondo i principi generali processualcivilistici, “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge” (art. 156 comma 1 c.p.c.). Nel caso di specie, è facile osservare che l’art. 269 comma 4 c.p.c. non prevede la declaratoria di nullità per il caso di inosservanza della prescrizione sul deposito nei dieci giorni della citazione notificata al terzo.
Da altra angolazione, poi, sempre secondo i principi generali processualcivilistici, “la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo” (art. 156 comma 3 c.p.c.). Nella fattispecie di cui trattasi, è quindi facile osservare che la costituzione in causa del terzo rappresenta la indiscutibile prova che il valore a presidio dei quali la norma processuale è stata posta in essere, e cioè la certezza che la notifica al terzo sia stata posta in essere, non sono stati vulnerati dalla violazione del dettato normativo, e quindi può dirsi con certezza che l’atto ha raggiunto il suo scopo. 
Tutto ciò consente di affermare che la violazione del dettato dell’art. 269 comma 4 c.p.c. compiuta da parte convenuta, essendo successivamente stato depositato l’atto notificato all’udienza di prima comparizione, rappresenta una mera irregolarità sfornita di sanzione processuale. La relativa eccezione di inammissibilità della citazione e cancellazione della causa dal ruolo deve quindi essere rigettata. 
2) Deve invece essere accolta l’eccezione, sempre formulata da parte convenuta, riguardante la nullità dell’atto di citazione del terzo per violazione dell’art. 163 c.p.c.. 
La schematica citazione del terzo posta in essere dalla Pro.-Me s.a.s. è infatti invalida per nullità della editio actionis, ed in particolare per la violazione dell’art. 164 n. 3 e n. 4 c.p.c., posto che risulta assolutamente indeterminata la causa petendi e lo stesso petitum della domanda svolta nei confronti del terzo. Addirittura, non può neppure parlarsi, in senso stretto, di una domanda svolta nei confronti di Massimo Guarnieri Minucci, laddove ci si limita a domandare di assolvere “la convenuta da ogni attorea richiesta”. 
Si impone quindi la dichiarazione di nullità dell’atto di citazione del terzo per mancanza dei requisiti di cui all’art. 164 numeri 3 e 4, con la fissazione di un termine perentorio a parte convenuta per il rinnovo della citazione del terzo e di un termine al terzo per integrare di conseguenza le proprie difese.

P.Q.M.
- rigetta la richiesta di dichiarazione di inammissibilità dell’atto di citazione del terzo e di cancellazione della causa dal ruolo;
- dichiara la nullità dell’atto di citazione del terzo per mancata indicazione degli elementi di cui all’art. 164 numeri 3 e 4 c.p.c.; 
- fissa alla Pro-Me s.a.s. termine perentorio fino al 30/9/2000 per integrare il proprio atto di citazione nei confronti del terzo Massimo Ludovico Guarnieri;
- fissa al terzo Massimo Ludovico Guarnieri termine fino al 15/11/2000 per integrare la propria comparsa di costituzione;
- rinvia per la prosecuzione della causa, sempre ex art. 180 c.p.c., all’udienza del 6/12/2000 ore 9,30.  
Ivrea, 7/7/2000 
                                                                                                                 Il Giudice
                                                                                                       Dott. Gianluigi Morlini
 
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