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Tribunale di Ivrea, sentenza n. 234 del 3 luglio 2000 (est. Morlini), sull’impossibilità di rimessione in termini nel giudizio di merito instaurato tardivamente dopo l’accoglimento della domanda nunciatoria di denuncia di nuova opera REPUBBLICA ITALIANA
p r o m o s s a d a ESPOSITO Francesco, residente in Castellamonte, elettivamente domiciliato in Ivrea, Via Circonvallazione n. 5, presso lo studio dell’avv. Patrizia MUSSANO, che lo rappresenta e difende per delega in atti. - a t t o r e - - c o n v e n u t o - OGGETTO: “Ricorso ex art. 669 novies cpc”. Assegnata a decisione all’udienza del 30.6.2000 sulle infrascritte conclusioni delle parti. CONCLUSIONI DELL’ATTORE: Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia il Giudice pronunciare declaratoria di inefficacia, ex art. 669 novies, del decreto pronunciato inaudita latera parte in data 15.7.1997 e della conseguente ordinanza 10.3.2000 (depositata in data 20.3.2000), respingendo ogni avversaria domanda. Con il favore delle spese ed onorari di giudizio. CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: Voglia l’Ill.mo Tribunale in via preliminare: disporre ex art. 184 bis c.p.c. la rimessione nei termini al fine di permettere l’instaurazione del giudizio di merito nel procedimento nel merito: respingere il ricorso de quo per i motivi di cui alla comparsa di costituzione 29.6.2000. Con il favore di spese ed onorari; in subordine: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Esponeva parte ricorrente che il RIVA SUCCHELLINO non aveva provveduto ad ottemperare all’ordine del Giudice di instaurare il giudizio di merito, giusto il disposto dell’art. 669 octies c.p.c., entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo della fase interdittale. In particolare, poiché il procuratore di parte avversaria era esercente il proprio ufficio in un giudizio radicato fuori dalla circoscrizione alla quale è assegnato (nel caso di specie, il giudizio era radicato nella circoscrizione di Ivrea ed il procuratore del RIVA SUCCHIELLINO era assegnato alla circoscrizione di Torino) e non aveva provveduto ad eleggere domicilio in Ivrea, ai sensi dell’art. 82 R.D. 37/1934 la notifica del provvedimento andava fatta nella cancelleria dell’autorità giudiziaria procedente. Correttamente, quindi, l’ordinanza di accoglimento della domanda nunciatoria di denuncia di nuova opera, era stata il 20/3/200 notificata all’attore presso la cancelleria del Tribunale di Ivrea, che al momento della decisione, in seguito alla nuova normativa cosiddetta sul giudice unico, aveva ex lege assorbito le controversie pendenti avanti la soppressa Pretura di Cuorgnè. Non essendo quindi stata iniziata la causa di merito nel termine di trenta giorni, il ricorrente chiedeva di dichiararsi l’inefficacia del provvedimento cautelare. Si costituiva in giudizio alla prima udienza del 29/6/2000 Aldo RIVA SUCCHELLINO, non contestando in fatto la ricostruzione offerta da parte attrice e documentalmente provata, ma domandando di essere riammesso in termini ex art. 184 bis c.p.c.. Motivava infatti parte convenuta che era uso della Cancelleria del Tribunale di Cuorgnè comunicare a mezzo raccomandata A/R al procuratore della parte non appartenente al Foro di Ivrea, i provvedimenti riservati del Pretore; nel caso di specie, essendo mancata tale comunicazione, la decadenza nella quale la parte era incorsa nel non riassumere la causa in trenta giorni non era imputabile alla parte stessa. In secondo luogo, ad avviso del ERIVA SUCCHIELLINO erano anche esigenze di economia processuale a consigliare la riammissione in termini, posto che l’ordinanza interdittale era stata resa al termine di una lunga istruttoria, che si dovrebbe ex novo porre in essere nel caso di necessità di un nuovo ricorso per denuncia di nuova opera. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene infatti questo Giudice che anche la eventuale prova della sussistenza di un una consuetudine, che si asserisce essere stata seguita dalla Pretura di Cuorgnè, di inviare, a titolo di cortesia, comunicazione dei provvedimenti riservati del Pretore anche ai procuratori non appartenente al Foro di Ivrea, non sarebbe idonea a supportare la domanda di rimessione in termine. Infatti, la mancata reiterazione, da parte di un ufficio pubblico, di un comportamento in precedenza seguito a mero titolo di cortesia ed in nessun caso fondato sulla lettera o sullo spirito della legge, non integra gli estremi della situazione richiesta dall’art. 184 bis c.p.c., che per pacifica giurisprudenza ha carattere eccezionale (cfr. Cass. n. 5197/1998). In ogni caso poi, anche a volere ragionare per assurdo e ammettere la astratta non imputabilità della decadenza nella quale è incorsa una parte che confidava nella reiterazione di un comportamento illegittimo (in quanto non previsto dalla legge) di una pubblica amministrazione, bisogna comunque inferire che anche in questo caso l’applicabilità dell’art. 184 bis c.p.c. alla fattispecie per cui è causa sarebbe in ogni modo esclusa. Infatti, a partire dal 2 giugno 1999, e cioè da ben nove mesi prima dell’emanazione dell’ordinanza riservata, la Pretura di Cuorgnè è stata per legge soppressa ed accorpata al Tribunale di Ivrea, che infatti ha proceduto ad emanare l’ordinanza stessa. Pertanto, a seguito della soppressione della Pretura, viene escluso in radice la ragionevolezza e la protezione giuridica dell’affidamento di una parte a che un comportamento non legittimo venga reiterato anche da un ufficio pubblico che subentra ad un altro nell’espletamento di una mansione. Relativamente al secondo profilo trattato dalla difesa di parte convenuta, riguardante l’opportunità di non disperdere l’istruttoria svolta nella fase interdittale, basta al proposito osservare che trattasi di considerazione assolutamente non giuridica e che non è certamente idonea a sanare il mancato rispetto di un termine processuale perentorio. Opinando diversamente, infatti, si arriverebbe al paradosso di ritenere irrilevante il rispetto di qualsiasi termine processuale, posto che il mancato rispetto di un termine perentorio produce per definizione la decadenza dall’atto verso il quale il termine era stato a protezione posto e la regressione del procedimento, con conseguente travolgimento di quanto processualmente esperito. La richiesta di remissione in termini deve quindi essere rigettata, e deve quindi essere accolto il ricorso di Francesco Esposito. La particolarità della questione trattata e la novità della questione di diritto decisa rappresentano, ad avviso del Giudice, un giusto motivo ex art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare tra le parti integralmente le spese di lite. Il G.I., in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, nel contraddittorio tra le parti, visti gli articoli 669 novies e 92 comma 2 c.p.c.: ? accoglie il ricorso proposto da Esposito Francesco nei confronti di Aldo Riva Succhiellino, e per l’effetto dichiara inefficace l’ordinanza 20/3/2000, emessa dal Tribunale di Ivrea a conclusione della fase interdittale del ricorso nunciatorio promosso da Aldo Riva Succhiellino contro Francesco Esposito davanti alla Pretura di Cuorgnè rubricato al R.G. 571/2000, nonché il decreto 15/7/1997 emesso dal Pretore di Cuorgnè nel medesimo procedimento; ? compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Sentenza esecutiva ex lege. Ivrea, 3/7/2000 IL GIUDICE Gianluigi MORLINI |
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