Aggiornamento - Civile

Tribunale di Ivrea, Giudice monocratico (est. Morlini), sentenza 18 dicembre 2000, sulla perentorietà del termine concesso dal giudice per integrare la citazione del terzo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
in persona del Giudice monocratico Dott. Gianluigi MORLINI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
AI SENSI DELL’ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 202/1999 R.G. Cont.
p r o m o s s a          d a
A. BIANCHINI INGENIERO S.A, corrente in Barcellona, in persona del suo procuratore legale rappresentante pro-tempore, Massimo Guarnieri Minnucci, elettivamente domiciliata in Ivrea, P.zza Municipio 6, presso lo studio dell’avv. Pietro CECCHIN, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Gianluigi MATTA del Foro di Torino, per delega in data 8.6.1999, posta a margine della comparsa per riassunzione di causa.
- a t t r i c e -
c o n t r o
PRO-ME sas, corrente in Strambino, in persona del suo legale rappresentante sig. Mestrinaro Andrea, elettivamente domiciliata in Strambino, Via Ivrea n. 4, presso lo studio dell’avv. Lodovico GAUDIOSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Antonio PAPPALARDO, per delega in data 9.12.1999, posta a margine della citazione di terzo in causa.
- c o n v e n u t a -
e  c o n t r o
GUARNIERI MINUCCI Alessandro, residente in Barcellona, elettivamente domiciliato in Ivrea, P.zza Municipio n. 6, presso lo studio dell’avv. Pietro CECCHIN, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Gianluigi MATTA del Foro di Torino, per delega indata 5.7.2000, posta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione di chiamata di terzo in causa.
- terzo chiamato -
OGGETTO: Risoluzione contratto.

Assegnata a decisione all’udienza del 18/12/2000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in riassunzione regolarmente notificata a controparte, la Bianchini Ingeniero S.A. conveniva in giudizio la Pro. Me. s.a.s. di Mestrinaro & C., a seguito di provvedimento ex art. 38 comma 2 c.p.c. con il quale, sull’accordo delle parti, il Tribunale di Torino dichiarava la propria incompetenza nella causa promossa dalla Bianchini contro la Pro. Me, per essere competente il Tribunale di Ivrea. Con tale citazione in riassunzione, parte attrice chiedeva accertarsi la risoluzione di un contratto per la fornitura di merci stipulato tra le parti, e la condanna di parte convenuta alla restituzione di £. 99.823.779, pagate come acconto dalla Bianchini, oltre interessi e rivalutazione.
Si costitutiva in causa la Pro. Me., domandando il rigetto della domanda e lo spostamento della prima udienza al fine di potere citare il terzo Massimo Guarnieri Minucci, che, a seguito del differimento di udienza, veniva citato dalla Pro. Me e si costituiva in causa.
All’udienza ex art. 180 c.p.c. del 6/7/2000, il Guarnieri Minucci ribadiva l’eccezione, già formulata in comparsa, di nullità della citazione del terzo. Il Giudice, con provvedimento riservato del 11/7/2000, dichiarava la nullità della citazione del terzo “per mancata indicazione degli elementi di cui all’art. 164 numeri 3 e 4 c.p.c.”, e cioè per mancanza tanto del petitum che della causa petendi, fissando a parte convenuta un termine perentorio ex art. 164 comma 5 c.p.c. per l’integrazione.
Parte convenuta provvedeva ad integrare il proprio atto di citazione del terzo, ma il Guarnieri Minucci, con comparsa 10/11/2000 e all’udienza del 6/12/2000, formulava una nuova eccezione di nullità per mancata indicazione della causa petendi. La Pro. Me chiedeva il rigetto dell’eccezione ed il Giudice, con ordinanza riservata 11/12/2000, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All’udienza del 18/12/2000, le parti precisavano le proprie conclusioni come sopra trascritte e discutevano la causa con il Giudice, che provvedeva come da presente sentenza e motivazione contestuale letta in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Non può esservi dubbio sul fatto che, con l’integrazione della citazione del terzo, la Pro. Me abbia sanata la nullità della stessa sotto il profilo del petitum, ma non anche sotto quello della causa petendi.
Infatti, una lettura comparata della originaria citazione e dell’atto di integrazione, evidenzia come il convenuto non abbia in alcun modo provveduto all’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda” ex art. 163 comma 3 n. 3 c.p.c.-
Di ciò, tutto sommato, è consapevole la stessa difesa della Pro. Me, che ha chiesto il rigetto dell’eccezione di nullità argomentando da due diversi profili, e cioè ritenendo che la costituzione del terzo sani ipso iure la nullità; e che, comunque, il terzo abbia potuto avere conoscenza della causa petendi con la lettura della comparsa di risposta, posto che gli avvocati difensori del terzo chiamato sono gli stessi dell’attore.
Tale tesi, peraltro, non può essere accolta.
b) Sotto il primo profilo, è facile replicare che la costituzione della controparte (nel caso di specie, del terzo Guarnieri Minucci), è idonea a sanare la nullità della citazione solo nel caso di nullità della vocatio in ius, e non già della editio actionis. Ciò è chiaramente esplicato dal codice di procedura civile, che all’art. 164 comma 3 c.p.c. chiarisce i termini nei quali la costituzione della controparte sana i vizi della vocatio in ius, mentre all’art. 164 commi 4 e 5 non fa menzione di possibilità alcuna di ritenere sanato il vizio della editio actionis a seguito della costituzione della controparte. D’altronde, anche intuitivamente, sarebbe illogico ritenere sanata la nullità del petitum e della causa petendi della citazione, a seguito della costituzione di una parte che chiarisce di non potere difendersi, proprio perché manca una domanda e la ragione a supporto della stessa: anche da questo profilo, quindi, non può certo essere esclusa la pronuncia di nullità ex art. 156 comma 3 c.p.c., posto che l’atto non ha in alcun modo raggiunto il proprio scopo.
c) Parimenti, deve essere disattesa l’argomentazione della Pro. Me circa la conoscenza aliunde del Guarnieri Minucci delle ragioni della domanda ex adverso, a seguito della lettura della comparsa di risposta. Infatti, anche a volere ammettere, in ipotesi, che la causa petendi della domanda formulata dalla Pro Me. nei confronti del Guarnieri Minucci, sia enucleabile dalla comparsa di risposta con la quale la Pro. Me. stessa si oppone alle domande della Bianchini (il che è comunque tutt’altro che certo, posto che anche dalla comparsa di risposta non è facilmente comprensibile la ragione della domanda della Pro. Me nei confronti del Guarnieri Minucci), ciò non toglie che la nullità della citazione del terzo deve comunque essere dichiarata.
Occorre al proposito chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa Pro. Me. in udienza di discussione, non vi è prova che la comparsa di risposta sia stata notificata al terzo in uno con la citazione, posto che non solo la relata di notifica non ne fa cenno, ma è lo stesso atto originale notificato dalla Pro. Me e poi depositato agli atti, che non contiene alcun allegato.
Quanto poi all’osservazione che la comparsa sarebbe comunque conosciuta dal terzo, perché il difensore del Guarnieri Minucci è lo stesso della Bianchini, è appena il caso di osservare che il meccanismo formale di notificazione non può essere sostituito dalla presunzione di conoscenza del contenuto della stessa per il tramite dell’avvocato difensore della parte.
d) Ciò posto, ed acclarato che la Pro. Me. non ha provveduto a sanare la nullità della citazione del terzo nel termine perentorio concesso dal Giudice, ritiene il Tribunale che la nullità stessa vada accertata con sentenza.
Infatti, in assenza di contributi giurisprudenziali sul punto noti a questo Giudice, deve escludersi la possibilità della concessione di un secondo termine per integrare la citazione. Impone questa conclusione innanzitutto un argomento giuridico, posto che il termine per integrare è dichiarato dalla legge perentorio, e la stessa ordinanza 7/7/2000 ha ribadito tale natura. Inoltre, a supporto di tale conclusione, vi è poi anche un argomento logico, poiché, diversamente opinando, si potrebbe giungere ad una serie indefinita di rinvii ex art. 180 c.p.c., tutti volti a sanare la nullità della citazione del terzo, con ovvio pregiudizio delle eventuali ragioni dell’attore e sostanziale violazione dell’art. 111 comma 2 Cost., laddove si prescrive, anche in ordine al processo civile, la necessità di una sua “ragionevole durata”.
Detto dell’impossibilità della concessione di un nuovo termine per integrare la citazione, l’elemento problematico diviene quello di individuare lo strumento provvedimentale con il quale accertare la nullità. Ritiene il Giudice, sempre in assenza di giurisprudenza sul punto, che non possa essere applicato analogicamente alla nullità dell’editio actionis, l’art. 164 comma 2 c.p.c., espressamente dettato in tema di nullità della vocatio in ius, posto che l’ordine di cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione ex art. 307 c.p.c., appaiono integrare un meccanismo che presuppone la mancata costituzione della controparte, l’omissione della rinnovazione e la conseguente non necessità di provvedere sulle spese di lite.
Nel caso oggetto di causa, invece, vi è costituzione di controparte, trattasi di integrazione e non rinnovazione della notifica,  è necessario provvedere anche alle spese di lite e garantire al soccombente la possibilità di appellare la decisione, stante il contenzioso tra il Guarnieri Minucci e la Pro. Me. sulla nullità o meno della notifica.
Pertanto, concludendo sul punto ed aderendo alla posizione seguita dalla più autorevole dottrina processualcivilistica, ritiene il Giudice che il termine per integrare la notifica ex art. 164 comma 5 c.p.c. non sia rinnovabile, e che in caso di mancata integrazione la causa debba essere definita con sentenza e non con ordinanza ex art. 164 comma 2 c.p.c.-
Giusto tutto quanto sopra esposto, deve essere allora dichiarata con sentenza parziale la nullità della citazione del terzo operata dalla Pro. Me nei confronti di Guarnieri Minucci, mentre deve proseguire la causa tra la Bianchini e la Pro. Me. Le spese di lite relativamente al rapporto processuale tra Pro. Me. e Bianchini seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Tribunale di Ivrea
Il G.I., in funzione di giudice monocratico
non definitivamente pronunciando,
? Dichiara la nullità della citazione del terzo Massimo Guarnieri Minucci da parte del convenuto Pro. Me. s.a.s. di Mestrinaro & C., per violazione dell’art. 163 comma 3 n. 3 c.p.c.;
? dichiara tenuta e condanna la Pro. Me. s.a.s. di Mestrinaro & C. a rifondere a Massimo Guarnieri Minucci le spese di lite della presente procedura, che liquida, in assenza di apposita nota spese, in £. 60.000 per esposti, £. 1.500.000 per diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa come per legge;
? dispone la prosecuzione del giudizio davanti a sé come da sparata ordinanza.
Ivrea, 18/12/2000
IL GIUDICE
Gianluigi MORLINI

 Il Giudice, 
- vista la sentenza parziale in pari data;
- rilevato che la causa prosegue tra Bianchini Ingeniero S.A. e Pro. Me s.a.s. di Mestrinaro & C.;  
- considerato che non sono state chiesti dalle parti i termini di cui all’art. 183 comma 5 c.p.c.; 
- ritenuto che debbono allora concedersi i termini perentori per deduzioni e produzioni istruttorie; 

P.Q.M.
Concede alle parti termine perentorio fino 15/5/2001 per deduzioni e produzioni istruttorie, termine perentorio fino al 15/6/2001 per prova contraria, rinviando per i provvedimenti di cui all’art. 184 c.p.c. alla udienza del 4/7/2001 ore 10 al fine di decidere sulle istanze istruttorie. 
Ivrea, 18/12/2000.
Il Giudice
Gianluigi Morlini
 
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