Aggiornamento - Civile

Tribunale di Ivrea 18/9/2000, n. 300, sul rapporto tra servitù di elettrodotto coattiva e volontaria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
in persona del Giudice Unico Dott. Antonio DE MARCHI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 219/96 R.G. Cont.
p r o m o s s a          d a
BOERO Franco, residente in Fraz. Casale di Mazzè, per sè e per la E.M.I. s.a.s. di Boero Franco & C., corrente in Caluso, elettivamente domiciliati in Montanaro, Via Tremoli n. 47, presso lo studio dell’avv. Pier Giuseppe POGLIANO, che li rappresenta e difende per delega in data 12.3.1996, posta a margine dell’atto di citazione.
- a t t o r i -
c o n t r o
ENEL S.p.A., in persona del dott. ing. Renzo Benedetti, institore, e dell’avv. Umberto Monacciani, procuratore, elettivamente domiciliata in Ivrea, Via Baratono n. 3, presso lo studio dell’avv. Paolo MAGGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Paolo PICHETTO e dalla dott. proc. Donatella GENNARI del foro di Torino, per delega in data 29.4.1996, posta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione.
- c o n v e n u t a -
OGGETTO: “Trasferimento di elettrodotto e risarcimento danni”.
Assegnata a decisione all’udienza del 27.10.1999 sulle infrascritte conclusioni delle parti.
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:
Piaccia all’Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso, condannare l’ENEL S.p.A. convenuta, come rappresentata a spostare l’elettrodotto e l’impianto di trasformazione dell’energia elettrica di sua proprietà insistente sul terreno attoreo sito nel Comune di Mazze, Fraz. Casale, regione Campagnette, descritto al C.T. al F. 40 n. 41 e 44, su altra parte dei medesimo terreno, in modo tale che venga garantito sullo stesso la completa coltivazione della cava di ghiaia e sabbia descritta in narrativa; voglia inoltre condannarla al risarcimento del danno patito dall’E.M.I. S.a.s. di Boero Franco & C. per la mancata possibilità di coltivazione della cava tra il 1.9.1995 ed il giorno in cui l’elettrodotto verrà spostato (se avrà luogo nel corso di questa causa), o, eventualmente, al dì della sentenza (se ciò non avrà luogo), nonchè del mancato ricavo che questa patirà per il mancato integrale sfruttamento della cava entro la data di scadenza della concessione amministrativa; danni da determinarsi quantitativamente con opportuna CTU per quanto possibile e da liquidarsi in via d’equità per il resto. Col favore delle spese di causa.
Riserva ad altro eventuale giudizio la richiesta degli eventuali danni dovuti alla soc. Cave di Tina per l’impossibilità di consentirgli l’ulteriore estrazione di materiale dalla cava.
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:
in via principale:
a) respingere tutte le domande attoree presentate contro l’ENEL;
b) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l’attore alla rifusione a favore dell’ENEL della somma di L. 1.188.000+ IVA, pari alle spese sostenute dalla stessa ENEL per il ripristino urgente dell’impianto di messa a terra della cabina, danneggiato dall’attore in corso di causa;
in via subordinata al punto a):
individuare come il più idoneo per lo spostamento dell’elettrodotto oggetto di lite il tracciato indicato come tale dal CTU nella propria relazione;
in via riconvenzionale:
in ipotesi di accoglimento della domanda subordinata, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l’attore al pagamento a favore dell’ENEL della somma di lire 19.672.882+ IVA, pari alle spese di spostamento dello elettrodotto, o di quell’altra meglio vista, anche in relazione alle indicazioni fornite dal CTU;
in ogni caso:
con vittoria delle spese tutte di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.3.1996 Franco Boero in proprio e quale legale rappresentante della E.M.I. sas, rispettivamente nella qualità di proprietario del terreno sito in Mazzè ed identificato a catasto con i mappali 41 e 44 del Foglio 40, e di titolare della concessione di escavazione sul medesimo terreno, convenne in giudizio l'ENEL chiedendone la condanna allo spostamento di elettrodotto ed impianto di trasformazione dell'energia elettrica esistenti sul terreno suindicato, sì da consentirgli la completa coltivazione della cava di ghiaia e sabbia; con conseguente condanna al risarcimento dei danni per la impossibilità di cavare materiali dal 1.9.1995, riservando ad altro eventuale giudizio la richiesta degli eventuali danni dovuti alla società Cave di Tina (che la concessionaria EMI sas aveva autorizzato alla estrazione di materiale) per l'impossibilità di consentire alla stessa l'ulteriore estrazione di materiale. L'obbligo della convenuta di procedere a proprie spese allo spostamento richiesto discendeva secondo l'attore dall'art. 122 comma 4 del R.D. 11.12.1933 n.1775 nonché da scrittura privata 25.9.1985 con la quale il Boero aveva ceduto all'ENEL l'impianto.
L'ENEL si costituì in giudizio osservando che a seguito della richiesta stragiudiziale del Boero essa si era attivata ma la pratica, comportante tempi lunghi, si era arenata quanto l'attore in data 1.12.1995 aveva chiesto che gli venisse aumentata la potenza da 6 a 15 KW, rinunciandovi poi per la eccessiva onerosità del nuovo impianto. Negava dunque qualunque propria negligenza affermando che i danni lamentati derivavano da colpa dell'attore che aveva chiesto l'ampliamento della cava e ne aveva data la gestione a terzi senza avere preventivamente liberato la porzione di terreno interessata alla coltivazione. Sosteneva inoltre che era stato il Boero a bloccare l'inizio dei lavori di spostamento della linea, rifiutandosi di pagarne gli oneri, ammontanti a lire 19.249.000 oltre IVA.
Secondo l'ENEL infatti, non poteva trovare applicazione l'art. 4 R.D. 11.12.1933 n.1755 in quanto la controversia non riguardava un elettrodotto coattivo, bensì una servitù volontaria, costituita per destinazione del padre di famiglia con la scrittura privata 25.9.1985 di compravendita dell'elettrodotto.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale la condanna del Boero al pagamento della spesa di spostamento dell'impianto.
Dopo l’udienza di comparizione personale delle parti ai sensi dell’art. 183 cpc, in cui veniva vanamente esperito tentativo di conciliazione, l’ENEL depositava un ricorso per provvedimento d’urgenza in relazione alla situazione di pericolo per i pali di sostegno della linea che si era verificata per effetto delle escavazioni eseguite sul fondo attoreo. Veniva quindi disposta dal giudice consulenza tecnica sia sulla situazione di pericolo, sia sul merito della causa, e cioè sul tracciato più idoneo per lo spostamento della linea elettrica e sul costo dell’opera. Vista la relazione del tecnico, con ordinanza 19.4.1999 il giudice rigettava il ricorso di urgenza e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, conformemente a quanto richiesto da parte attrice.
La causa viene quindi a decisione senza che vi sia stata altra attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice a sostegno della propria domanda cita la motivazione di Cass. 16.4.1981 n.2306, secondo la quale la servitù di elettrodotto sarebbe una servitù tipica, che non può avere contenuto diverso da quello espressamente previsto e disciplinato dalla legge speciale, con la conseguenza che il possesso corrispondente all’esercizio della servitù , o determina, ricorrendo tutti gli altri requisiti, l’acquisto dell’unica servitù di elettrodotto riconosciuta dall’ordinamento, oppure non conduce all’acquisto di alcun diritto reale: “l’usucapione può porsi accanto ai titoli di acquisto della servitù espressamente previsti dalla legge speciale… ma non può dar luogo ad un rapporto diverso da quello previsto e disciplinato da detta legge”. La conseguenza, per quanto ci interessa, sarebbe che – come afferma più avanti la stessa sentenza – dovrebbe sempre applicarsi l’art. 122 quarto comma del R.D. 11.12.1933 n. 1775 (il quale conferisce al proprietario del fondo gravato il diritto di ottenere lo spostamento dell’elettrodotto con obbligo per l’esercente di sopportarne le spese), salvo che uno specifico diverso accordo tra le parti stabilisca diversamente, e cioè l’inamovibilità delle linee collocate per la condotta dell’energia elettrica.
La motivazione di questa isolata decisione della Suprema Corte non è però condivisibile. Questo giudice aderisce al ben più convincente indirizzo secondo il quale le norme della legge speciale si applicano per la servitù coattiva, ma può anche sussistere la costituzione di una servitù volontaria di elettrodotto, e in questo caso per lo spostamento non si applica l’art. 122 comma 4 del citato R.D., ma la contraria disciplina prevista dall’art. 1068 c.c.: cioè il proprietario del fondo servente, se l’originario esercizio impedisce di fare lavori o miglioramenti, può offrire un luogo egualmente comodo, a proprie spese. Tuttavia, chiarisce questa giurisprudenza, "la coattività è compatibile con una pluralità concorrente di modi di costituzione, ivi compreso il negozio giuridico cui il proprietario del fondo addiviene per evitare che l'imposizione si realizzi comunque imperativamente; per converso l'atto negoziale posto in essere indipendentemente da tale intento, ma come spontanea manifestazione di autonomia, nonostante la tipicità del contenuto, dà origine ad una servitù volontaria"; "se è vero che le servitù volontarie sono convenzionali… non è vero l'opposto che tutte le servitù costituite a mezzo di negozi giuridici siano sempre e necessariamente volontarie, giacchè anche le servitù coattive possono essere costituite mediante contratto restando soggette al regime giuridico proprio della coattività" (così Cass. 7.11.1979 n. 5740).
Quanto al problema se le servitù di elettrodotto costituite per usucapione o per destinazione del padre di famiglia possano essere coattive, la già citata decisione ricorda che la soluzione giurisprudenziale è stata positiva nel primo caso (usucapione), e negativa nel secondo (destinazione del padre di famiglia). Essa spiega che l'usucapione può dal luogo ad una servitù coattiva perché i comportamenti di fatto possono essere qualificati dalla componente della ritenuta doverosità alla soggezione dell'altrui pretesa e correlativamente della legittimità della pretesa propria. Altra decisione, successiva a quella citata in causa da parte attrice, chiarisce che "una servitù di elettrodotto costituita per usucapione dovrà ritenersi coattiva quando il suo esercizio di fatto non si discosta dal paradigma fissato dal testo unico; dovrà invece ritenersi volontaria se è esercitata sui luoghi indicati dal… art. 121 (cortili, giardini e muri di case non prospicienti verso vie o piazze pubbliche) nei quali la costituzione coattiva non è ammessa; così pure sarà da considerare volontaria in tutte le altre ipotesi in cui il suo esercizio di fatto sia contrastante con le norme della legge speciale, ad esempio se durante il corso del ventennio la conduttura sia stata spostata a spese del proprietario del fondo servente, oppure se la servitù sia stata esercitata da soggetto sprovvisto di qualsiasi autorizzazione ad impiantare linee elettriche" (così Cass. 23.7.1983 n. 5077).
La servitù di elettrodotto costituita per destinazione del padre di famiglia viene invece ritenuta volontaria perché l'inservienza di una parte del fondo rispetto ad altra è frutto di una autonoma, libera, spontanea, e discrezionale scelta. "Quel che conta è comunque che il dominus, nel determinare un certo assetto nel suo fondo, aveva di mira finalità dalle quali certamente esulava l'intento di realizzare una situazione alla quale altri avrebbero potuto costringerlo in attuazione di una volontà di legge" (sentenza n. 5740/79 già citata).
Sulla base dei riferiti principi, appare però assai difficile ravvisare nel caso concreto una costituzione della servitù di elettrodotto per destinazione del padre di famiglia. E' ben vero che vi è stato tra il Boero e l'ENEL uno specifico accordo negoziale scritto (la scrittura 20.9.1985 prodotta dall'attore); ma il suo contenuto non è la alienazione di una parte del terreno che comporti la divisione dello stesso in due parti, una dominante e l'altra servente, bensì la alienazione dell'impianto di trasformazione costituito da pali, sezionatore, trasformatore e linea elettrica in conduttori di rame: è evidente che il significato della cessione non è solo del trasferimento della proprietà sui beni mobili elencati, ma del trasferimento della linea nel suo complesso, e quindi proprio la costituzione della servitù, per la quale però è previsto (in deroga alla normativa codicistica dell'art. 1068) che "ogni modifica e adattamento futuro dell'impianto effettuato a cura dell'ENEL non comporterà alcun impegno o spesa al sig. Boero".
Non può sostenersi che con questa espressione ci si volesse riferire soltanto all'adeguamento tecnico del trasformatore, e non invece alla modifica di tracciato, perché se intesa restrittivamente la clausola sarebbe inutile e tautologica: è evidente che se l'impianto è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova le spese del suo adeguamento tecnico devono gravare dopo il passaggio di proprietà sul nuovo proprietario. 
L'interpretazione della clausola nel senso di un richiamo alla normativa dell'art. 122 comma 4 del testo unico n. 1775/33 si impone invece in ragione della genesi e delle motivazioni dell'accordo; infatti dalla stessa scrittura risulta che "tramite lo stesso impianto l'ENEL provvederà anche all'alimentazione della fornitura alle utenze limitrofe"; l'espressa menzione di questo diritto dell'ENEL rende più che credibile l'affermazione fatta dal Boero all'udienza 12.11.1996 di comparizione delle parti ex art. 183 cpc (e ma contestata dalla convenuta), secondo cui "la cabina l'aveva costruita lui a sue spese facendo un tratto di linea a media tensione dal confine della proprietà; dopo qualche anno l'ENEL ha chiesto la cessione della linea e della cabina e il Boero ha accettato, ricevendo lire 300.000 circa per la cabina che gli era costata lire 20 milioni circa". Si deve dunque ritenere che il Boero pervenne alla costituzione convenzionale della servitù non volontariamente, ma per evitare che l'imposizione si realizzasse imperativamente attraverso un atto espropriativo.
Attraverso la scrittura 20.9.1985 venne dunque costituita una servitù coattiva di elettrodotto. Ne consegue che le spese di spostamento sono a carico dell'ENEL.
La consulenza tecnica redatta in corso di causa dal geom. Girodo ha concluso affermando che dei due nuovi tracciati proposti dalle parti (quello proposto dall'ENEL, lungo la linea colorata in rosso nella planimetria allegata, che attraversa il terreno attoreo in diagonale a distanza relativamente breve dall'attuale tracciato; e quello proposto dall'attore, lungo la linea colorata in azzurro, che corre lungo i confini del terreno) "quello proposto dall'ENEL risulta essere meno dispendioso e, come dichiara il C.T. attoreo al punto C) della sua relazione, il sig. Boero accetta di buon grado questa soluzione ancorchè preferirebbe veder realizzata quella da lui proposta…; ritengo comunque che il tracciato maggiormente idoneo al posizionamento della linea a media tensione dell'ENEL sia individuabile in quello proposta dalla convenuta che prevede il posizionamento di due nuovi pali: il primo sulla scarpata, e quindi esterno all'area di coltivazione della cava, e il secondo in zona centrale dove lo sbancamento è già stato completato." Il consulente di parte dell'ENEL ha spiegato più nel dettaglio che il tracciato proposto dall'attore, oltre a costare circa il doppio, è ai limiti della regolarità tecnica sia per l'ampiezza di una campata, sia per l'angolo retto che i conduttori farebbero in corrispondenza di un palo.
Passando alla domanda di risarcimento danni proposta dalla E.M.I sas per la impossibilità di proseguire la coltivazione della cava dall'1.9.1995 in poi, deve rilevarsi che la società non ha provato alcunchè. All'udienza 12.3.1997 fissata per i provvedimenti di cui all'art. 184 cpc, essa aveva chiesto l'ammissione delle prove dedotte in citazione, ma nell'atto introduttivo non aveva in realtà dedotto espressamente alcun capo di prova; dopo il deposito della relazione di CTU, all'udienza del 13.1.1999, parte attrice ha poi chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, così rinunciando implicitamente a coltivare qualsiasi istanza istruttoria; né in sede di precisazione delle conclusioni ha più riformulato istanze di ammissione di prove. Dai documenti prodotti risulta soltanto che con scrittura priva di data e non registrata la EMI sas (comodataria del terreno, di proprietà del Boero, e concessionaria per la coltivazione della cava) aveva concesso alle Cave di Tina di estrarre dalla cava materiale al prezzo di lire 3.700 al metro cubo, da corrispondere in relazione ai quantitativi mensilmente estratti; dalle fatture prodotte, recanti numeri progressivi, appare evidente che la EMI sas non aveva altra attività se non quella di fatturare alle Cave di Tina il materiale che questa estraeva. Poiché il materiale eventualmente non estratto è ancora in possesso della EMI, non si vede quale danno risarcibile vi sia, specie in considerazione del fatto che parte attrice non ha provato che non sia più stata rinnovata la concessione (in conclusionale ha anzi ammesso che sino ad oggi non è stata emessa alcuna ordinanza per il recupero ambientale dell'area), e che ha espressamente riservato "ad altro eventuale giudizio la richiesta degli eventuali danni dovuti alla società Cave di Tina per l'impossibilità di consentirle l'ulteriore estrazione di materiale dalla cava".
La domanda di risarcimento danni proposta dall'ENEL per il rimborso delle spese (quantificate in lire 1.188.000 più IVA) sostenute per il ripristino urgente dell'impianto di messa a terra della cabina, danneggiato da parte attrice, è inammissibile, essendo la domanda stata proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni definitive, quanto ormai era maturata ogni preclusione in tema di domande nuove.
Valutando la complessità della questione di diritto e la parziale reciproca soccombenza, si ritiene sussistano giusti motivi per la integrale compensazione delle spese legali. Quelle della CTU, che è servita ad identificare il nuovo tracciato della linea elettrica, vengono invece poste definitivamente ad integrale carico dell'ENEL, essendo essa tenuta a sostenere ogni spesa per lo spostamento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea
In persona del giudice monocratico dott. Antonio De Marchi
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Boero Franco in proprio e quale legale rappresentante della E.M.I. sas contro l'ENEL SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché delle riconvenzionali da quest'ultima avanzate,
CONDANNA
l'ENEL SpA a spostare a proprie spese l'elettrodotto e l'impianto di trasformazione dell'energia elettrica di sua proprietà insistente sul terreno attoreo sito nel Comune di Mazzè descritto a C.T. al F.40 n. 41 e 44 su altra parte del medesimo terreno, e precisamente lungo il tracciato colorato in rosso nella planimetria allegata alla relazione di CTU del geom. Girodo;
DICHIARA
inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta;
RIGETTA
ogni altra domanda;
COMPENSA
integralmente tra le parti le spese legali;
PONE
definitivamente ad integrale carico della convenuta ENEL SpA le spese di CTU, già liquidate.

Ivrea, 17 settembre 2000.
IL GIUDICE
Antonio De Marchi
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Geom. Vincenzo GURGONE

Depositato in Cancelleria il ........................................
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Geom. Vincenzo GURGONE
 

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