Tribunale di Ivrea, Giudice Unico, ordinanza 12 dicembre 2000(est.
Morlini), sulla morosità nelle locazioni ad uso non abitativo e
sull’ininfluenza di una sua successiva sanatoria ai fini della decisione
sull’ordinanza di rilascio
Il G.I, a scioglimento della riserva,
rilevato che,
- per stessa ammissione di parte intimata, la morosità di nove
mesi (non di dieci, come erroneamente indicato nella citazione per convalida,
posto che al momento della citazione stessa la mensilità di dicembre
non era ancora esigibile) per i quali l’intimazione di sfratto è
stata posta in essere, risulta essere stata sanata solo dopo la notificazione
dell’intimazione, e cioè lo scorso 1/12/2000 a fronte di una intimazione
la cui notifica si è perfezionata il 8/11/2000;
- ritenuto che, giusto quanto chiarito dalla sentenza n. 272/1999 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte, alle locazioni non abitative, come incontestatamente
è quella oggetto di causa, non è applicabile l’art. 55 L.
392/1978. Pertanto, da un lato il Giudice non può concedere il cosiddetto
termine di grazia; dall’altro lato, deve valutare la gravità dell’inadempimento
secondo i principi generali di cui all’art. 1453 c.c., senza quindi che
la gravità stessa possa essere apprezzata secondo la predeterminazione
legale datane dall’art. 5 L. 392/1978 in tema di locazioni abitative;
considerato che
- l’opposizione di parte intimata è da sola sufficiente ad escludere
la possibilità di convalida dello sfratto, giusto il disposto di
cui all’art. 663 c.p.c., con la conseguenza quindi che deve conseguire
il rigetto della relativa istanza;
- parte opponente, tuttavia, nel suo atto introduttivo aveva domandato
la concessione di un’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. in caso di
opposizione alla convalida. Tale richiesta, pur se non espressamente reiterata
nell’odierna udienza, non può peraltro essere ritenuta abbandonata,
in assenza di chiari indici contrari, e deve anzi ritenersi ricompresa
nella più generale ed atecnica domanda di convalida, ripetutamente
proposta dalla difesa di parte intimante nella odierna udienza;
ritenuto che
- per quanto sopra esposto, il Giudice non può che prendere
atto dell’esistenza della morosità al momento dell’intimazione e
dell’ininfluenza di una sua successiva sanatoria ai fini della decisione
sull’ordinanza di rilascio, posto che si è detto come non possa
essere concesso il termine di cui all’art. 55 L. 392/1978;
- parimenti, detto dell’esistenza dell’inadempimento, questo inadempimento
deve ritenersi, allo stato ed in assenza di allegazioni contrarie da parte
intimata, come un inadempimento grave ex art. 1453 c.c.. Trattasi infatti
del mancato pagamento di ben nove mensilità, a fronte del quale
parte intimata non ha fornito giustificazione alcuna;
- l’intimante ha categoricamente escluso, pur se più volte sollecitato
da questo G.I., di volere proseguire il rapporto locatizio, con ciò
confermando che l’inadempimento di controparte ha irrimediabilmente pregiudicato
il rapporto tra le parti;
osservato che
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve essere rigettata la
domanda di convalida, posto che parte intimata si è opposta alla
domanda stessa;
- deve invece essere ordinato all’intimato il rilascio dell’immobile,
con riserva delle eccezioni del convenuto, ai sensi dell’art. 665 c.p.c.,
posto che, per i rilievi sopra esposti, l’opposizione non può dirsi
fondata su prova scritta. La data dell’esecuzione, giusti i parametri di
cui all’art. 56 L. 392/1978 e ritenuto necessario tutelare anche la possibilità
del Circolo La Fontana di trovare una nuova sede, può essere concessa
in sei mesi;
- ai sensi dell’art. 667 c.p.c., deve poi disporsi il mutamento del
rito, con la concessione dei termini di cui in dispositivo
P.Q.M.
Visti gli articoli 663, 665, 667 c.p.c.
- rigetta la richiesta di convalida;
- ordina al Circolo la Fontana in persona del legale rappresentante
Giorgia Cotroneo, di rilasciare a favore di Giuseppe Vassia l’immobile
sito in via Umberto I a Borgomasino (TO), con riserva delle eccezioni del
convenuto;
- fissa per l’esecuzione la data del 15/5/2001;
- rinvia all’udienza ex art. 420 c.p.c. del 18/5/2001 ore 10, anche
in attesa dell’arrivo del nuovo giudice tabellarmente competente a conoscere
la materia locatizia, concedendo termine perentorio a parte intimante fino
al 30/3/2001 per integrare il proprio atto introduttivo e termine perentorio
a parte intimata fino al 30/4/2001 per costituirsi ritualmente con il patrocinio
di un avvocato.
Si comunichi.
Ivrea, 12/12/2000 |