Aggiornamento - Civile

Tribunale di Ivrea, Giudice Unico, ordinanza 12 dicembre 2000(est. Morlini), sulla morosità nelle locazioni ad uso non abitativo e sull’ininfluenza di una sua successiva sanatoria ai fini della decisione sull’ordinanza di rilascio 

Il G.I, a scioglimento della riserva,
rilevato che, 
- per stessa ammissione di parte intimata, la morosità di nove mesi (non di dieci, come erroneamente indicato nella citazione per convalida, posto che al momento della citazione stessa la mensilità di dicembre non era ancora esigibile) per i quali l’intimazione di sfratto è stata posta in essere, risulta essere stata sanata solo dopo la notificazione dell’intimazione, e cioè lo scorso 1/12/2000 a fronte di una intimazione la cui notifica si è perfezionata il 8/11/2000;
- ritenuto che, giusto quanto chiarito dalla sentenza n. 272/1999 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, alle locazioni non abitative, come incontestatamente è quella oggetto di causa, non è applicabile l’art. 55 L. 392/1978. Pertanto, da un lato il Giudice non può concedere il cosiddetto termine di grazia; dall’altro lato, deve valutare la gravità dell’inadempimento secondo i principi generali di cui all’art. 1453 c.c., senza quindi che la gravità stessa possa essere apprezzata secondo la predeterminazione legale datane dall’art. 5 L. 392/1978 in tema di locazioni abitative;
  considerato che
- l’opposizione di parte intimata è da sola sufficiente ad escludere la possibilità di convalida dello sfratto, giusto il disposto di cui all’art. 663 c.p.c., con la conseguenza quindi che deve conseguire il rigetto della relativa istanza; 
- parte opponente, tuttavia, nel suo atto introduttivo aveva domandato la concessione di un’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. in caso di opposizione alla convalida. Tale richiesta, pur se non espressamente reiterata nell’odierna udienza, non può peraltro essere ritenuta abbandonata, in assenza di chiari indici contrari, e deve anzi ritenersi ricompresa nella più generale ed atecnica domanda di convalida, ripetutamente proposta dalla difesa di parte intimante nella odierna udienza;
 ritenuto che
- per quanto sopra esposto, il Giudice non può che prendere atto dell’esistenza della morosità al momento dell’intimazione e dell’ininfluenza di una sua successiva sanatoria ai fini della decisione sull’ordinanza di rilascio, posto che si è detto come non possa essere concesso il termine di cui all’art. 55 L. 392/1978;
- parimenti, detto dell’esistenza dell’inadempimento, questo inadempimento deve ritenersi, allo stato ed in assenza di allegazioni contrarie da parte intimata, come un inadempimento grave ex art. 1453 c.c.. Trattasi infatti del mancato pagamento di ben nove mensilità, a fronte del quale parte intimata non ha fornito giustificazione alcuna;
- l’intimante ha categoricamente escluso, pur se più volte sollecitato da questo G.I., di volere proseguire il rapporto locatizio, con ciò confermando che l’inadempimento di controparte ha irrimediabilmente pregiudicato il rapporto tra le parti;
  osservato che
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve essere rigettata la domanda di convalida, posto che parte intimata si è opposta alla domanda stessa; 
- deve invece essere ordinato all’intimato il rilascio dell’immobile, con riserva delle eccezioni del convenuto, ai sensi dell’art. 665 c.p.c., posto che, per i rilievi sopra esposti, l’opposizione non può dirsi fondata su prova scritta. La data dell’esecuzione, giusti i parametri di cui all’art. 56 L. 392/1978 e ritenuto necessario tutelare anche la possibilità del Circolo La Fontana di trovare una nuova sede, può essere concessa in sei mesi;
- ai sensi dell’art. 667 c.p.c., deve poi disporsi il mutamento del rito, con la concessione dei termini di cui in dispositivo

  P.Q.M.
 Visti gli articoli 663, 665, 667 c.p.c.
- rigetta la richiesta di convalida; 
- ordina al Circolo la Fontana in persona del legale rappresentante Giorgia Cotroneo, di rilasciare a favore di Giuseppe Vassia l’immobile sito in via Umberto I a Borgomasino (TO), con riserva delle eccezioni del convenuto; 
- fissa per l’esecuzione la data del 15/5/2001;
- rinvia all’udienza ex art. 420 c.p.c. del 18/5/2001 ore 10, anche in attesa dell’arrivo del nuovo giudice tabellarmente competente a conoscere la materia locatizia, concedendo termine perentorio a parte intimante fino al 30/3/2001 per integrare il proprio atto introduttivo e termine perentorio a parte intimata fino al 30/4/2001 per costituirsi ritualmente con il patrocinio di un avvocato.
Si comunichi. 
Ivrea, 12/12/2000 
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