Aggiornamento - Civile |
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Cassazione civile, sez. un., 27
febbraio 2013, n. 4847, sulla successione legittima e sul diritto del coniuge
sulla casa coniugale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26-7-2002 Z.A. e B.C.
esponevano che in data (OMISSIS) era deceduto "ab
intestato" B.V. lasciando quali eredi la moglie Z.A.
ed i figli B.C. e B.D., che
l'eredità era composta da diversi immobili per un valore complessivo di Euro
608.127,99, e che a norma degli artt. 581 e 540 c.c., a ciascuno degli eredi
spettava la quota indivisa di un terzo del patrimonio ereditario, fermo
restando che al coniuge superstite doveva essere riconosciuto il diritto reale
di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che
la corredavano.
Le attrici quindi convenivano in giudizio dinanzi al
Tribunale di Venezia B.D.
chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria con assegnazione in natura
della quota spettante a ciascun erede previa imputazione nella quota del
convenuto dell'avvenuto prelievo dall'asse ereditario di Euro 136.823,00, e
previa detrazione dal valore della casa già familiare del valore attualizzato
del diritto di abitazione spettante "ex lege"
al coniuge superstite.
Si costituiva in giudizio il convenuto non opponendosi allo
scioglimento della comunione e sostenendo che tutti i beni erano nella
disponibilità esclusiva delle attrici, le quali avrebbero dovuto rendere conto
degli introiti percepiti.
Il Tribunale adito con sentenza del 13-4-2005, rigettata
ogni altra domanda, dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria
limitatamente al 50% delle unità immobiliari indicate in citazione, provvedendo
alla assegnazione delle porzioni ed alla
determinazione dei conguagli, in particolare assegnando alla Z. il 50%
dell'immobile di viale (OMISSIS) già costituente la residenza coniugale; il
Tribunale osservava tra l'altro che, vertendosi in
materia di successione legittima, alla quota spettante al coniuge ai sensi
degli artt. 581 e 582 c.c., non potevano cumularsi i diritti di abitazione e di
uso previsti in tema di successione necessaria dall'art. 540 c.c., comma 2.
Proposto gravame da parte di B.D. cui resistevano
Per la cassazione di tale sentenza
Con ordinanza del 4-5-2012
Le ricorrenti principali hanno successivamente
depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve procedersi
alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la
medesima sentenza.
Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva
che con l'unico motivo formulato Z.A.
e B.C. censurano la sentenza impugnata nella parte in
cui ha ritenuto che, vertendosi in materia di
successione legittima, al coniuge superstite non spettano, in aggiunta alla
quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione ed
uso previsti dall'art. 540 c.c., comma 2.
Le ricorrenti principali assumono che, nonostante la
mancanza di un espresso richiamo normativo, la corretta interpretazione degli
artt. 553 e 540 c.c., induce a ritenere che nella successione legittima la
quota del coniuge superstite debba avere un valore complessivo non inferiore a
quella al medesimo garantita dalle norme sulla successione necessaria,
costituita dalla somma del valore della quota di
riserva e dei diritti di uso e di abitazione.
La censura è fondata.
peraltro non sussiste nessuna norma
che modifichi il regime della successione intestata per attribuire agli eredi
legittimi, che siano anche legittimari, più di quanto viene loro riservato con
la successione necessaria; quindi deve escludersi che alla quota intestata
prevista dagli artt. 581 e 582 c.c., si aggiungano i diritti di abitazione ed
uso; pertanto nella fattispecie il diritto di abitazione della Z., valutato in Euro 85.960,00 con riferimento alla sola
casa coniugale, era compreso nella quota di 1/3 della massa ereditaria ad essa
spettante ed ammontante ad Euro 164.333,00.
La decisione relativa all'enunciato
motivo comporta l'esame anzitutto della questione - evidenziata nella
menzionata ordinanza di rimessione - riguardante la spettanza o meno in favore
del coniuge superstite, nella successione legittima, dei diritti di abitazione
e di uso previsti dall'art. 540 c.c., comma 2, (comunemente qualificati dalla
dottrina prevalente e dalla giurisprudenza come legati "ex lege", vedi al riguardo Cass. 10-3-1987 n. 2474; Cass.
6-4-2000 n. 4329; Cass. 15-5-2000 n. 6231), e, nell'ipotesi di risposta
affermativa in proposito, dell'ulteriore questione se tali diritti debbano o
meno aggiungersi alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c..
La prima questione nasce dal rilievo che, mentre l'art. 540
c.c., comma 2, che disciplina la riserva a favore del
coniuge superstite, prevede che a quest'ultimo "anche quando concorra con
altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a
residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del
defunto o comuni", gli artt. 581 e 582 c.c., i quali disciplinano
nell'ambito della successione legittima rispettivamente il concorso del coniuge
con i figli ovvero con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle del "de cuius", non fanno riferimento a tali diritti;
peraltro l'art. 584 c.c., che
regola la successione del coniuge putativo, prevede espressamente
l'applicabilità in favore di quest'ultimo della disposizione dell'art. 540
c.c., comma 2.
Rilevato che comunque tale decisione non ha superato i dubbi
interpretativi suscitati dal sopra richiamato quadro normativo di riferimento,
si segnala che questa Corte con sentenza del 13-3-1999 n. 22639, dopo aver
premesso come indubitabile l'estensione dei diritti di abitazione ed uso previsti dall'art. 540 secondo comma c.c. al coniuge
nella successione legittima in quanto l'eventualità che il coniuge putativo
potesse godere di un trattamento diverso e più favorevole rispetto al coniuge
legittimo sarebbe contraria al principio di eguaglianza, ha prospettato due
diverse soluzioni delle modalità attraverso le quali tali diritti vengono
riconosciuti al coniuge nella successione legittima; secondo un primo indirizzo
essi sono riservati al coniuge come prelegati oltre la quota di riserva, mentre
un'altra ricostruzione, partendo dal presupposto che nella successione
legittima non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della quota
di riserva, afferma che i diritti in questione non si aggiungono, ma vengono a
comprendersi nella quota spettante a titolo di successione legittima; tuttavia
La successiva pronuncia di questa Corte del 6-4-2000 n. 4329
(cui, come esposto in precedenza, ha aderito la sentenza impugnata), l'unica
che ha affrontato più approfonditamente e risolto la questione in ordine al riconoscimento al coniuge superstite dei
diritti di abitazione ed uso nella successione legittima, ha ritenuto che in
tema di successione necessaria l'art. 540 c.c., comma 2, determina un incremento
quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge in quanto i diritti
di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che
la corredano (quindi il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata
al coniuge in proprietà; posto che la norma stabilisce che tali diritti
gravano, in primo luogo, sulla disponibile, si deve anzitutto calcolare la
disponibile sul patrimonio relitto ai sensi dell'art. 556 c.c., e, per
conseguenza, determinare la quota di riserva;
calcolata poi la quota del coniuge
nella successione necessaria in base all'art. 540 c.c., comma 1, artt. 542 e
543 c.c., alla quota di riserva così ricavata si aggiungono i diritti di
abitazione ed uso, il cui valore viene a gravare sulla disponibile, sempre che
questa sia capiente; se la disponibile non è sufficiente, i diritti di
abitazione ed uso gravano anzitutto sulla quota di riserva del coniuge, che
viene così ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile; se neppure la quota di
riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso
gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari.
La sentenza in esame ha quindi evidenziato che il primo
ostacolo che si oppone all'accoglimento della tesi favorevole all'applicabilità
del meccanismo di calcolo previsto dall'art. 540 c.c., comma 2,
al coniuge nella successione legittima è data dal rilievo che in tema di
successione legittima non trovano applicazione gli istituti della disponibile e
della riserva; ma sussisterebbe un'altra ragione più persuasiva per
disattendere tale applicabilità, considerato che la riserva rappresenta il
minimo che il legislatore vuole assicurare ai prossimi congiunti anche contro
la volontà del defunto, e che i diritti di abitazione ed uso fanno parte della
riserva e dunque sono compresi nel minimo; orbene, per evitare che attraverso
la disciplina delle successioni legittime vengano pregiudicati i diritti dei
legittimari, l'art. 553 c.c., che serve di raccordo tra la successione
legittima e quella necessaria, stabilisce che le porzioni fissate nelle
successioni legittime, ove risultino lesive dei diritti dei legittimari, si
riducono proporzionalmente per integrare tali diritti; peraltro dal sistema
della successione necessaria emerge che il legislatore interviene nel
meccanismo delle successioni legittime quando la quota spettante nella
successione necessaria andrebbe al di sotto della quota di riserva, mentre da
nessuna norma risulta che il legislatore abbia modificato il regime della
successione legittima per attribuire agli eredi legittimi (che siano anche
legittimari) più di quanto viene loro riservato con la successione necessaria;
poichè
l'art. 553 c.c., vuole fare salva l'intera riserva del coniuge (secondo il
sistema della successione necessaria), i diritti di abitazione e di uso si
aggiungono alla quota di riserva regolata dall'art. 540 c.c., comma 1, e art.
542 c.c.; per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di
successione legittima, non vi è ragione per ritenere che alla quota intestata
contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c., si aggiungano i diritti di abitazione e
di uso.
Tanto premesso, si ritiene di dover dare risposta
affermativa relativamente alla prima questione
sottoposta all'esame di questo Collegio, avente ad oggetto il riconoscimento o
meno in favore del coniuge anche nella successione legittima dei diritti di
abitazione ed uso riservati espressamente dall'art. 540 c.c., comma 2, al
coniuge stesso, conformemente all'opinione espressa ormai unanimemente dalla
dottrina.
In tal senso milita anzitutto la "ratio"
di tali diritti, riconducile alla volontà del legislatore di cui alla L. 19
maggio 1975, n. 151, di realizzare anche nella materia successoria una nuova
concezione della famiglia tendente ad una completa
parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale (mediante
l'introduzione del regime imperniato sulla comunione legale), ma anche sotto
quello etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo
alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno
psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona;
ebbene è evidente che tale finalità dell'istituto è valida per il coniuge
supersite sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicchè i diritti in questione trovano necessariamente
applicazione anche in quest'ultima.
D'altra parte tale convincimento riceve conferma anche sul
piano del diritto positivo, posto che l'art. 540 c.c., comma 2,
prevede la riserva dei diritti di abitazione ed uso al coniuge "anche
quando concorra con altri chiamati", e che un concorso con "altri
chiamati" ricorre, oltre che nella successione testamentaria, anche in
quella legittima; da tale disposizione pertanto si evince che il legislatore ha
voluto attribuire al coniuge superstite, in conformità della sopra enunciata
"ratio legis", i
suddetti diritti sulla casa adibita a residenza familiare sia nella successione
testamentaria che in quella legittima, disciplinandone poi l'effettiva realizzazione
onde incidere soltanto entro ristretti limiti sulle quote di riserva di altri
legittimari (invero tali diritti debbono essere soddisfatti nell'ambito della
porzione disponibile ed eventualmente per il rimanente sulla quota di riserva
del coniuge, mentre le quote dei figli vengono sacrificate soltanto se
l'eccedenza del valore di essi superi anche la riserva del coniuge); ciò
comporta che l'attribuzione di tali diritti previsti dall'art. 540 c.c., comma
Una volta ritenuto che i diritti in oggetto spettano al
coniuge anche nella successione "ab
intestato", occorre esaminare la conseguente questione relativa
ai criteri di calcolo del valore della quota di detto coniuge,
osservando che al riguardo sono state prospettate sostanzialmente due diverse
soluzioni.
Un primo indirizzo sostiene l'applicazione dell'art. 553
c.c., norma di collegamento tra la successione legittima e successione
necessaria, che dispone, in caso di concorso di legittimari con altri
successibili, la riduzione proporzionale delle porzioni di questi ultimi nei
limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari; in
altri termini, se l'operatività delle norme sulla successione legittima
comporti in concreto una lesione delle quote dei legittimari, tale articolo
sancisce che la successione legittima si realizzi con il rispetto della quote destinate a questi ultimi, con la conseguenza
che, poichè i diritti di abitazione ed uso fanno
parte della legittima, si deve ritenere che essi trovino piena attuazione
nell'ambito della successione legittima secondo il disposto dell'art. 553 c.c.;
pertanto tali diritti devono essere attribuiti in aggiunta alla quota di
riserva prevista dall'art. 540 c.c., comma 1, o alla quota di riserva
risultante dal concorso con altri legittimari ai sensi degli artt. 542 e 544
c.c., con la conseguenza che essi in base all'art. 540 c.c., comma 2, non sono
imputati per il loro valore alla quota astratta di legittima spettante al
coniuge, ma gravano sulla disponibile; tuttavia la dispensa dall'imputazione
per tali attribuzioni opera solo nei limiti della disponibile, cosicchè, qualora tali diritti oltrepassino la disponibile,
essi potranno incidere sulla legittima dei figli solo dopo che la legittima del
coniuge si sia rivelata insufficiente a soddisfarli; nell'ipotesi invece che il
valore della quota "ab intestato" risulti
superiore rispetto alla quota di riserva maggiorata del valore dei diritti di
abitazione ed uso, i diritti del coniuge troveranno realizzazione
automaticamente nella porzione a lui spettante in base alla successione
legittima, e si configureranno, secondo una autorevole dottrina, come legati in
conto alla quota intestata.
Secondo un altro orientamento i diritti di abitazione e di
uso del coniuge si configurerebbero nella successione legittima come prelegati
"ex lege", cumulandosi alla sua quota come
prevista dagli artt. 581 e 582 c.c.; pertanto il valore capitale di tali
diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla
massa ereditaria, che poi viene divisa tra tutti i coeredi secondo le norme
sulla successione legittima non tenendo conto, quindi, di tale attribuzione.
Il Collegio ritiene che il primo indirizzo sopra enunciato
non possa essere condiviso per le seguenti considerazioni.
A prescindere dalle perplessità sul piano
sistematico di interpretare l'effettivo ambito di operatività dell'art. 540
c.c., introdotto dal legislatore con
Sotto un primo profilo, infatti, si osserva che l'art. 553
c.c., disciplina il concorso tra legittimaci ed eredi
legittimi e prevede la riduzione proporzionale delle porzioni spettanti a
questi ultimi sull'asse V ereditario nei limiti in cui è necessario per
integrare le quote riservate ai primi, mentre i diritti di abitazione ed uso
vengono comunemente assimilati a legati o prelegati "ex lege", e dunque non si configurano quali quote; la
suddetta riduzione delle porzioni degli eredi legittimi ex art. 553 c.c., opera
poi sul piano quantitativo, mentre il riconoscimento al coniuge dei suddetti
diritti si realizza in senso qualitativo con l'attribuzione ad esso del
godimento di un bene determinato, e quindi con la correlativa preclusione per
gli altri eredi del godimento della casa già adibita a residenza familiare dei
coniugi e dei mobili che la arredano; sotto tale aspetto pertanto l'art. 553
c.c., non appare idoneo a dare fondamento a questa modalità di realizzazione di
tali diritti, che in effetti resta estranea al suo ambito di operatività.
Inoltre occorre rilevare che il prospettato coordinamento
tra l'art. 553 c.c., e l'art. 540 c.c., comma 2, trova
un impedimento nella parziale incompatibilità del disposto delle due norme;
infatti la prima di tali
disposizioni prevede che, nel determinare la quota riservata ai legittimari al
fine della eventuale riduzione proporzionale delle porzioni spettanti agli
eredi legittimi, i legittimari devono imputare alla quota riservata, ai sensi
dell'art. 564 c.c., il valore delle donazioni o dei legati ricevuti dal
defunto; orbene, rilevato che, come, già esposto in precedenza, i diritti di
abitazione ed uso vengono comunemente qualificati come dei legati "ex lege", si osserva che l'art. 540 c.c., comma 2, nel
disporre che tali diritti gravano anzitutto sulla disponibile, ha previsto in
tal modo una dispensa da tale imputazione, sia pure nei limiti della sola
disponibile; pertanto l'orientamento che prospetta l'attribuzione dei diritti
in questione al coniuge nella successione legittima ai sensi dell'art. 540
c.c., comma 2, legittimando tale assunto sulla base della norma di raccordo di
cui all'art. 553 c.c., tra successione legittima e successione necessaria non
sembra farsi carico di tale difficoltà di coordinamento.
Il Collegio ritiene
di poter invece aderire al secondo indirizzo sopra richiamato, che afferma che
i diritti in oggetto vengono attribuiti al coniuge
nella successione legittima in aggiunta alla quota a lui spettante ai sensi degli
artt. 581 e 582 c.c..
In proposito occorre evidenziare come dato significativo che una autorevole dottrina è giunta a tale
conclusione proprio argomentando "a contrario" dalla previsione della
riserva di tali diritti al coniuge ai sensi dell'art. 540 c.c., comma 2;
infatti è rilevante osservare che nella successione legittima non si pone in
radice un problema di incidenza dei diritti degli altri legittimari per effetto
dell'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso al coniuge, cosicchè le disposizioni previste dalla norma ora
richiamata, finalizzate, come si è già esposto, a contenere in limiti ristretti
la compressione delle quote di riserva dei figli del "de cuius" in conseguenza dell'attribuzione al coniuge dei
diritti suddetti, non possono evidentemente trovare applicazione in tema di
successione intestata; in proposito non sembra superfluo aggiungere che la
soluzione della questione in esame deve essere svincolata dal riferimento
all'art. 540 c.c., comma 2, e quindi dalla comparazione con il parametro
normativo relativo alla riserva al coniuge dei diritti di abitazione ed uso nel
concorso con altri legittimari, anche perchè, secondo
un orientamento ormai consolidato in dottrina cui si aderisce pienamente, il
nostro ordinamento prevede due sole forme di successione, la legittima e la
testamentaria (art. 457 c.c.), mentre le norme sulla successione necessaria non
costituiscono un "tertium genus",
ma sono finalizzate soltanto a tutelare i diritti di determinate categorie di
persone (i legittimari) ponendo dei limiti sia alle disposizioni testamentarie
lesive di tali diritti sia alle norme disciplinanti la successione legittima,
riconoscendo in particolare ai legittimari l'azione di riduzione delle
disposizioni testamentarie lesive delle proprie quote di riserva.
Pertanto le modalità di
attribuzione dei diritti di abitazione ed uso nella successione legittima
devono prescindere dal procedimento di imputazione previsto dalla norma sopra
menzionata - procedimento invero strettamente inerente alla tutela delle quote
di riserva dei figli del "de cuius", nel
cui solo ambito ha rilievo il riferimento alla disponibile di cui all'art. 540
c.c., comma 2 - e quindi i diritti in questione, non trovando tali limitazioni
nella loro concreta realizzazione, devono essere riconosciuti pienamente, avuto
riguardo alla già evidenziata volontà del legislatore che ha introdotto
conseguentemente ai fini del calcolo
di tali diritti occorrerà stralciare il valore capitale di essi secondo
modalità assimilabili al prelegato, e poi dare luogo alla divisione tra tutti
gli eredi, secondo le norme della successione legittima, della massa ereditaria
dalla quale viene detratto il suddetto valore, rimanendo invece compreso
nell'asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili.
Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale si osserva
che con l'unico motivo articolato B.D.,
deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che
erroneamente
La censura è infondata.
Orbene, avendo il giudice di appello puntualmente indicato
le fonti del proprio convincimento, si è in presenza
di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale
incensurabile in questa sede laddove il ricorrente incidentale, prospettando inammissibilmente una diversa ricostruzione della vicenda
che ha dato luogo a tale aspetto della controversia, senza peraltro censurare
specificatamente la evidenziata mancata contestazione delle dichiarazioni rese
da B.C. in sede di risposta all'interrogatorio
formale deferitole con gli effetti sul piano probatorio previsti dall'art. 2734
c.c., in materia di confessione cosiddetta complessa, trascura di considerare i
poteri al riguardo devoluti dall'ordinamento al giudice di merito nella
valutazione delle risultanze probatorie, purchè
accompagnati da un corretto ed adeguato "l'iter" argomentativo, come
nella fattispecie.
Il ricorso incidentale deve quindi essere rigettato.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso principale accolto, e la causa deve
essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad
altra sezione della Corte di Appello di Venezia che si uniformerà ai seguenti
principi di diritto: "Nella
successione legittima spettano al coniuge del de cuius
i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui
mobili che la corredano previsti dall'art. 540 c.c., comma 2; il valore
capitale tali diritti deve essere stralciato dall'asse ereditario per poi
procedere alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme
della successione legittima, non tenendo conto dell'attribuzione dei suddetti
diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato".
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013