Cassazione civile, sez. I, sent. n. 8983 del 5 luglio 2000, sulla responsabilità
della banca per errate informazioni in ordine alla copertura di un assegna
bancario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 9.6.95 T.P. conveniva innanzi al Pretore
di Milano la (omissis) per sentirla
condannare in suo favore al pagamento di L. 18.500.000, oltre interessi
moratori dal 27.12.94. Assumeva l'attrice: di
aver versato in detta data sul proprio conto corrente presso la Banca
convenuta (ag. n. 7 di Milano) assegno
bancario tratto da P.S. in favore di essa istante sulla (omissis),
filiale di Bologna, in pagamento di un orologio
d'oro: che P. G., funzionario di detta agenzia della (omissis), a seguito
della richiesta effettuata telefonicamente, in
data 29.12.94, di informazioni in ordine alla "copertura" di detto
assegno, asseriva che "l'assegno era stato
pagato", che essa T., dopo aver provveduto, pertanto, alla consegna
dell'orologio alla Pelle, venne a conoscenza
che l'assegno in questione, non pagato, era stato poi protestato.
Si costituiva la Banca convenuta eccependo l'insussistenza di ogni responsabilità
a suo carico, essendosi il
funzionario P. limitato a riferire alla T. notizie riguardanti il buon
esito dell'assegno comunicategli, sempre
telefonicamente, dalla sede di Bologna della (omissis). Il Pretore
di Milano, con sentenza n. 4008/95, condannava
la Banca convenuta, a titolo di responsabilità contrattuale,
al pagamento in favore della T. di L. 18.500.000, oltre
interessi legali dal 13-12-94 al saldo.
Proponeva appello la (omissis) di Milano, costituitasi l'appellata,
con la decisione in esame, rigettava il gravame.
Ricorre per cassazione, a mezzo la proposizione di tre motivi, la (omissis);
resiste con controricorso la T. La
ricorrente, ha altresì, depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si afferma la violazione e falsa applicazione
dell'art. 112 c.p.c., e relativo difetto di
motivazione, in quanto i giudici di secondo grado, confermando la sentenza
del Pretore, hanno configurato la
responsabilità' dell'odierna ricorrente quale contrattuale nonostante
l'originaria richiesta della T. di condanna della
(omissis) a titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c..
Con il secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1703, 1710, 1856, 2043 e 2049 c.c., e
relativo difetto di motivazione, per avere erroneamente ritenuto il
Tribunale la responsabilità di essa Banca
ricorrente come mandataria per le inesatte informazioni in tema di
benefondi, "dimenticando che la ricorrente
(omissis) svolgeva nella circostanza funzione di negoziatrice per l'incasso".
Con il terzo motivo, infine, si censura l'impugnata decisione, per violazione
e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. e
relativo difetto di motivazione, laddove non ha valutato "la mancanza
di nesso eziologico tra il comportamento
della Banca, ritenuto foriero di responsabilità, ed il danno
affermato dalla T.", in quanto quest'ultima "avrebbe
comunque dovuto attendere la conferma dell'avvenuto incasso da parte
della Banca ricorrente dell'importo
dell'assegno".
Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le esposte doglianze.
In relazione alla prima censura deve osservarsi che, nella fattispecie
in esame, non è configurabile alcuna
violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento al principio della
"corrispondenza tra chiesto e pronunciato", non
solo perché l'originaria domanda della T. al Pretore di Milano,
quale formulata nell'atto introduttivo del giudizio,
nel richiedere la condanna dell'odierna ricorrente non qualificava
specificamente il titolo della relativa
responsabilità (come contrattuale o extracontrattuale), a parte
un generico e di per se non decisivo riferimento
all'art. 2049 c.c., ma anche, e soprattutto, perché spetta al
giudice, per consolidato indirizzo giurisprudenziale,
l'attribuzione alla domanda del nomen iuris, indipendentemente dall'indicazione
delle parti, con il solo limite di non
mutamento dei "fatti" (rectius: degli elementi oggettivi) posti a suo
fondamento. Tra l'altro, sul punto, i giudici
dell'appello ben hanno evidenziato come, ai sensi del "novellato" art.
183, ultimo comma, c.p.c. (applicabile al caso
di specie per essere stato l'atto di citazione notificato il 9-6-95),
riguardo al riferimento dell'attrice, nel corso del
giudizio di primo grado nella memoria del 5-10-95, al rapporto contrattuale
intercorrente tra la (omissis) "la
controparte, con la memoria del 26-10-95, non replicando nulla sul
punto, ha implicitamente accettato il
contraddittorio così instauratosi".
Anche il secondo ed il terzo motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente
in quanto attinenti allo stesso
profilo decisionale, sono da rigettare. Sulla base della vicenda in
esame, quale compiutamente esaminata dai
giudici di merito, il rapporto intercorso tra la T. e la (omissis)
in relazione alla richiesta di informazioni sul buon
esito dell'assegno in questione ed alla accettazione ed esecuzione
del relativo obbligo, si configura come
contratto di mandato; ne deriva, fermo restando che il comportamento
posto in essere da un dipendente di un
istituto di credito è a quest'ultimo riferibile se compiuto
nell'esercizio delle incombenze a detto dipendente affidate
nell'ambito dell'attività propria della banca, la responsabilità
dell'odierna ricorrente, ai sensi degli artt. 1176 e 1710
c.c., così come correttamente statuito nell'impugnata pronuncia,
per mancata diligenza nell'espletamento
dell'incarico affidatole.
La responsabilità di un istituto di credito, infatti, deve essere
rigorosamente valutata, in quanto connessa
all'espletamento dell'attività bancaria in senso tipico, come
"raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del
credito" riservata a determinati enti, sottoposti ad un particolare
sistema di autorizzazioni, vigilanza, controllo e
"trasparenza" (si veda il D.L.gs n. 385/93), con riferimento alla specifica
"natura" (ex art. 1176, secondo comma,
c.p.c.) di tali compiti e di ogni ulteriore comportamento in essi rientrante
nell'ambito del rapporto ente
bancario-cliente; pertanto, sulla scorta di quanto analiticamente osservato
dal Tribunale di Milano ("è pacifico
che il funzionario dipendente della convenuta, una volta assunte telefonicamente
le informazioni richiestegli, ha
dichiarato all'attrice che l'assegno è stato pagato") deve affermarsi
che la banca, che tramite un proprio
dipendente, abbia su richiesta di un cliente correntista assicurato
quest'ultimo, telefonicamente o in altro modo,
circa l'esistenza di fondi per il pagamento di un assegno di conto
corrente (c.d. benefondi) è contrattualmente
responsabile, configurandosi nella specie un rapporto di mandato, se
le notizie date non risultano poi rispondenti
alla situazione di fatto esistente al momento di detta richiesta e
ciò con particolare riferimento all'inadempimento
dell'obbligo di diligenza a carico dell'istituto di credito-mandatario,
derivante dalla specifica natura dell'attività
bancaria.
Non può, ancora, non sottolinearsi che, riguardo al caso in esame
ed in relazione all'art. 1223 c.c., il danno
cagionato alla T., e sul punto logiche, ampie e pienamente condivisibili
sono le argomentazioni addotte nella
sentenza in esame, danno consistito nel mancato incasso dell'importo
di cui all'assegno, si connota come
"conseguenza immediata e diretta" del negligente comportamento del
dipendente della (omissis) "come prova la
circostanza che l'appellata, dopo aver ricevuto l'informazione, ha
eseguito la prestazione in favore del traente". Ne,
infine, addebito alcuno può muoversi alla stessa T. che,
stante la particolare qualifica del mandatario, ha
correttamente adempiuto l'onere di una preventiva informazione sul
benefondi, per poi riporre un legittimo
affidamento su quanto incautamente comunicatole senza ulteriori verifiche
e precauzioni da parte di detta Banca.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali del presente giudizio che
liquida in complessive L. 2.378.000 di cui L. 2.000.000 per onorario.
|