Aggiornamento - Civile

Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza del 12-05-1999, n. 4716, sul rilievo della scrittura privata che riconosce la proprietà di parte della costruzione  realizzata in comune dai coniugi su suolo di proprietà esclusiva di uno di essi

 Omissis

     MOTIVI DELLA DECISIONE 

     Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione degli artt. 70, 71 e 72 c.p.c. sull'intervento
     obbligatorio del pubblico ministero (art. 360, n. 3 c.p.c.)". - Deduce che la sentenza della Corte di
     Appello non contiene alcun riferimento alla presenza del p.m. processo di appello pur trattandosi di
     separazione personale e di nullità di convenzione matrimoniale modificativa dei rapporti patrimoniali,
     e che la mancata partecipazione comporta la nullità della sentenza per omessa partecipazione del
     litisconsorte necessario.  Aggiunge nella memoria che il p.m. non fu avvisato né in primo grado, né
     in secondo grado e cita in proposito lo stralcio di una massima di questa corte (n. 910 del
     30/1/1991), il cui testo integrale è il seguente: "Anche con riguardo alle cause di separazione
     personale dei coniugi, l'eventuale inosservanza dell'art. 70 cod. proc. civ., in tema d'intervento del
     pubblico ministero, implica nullità della sentenza, e, pertanto, ove verificatasi in primo grado, è
     conoscibile da parte dei giudice d'appello, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., solo se denunciata
     con l'atto di gravame".   Pertanto, in base al citato principio, la eventuale mancata partecipazione
     del p.m. nel giudizio di primo grado, poiché non si deduce che sia stata denunciata alla corte di
     appello con l'atto di ímpugnazione, non avrebbe dovuto essere rilevata dal giudice di appello.
     Risulta, invece, dagli atti che il p.m. partecipò al giudizio di primo grado, tant'è che nel ricorso si fa
     riferimento solo al mancato intervento del p.m. "nella fase di appello", per cui sotto tale profilo va
     esaminata la censura.
     Osserva il collegio che la sentenza della Corte di Appello di Ancona, oggetto del ricorso per
     Cassazione, riguardava due cause, già riunite dinanzi al Tribunale di Pesaro: la prima proposta dalla
     L........con atto di citazione notificato il 23/11/1985, come si legge nello stesso ricorso del
     B............, avente ad oggetto la domanda con cui la L.......... chiedeva che fosse dichiarata
     verificata la scrittura privata del 15/1/1986, l'altra, proposta dalla stessa L......... con ricorso
     depositato il 12/12/1985, avente ad oggetto la domanda di separazione personale con addebito al
     marito e quella di divisione del fabbricato di cui alla precedente domanda.  Le due cause erano state
     riunite e solo in quella di separazione personale era necessario l'intervento del P.M., riguardando le
     altre domande materie in cui non è richiesto l'intervento in causa del P.M. Oggetto del gravame
     avverso la sentenza del tribunale era solo la pronuncia di addebito e la statuizione relativa alla
     causa avente ad oggetto la scrittura privata.  La Corte di appello ha rigettato il gravame dei
     B............... e questi, proponendo il ricorso per cassazione, pur deducendo con il primo motivo la
     nullità della sentenza, ha censurato con gli altri sei motivi solo la statuizione della corte di merito in
     cui è stato rigettato il gravame avverso la decisione concernente la comproprietà dell'appartamento
     ubicato nel Comune di San Leo, nulla osservando in ordine alla pronunciata separazione con
     addebito. La mancanza di doglìanze in ordine alla conferma della statuizione relativa alla dichiarata
     separazione con addebito fa escludere l'interesse dei B................. a dedurre la nullità della sentenza
     di appello per la mancata partecipazione del p.m. nella causa di separazione, mentre nell'altra causa
     non era richiesto l'intervento dei p.m., come innanzi si è detto.
     Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art 112 c.p.c. e
     dell'art. 708 in relazione agli articoli 2392, 2' co. e 2657 cod. civ., omessa pronuncia su un punto
     decisivo della causa, motivazione contraddittoria (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)". Deduce che malgrado
     la domanda di divisione e quindi di intestazione delle rispettive quote del bene immobile (oggetto
     della scrittura privata) formulata dalla L..........., "le sentenze impu-gnate" hanno omesso di decidere
     sul punto, limitandosi ad esaminare ed a rigettare le eccezioni di nullità della scrittura privata,
     "senza considerare che tali eccezioni erano pregiudiziali, ma non escludevano i diritti attribuiti al
     B.............. correlati proprio all'eventualità della separazione".
     Deve anzitutto osservarsi che le censure in questa sede possono essere rivolte solo alla sentenza
     oggetto dei ricorso, cioè a quella della Corte di Appello, e non a quella dei Tribunale.  Peraltro, la
     mancata statuizione sulla domanda di divisione del bene da parte del tribunale non fu oggetto di
     gravame da parte della L............., e tanto meno da parte del B............, che non aveva, comunque,
     formulato alcuna domanda subordinata in merito alla richiesta della L........... di divisione dei bene e
     non aveva, quindi, interesse a dedurre l'omessa pronuncia.  Il motivo di ricorso è, pertanto,
     inammissibile.
     Con il terzo motivo ìl ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2932, 2' co. e
     dell'art. 2657 cod. civ., nonché dell'art. 112 c.p.c., errata qualificazione della scrittura privata
     18/3/1981, omessa pronuncia su un punto decisivo ed erroneità (per mancata menzione delle
     condizioni di tempo e di adempimenti) degli effetti traslativi della proprietà (art. 360, n. 3 e 5
     c.p.c.)". Deduce sostanzialmente il ricorrente che, a fronte di una domanda di accertamento e
     dichiarazione di autenticità e di efficacia della scrittura privata, è stata emessa una sentenza di
     natura costitutiva, travalicando i limiti della domanda. 
     La censura è infondata. 
     Osserva il Collegio che la Corte di appello non ha fatto che confermare la sentenza del Tribunale,
     che aveva dichiarato la L.......... comproprietaria al 50% dell'appartamento, sulla base dell'atto
     contenuto nella scrittura, e non aveva costituito ex nunc il diritto di comproprietà della stessa.  Non
     risulta, invero, che il B.............. abbia dedotto in sede dì gravame avverso la sentenza del tribunale
     alcun vizio di ex-trapetizione; in ogni caso, la sentenza non è di natura costitutiva  perché la corte
     di merito ha rilevato che la scrittura privata contiene un atto di disposizione ad effetti reali e non
     meramente obbligatori vale a dire che con tale atto si è operato l’immediato trasferimento della
     quota del 50% della proprietà del bene in capo alla L.............. Cadono conseguentemente tutte le
     argomentazioni poste dal ricorrente a fondamento del motivo in esame, sul presupposto non esatto
     che il Tribunale avesse pronunciato una sentenza costitutiva (ex art. 2932 c.civ.) e non
     dichiarativa.   In particolare la non trascrivibilità della sentenza dichiarativa del verificatosi
     trasferimento della proprietà di un immobile mediante scrittura privata non autenticata, che non
     esclude l'interesse a proporre la relativa domanda, diretta a contrastare il diniego dell'avvenuto
     trasferimento della proprietà sostenuto dalla controparte (cfr.  Cass.,  11/08/1986, n. 5010 ), non è
     principio invocabile per dedurre dall'ordine di trascrivere la sentenza e non la scrittura privata
     (erroneamente dato in dispositivo) che la sentenza sia costitutiva e non dichiarativa.
     Con il quarto motivo il ricorrente denuncia "violazione degli artt. 936, 1602 e 1603 cod. civ.,
     motivazione perplessa e contraddittoria 276 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)". Deduce che i coniugi
     con la scrittura privata e con l'atto notarile in pari data (18/3/1981) avevamo dato vita ad una
     convenzione unica, ricadente sotto la disciplina degli artt 162 e 163 cod. civ., perché i due atti
     furono simultanei e richiamati espressamente, onde la natura di convenzione matrimoniale
     modificativa del regime e l'esigenza della forma richiesta dall'art. 162 cod. civ.   Lamenta, pertanto,
     il ricorrente che la corte di merito non abbia posto il contenuto della scrittura privata in relazione
     con l'atto notarile così incorrendo nel vizio di difetto di motivazione ed in quello di violazione di
     legge.
     Anche questo motivo è infondato.
     L'interpretazione dell'atto è riservato al giudice di merito e non è censurabile se sorretta da
     sufficiente motivazione, basata su argomentazioni corrette sotto il profilo logico e giuridico, come
     nel caso in esame, in cui la corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici in
     tema di interpretazione dei contratti.
     La simultaneità degli atti e l'identità delle parti non comporta che ciascuno degli atti perda la propria
     individualità e che si confondano le cause poste a base dei singoli negozi contenuti in essi.  Né
     specifica il ricorrente in quali termini gli atti fossero "reciprocamente integrati e richiamati
     espressamente".  In particolare, nei patti contenuti nella scrittura privata, riportati a pag. 12 del
     ricorso, non si fa alcun riferimento all'atto notarile di modifica delle convenzioni matrimoniali, ma si
     stabiliscono le alternative modalità di divisione di quel bene dichiarato comune.  Peraltro, se il bene
     oggetto della scrittura privata non faceva parte della comunione, perché il suolo su cui era stato
     costruito l'edificio era, come è pacifico, di proprietà esclusiva dei B.................., l'atto notarile
     modificativo del regime patrimoniale non poteva riguardare né riflettersi in alcun modo su un bene
     che non faceva parte della comunione, tanto più che la convenzione modificava Il regime di
     comunione in quello di separazione dei beni.   Infine, il dedotto intento delle parti di “raggiungere un
     assetto economico globale ed inscindibile” comunque con due atti separati, non comporta un
     collegamento sotto il profilo giuridico dei due atti, che hanno cause distinte.
     Con il quinto motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 708 c.p.c.,
     omessa motivazione su punti decisivi (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)". Lamenta il ricorrente, riprendendo
     una censura enunciata con il secondo motivo, che "le sentenze" abbiano violato l'obbligo di dare
     disposizioni per il regolamento dei rapporti economici.
     Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte in ordine al secondo motivo.  Poiché la mancata
     statuizione da parte del tribunale sulla domanda di divisione del bene (proposta solo dalla L...........i)
     non fu oggetto di gravame da parte della L............, e tanto meno da parte del B.............., che non
     aveva, comunque, formulato alcuna domanda subordinata in merito alla richiesta della L.............. di
     divisione dei bene e non aveva, quindi, interesse a dedurre l'omessa pronuncia, non può essere
     introdotta in questa sede una censura in ordine all'omessa pronuncia.
     Con il sesto motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 162, 163, 177
     cod. civ., motivazione contraddittoria (art.  360 n. 3 e 5 c.p.c.)". Deduce che l'art. 177 lett. a) c.c.
     si riferisce anche agli acquisti a titolo originario, in deroga alla norma generale di cui all'art. 934 c.c.
     e che, pertanto, costituisce oggetto di comunione anche l'edificio costruito da uno dei coniugi su
     suolo di proprietà personale.  Sostiene che la sentenza per escludere la proprietà esclusiva sul bene
     di esso B................., ne afferma la comproprietà per averlo costruito insieme in costanza di
     matrimonio senza collegarlo alla modificazione dei rapporti attuata senza le forme di cui all'art. 163
     cod. civ.
     La censura è infondata sotto entrambi i profili.
     Sotto il profilo della violazione di legge, deve osservarsi che è principio ripetutamente affermato da
     questa Corte e condiviso dal Collegio, che "nel regime di comunione legale la costruzione realizzata,
     in pendenza di matrimonio, su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, non costituisce
     oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. a), cod. civ., mentre gli apporti
     alla realizzazione della costruzione, che per legge si presumono resi dal coniuge non proprietario,
     trovano corrispettivo in un suo credito verso l'altro". (Cass. 25/11/1993 n. 11663; Cass. 16/2/1993
     n. 1921; Cass. 14/3/1992 n. 3141; Cass.  11 giugno 1991 n. 6622).  Corretta applicazione di tale
     principio ha fatto, pertanto, la corte di merito, che ha escluso l'errore di diritto dedotto dal
     B................. quale causa di annullabilità del contratto.  Sotto il secondo profilo, non sussiste la
     dedotta contraddittorietà, perché la corte di merito non ha affatto affermato che la comproprietà
     scaturisca dall'avere i coniugi costruito insieme in costanza di matrimonio l'edificio. Ha invece,
     rilevato che la scrittura contiene una attribuzione patrimoniale a favore della L............. (con effetto
     costitutivo) volta a superare il dato formale della intestazione della proprietà e a far emergere il
     dato sostanziale del contributo apportato dalla L............. alla costruzione. Coerentemente, più oltre
     la stessa corte specifica, circa "l'esigenza di definire i rapporti patrimoniali" inerenti al bene, che tali
     rapporti potevano avere, secondo le rappresentazioni delle parti, anche un contenuto obbligatorio
     (diritti di credito spettanti alla L............ per il contributo prestato).   Rilevando la causa atipica non
     liberale ma corrispettiva, del negozio, la corte territoriale ha confermato la natura costitutiva
     dell’atto contenuto nella scrittura privata, il che vale ad  escludere che la corte abbia ritenuto
     scaturire la comproprietà del bene dallo “averlo costruito insieme”.
     Non sussiste contrasto tra l'avere escluso la na­tura ricognitiva dell'atto, che aveva invece natura
     costítutíva, e la sentenza di accertamento della com­proprietà del bene per effetto proprio di
     quell'effetto costitutivo dell'atto.
     Non sussiste contraddizione tra l'avere pronuncia­to la separazione personale dei coníugi e l’avere 
     escluso che la scrittura privata, che attribuiva il diritto di comproprietà sul bene alla L...............,
     conte­nesse anche un negozio divisionale, avendo le parti in essa previsto solo le modalità
     alternative di divisio­ne in vista di una futura separazione personale.
     Non sussiste contraddizione tra l'avere giustificato la causa atipica, ma meritevole di tutela, del
     negozio con il contributo dato alla costruzione della casa, e l'avere escluso un collegamento
     giuridico con la cessazione della comunione legale dei beni (che non comprendeva l'immobile in
     questione, di proprietà esclusiva del B.............. fino al trasferimento della quota del 50%, della
     proprietà operata con la scrittura privata in questione).
     Con il settimo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 245, 164, 163,
     177 cod. civ. in relazione agli artt. 2703 e 2704 cod.  Civ., motivazione omessa ed esame omesso di
     un punto decisivo (art. 360 n.3 e 5 c.p.c.). Deduce che la scrittura privata è priva di data certa
     successiva all'atto notarile che mutava il regime di comunione e conseguentemente è nulla "per
     errore di diritto, per difetto di forma, per mancanza di causa".
     Il motivo è incomprensibile e, quindi, non specifi­co, perchè non sorretto da  argomentazione logica
     e giuridica a sostegno del dedotto vizio.  Non spiega il
     ricorrente (neanche nella memoria illustrativa, nella quale viene in proposito riportato
     pedissequamente quanto esposto nel ricorso) il nesso logico e giuridi­co tra la mancanza di data
     certa (peraltro mai conte­stata nel giudizio di merito) e la dedotta nullità.  Né è argomentazione
     valida, a sostegno di una pretesa nullità della scrittura privata, la deduzione che l'atto notarile
     spiegava i suoi effetti con la tra­scrizione, perché proprio l'autonomia degli atti non comporta che il
     bene di cui alla scrittura privata sia entrato a far parte della comunione legale, avendo le parti
     autonomamente regolamentato la proprietà di quel bene.
     Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.  Le spese del giudizio di cassazione, liquidate co­me nel
     dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, risultata soccombente. 
     P.Q.M. 
     La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricor­rente al pagamento delle spese del giudizio di
     cassa­zione, che liquida in £.  2.131.700 di cui £.2.000.000 per onorari
     Cosi deciso in Roma, il 13/1/1999, nella Camera di Consiglio della l Sezione Civile.
     Il Consigliere  estensore                   Il Presidente
     Antonio Gisotti                                 Renato Sgroi 
 
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