Aggiornamento - Civile |
Cassazione civile, sez.
un., 28 giugno 2011, n. 14319 parcheggio a pagamento,
obblighi di custodia e responsabilità SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Axa assicurazioni conveniva nel 1999 dinanzi al
Tribunale di Milano l'azienda Trasporti Municipali chiedendone la condanna, a
titolo di rivalsa, al pagamento di lire 50 milioni,
indennizzate al proprio assicurato, B.L., per il furto dell'auto Jeep Grand
Cherokee, da lui utilizzata in leasing, parcheggiata dal medesimo chiusa a
chiave con l'antifurto inserito, nell'area (OMISSIS), in prossimità della
stazione della metropolitana milanese, stazione (OMISSIS), gestita a
pagamento dalla suddetta azienda. La domanda era respinta dal Tribunale perchè nella specie
era stato concluso un contratto atipico di
parcheggio, disciplinato dalle norme sulla locazione, di area e di qui
l'inesistenza di un obbligo di custodia dell'auto da parte del
parcheggiatore. Con sentenza del 30 aprile 2004 1) l'area di parcheggio Cascina Gobba, realizzata dal
Comune di Milano in attuazione del programma di decongestionamento dei centri
urbani, imposto dalla L. 24 marzo del 1989, n. 122, art. 6
ai Comuni di 15 città, era finalizzata "all'interscambio con sistemi di
trasporto collettivo", nella specie con la metropolitana, stazione
(OMISSIS); 2) l'art. 15 di detta legge aveva
aggiunto la lettera d) al D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, art. 4, comma 5,
riprodotto nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, lett. F
recante il nuovo codice della strada, che prevede il parcheggio del veicolo
anche senza custodia, subordinato al pagamento di una somma da calcolare
mediante dispositivi di controllo della durata, previa fissazione delle
relative condizioni e tariffe; 3) in attuazione di detta normativa il Comune aveva
deliberato - atto n. 1740/1993 - di destinare le aree di interscambio
di linea a parcheggio "sorvegliato senza custodia dei veicolo", in
tal modo tutelando l'interesse pubblico, in città di intenso traffico, a
reperire uno spazio per parcheggiare l'auto, senza i costi derivanti dalla
custodia, ed ha concesso il relativo servizio all'azienda Trasporti Milanesi; 4) perciò, avendo il B. optato per il parcheggio
incustodito, la causa del contratto non è la custodia, ma la locazione
dell'area, il cui corrispettivo, a tempo, è determinato da dispositivi
automatici, senza rilevanza nè del tipo di struttura adibito a parcheggio -
silos, strada, recinzione - nè della presenza di personale addetto a
riscuotere il corrispettivo o alla sorveglianza della sicurezza e
manutenzione ed integrità delle strutture ed
attrezzature, del flusso dei veicoli, e del rispetto della disciplina della
sosta nelle aree, e legittimato a ricevere la denunzia dei danni di cui
l'ente deve rispondere, ma senza espletare attività di custodia dei veicoli; 5) in varie parti dell'infrastruttura ove aveva
parcheggiato il B. era affisso il regolamento contenente l'offerta della
sosta, ottimizzata da semafori, impianti video e recinzione, e munita di
dispositivi di controllo per disciplinare le modalità
di accesso e uscita e rilasciare un contrassegno, non identificativo
dell'auto o del conducente, ma misuratore dei tempi d'uso dell'area, in cui
era espressamente richiamata 6) questa offerta è stata
accettata dall'utente con l'introduzione, del veicolo nel parcheggio secondo
le modalità prescritte, ponendolo in sosta in qualsiasi spazio libero, senza
affidarlo in custodia a nessuno, e ritirando il biglietto al fine di pagare
l'utilizzazione dell'area all'A.T.M., che ha adempiuto l'obbligo di
assicurare l'occupazione dello spazio per il tempo richiesto. Ha proposto ricorso per cassazione l'Axa Assicurazioni cui
ha resistito la s.p.a. A.T.M.. La causa, a seguito di ordinanza 683/2010 della sezione
terza civile di segnalazione del contrasto di giurisprudenza all'interno
della medesima - Cass. 27 gennaio 2009 n. 1957, contra Cass. 13 marzo 2009, n. 6169 - sulla
disciplina applicabile nel caso di furto di un veicolo parcheggiato in
un'area recintata, gestita da una società privata, e sulla natura ed
efficacia delle clausole di esclusione della responsabilità ex recepto
stabilite nel regolamento di parcheggio in attuazione del potere
amministrativo conferito al Comune dal precitato D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, comma 1, lett. f) di istituire apposite aree a pagamento
anche senza obbligo della custodia dei veicoli - indipendentemente dalle
modalità di organizzazione dei parcheggio recinzioni, accesso e uscita,
dispositivi di controllo secondo le modalità manifestate con apposito
regolamento esposto prima di accedere all'apposita area - e così assimilando
questo tipo di contratto di parcheggio a quello di locazione di area - da
valutare alla luce delle norme sulla tutela dei consumatore, ha rimesso la
causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite
sulla questione se "in caso di parcheggio istituito dal Comune, previa
deliberazione della Giunta, in un'area recintata a ciò predisposta e gestita
da una società privata, al contratto atipico di parcheggio stipulato
dall'utente con la predetta società siano applicabili le norme relative al
deposito, con la conseguente responsabilità del gestore nel caso di furto del
veicolo, oppure le norme relative al contratto di locazione (di area), con
esclusione della responsabilità del gestore per la custodia dei veicoli in
essa parcheggiati". Il Pubblico Ministero ha concluso
per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- I difensori della ricorrente Vinci ed
Ottavi, all'odierna udienza, hanno lamentato di non aver ricevuto la
comunicazione prescritta dall'art. 377 cod. proc. civ., comma 2. Il rilievo è infondato. Infatti l'Axa Assicurazioni con
comparsa, autenticata, del 17 aprile 2007, nel revocare il mandato all'avv.
Mugnano Domenico, con studio in Milano conferito a questi e all'avv. Luigi
Ottavi del foro di Roma presso il quale aveva eletto domicilio con procura
speciale in calce al ricorso - non soltanto ha nominato in sua sostituzione
l'avv. Paolo Vinci, con studio in Milano, ma ha altresì eletto domicilio in
Roma presso io studio dell'avv. Maria Concetta Trovato. Pertanto la notifica
dell'udienza dinanzi a queste Sezioni Unite è stata effettuata
dall'ufficiale giudiziario in data 15 settembre 2.- Con il primo motivo la ricorrente deduce:
"Violazione di norme di diritto ex artt. 1766 - 1782 c.c.. Del deposito in generale e falsa
applicazione delle norme di diritto ex artt. 1571 - 1606 c.c.. Della locazione. Disposizioni
generali". 2.1 - Con il secondo motivo: "Violazione e falsa
applicazione della norma di diritto del D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 7, comma 1, lett. f)". 2.2 - Con il terzo motivo: "Erronea interpretazione
e/o valutazione dei documenti probatori e violazione dell'art. 1341 c.c., comma 2, (Condizioni generali
di contratto) e dell'art. 1362 c.c., comma 2, (Intenzione dei
contraenti)". 2.3 - Erroneamente 2.4 - La delibera comunale n. 1740/1993 richiamata dalla
Corte di merito è un atto politico e la normativa del 1989 n. 122 si riferiva
ai parcheggi regolamentati con parchimetri. Ed
infatti nella stessa delibera il Comune di Milano precisa che dopo l'entrata
in vigore di detta legge, con delibera di urgenza del giugno 1989, 2.5 - Nel regolamento dell'area di parcheggio di (OMISSIS)
si afferma che è istituito un servizio di sosta regolamentata entro spazi
delimitati dall'apposita segnaletica o indicati dal
personale di sorveglianza a cui possono esser denunciati i danni. Pertanto il
personale di sorveglianza espleta attività di
custodia e quindi il B. ha accettato un servizio che, secondo le modalità di
esecuzione, era con sorveglianza, come ha dichiarato nella denuncia di furto,
e poichè il contratto deve esser interpretato secondo il principio di buona
fede, la limitazione di responsabilità indicata nel regolamento non ha effetto
ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2, se non espressamente
approvata per iscritto e neppure conosciuta o conoscibile prima della
conclusione, per adesione, del contratto, a norma degli artt. 1469 bis n. 10 e 1469 quinquies c.c. poichè la
clausola affissa alle casse del parcheggio e sul biglietto di ingresso non
poteva esser conosciuta prima della conclusione del contratto, che avviene
proprio con l'immissione nel parcheggio dell'auto, e dovendo il comportamento
della P.A., allorchè fornisce servizi pubblici mediante contratti di diritto
comune, esser improntato ai principi di correttezza e buona fede. 3.- I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono
infondati. Il quadro normativo di riferimento che disciplina il
contratto di parcheggio a pagamento senza custodia è costituito da norme di
rilevanza pubblica e di diritto privato. Infatti, danneggia lo svolgimento degli
affari e delle relazioni commerciali... mette a rischio le stesse condizioni
di salute dei cittadini a cagione dell'aumento dell'inquinamento atmosferico
e di quello acustico, tale da compromettere in modo serio e forse
irreparabile lo sviluppo dell'intero Paese ed il benessere, non soltanto
fisico, dei suoi abitanti" - ha stabilito (art. 3) "di consentire
la realizzazione e l'organizzazione di un servizio essenziale per le città e per
i loro abitanti, a salvaguardia di esigenze primarie dei singoli e
dell'intera collettività nazionale". A tal fine "le Regioni, entro 150 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge, individuano i Comuni... i quali, sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno e
tenendo conto del piano urbano del traffico... sono tenuti alla realizzazione
del programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l'altro indicare
le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità
di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte
a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di
parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e
dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonchè le
disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello
stazionamento dei veicoli nelle aree urbane", (art. 5.1) Pertanto,
"Per l'attuazione del piano il Comune interessato provvede alla
progettazione ed alla esecuzione dei lavori, nonchè alla gestione del
servizio direttamente ovvero mediante concessione di costruzione e gestione
con affidamento a società, imprese di costruzione anche cooperative, loro
consorzi. Per le opere da ammettere ai contributi previsti dall'art.
4, la concessione è subordinata alla stipula di una
convenzione redatta secondo gli schemi - tipo predisposti dal Ministro per i
problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del Tesoro e diretta,
tra l'altro, a garantire l'equilibrio economico della gestione. A tal fine il
Comune è tenuto ad inviare al Ministro per i
problemi delle aree urbane copia dell'atto di concessione e della convenzione
stipulata". Perciò (art. 6.1) "I Comuni di
quindici maggiori città, tra cui Milano, formulano entro 150 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge un programma urbano dei
parcheggi per il triennio 1989 - 1991. Il programma deve essere
redatto... indicando, tra l'altro, le localizzazioni, i dimensionamenti, le
priorità di intervento nonchè le opere e gli
interventi da realizzare in ciascun anno; il programma dovrà privilegiare le
realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri urbani
mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi
di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due
ruote...." (art. 8). "Per l'attuazione degli interventi Quindi la suddetta legge, al fine di coordinare le norme
precitate con la disciplina del codice della strada, con l'art. " Testo Unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con D.P.R. del 1959, n. 393, art. 5, comma 4 e successive modificazioni, è aggiunta infine la
seguente lettera: Comuni possono... d) stabilire con deliberazione del
consiglio comunale aree destinate al parcheggio sulle quali
la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia dei
veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe", e "art. 4,
commi 8 e 10 del medesimo Testo unico sono rispettivamente sostituiti dai
seguenti: qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo della sosta di cui al quinto comma, lettera d) -
precitato - su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente
senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. 3.1- Le disposizioni contenute
nel D.P.R. n. 393 del 1959, sono state confermate
dal D.Lgs. n. 285 del 1992, e successive
modificazioni. Infatti l'art. 4, comma 5, lett.
a, b, c, dei primo decreto contenente le norme sulla circolazione stradale
conferivano al Sindaco il potere di stabilire con ordinanza aree sulle quali
autorizzare il parcheggio dei veicoli con e senza custodia, ma - art. 3,
comma 6 del regolamento approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 - anche in
quest' ultimo caso con possibilità di "uso di mezzi e dispositivi atti
al controllo del tempo di sosta" (definito dall'art. 115 "arresto
del veicolo protratto nel tempo con possibilità di allontanamento da parte
del conducente") - fermo l'obbligo di destinare anche aree autorizzate a
parcheggio libero non a pagamento ( D.P.R. del 1959, n. 420, art. 4, comma 5.
Il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 3, comma 1, n. 34,
definito il parcheggio come "area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli" - nel
ribadire che "la sosta è la sospensione della
marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da
parte del conducente (art. 157, comma 1, lett. c)", ha riaffermato il
potere del Sindaco di regolamentare la circolazione nei centri abitati
stabilendo art. 7, comma 1 - lett. f: ".. previa deliberazione della
Giunta, aree destinate al parcheggio - da ubicare preferibilmente fuori della
carreggiata (D.P.R. n. 393 del 1959, art. 7, comma 7,
omologo dell'art. 4, comma 7 "le aree indicate nel quinto comma debbono
essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che
il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico") - sulle quali
la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta - le cui
caratteristiche, modalità costruttive, procedura di omologazione e criteri di
installazione e di manutenzione sono stabiliti con decreto del Ministro dei
LL.PP., di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane (art.7,
comma 5, omologo dell'art. 3, u.c. del regolamento approvato con D.P.R. n. 420 del 1959) - anche senza custodia
del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle
Direttive dei Ministero dei LLPP di concerto con Quindi, dai complesso di norme
surrichiamate si evince che il legislatore ha rimesso la regolamentazione
della sosta e del parcheggio e il pagamento per il tempo di sosta - termini
equivalenti, come si desume anche dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 157, comma 6,
secondo il quale nella sosta a tempo limitato deve esser segnalata l'ora di
inizio - al potere deliberante della giunta comunale e del Sindaco per motivi
di pubblico interesse. Questo assetto normativo,
compresa la possibilità di sosta a pagamento senza custodia del veicolo, è
stato ritenuto conforme alle norme (artt. 76, 16 e 23) e ai principi
costituzionali - Corte Costituzionale sentenza 29 gennaio 2005 n. 66 - poichè
"il precetto di cui all'art. 16 non preclude al legislatore la
possibilità di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che
influiscano sul movimento della popolazione. In particolare l'uso delle
strade, specie con mezzi di trasporto, può essere regolato sulla
base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e
della sanità, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua
conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle
eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere. La tipologia dei
limiti (divieti, diversità temporali o di utilizzazioni, subordinazione a
certe condizioni) viene articolata dalla pubblica
autorità tenendo conto dei vari elementi in gioco: diversità dei mezzi impiegati,
impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici,
conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'uso indiscriminato del mezzo
privato. Si tratta pur sempre, però, di una disciplina funzionale alla
pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed
alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di
ragionevolezza". Peraltro, prosegue La giurisprudenza di legittimità ha poi aggiunto che (Cass. 15 settembre 2009 n. 19841) il suddetto
costo è legittimo anche perchè l'area pubblica, pur se concessa ad un'impresa, non è sottratta all'uso generalizzato, che
permane pur se la gestione persegue un reddito, peraltro da investire
nell'installazione, costruzione e gestione di parcheggi e per migliorare la
mobilità urbana (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, comma 7). 3.1 - E' dunque evidente che nelle zone urbane ad alta
densità in cui sussiste la finalità sociale e pubblica di snellire il traffico la disciplina applicabile al contratto di
autoparcheggio trova fondamento nell'interesse primario del conducente di
parcheggiare l'auto in zone in una certa misura sorvegliate, e nell'interesse
pubblico di incentivare la sosta dei veicoli a tariffe contenute, fissando le
relative condizioni in modo da prestare un servizio non particolarmente
oneroso nè per il gestore, nè per l'utente, salvaguardando l'equilibrio
economico delle parti e il reciproco principio di buona fede, nonchè il
potere normativo di impresa se il servizio è concesso dal Comune ad un
professionista (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 1). Ne consegue che la scelta tra i due tipi di parcheggio
normativamente disciplinati nei centri urbani dalla surrichiamata
legislazione è rimessa all'utente: se il suo interesse concreto prevalente è
di concludere un contratto che gli assicura uno
spazio per lo stazionamento del veicolo in prossimità di luoghi di
interscambio con sistemi di trasporto collettivo a cui intende accedere
velocemente e senza incorrere in divieti sanzionati dal C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 158), pagando la
somma corrispettiva della prestazione del gestore - mettere a disposizione
un'area senza trasferire la detenzione del veicolo al personale eventualmente
preposto alla sorveglianza del parcheggio, e purchè l'avviso dell'esclusione
della custodia sul veicolo sia apposto in modo da esser adeguatamente
percepibile prima della conclusione del contratto secondo le modalità
predisposte dal proponente (art. 1326 c.c., comma 1, e art. 1327 cod. civ.), si configura il contratto di
parcheggio senza custodia, e senza che l'esclusione di questa attività debba
esser contenuta in una clausola da sottoscrivere ai sensi art. 1341 c.c., comma 2, poichè è oggetto di
proposta negoziale, manifestata prima dell'accettazione di essa, e perciò, se
richiamata in una clausola negoziale, è efficace a norma della L. 6 febbraio 1996, n. 52 e valida a norma del
D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. L),
non potendosi presumere nessuna vessatorietà di essa poichè le
caratteristiche del servizio da fornire secondo le modalità indicate non sono
determinate successivamente alla conclusione del contratto stesso, nè
attengono ai suoi effetti o garanzie legali, ovvero alla limitazione di
adempimento di obblighi o esonero di responsabilità (Cass. 7 febbraio 2003 n. 1833). Qualora invece l'utente intenda assicurarsi non solo
l'utilizzazione dell'area, ma anche la conservazione e la restituzione del
veicolo nello stesso i stato in cui lo ha consegnato
- anche senza le chiavi (Cass. 3 dicembre 1990 n. 11568), se il posteggiatore
non è incaricato del posizionamento di esso, e ancorchè chiuso con
inserimento di sistemi di allarme e sicurezza, accorgimenti di solito
necessari ai fini della validità della polizza assicurativa e idonei ad
escludere la custodia degli oggetti all'interno dell'abitacolo si configura
il contratto di parcheggio con custodia a cui è applicabile la disciplina sui
deposito, contratto a struttura reale (art. 1766 cod. civ.: "...il contratto con
il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di
custodirla e di restituirla in natura" - Cass. 14 gennaio 1977 n. 189, 16 novembre 1979 n. 5959, 25 febbraio 1981 n. 1144, 22 dicembre 1983 n. 7557, 2 marzo 1985 n. 1787, 12 dicembre 1989 n. 5546/1989, 23 agosto 1990
n. 8615) perchè funzione prevalente dei contratto ed obbligazione
caratteristica del gestore del parcheggio è l'espletamento della custodia
dell'auto, e perciò egli deve adottare cure e cautele come ad esempio apporre
videocamere o personale per la sorveglianza a distanza, installare sistemi
dotati di allarme per l'uscita da vie diverse da quelle indicate - e svolgere
attività idonee all'adempimento di tale obbligo e a tutelare l'utente dal
rischio di furto del veicolo (art. 1177 cod. civ.), il cui costo questi paga
anche in proporzione al valore del veicolo, che incide sulla difficoltà della
prestazione, ed in cui il danaro è anche misura della diligenza
nell'esecuzione di essa (criterio analogico desumibile dall'art. 1768 c.c., comma 2). Ed
infatti nel caso di autorimessa, in cui l'obbligo di dare l'utilizzazione di
area delimitata è accessorio alla prevalente prestazione di espletare il
servizio di custodia, questo è proporzionalmente remunerato. Pertanto operazione
ermeneutica preliminare per individuare la disciplina applicabile è accertare
il tipo di contratto di parcheggio concluso - con o senza custodia - in base
alla volontà manifestata dalle parti che si integra e si coordina,
funzionalmente, giuridicamente ed economicamente con le prestazioni
individuanti l'oggetto di esso: offerta di godimento
di un'area a pagamento - riservata per legge con provvedimento dell'autorità
competente (artt. 4, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 393 del 1959 e art. 3 del
Regolamento approvato con D.P.R. del 1959 n. 420) - per parcheggiare per
prevalenti finalità di pubblico interesse - e cioè decongestionare il
traffico privato nelle grandi città e agevolare il collegamento pubblico da e
con località limitrofe - desumibili anche dall'ubicazione dell'area in
prossimità di servizi di trasporto pubblico (stazioni auto pubbliche o
ferroviarie, metropolitane) - o offerta di area di sosta per parcheggiare
un'auto in uno spazio in cui, ancorchè sussista un interesse collettivo ad
accedere ad un servizio limitrofo, pubblico o privato, il costo remuneri il
gestore dal rischio del trafugamento del veicolo, che egli assume. Ne consegue che se
invece le parti si sono accordate sulla qualificazione del contratto come
parcheggio senza custodia, significa che hanno escluso l'obbligo del gestore
di controllare che il veicolo venga prelevato
soltanto da colui che lo ha parcheggiato, e perciò non può essergli richiesta
in fase esecutiva del rapporto una prestazione ulteriore a quella offerta ed
accettata dall'utente, rimasta estranea al procedimento di contrattazione, e
su cui è stato parametrato il corrispettivo da pagare, nè, in presenza di
tale espressa volontà negoziale, la responsabilità ex recepto del gestore può
trovare il suo fondamento nel criterio sussidiario della buona fede
dell'utente, ovvero esser originata dall'obbligo di protezione del medesimo
derivante dall'art. 1177 cod. civ. sul presupposto che
comunque nel contratto di parcheggio è ravvisabile una funzione prevalente di
deposito derivante dal controllo altrui sul luogo in cui è lasciato il
veicolo, che perciè è esposto ad uno specifico rischio di danno, non essendo
ipotizzabile tale principio di ordine generale prevalente sul perseguimento
di un interesse pubblico sociale rilevante qual'è lo stazionamento di un
veicolo in una zona di sosta a costo sostenibile, senza custodia. Nè può ritenersi che i presupposti per tutelare
l'affidamento incolpevole dell'utente sulla custodia sono costituiti dalle modalità con cui è offerta al pubblico la prestazione, e
cioè l'apparente predisposizione del servizio - area recintata o chiusa,
autosilo, sbarra meccanica di entrata e uscita del parcheggio - perchè se la
custodia è univocamente esclusa, le strutture ed i meccanismi predisposti
costituiscono modalità organizzativa del gestore per lo stazionamento dei
veicoli, volte a delimitare l'area ad esso destinata per escluderla dalla
viabilità - come prescrive la normativa innanzi richiamata del codice della
strada - e ad impedire, mediante meccanismi automatizzati di controllo o
personale a tal fine addetto, la gratuita utilizzazione dell'area, garantendo
invece al gestore la riscossione del corrispettivo della sosta - progressivo
e differenziato secondo la durata, e perciò rapportato al tempo
dell'occupazione del suolo altrui - prima di consentire l'uscita del veicolo,
conformemente alle indicazioni solitamente scritte nello scontrino,
automatizzato e non personalizzato - poichè non è richiesto nessun
riconoscimento personale per ritirare il veicolo tipico mezzo per lo scambio
delle prestazioni negli affari di massa a conclusione rapida e semplice (mass
market transactions), senza possibilità di adottare particolari accorgimenti
identificativi del fruitore del servizio - e documento di prova del tempo
dell'utilizzazione dello spazio messo a disposizione. 4.- Nella fattispecie La decisione è conforme a diritto ed
immune da vizi logici dovendosi osservare inoltre che la mancanza di
sperequazione tra le prestazioni ed il contenimento delle tariffe permette la
fruizione diffusa del servizio di parcheggio che il Comune offre anche senza
custodia per perseguire i suddetti interessi pubblici, poichè se invece il
costo del parcheggio dovesse remunerare una custodia idonea ad assicurare la
persistente vigilanza del veicolo da parte del gestore fino al ritiro di esso
da parte dell'utente, il servizio diverrebbe limitato soltanto a coloro che
pagano una tariffa proporzionata agli strumenti e meccanismi di ordine
tecnico, ambientale e strutturale adottati. Pertanto il ricorso va respinto ed
il contrasto di giurisprudenza è composto con l'affermazione del seguente
principio di diritto: "L'istituzione
da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a
pagamento ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera f), (codice della strada), non
comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di
esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in
modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perchè l'esclusione della
custodia attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico (art. 1336 cod. civ.), e l'univoca
qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico
interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al
sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela
dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio (quali ad
esempio l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita,
dispositivi o personale di controllo), per costituire l'obbligo della
custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta. Ne
consegue che il gestore concessionario dei Comune di un parcheggio senza
custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo
predisposta". Si compensano le spese del giudizio di cassazione per le
oscillazioni anche recenti della giurisprudenza di legittimità e le
frastagliate pronunce di merito sulla questione. P.Q.M. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011
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