Corte di
Cassazione, Sezioni unite civili, ordinanza 22 giugno 2017 n. 15635 sulla
giurisdizione del giudice
ordinario per l’azione di condanna di una cooperativa edilizia al
rimborso dell’indennità di esproprio corrisposta dal Comune in
attuazione di una convenzione di edilizia residenziale pubblica
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FATTO E DIRITTO
La Corte;
Rilevato
che:
Il Comune
di Lamezia Terme ha agito davanti al Tribunale di Lamezia Terme nei
confronti di Cooperativa Alda edilizia a responsabilità limitata, per
ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva
di Euro 168.033,11 (di cui Euro 61.636,48 per capitale ed Euro 76.517,05
per interessi legali sono alla domanda ed Euro 29879,58 per rivalutazione
monetaria), oltre accessori, che il Comune aveva versato a titolo di indennità di esproprio a favore dei proprietari dei
terreni sui quali la
Cooperativa aveva costruito edifici di edilizia sociale,
a seguito della sentenza di condanna del Tribunale di Lamezia, n. 45/1989;
in subordine, il Comune chiedeva la condanna della Cooperativa a titolo di
arricchimento senza causa.
Il
Tribunale, con sentenza del 25 maggio 2010, ha dichiarato il difetto
di giurisdizione, in favore del Giudice amministrativo, fissando il termine
di mesi sei per la riassunzione.
Con
ordinanza depositata il 30 marzo 2016, il Tar Calabria ha sollevato conflitto
di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11 cod. proc.
amm., comma 3, richiamando la pronuncia Cass. Sez. U. 26 marzo 2014, n. 7170, resa
in analoga vicenda, ritenendo la pretesa del Comune basata sulla
convenzione oltre che sul disposto di cui alla L. n. 167 del 1962, art. 10, senza
intervento di alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione e
in assenza, comunque, di poteri di carattere autoritativo.
Il P.G. ha
concluso per la dichiarazione della giurisdizione
del giudice ordinario.
Le parti
non hanno svolto difese.
Considerato che:
Sussiste
la giurisdizione del giudice ordinario.
Come
affermato nella pronuncia Sez. U. 26/3/2014, n. 7170 la giurisdizione per
"principio consolidato della Corte di legittimità (v. ad es. Cass. ord. 11.10.2011 n. 20902 - si determina sulla
base della domanda con la specificazione che, ai fini del riparto della
giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva, non
già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì
il petitum sostanziale, il quale deve essere
identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che
si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione
dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti
allegati ed al rapporto giuridico del quale tali fatti costituiscono
manifestazione (v. anche Cass. ord. 25.6.2010 n. 15323).
Nella specie, la domanda ha ad oggetto il
pagamento del conguaglio del corrispettivo dovuto dalla Cooperativa Kronos al Comune di Lamezia Terme per la concessione
del diritto di superficie; e ciò sulla base della convenzione intercorsa
fra le parti, senza l'intervento di alcun potere discrezionale della
pubblica amministrazione (v. anche S.U. 10.8.2011 N. 17142)...".
Detto
principio è specificamente richiamabile nella specie, avendo fatto valere
il Comune il titolo costituito dalla convenzione,
art. 10, senza alcuna incidenza in via diretta dei poteri autoritativi o discrezionali della Pubblica
Amministrazione.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza
del Tribunale di Lamezia Terme del 25 maggio 2010
e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario, avanti al quale rimette
le parti.
Così
deciso in Roma, il 23 maggio 2017.
Depositato
in Cancelleria il 22 giugno 2017
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