Cass. Civ., sez. II, 19 maggio 2004, n. 9466, sulla
configurabilità di un collegamento negoziale in frode al patto
commissorio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17 febbraio 1996 Ferrandina Luigi,
procuratore generale del coniuge Olga Greco, convenne innanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore Bosco Giuseppina chiedendone la condanna
alla restituzione dell'appartamento sito in Ventotene, alla via Roma n.
26, alienatole dalla Bosco con rogito per notar Buonocore del 7.4.1990
e detenuto ancora dalla venditrice nonostante l'avvenuto trasferimento
della proprietà.
La convenuta resistette alla domanda deducendo che il suo diritto al
godimento dell'immobile era stato stabilito, senza alcun termine, nel
contratto preliminare di vendita, con l'obbligo di essa Bosco del
versamento di £. 3 milioni mensili.
Il Tribunale, con sentenza del 10 - 17 luglio 1998, rigettò la
domanda avendo rilevato di ufficio la nullità del contratto
ritenendo che la sequenza fenomenica delle pattuizioni intercorse tra
le parti (rogito notarile e "patti aggiuntivi" riportati nella
scrittura del preliminare 22.9.90) consentiva di ravvisare
nell'operazione economica una vendita caratterizzata da una causa di
garanzia, propria del mutuo con patto commissorio, vietato dall'art.
2744 c.c.. La vendita, infatti, era avvenuta per il prezzo di £.
150 milioni ed all'alienante Bosco Giuseppina, lasciata inusitatamente
nel possesso del bene, era riservato il diritto di riacquistare
l'immobile entro il 5.4.1993, con proroga fino al 5.4.1994 e, nella
considerazione di tale diritto nonché per l'uso dell'immobile,
la Bosco si obbligava a versare la somma di £. 3.000.000 mensili,
importo del tutto ingiustificato, esorbitante, avulso da qualsiasi
logica di mercato e rappresentativo degli interessi mensili da
corrispondersi fino alla divisata restituzione del capitale dato a
mutuo e rappresentato dal prezzo pagato.
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 17 ottobre - 13
novembre 2000, in accoglimento dell'appello proposto da Ferrandina
Luigi, nella qualità, condannava Bosco Giuseppina al rilascio
dell'immobile e regolava le spese.
La Corte osservava, in primo luogo, che l'unica fonte dei diritti e
delle obbligazioni delle parti era costituita dal contratto defintivo,
in cui figurava acquirente Greco Olga, e dal quale restava superato il
preliminare, intervenuto, invece, tra la Bosco e Ferrandina Luigi, per
sé o per persona da nominare, senza che la nomina del terzo
fosse mai avvenuta. L'acquirente Greco aveva agito per la consegna
dell'immobile e la Bosco aveva resistito in giudizio vantando il suo
diritto di godimento, non più previsto dal rogito definitivo,
che non riproduceva le pattuizioni mascheranti il preteso patto
illecito.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Bosco Giuseppina con tre
motivi. Ferrandina Luigi resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione di
legge (artt. 1418 e 1421 c.c. 99 e 112 c.p.c.): omessa ed insufficiente
motivazione, la ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe
dovuto rilevare d’ufficio la nullità del preliminare di vendita
nonchè del successivo atto definitivo.
Il motivo è privo di fondamento in quanto non contiene alcuna
censura al ragionamento della sentenza ma la mera - ed ovvia –
affermazione del dovere del giudice di rilevare di ufficio la
nullità degli atti, sostenuta dall'appellata Bosco (odierna
ricorrente) e già ravvisata dal giudice di primo grado.
Il secondo ed il terzo motivo, tra loro intimamente e funzionalmente
connessi, possono esaminarsi congiuntamente.
Sono fondati.
La giurisprudenza di questa Corte elaborata in relazione alla
ravvisabilità del patto commissorio vietato, ha abbandonato, a
partire delle sentenze delle Sezioni Unite n. 1611 e 1907/89, il
criterio formalistico e dell’interpretazione strettamente letterale
dell'art. 2744 c.c., introducendo il criterio ermeneutico funzionale e
finalizzato ad una più efficace tutela del debitore e ad
assicurare la par condicio creditorum, contrastando l'attuazione di
strumenti di garanzia diversi da quelli legali.
Così che il divieto del patto commissorio, con la conseguente
sanzione di nullità radicale, é stato ritenuto operante
rispetto a qualsiasi negozio, tipico o atipico, quale che ne sia il
contenuto, allorchè esso venga impiegato per conseguire il fine
concreto, riprovato dall'ordinamento, dell’illecita coercizione del
debitore costringendolo al trasferimento di un bene a scopo di garanzia
nell’ipotesi di mancato adempimento di un’obbligazione assunta.
La stessa giurisprudenza consente, inoltre, di ravvisare il patto
commissorio anche di fronte a più negozi tra loro collegati
(Cass. 30.10.1991 n. 11638) quando da essi scaturisca un assetto di
interessi complessivo tale da far ritenere che il procedimento
negoziale attraverso il quale deve compiersi il trasferimento di un
bene del creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla
funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia, a prescindere dalla
natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto (Cass.
10749/82; n. 8325/90, 11924/99) ovvero dal momento temporale in cui
l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi (Cass. 9540/96)
nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione
e, persino, dall’identità dei soggetti che abbiano stipulato i
negozi collegati, complessi o misti, nel caso in cui tra le diverse
pattuizioni sia dato ravvisare un rapporto di interdipendenza e le
stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di
garanzia (Cass. 11638/91; Cass. 10749/92).
Alla luce di questi principi deve ritenersi possibile l’esistenza di un
nesso tra un contratto preliminare ed uno definitivo di vendita di un
bene del debitore, anche se stipulati tra soggetti diversi, e di un
collegamento strumentale di entrambi i negozi che, pur restando
astrattamente leciti ed autonomi, siano, nella realtà,
strutturati verso la funzione di costituire una forma di garanzia reale
atipica per pagamento di una somma da parte del promittente venditore
(e poi venditore), il cui bene si trasferisce al creditore a condizione
e come conseguenza del mancato adempimento.
In tal caso la fattispecie negoziale complessiva si configura come un
mezzo per eludere il divieto del patto commissorio e, quindi, rimane
impressa da una causa illecita meritevole della sanzione di
nullità radicale e totale in quanto destinata dalle parti al
conseguimento di un risultato identico a quello vietato dall'art. 2744
c.c..
Orbene, la Corte territoriale è incorsa in errore di diritto per
avere escluso, in linea assoluta e di principio, la possibilità
di ravvisare un collegamento negoziale innanzitutto tra il preliminare
ed il definitivo, solo basandosi sul principio astratto della
sostituzione della disciplina del preliminare con quella, unica ed
autonoma, del definitivo, se non conforme al primo, senza considerare
l’eventualità che, in concreto, entrambi i negozi potessero
avere una comune funzione strumentale e teleologica di garanzia.
La sentenza impugnata, inoltre, nonostante la sua abbondanza grafica,
consistente soprattutto nella trascrizione del tenore degli atti nella
esposizione della vicenda contrattuale, deve ritenersi affetta, sul
punto, anche da vizio di motivazione poichè (ad eccezione della
diversità dei soggetti e delle discipline contrattuali, che non
sono, per quel che si è detto, sicuramente dirimenti) non ha
reso espliciti e chiari gli elementi di fatto concreti in base ai quali
il collegamento tra i due contratti è stato escluso ed i
passaggi logici che hanno condotto al finale convincimento di
esclusione del patto commissorio.
Entrambi i vizi sopra delineati sono rifluiti nella motivazione della
sentenza impugnata nella quale, quindi, la corte di merito ha omesso di
giustificare la propria decisione sia con il necessario e puntuale
riferimento ai principi sopra richiamati in materia di collegamento tra
negozi, che, in definitiva, risultano non rispettati, sia con la dovuta
considerazione degli elementi peculiari della fattispecie esaminata,
giungendo, in maniera sostanzialmente apodittica, al superamento
dell’opposta ricostruzione operata dai giudici di primo grado, con
l’esclusione meramente astratta di ogni collegamento tra il preliminare
e la vendita definitiva del bene della ricorrente, il giudice di
rinvio, che si designa nella Corte di Appello di Napoli, dovrà,
quindi, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, e con un
nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, accertare se sussistano un
collegamento tra i due negozi (non escluso neppure dalla Greco) ed un
nesso strumentale di entrambi con la funzione di garanzia
dell'adempimento di un’obbligazione della venditrice.
Al giudice di rinvio è rimessa anche la statuizione sulle spese
del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo; accoglie il secondo ed
il terzo; cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di
Napoli.
Così deciso in Roma addì 12 febbraio 2004 nella Camera di
Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di
Cassazione.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 19 MAGGIO 2004
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