Cass,
civ, sez. III, 17 gennaio
2008, n. 870, danno biologico in caso di morte dopo tre giorni
Angelo
Campana, in proprio e quale procuratore di Zaira
Ficoccilli, Mimma, Gabriella, Vincenzo, Settimio Campana, Ivana Della
Vecchia,
in proprio e quale procuratrice di Cesarina Sponga, convennero innanzi
al
tribunale di Milano Giuseppe Da Rozze e la s.p.a. Abeille assicurazioni
per
ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni conseguenti
all'incidente stradale provocato dal Da Rozze alla guida di autovettura
assicurata con l'Abeille, nel quale il loro congiunto Enzo Campana
aveva
riportato lesioni personali gravissime cui a distanza di tre giorni era
seguita
la morte.
A richiesta degli attori il giudice istruttore emise ordinanza ex
art.
186 quater c.p.c. con la quale 1) liquidò il danno
morale in lire
170.000.000 ciascuno in favore di Angelo Campana ed Ivana Della
Vecchia,
genitori del defunto, ed in lire 25.000.000 in favore di Cesarina
Sponga, nonna
materna, negandolo a tutti gli altri; 2) limitò il danno
patrimoniale dei
genitori a lire 100.000.000, escludendo il danno da futura assistenza
materiale; 3) negò la risarcibilità del danno biologico
sia "iure
hereditatis" che "iure proprio".
Trasformatasi l'ordinanza in provvedimento impugnabile per effetto di
rinuncia
alla sentenza, i genitori e le nonne di Enzo Campana proposero gravame
che la
corte di appello di Milano respinse con la seguente motivazione.
Il danno morale è stato liquidato in misura prossima più
ai massimi che ai
minimi previsti nella tabella di riferimento elaborata dalla
magistratura
milanese avente semplice valore orientativo; la liquidazione è,
comunque, da
approvare, considerato che i genitori, entrambi sopravvissuti, si
possono dare
reciproco conforto e svolgono attività economica comune che vale
a dare
significato alla loro vita; a parte che i fatti posti dalla Ficoccilli
a
fondamento della domanda di risarcimento del danno morale sono inidonei
a
sorreggerla, di tali fatti non è stata fornita prova; il primo
giudice ha
ritenuto che il defunto godesse di un reddito annuo di 17.000 marchi
tedeschi,
sarebbe rimasto in famiglia fino al compimento del ventisettesimo anno,
avrebbe
destinato ai genitori 2/3 del suo reddito; se in questa previsione vi
fosse
errore, esso sarebbe a tutto vantaggio dei genitori; nulla fa presumere
che in
futuro i genitori avrebbero avuto bisogno dell'aiuto economico del
figlio e,
comunque, i medesimi sono venuti meno all'onere di allegare e provare
fatti in
tale senso, di modo che è corretta la decisione di rigetto della
domanda
concernente questa voce di danno; per acquistare il diritto al
risarcimento del
danno biologico la vittima deve sopravvivere per un ragionevole lasso
di tempo;
essendo sopravvissuto solo per tre giorni, Enzo Campana non ha
acquistato tale
diritto e, non avendolo acquistato, non può averlo trasmesso ai
genitori;
nessuna patologica alterazione dello stato di salute di questi ultimi
è emersa
dalla c.t.u., sicché è da escludere la sussistenza di un
danno del genere
"iure proprio".
Angelo Campana, in proprio e quale procuratore di Zaira Ficoccilli, ed
Ivana
Della Vecchia hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi; ha
resistito l'Axa assicurazioni già Abeille assicurazioni.
Motivi
della decisione
1.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano
violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c.,
nonché vizi di
motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); lamentano che la corte di
merito
abbia escluso con motivazione insufficiente e contraddittoria la
risarcibilità
del danno biologico "iure hereditatis"; sostengono che tale
danno va sempre e comunque risarcito, qualunque sia la durata della
sopravvivenza della vittima, in ragione della causalità
cronologica: prima la
causa (lesione) e poi la conseguenza (morte); ricordano che secondo la
giurisprudenza di legittimità anche quando sopravviva per un
limitato spazio
temporale (poche ore) la vittima acquista il diritto al risarcimento
del danno
biologico quanto meno nella sua componente psichica e lo trasmette agli
eredi.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La giurisprudenza di questa
Corte distingue il caso in cui la morte segua immediatamente o quasi
alle
lesioni da quello in cui tra le lesioni e la morte intercorra un
apprezzabile
lasso di tempo; nel primo caso esclude la configurabilità del
danno biologico
in quanto la morte non costituisce la massima lesione possibile del
diritto
alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico della vita (da ultimo
Cass.
13.1.2006, n. 517); la ammette, viceversa, nel secondo caso, essendovi
un'effettiva compromissione dell'integrità psico - fisica del
soggetto che si
protrae per la durata della vita, e ne riconosce la
trasmissibilità agli eredi
(ex plurimis Cass. 21.7.2004, n. 13585; Cass. 21.2.2004, n.
3549).
Non risulta stabilito in linea generale quale durata debba avere la
sopravvivenza perché possa essere ritenuta apprezzabile ai fini
del
risarcimento del danno biologico, ma è del tutto evidente che
non può
escludersi in via di principio che sia apprezzabile una sopravvivenza
che si
protrae per tre giorni.
1.3. Poiché ha affermato che
la sopravvivenza di tre giorni non è stata sufficiente a fare
acquistare alla
vittima il diritto al risarcimento del danno biologico, la sentenza
impugnata
va cassata sul punto.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione
e falsa
applicazione degli artt. 2043, 2056, 2059, 1322, 1326 c.c., 112 c.p.c,
nonché
vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); la corte di merito -
sostengono - ha ignorato l'accordo sostanziale intervenuto tra le parti
sul
danno morale; più specificamente i convenuti hanno riconosciuto
nei propri
scritti difensivi che a ciascun genitore competeva la somma di lire
250.000.000; i giudici avrebbero dovuto prendere atto del
riconoscimento ed
adeguare ad esso la decisione; non avendolo fatto, sono incorsi nella
violazione dell'art. 112 c.p.c; la corte di merito 1) ha rigettato la
domanda
di risarcimento del danno biologico "iure proprio" senza
valutare compiutamente le risultanze della c.t.u. e particolarmente la
parte di
essa nella quale si fa riferimento al "lutto prolungato e complicato da
un
episodio depressivo maggiore"; 2) avrebbe dovuto, comunque, tenere
conto
di tali risultanze nella valutazione del danno morale, incrementandone
la
liquidazione; 3) ha negato il risarcimento del danno morale alla nonna
paterna,
sebbene il defunto trascorresse con lei sei mesi all'anno, come
affermato dalle
parti attrici nel loro interrogatorio libero senza contestazioni delle
Controparti; 4) ha contenuto il danno patrimoniale in somma inadeguata
perché
non ha considerato che secondo dati di comune esperienza i figli
lasciano la
casa dei genitori verso i trenta anni e che risulta impossibile provare
uno
stato di bisogno futuro.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Se la parte, contro la quale la domanda è
proposta, ne riconosce la
fondatezza, viene a cessare la materia del contendere ed il giudice
è tenuto a
dichiararlo eventualmente di ufficio.
Per dare luogo alla declaratoria il riconoscimento deve essere totale
sì da
privare la parte dell'interesse ad ottenere una pronuncia del giudice,
rendendola inutile.
Nel caso di specie non è dedotto che sia intervenuto un
riconoscimento
cosiffatto, ma semplicemente che i convenuti si sono espressi sulla
domanda in
termini generali e con riferimento alle tabelle del tribunale di
Milano, ond'è
che la doglianza che concerne il punto non è meritevole di
accoglimento.
2.3. Per giurisprudenza di questa Corte il danno biologico
degli stretti
congiunti di una persona deceduta per effetto dell'illecita condotta
altrui è
risarcibile quando vi sia la prova di una lesione psico - fisica (Cass.
13.2.2002, n. 2082; Cass. 25.2.2000, n. 2134).
Orbene con corretta valutazione delle risultanze della c.t.u. la corte
di
merito ha ritenuto che tale prova manca, mentre le risultanze della
stessa
consulenza richiamate nel ricorso non presentano carattere di
decisività.
2.4. L'interrogatorio libero delle parti può
fornire al giudice elementi
di convincimento liberamente valutabili; non è, pertanto,
censurabile in sede
di legittimità il giudice che non utilizza tali elementi ' ai
fini della
formazione del proprio convincimento.
Ne consegue che, seppure le parti attrici in occasione
dell'interrogatorio
libero avessero riferito circostanze utilizzabili ai fini
dell'accoglimento
della domanda di risarcimento del danno morale proposta dalla
Ficoccilli, nonna
paterna del defunto, la corte di merito non sarebbe censurabile per non
averne
tenuto conto.
2.5. Per quanto concerne il danno
patrimoniale da perdita di aiuti economici futuri va rilevato che la
prova di
tale specie di danno è presuntiva ed utilizza i dati ricavabili
dal notorio e
dalla comune esperienza, adeguandoli alle peculiarità della
fattispecie.
La prova è raggiunta quando in base ad un criterio di
normalità fondato su
tutte le circostanze del caso concreto si possa ritenere che la vittima
avrebbe
destinato una parte del proprio reddito futuro alle necessità
dei genitori o
avrebbe, comunque, apportato agli stessi utilità economiche, pur
senza che ne
avessero bisogno.
La circostanza che i genitori in atto godano di fonti di reddito tali
da
rendere inutile ogni contributo della vittima non rileva, salvo che la
valutazione complessiva non consenta di presumere che mancheranno
mutamenti nel
corso degli anni (Cass. 28.2.2002, n. 2962, in motivazione).
2.6. Ai principi sopra enunciati si è
sostanzialmente adeguata la corte
di merito, la quale ha escluso in concreto futuri apporti del figlio in
favore
dei genitori in considerazione del fatto che nulla fa presumere che
avrebbero
avuto bisogno di aiuti in futuro e che non hanno allegato circostanze
idonee a
superare la presunzione.
3. In conclusione, il primo motivo è accolto ed il
secondo rigettato; la
sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto con
rinvio ad altra
sezione della corte di appello di Milano per nuovo esame sulla base dei
principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di
cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo; rigetta
il secondo; cassa
in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte
di
appello di Milano.
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