Aggiornamento - Civile




Cass. civ., sez. I,  15 gennaio 2005 n. 729, danni non patrimoniali 2059 c.c.

 

 
 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 20.4.1996 Perrini Pasquale convenne dinanzi al Tribunale di Bari la cooperativa edilizia Lamione a r.l. e i componenti del suo consiglio di amministrazione Pesce Luigi, presidente, e D’Innella Michele e Di Salvatore Cesare Ferdinando consiglieri, perché fossero condannati in solido a risarcire i danni da lui subiti in L. 1.200.000.000 e fossero liberati i suoi beni dall’ipoteca in favore della cooperativa, ampiamente garantita da un pignoramento immobiliare.
Dedusse di avere acquistato nel 1969 un suolo in Bitonto, di averlo lottizzato per realizzare un complesso immobiliare di 24 unità, di avere proceduto ai lavori relativi e di avere nel 1978 costituito con altri soci una cooperativa edilizia, che avrebbe dovuto eseguire una serie di opere di uso comune, delle quali gran parte erano mancate ed altre erano state eseguite da lui a sue spese.
Era poi accaduto che con la approvazione del regolamento di condominio si era instaurata una gestione sostanzialmente condominiale dei beni comuni, con pregiudizi per lui, che era stato gravato di spese indebitamente.
Aggiunse che altri danni aveva subito per la condotta dolosa o colposa degli amministratori, a causa della mancata individuazione di imprese di fiducia, con cui i soci avrebbero dovuto stipulare contratti di appalto per costruire le ville; della mancata redazione di un programma edilizio omogeneo, che aveva pregiudicato la uniformità costruttiva del complesso, incidendo sul valore economico delle singole proprietà e reso impossibile la costruzione di quattro lotti; altri danni aveva subito per effetto di ingiunzioni di pagamento per L. 700 milioni, sulla base di ingiustificate delibere assembleari e di una ipoteca iscritta a suo carico.
Gli amministratori resistettero alla pretesa e proposero domanda riconvenzionale per L. 1.200.000.000, negando che l’attore avesse eseguito le opere indicate in citazione, mentre aveva mancato di versare le quote a suo carico ed aveva avviato un programma sistematico di denunzie ed esposti, per evidenziare supposti illeciti dell’organo di amministrazione, che avevano comportato il discredito sociale professionale posto a fondamento della domanda risarcitoria.
Negarono i convenuti di avere posto in essere condotte dolose o colpose ed eccepirono la nullità della domanda a causa della sua genericità, in ordine alle ragioni di danno, nonché la prescrizione di cui all’art. 2947 c.c.
Nel giudizio si costituì anche la cooperativa, sostanzialmente aderendo alle difese dei predetti convenuti.
Il Tribunale di Bari con sentenza 19.6.2000 respinse la domanda attrice e, accogliendo la riconvenzionale, condannò il Perrini al risarcimento dei danni materiali e morali, in L. 50.000.000 per ciascuno degli amministratori, e alle spese processuali.
Il Perrini propose appello, che la corte barese con sentenza 19.11.2001 ha respinto, condannando l’appellante alle spese processuali in favore degli amministratori e della cooperativa, costituiti.
Ha preliminarmente giudicato inammissibile, perché nuova, la domanda di risarcimento ex artt. 96 c.p.c., 2043 c.c. e 6 par. 1 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, per i supposti danni patrimoniali e morali lamentati, in conseguenza dei giudizi numerosi ed inutili che sarebbero stati provocati dalla cooperativa, posto che con l’atto di appello la richiesta di declaratoria di responsabilità degli amministratori e della società era stata riferita a quanto dedotto in primo grado, in cui si era chiesta la condanna ex art. 2395 c.c..
Inammissibile ha del pari giudicato la deduzione di fatti nuovi, circostanze ed eccezioni e la produzione di documenti, perché per la prima volta compiute con la comparsa conclusionale; e lo stesso atto di impugnazione, laddove aveva l’appellante indicato le parti censurate della sentenza con riguardo al rigetto della sua domanda risarcitoria ed enunciato le doglianze in modo generico, senza indicare lo specifico errore della decisione impugnata, nonché con riferimento al capo che aveva rigettato la domanda di liberazione dal vincolo ipotecario degli immobili, rimasto inoppugnato.
Ammissibili ha invece giudicato le altre censure, relative all’accoglimento della domanda riconvenzionale, che ha però disatteso, ritenendo infondata quella riferita alla pretesa di risarcimento del danno non patrimoniale – che era stata contestata sotto il profilo della carenza dei presupposti di cui all’art. 2059 c.c.- dal momento che l’opera diffamatoria, che aveva provocato discredito morale e sociale agli amministratori, aveva trovato riscontri probatori e in conferenze risultava la assenza dei presupposti dell’art. 2059 c.c., essendo consentito al giudice civile di accertare, anche incidentalmente, la sussistenza di un fatto penalmente rilevante e consolidato essendo il principio che la tutela dell’onere e della reputazione della persona è assicurata dalle disposizioni civili, oltrechè penali, dell’ordinamento, sicchè anche la diffamazione colposa assume rilievo per il risarcimento del danno morale, pur in assenza di querela e di sua rinunzia.
Ha dichiarato infondata la eccezione di genericità della domanda risarcitoria ed ha giudicato corretta la liquidazione equitativa compiuta dal primo giudice.
Del pari ha disatteso la doglianza riferita al cumulo – del quale era stata dedotta la illegittimità- del danno morale con quello patrimoniale.
Quanto, poi, all’assunto dell’appellante che gli amministratori fossero in malafede, in particolare con riferimento alla mancata predisposizione del regolamento condominiale con le tabelle millesimali e al mancato adeguamento dei bilanci alla reale situazione creditoria della cooperativa verso il Perrini, la corte territoriale ha considerato che si era trattato pur sempre di un contrasto sulla misura della contribuzione dovuta dall’appellante e che, comunque, era risultata provata la attività posta in essere per la approvazione delle nuove tabelle di ripartizione delle spese comuni, che il Perrini aveva, tuttavia, contestato giudizialmente.
Propone ricorso per cassazione con cinque motivi illustrati da memoria Perrini Pasquale; resistono con controricorso Pesce Luigi, D’Innella Michele e Di Salvatore Cesare Fernando, che hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi; non ha svolto difese la cooperativa Lamione.
Il ricorrente ha, inoltre, depositato osservazioni scritte di udienza alle conclusioni del P.M..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia la violazione dell’art. 345 c.p.c..
Rileva che erronea e contraddittoria è la sentenza impugnata, laddove afferma che le deduzioni e la richiesta risarcitoria ex artt. 96 c.p.c., 2043 c.c. 111 Cost. e 6 Conv. Europea per i Diritti dell’Uomo fossero nuove; e ciò in quanto sarebbe la stessa decisione a dare atto che in sede di precisazione delle conclusioni erano state richiamate quelle formulate nell’atto di appello, come reiterata era stata la richiesta di prova testimoniale articolata a riguardo; mentre, essendosi con l’atto di appello invocata la declaratoria di responsabilità degli amministratori e della cooperativa ai sensi dell’art. 2395 c.c., con la conseguente condanna al risarcimento dei danni, la domanda risarcitoria era rimasta immutata, non essendo stati alterati l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 342 c.p.c., con riguardo alla ritenuta genericità dei motivi di appello.
Assume il ricorrente che in grado di appello il principio della specificità dei motivi deve essere inteso senza rigori formalistici, con l’effetto che, respinta la domanda risarcitoria in primo grado, il giudice di appello può valutare liberamente ex novo l’intero materiale probatorio, quand’anche l’appellante non abbia analiticamente censurato l’omessa valutazione di ogni singolo mezzo di prova.
Con i motivi terzo e quarto sono denunziate, rispettivamente, la erronea e la falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., con riferimento alla domanda riconvenzionale.
Premesso (terzo mezzo) che per il risarcimento del danno richiesto da controparte è necessario uno stretto legame tra fatto lesivo e accertamento della sua antigiuridicità compiuto in sede penale, rileva che l’affermazione della abusività degli atti e delle funzioni degli amministratori, in relazione alla impossibilità di raggiungere lo scopo sociale della cooperativa , era derivata dalle ingiustizie subite e che nessuna iniziativa penale costoro avevano assunto nei suoi confronti a tutela del loro onore.
Aggiunge (IV° mezzo) che il danno non patrimoniale suppone un fatto reato e consiste in un turbamento ingiusto dello stato di animo o in uno squilibrio o riduzione delle capacità intellettive della vittima: situazioni nella specie non configurabili.
Contesta che il danno sia in re ipsa e lamenta il diverso trattamento riservato alla sua pretesa risarcitoria, rispetto a quella avversa, e la contraddizione della sentenza impugnata laddove, dopo avere ritenuto inammissibile ogni contenuto nuovo della comparsa conclusionale, proprio su di essa ha fondato gli argomenti negativi a suo carico.
Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la erronea applicazione degli artt. 1123 e 2395 c.c. e 345 c.p.c..
Deduce di avere lamentato nel giudizio di appello la mancata adozione da parte degli organi della cooperativa del regolamento condominiale e delle relative tabelle, nonché di avere mancato di adeguare i bilanci alla reale situazione creditoria della cooperativa verso di lui, nonostante le delibere del consiglio di amministrazione fossero state dichiarate illegittime dal Tribunale di Bari, per violazione dei criteri di ripartizione prescritti dall’art. 1123 c.c..
A fronte di tale doglianza la sentenza impugnata ha rilevato che dai verbali di assemblee era risultata tutta l’attività posta in essere dagli amministratori per l’approvazione delle nuove tabelle, contro la quale il Perrini aveva opposto contestazioni in via giudiziale, servendosi di ogni mezzo di tutela offerto dall’ordinamento, al punto da escludere qualunque ipotesi di danno in attesa dei giudizi innumerevoli da lui promossi.
Oppone al riguardo il ricorrente che “basterà osservare che cambiato obtorto collo il criterio di quantificazione delle spese gravanti sui beni comuni, peraltro di esclusiva proprietà del dott. Perrini, l’illegittimità complessiva del sistema adottato da lunghi anni dagli amministratori si sarebbe perpetuato, in assenza di più efficaci iniziative, che potevano essere ex artt. 392 e 393 c.p., per il Perrini affidate esclusivamente al giudice civile”.
Con il ricorso incidentale condizionato i controricorrenti denunziano con il primo motivo la violazione dell’art. 2947 c.c. e la omessa e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria di controparte.
Contestano che il termine di prescrizione possa avere decorrenza dalla data di cessazione della carica di amministratore, come ritenuto dal tribunale, e rilevano che quand’anche il dies a quo non fosse quello di costituzione della società o di approvazione del “regolamento di costruzione e programma di attività”, avrebbe comunque valore la circostanza delle reiterate dimissioni degli amministratori, in relazione alle quali si sarebbe verificata una soluzione di continuità idonea a far maturare la prescrizione.
Con il secondo mezzo dichiarano di reiterare la istanza di manleva e garanzia da parte della Cooperativa Lamione per la ipotesi di loro condanna.
Preliminarmente dei ricorsi va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
I primi due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, entrambi attenendo a profili processuali, sebbene di diversa natura, del giudizio di appello.
L’uno e l’altro sono privi di fondamento, sebbene ammissibili, pretestuosa appalesandosi la eccezione di inammissibilità, svolta peraltro per tutti i motivi di ricorso, in considerazione del fatto che la censura è stata formulata in termini, rispettivamente, di “violazione dell’art. 360 I° c. n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 345 del medesimo codice”; e di “violazione dell’art. 360 I° c. c.p.c. in relazione all’art. 342 c.p.c.”, o per avere dedotto errores in procedendo, cui l’art. 360 n 3 è estraneo.
Le doglianze hanno, infatti, avuto esplicito riferimento alle norme processuali del giudizio di appello, di cui è stata denunziata la violazione, e non ha alcun rilievo il modo espositivo con cui sono state prospettate nelle rubriche all’uopo formulate, non essendo ragione sufficiente a determinare la inammissibilità del ricorso nemmeno la mancata indicazione delle norme, una volta che la esposizione dei motivi sia coerente e completa e renda possibile al giudice di legittimità di collegare ad essi le disposizioni da applicare (Cass. 3997/2003; 4203 e 3941/2002; 3314/2001; 485/1999; 10015/1997).
Né ha maggior pregio la eccezione di inammissibilità, dedotta sotto l’aspetto che le censure sono state sostanzialmente proposte in termini di vizio di motivazione e non di violazione di legge, senza che esso sia stato formalmente dedotto, posto che, quand’anche ciò fosse vero, la impugnazione, per quanto testè rilevato, trova egualmente ingresso, una volta che trovi ragione per essere inquadrata nella tipologia delle censure deducibili con il ricorso per cassazione.
In realtà i due motivi di gravame in esame ipotizzano vizi del procedimento, in quanto lamentano l’errore del giudice di appello per avere, nel primo caso, considerato domanda nuova quella proposta in sede di precisazione delle conclusioni, in cui si era chiesto” ai sensi dell’art. 96 c.p.c., 2043 c.c., 111 Cost. e 6 della Convenzione Europea per i diritti dell’Uomo il riconoscimento dei gravi danni morali e patrimoniali subiti dal Perrini, danneggiato dai numerosissimi ed inutili giudizi provocati dalla cooperativa”, e nel secondo per avere accolto “l’eccezione sollevata preliminarmente dagli appellati di inammissibilità della impugnazione per mancata specificazione dei motivi ai sensi dell’art. 342 c.p.c..”
A disattendere le due doglianze è la stessa loro prospettazione, posto che non nega il ricorrente di avere in primo grado chiesto la condanna degli amministratori della società a norma dell’art. 2395 c.c. e del pari conferma di non avere specificamente proposto motivi di appello, assumendo per un verso che il mutamento della causa petendi incide sulla domanda solo quando “venga(no) alterato(i) l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, così da porre in essere, in definitiva, una pretesa nuova e diversa per la sua intrinseca essenza da quella fatta valere in primo grado”; e per l’altro che avendo l’appello carattere devolutivo pieno, il principio della specificità dei motivi di gravame va inteso senza rigori formalistici.
Omette però il Perrini di considerare che la formulazione di richieste risarcitorie estranee a quella avanzata ai sensi dell’art. 2395 c.c. introduce non solo una nuova causa petendi, ma anche un diverso petitum, l’una e l’altro fondati sulla deduzione di fatti giustificativi nuovi rispetto a quelli della domanda introduttiva del giudizio, posto che i gravi danni morali e patrimoniali subiti dal Perrini erano stati, nella prospettazione delle conclusioni precisate in appello, collegati ai “numerosissimi ed inutili giudizi provocati dalla cooperativa”, che per nulla attengono agli atti dolosi o colposi degli amministratori considerati dall’art. 2395 c.c., peraltro non riferibili alla cooperativa quale soggetto di diritto, chiamato a rispondere solo ai sensi delle norme da ultimo invocate (artt. 2043 c.c.; 96 c.p.c., ecc.).
Né contesta il ricorrente quanto la corte territoriale afferma, con riguardo alla circostanza che in primo grado la responsabilità dei convenuti sia stata riferita esclusivamente alla violazione dell’art. 2395 c.c., per cui, al di là del fatto che la domanda risultava improponibile nei confronti della società, resta che di essa non fu dedotta altra causa petendi nelle conclusioni a suo tempo rassegnate, come riportate a ff. 3 e 4 del ricorso, la cui discussione non ha interessato, peraltro, in appello la liberazione del vincolo ipotecario dei beni di proprietà del Perrini, la cui domanda il primo giudice aveva rigettato, con decisione rimasta sul punto inoppugnata, e che avrebbe, semmai, potuto giustificare, se reiterata, un titolo di responsabilità della cooperativa, estraneo all’area dell’art. 2395 c.c..
Il ricorrente manca, comunque, del tutto di esplicitare in che modo la nuova prospettazione risarcitoria possa ritenersi compresa in quella originaria, tornando, ancora, nelle osservazioni scritte di udienza alle conclusioni del P.M., a discutere dei “ben trentasei giudizi di merito e di legittimità” intrapresi per vedersi riconoscere la illegittimità dei criteri di ripartizione degli oneri patrimoniali della mai operativa cooperativa, lamentando di essere stato soccombente “nella causa di responsabilità ex art. 2395 c.c. finalmente avviata contro gli amministratori dell’ente sociale” nonostante le plurime colpevoli omissioni a loro addebitate, con una confusa sovrapposizione di fattispecie di responsabilità processuale, quale è quella ex art. 96 c.p.c. e in via generica correlabile con i disposti degli artt. 111 Cost. e 6 Convenzione dei diritti dell’uomo – che peraltro avrebbero dovuto essere fatte valere nei procedimenti in cui le sue ragioni erano state riconosciute- a quella prevista dalla norma sostanziale invocata in questo giudizio.
Né ad escludere la novità della domanda può bastare la circostanza che la Corte di Appello abbia preso atto che il Perrini aveva nella precisazione delle conclusioni” reiterato la richiesta di prova testimoniale articolata nel proposto gravame”, in quanto quella prova egli non ha dedotto nel ricorso, così incorrendo nella violazione del principio di autosufficienza, in tal modo avendo impedito di verificare quale attinenza potessero avere le circostanze articolate con la originaria causa petendi e con i fatti portati a sostegno di essa e quale collegamento prospettassero tra quella e la domanda che la sentenza impugnata ha giudicato nuova, in quanto riferita a disposizioni normative diverse da quelle che attengono alla gestione societaria.
Per ciò che riguarda, poi, la statuizione circa la genericità di gran parte dei motivi di appello, censurata con il II° mezzo di ricorso, è sufficiente a disattenderlo la considerazione che il ricorrente, dopo avere affermato che per il carattere devolutivo dell’appello il principio di specificità dei motivi va inteso senza rigori formalistici, null’altro deduce, in concreto, omettendo persino di precisare perché i motivi di appello, giudicati generici, fossero invece specifici, sia pure nel senso meno formalistico propugnato; e così di contrapporre concrete critiche alle affermazioni della corte territoriale, secondo cui egli si era “limitato a ribadire quanto già sostenuto nelle difese di prime cure, enumerando la copiosa documentazione esibita a sostegno delle proprie affermazioni (analiticamente esaminata dal tribunale) ma senza mai convertire le generiche doglianze in valido e specifico motivo di impugnazione, idoneo ad indicare l’errore che ha inficiato il fondamento della decisone impugnata”.
Tale motivo, dunque, prima ancora che infondato si appalesa inammissibile.
Nell’ordine logico si propone, anteriormente all’esame del terzo e del quarto motivo – che attengono alle conclusioni raggiunte dalla corte di merito in ordine alla domanda riconvenzionale – quello del quinto, con il quale Perrini Pasquale, dopo avere denunziato la violazione degli artt. 1123 e 2395 c.c. e dell’art. 345 c.p.c. , lamenta che la sentenza impugnata abbia sottovalutato la condotta degli amministratori della cooperativa, con riferimento al criterio di ripartizione delle spese condominiali, su cui, pur dando atto che era intervenuta questa corte di legittimità, accogliendo la sua tesi difensiva, nonché altre conformi pronunce dell’autorità giudiziaria, che avevano annullato le delibere societarie pregiudizievoli ai suoi interessi, ha da un lato negato che egli potesse ritenersi integralmente esonerato da ogni obbligo di contribuzione e dall’altro osservato che dai verbali delel assemblee dei soci era risultata tutta l’attività posta in essere dagli amministratori, per l’approvazione delle nuove tabelle di ripartizione delle spese comuni, contro la quale il Perrini si era puntigliosamente servito dei mezzi di tutela offerti dall’ordinamento giuridico, sì da risultare egli stesso responsabile del danno subito in attesa degli innumerevoli giudizi promossi.
A fronte di tale premessa, la censura così formulata – “basterà osservare che, cambiato obtorto collo il criterio di quantificazione delle spese gravanti sui beni comuni, peraltro di esclusiva proprietà del dott. Perrini, l’illegittimità complessiva del sistema adottato, da lunghi anni, dagli amministratori si sarebbe perpetuato, in assenza di più efficaci iniziative, che potevano essere ex artt. 392 e 393 c.p. per il Perrini, affidate esclusivamente al giudice civile: come peraltro ha fatto” – manifesta la sua intrinseca inconsistenza.
Se, infatti, il fondamento dell’addebito, mosso nei gradi di merito, come si evince da quanto la sentenza impugnata espone a f.18, è stato la mala fede “attesa la loro cultura e professionalità che impediva di ignorare la circostanza affermata da sentenze passate in giudicato, secondo cui dovevano essere adottati criteri di ripartizione delle spese comuni secondo il principio di utilità di cui all’art. 1123 c.c. sicchè gli amministratori e la società erano tenuti a predisporre un regolamento condominiale con le tabelle millesimali e ad adeguare i bilanci alla reale situazione creditoria vantata dalla Lamione nei confronti del Perrini”, nessuna critica risulta rivolta alle argomentazioni della corte territoriale, che, dopo avere considerato che il contrasto verteva sulla misura della contribuzione dovuta dal ricorrente e che era risultata tutta l’attività degli amministratori per fare approvare le nuove tabelle di ripartizione, contrastata dai numerosi giudizi proposti da lui, ha concluso” è comunque certo che dagli atti processuali in nessun modo risulta(no) la mala fede e la illiceità del comportamento degli amministratori e della società”. Affermazione alla quale nulla ha opposto il ricorrente, al di là della autogiustificazione di avere dovuto assumere le iniziative giudiziarie per evitare che il sistema adottato dagli amministratori si perpetuasse, che è del tutto in conferente, sia laddove censura la conclusione dei giudici di merito sulla assenza di mala fede, sia laddove lamenta l’accoglimento della domanda riconvenzionale, di cui ai motivi terzo e quarto.
Con essi viene investito il punto della decisione che ha riguardato la pretesa risarcitoria degli amministratori, accolta dai giudici di merito.
La Corte di Appello di Bari ha condiviso l’opinione del tribunale in ordine al fondamento della affermazione di responsabilità, in relazione alla condotta “dolosamente diffamatoria” posta in essere, a loro carico, dal Perrini, attraverso un programma denigratorio e vessatorio, fatto di numerosi esposti e denunzie e manifestato con espressioni che avevano procurato discredito morale e sociale e lesione della reputazione personale a ciascuno di essi; ed ha considerato che, una volta provata tale lesione, il danno è in re ipsa, realizzandosi una perdita di tipo analogo a quella indicata dall’art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore della persona umana, alla quale il risarcimento deve essere commisurato, sia pure in termini di danno biologico.
Pertanto ha ritenuto che fosse risarcibile il danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., tenuto conto dei principi che regolano i rapporti tra azione civile e azione penale, i quali consentono di accertare, anche in via incidentale, la sussistenza di un fatto a rilevanza penale, e dell’ulteriore principio, consolidato, che la tutela dell’onere e della reputazione della persona, contenuta nel vigente ordinamento, consente la qualificazione come illecito civile della diffamazione colposa e ammette che venga risarcito il danno morale, anche in mancanza di querela o in caso di rinunzia.
Ha poi accertato il danno patrimoniale nelle attività supplementari cui gli amministratori erano stati costretti- rispetto ai già gravosi oneri di gestione- “dovendo rintuzzare ad ogni piè sospinto gli ingiusti attacchi condotti dall’attore, così sottraendo tempo ed energie alle attività libero professionali dai medesimi esercitate”, ed ha altresì considerato corretta la utilizzazione del criterio equitativo, essendo proprio nel campo della lesione dei diritti della personalità e dell’onere che la valutazione equitativa trova frequente applicazione, sulla base dei parametri riferiti da elementi di carattere soggettivo, quali la notorietà e la personalità dell’autore e del soggetto passivo del fatto illecito, e ad elementi di carattere oggettivo, quali la gravità delle offese.
Ed ha concluso che corretta era stata la affermazione di questi principi da parte del tribunale, allorché aveva “ravvisato la sussistenza sia del danno patrimoniale sia del danno morale, quantificandone il conseguente obbligo risarcitorio ed esponendone congrua motivazione”.
A fronte di tali argomentazioni il ricorrente, dopo avere rilevato che il fatto lesivo deve essere antigiuridico e deve essere accertato in sede penale; che nessuna iniziativa in quella sede gli amministratori avevano assunto nei suoi confronti e che le sue affermazioni in ordine ai loro abusi erano conseguite alle ingiustizie subite (III° motivo), ha osservato che il giudice di primo grado aveva mancato di trasmettere di ufficio le plurime notitiae criminis al Procuratore della Repubblica e negato che comunque gli amministratori avessero ricevuto ingiusti turbamenti nel loro stato d’animo, tali da realizzare il danno morale, contestando infine che il danno sia in re ipsa (IV° motivo).
Le deduzioni svolte, che omettono qualunque censura alle valutazioni in fatto e in diritto concernenti la liquidazione del danno patrimoniale, per ciò che attiene al non patrimoniale sono assolutamente prive di indicazioni in ordine alle ragioni giuridiche contrapponibili ai rilievi della sentenza impugnata, tanto da appalesarsi apodittiche e generiche.
La corte di merito ha fatto, comunque, corretto uso dei principi affermati da questo giudice di legittimità e dal giudice delle leggi, della ricostruzione dell’illecito a rilevanza penalistica, al punto da non costituire un limite al risarcimento del danno di cui si tratta, in relazione al quale non interessa che il fatto reato sia effettivamente esistente in tutti i suoi elementi e che sia punibile, ma solo che possa astrattamente configurarsi come illecito penale, tanto da poter maggiormente turbare nella sua materialità e coscienza sociale, con l’effetto che, quando possa essere configurato astrattamente come lesione penalmente rilevante, la contemporanea lesione dell’interesse civile deve essere risarcita in termini di danno non patrimoniale (Cass. SS. UU. 6651/1982), alla più evoluta identificazione dell’area di risarcibilità di quest’ultimo, che ha fatto perdere all’art. 2059 c.c. la funzione sanzionatoria, per fargli assumere solo quella tipizzante dei singoli casi di risarcibilità di siffatto pregiudizio, al punto che “ il riferimento al reato contenuto nell’art. 185 c.p., in coerenza con la diversa funzione assolta dalla norma non postula più, come si riteneva per il passato, la ricorrenza di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente nella sua oggettività all’astratta previsione di una figura di reato” (Corte Cost. 11.7.2003 n. 233).
E a prendere atto di tale evoluzione hanno concorso numerose recenti decisioni di questa Corte, che hanno ribadito che il danno non patrimoniale non è più identificabile con il solo danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell’animo, transeunte, determinato dal fatto illecito reato, ma deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi la ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica, senza alcuna soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. (Cass. 16716, 16305, 12124, 8828, 8823, 7283, 7282, 7281/2003); trovando il pregiudizio obiettivo ai diritti che rientrano nei fondamentali attributi della personalità umana, come il decoro, il prestigio, la dignità e la salute, ristoro in applicazione dell’art. 2043 c.c. e fondamento normativo nell’art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili della persona, la cui rilevanza costituzionale è espressa anche attraverso l’immagine, l’onore, il nome, la reputazione, la riservatezza, al di là, dunque, dei limiti previsti per il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da reato (Corte Cost. 479/1987; 184/1986).
Infondato è, dunque, l’assunto che l’antigiuridicità del fatto lesivo debba essere accertata in sede penale, mentre è irrilevante che nessuna iniziativa penalistica abbiano assunto gli amministratori, come è irrilevante la dedotta circostanza che il Perrini avesse ritenuto di avere subito ingiustizie, posto che il suo diritto di critica all’operato della società e dei suoi organi gestori andava, come non ha mancato di rilevare la corte di merito – senza che il punto sia stato oggetto di impugnazione – contenuto nel rispetto del principio del neminem laedere, invece violato con l’uso di espressioni diffamatorie.
Quanto, infine, alla affermazione che il danno d cui si tratta sia in re ipsa, la censura proposta, nel momento in cui si limita ad osservare laconicamente che è sempre richiesta la prova del danno morale, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6507/2001; 11103/1998; 2576/1996), ha osservato “che ove il fatto illegittimo abbia dato luogo ad una lesione della reputazione personale… una volta provata detta lesione il danno è in re ipsa, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quella indicata dall’art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore della persona umana, alla quale il risarcimento deve essere commisurato sia pure in tema di danno biologico”, ed ha aggiunto che non può revocarsi in dubbio che nella specie vi sia stata la lesione del prestigio professionale e dell’onere degli amministratori, intaccati dalla moltitudine di esposti e denunce a firma del Perrini. Affermazioni, che, lungi dal negare la esigenza della prova del sofferto danno morale, evidenziano la sufficienza della accertata lesione della reputazione personale ad integrare, di per sé, la prova anche della sua riduzione o perdita.
Il ricorso principale va, dunque, respinto, e per l’effetto va dichiarato assorbito quello incidentale condizionato.
Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 10.100, di cui 100 per esborsi e 10.000 per onorari.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale alle spese processuali in euro 10.100,00 di cui 100,00 per esborsi e 10.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Roma, 20.12.2004.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 GENNAIO 2005

 

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