Aggiornamento - Civile

Corte di Cassazione, Sezione II Civ., Sentenza del 15 aprile 2002 n. 5426, sul procedimento possessorio
                                     
                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

           Con ricorso al Pretore di Brindisi del 17 gennaio 1995 Alessandro Petrachi esponeva di
           essere proprietario di un fondo rustico in agro di Ostuni, al quale si accedeva attraverso
           un tratturo costituito da una striscia di terreno della quale i coniugi Giuseppe Pace e
           Carmela Corrente avevano operato il parziale sbancamento, impedendogli l'accesso.
           Chiedeva quindi di essere integrato nel possesso del tratturo sul quale assumeva di
           avere esercitato il possesso ininterrottamente dal momento dell'acquisto del fondo
           avvenuto nel 1965. Gli intimati, costituitisi, sostenevano di non avere avuto notizia dai
           loro dante causa dei tratturo in questione, che non era nemmeno individuabile, stante, la
           particolare conformazione del terreno, per cui resistevano alla domanda.
           Il pretore, con ordinanza del 28 febbraio 1995, ordinava ai resistenti di reintegrare il
           Petrachi nel possesso del tratturo e, con sentenza del 9 gennaio 1999, confermava tale
           provvedimento, sebbene a seguito di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. il Tribunale di
           Brindisi avesse revocato il suddetto provvedimento interdittale.
           Avendo i coniugi Pace - Corrente proposto impugnazione in via principale, mentre il
           Petrachi, oltre a resistere al gravame proponeva impugnazione incidentale relativamente
           alla parte della sentenza con la quale era stata disposta la compensazione delle spese
           giudiziali, il Tribunale di Brindisi con sentenza del 13 marzo 2000, rigettava l'appello
           principale e, in accoglimento di quello incidentale, condannava i coniugi Pace - Corrente
           al pagamento delle spese di primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.
           Il tribunale rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti non
           potevano esserci equivoci sulla individuazione del passaggio in questione, sia perché con
           il ricorso introduttivo il tratturo veniva chiaramente indicato come una striscia di terreno
           sopraelevata rispetto al fondo, sia perché lo stesso era facilmente individuabile mediante
           le fotografie prodotte, e gli stessi Pace e Corrente, pur sostenendo che il passaggio
           avveniva per mera tolleranza, nella comparsa di costituzione avevano fatto riferimento
           ad un incerto camminamento realizzato utilizzando le pietre di uno spesso muro a secco
           a confine dei fondi, con ciò riferendosi proprio al tratturo in questione, situato su un
           muro a secco, in posizione sopraelevata.
           Il tribunale rilevava poi che, sebbene il Petrachi sostenesse di esercitare il passaggio in
           virtù del suo diritto di proprietà del fondo, tale diritto non poteva assolutamente
           estendersi anche alla proprietà del tratturo in questione che pertanto doveva ritenersi
           cosa diversa rispetto al fondo, sul quale il Petrachi esercitava solo di fatto una servitù di
           passaggio, avendone il possesso. Detto tratturo si snodava lungo un muraglione situato
           al confine tra la proprietà dei coniugi Pace/Corrente e la proprietà di terzi, trovandosi in
           posizione sopraelevata rispetto al terreno di loro proprietà e, partendo da una strada
           interpoderale, terminava all'interno del fondo di proprietà Petrachi. Tali conclusioni
           trovavano conferma anche negli atti pubblici del 1955 e del 1906 prodotti in giudizio e
           nella ispezione giudiziale dei luoghi compiuta in corso di causa. In base a tali
           considerazioni dovevano ritenersi inattendibili quei testimoni (Angelo ed Ennio Flore, Calò
           e Petrella) che avevano parlato di inesistenza del tratturo in questione, e certamente
           attendibili, invece, quelli (Iaia, Galasso, Putignano) che ne avevano affermato l'esistenza
           ed il suo utilizzo per accedere al fondo Petrachi.
           Infine il tribunale rilevava l'infondatezza della tesi degli appellanti, secondo cui la
           domanda proposta dal Petrachi per il giudizio di merito possessorio da instaurare dopo
           l'ordinanza interdittale sarebbe stata improponibile o improcedibile, avendo il tribunale del
           reclamo rigettato la domanda di tutela cautelare possessoria. Infatti il rigetto della
           domanda di tutela cautelare non preclude in alcun modo la possibilità di proporre il
           giudizio di merito possessorio stante la diversa natura ed i diversi presupposti della tutela
           cautelare rispetto alla tutela di merito.
           Hanno chiesto la cassazione di detta sentenza Giuseppe Pace, in proprio e quale erede di
           Carmela Corrente, intanto deceduta ed anche quale esercente la potestà sulla figlia
           minore Lezia nonché Giovanni e Francesco Pace quali eredi della madre Carmela
           Corrente, in base a cinque motivi di ricorso.
           Il Petrachi resiste con controricorso.

                                     MOTIVI DELLA DECISIONE

           Denunziando la violazione. falsa applicazione ed interpretazione erronea degli artt. 112 e
           669-terdecies c.p.c. i ricorrenti sostengono che il tribunale avrebbe dovuto accogliere la
           loro l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità della domanda proposta dal Petrachi
           con l'atto di citazione per il c.d. merito possessorio, per essere nel frattempo
           sopravvenuto il provvedimento del tribunale del reclamo che aveva revocato l'ordinanza
           interdittale pretorile e rigettato la domanda, statuendo sulle spese. Pur essendo vero
           che tale provvedimento, avendo la stessa natura giuridica di quello impugnato, di regola
           non è suscettibile di passare ingiudicato, né pub essere impugnato per cassazione ai
           sensi dell'art. 111 Cost., deve tuttavia ritenersi, secondo i ricorrenti che quando lo
           stesso - come nel caso di specie - abbia dichiarato l'inesistenza di un possesso tutelabile
           e provveduto sulle spese del procedimento, costituisce sia per il contenuto che per la
           veste formale, una vera e propria sentenza suscettibile di passare in cosa giudicata,
           qualora non venga impugnato nei termini con ricorso per cassazione. Il tribunale avrebbe
           quindi dovuto prendere atto di ciò e della mancata impugnazione di tale sentenza e
           dichiarare l'improponibilità o l'improcedibilità della domanda di merito possessorio proposta
           dal Petrachi dinanzi al pretore.
           Il motivo non è fondato.
           La decisione resa dal tribunale in sede di reclamo, infatti, non poteva essere una
           sentenza, avendo necessariamente la stessa natura del provvedimento interdittale
           impugnato. Peraltro, il fatto che il tribunale con tale provvedimento abbia liquidato le
           spese del giudizio è irrilevante ai fini della determinazione della natura della decisione.
           Infatti le spese andavano in ogni caso liquidate poiché l'ordinanza concludeva il
           procedimento dinanzi al tribunale.
           La questione relativa alle modalità di svolgimento del giudizio possessorio a seguito delle
           modifiche apportate dalla legge 353/1990, ed alla ammissibilità del reclamo avverso
           l'ordinanza del pretore emessa all'esito della fase sommaria di detto giudizio è stata di
           recente affrontata e risolta da questa Corte a sezioni unite nella sentenza n. 1984 del
           24 febbraio 1998, con la quale è stato affermato il principio secondo cui la struttura del
           procedimento possessorio resta caratterizzata da una duplice fase: la prima, di natura
           sommaria, limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati; la seconda, a cognizione
           piena avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria da concludersi con sentenza
           soggetta alle impugnazioni ordinarie. che deve, comunque svolgersi vi sia stato o meno il
           reclamo avverso il provvedimento interdittale di accoglimento o di rigetto. Tale
           reclamabilità è stata infatti prevista per una maggiore tutela dei contendenti e non
           influisce sul giudizio di merito da concludersi a seguito di esame ben più approfondito e
           complesso di tutte le prove raccolte durante l'intero processo.
           Denunziando poi il vizio di difetto di motivazione o di motivazione perplessa e
           pretestuosa, e la violazione e falsa applicazione di norme di legge, i ricorrenti sostengono
           che il tribunale avrebbe desunto l'esistenza del tratturo dalla semplice produzione di
           fotografie e dal fatto che all'atto della costituzione i coniugi Pace avevano parlato di un
           incerto camminamento effettuato sulla sommità di uno spesso muro a secco a confine
           tra i due fondi, senza considerare che di otto testimoni escussi sul punto ben cinque
           avevano escluso l'esistenza del tratturo. Inoltre il tribunale in sede di appello non
           avrebbe tenuto alcun conto delle considerazioni svolte nel provvedimento dello stesso
           tribunale in sede di reclamo né del fatto che il Petrachi aveva ammesso di aver dovuto
           aprire una breccia nel muro di confine con il consenso tacito del precedente proprietario
           del fondo poi acquistato dai coniugi Pace per effettuare trasporti di legna.
           Neppure questo motivo può avere accoglimento.
           Pur denunziando vizi di motivazione e violazione di leggi, infatti in realtà i ricorrenti
           censurano l'interpretazione data dal tribunale alle risultanze processuali con motivazione
           esauriente e priva di vizi logici, avendo fatto riferimento anche alla ispezione dei luoghi
           ed agli atti pubblici prodotti in giudizio, oltre che alle deposizioni rese dai testi
           maggiormente attendibili.
           Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione, falsa applicazione ed
           interpretazione aberrante degli artt. 1168 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché la nullità della
           sentenza e del procedimento, rilevando che mentre il Petrachi aveva sempre sostenuto
           di esercitare il diritto di passaggio sul tratturo ininterrottamente e pubblicamente animo
           domini e iure proprietatis, il tribunale ha ritenuto una diversa qualificazione del possesso
           collegandolo all'esercizio di una servitù di passaggio dando valore alla esistenza di opere
           visibili e permanenti, che potevano essere utili ai fini della usucapione di una servitù ma
           non della tutela possessoria, per la quale occorre dare la prova dell'esercizio della servitù
           sul suolo altrui, e senza alcuna indagine relativa alla sussistenza da parte dei coniugi
           Pace dell'animus spoliandi.
           Il motivo non è fondato. Il giudice, infatti, sulla base delle risultanze processuali può dare
           all'azione proposta una qualificazione diversa da quella sostenuta dall'attore, e quindi
           ravvisare, in materia possessoria, un diverso titolo in base al quale venga esercitato il
           possesso controverso. Ciò che rileva è il fatto
           materiale, cioè il comportamento costituente esercizio del possesso, che il ricorrente ha
           l'onere di provare, mentre la sua qualificazione spetta al giudice, indipendentemente dalla
           prospettazione della parte. Quanto poi all'esistenza di opere visibili e permanenti,
           sebbene si tratti di concetti che solitamente vengono utilizzati per qualificare le servitù
           suscettibili di essere acquistate per usucapione o destinazione del padre di famiglia (c.d.
           servitù apparenti), ciò non esclude affatto che la presenza di tali opere possa essere
           utilizzata quale elemento indiziario per dimostrare l'esercizio di una servitù di questo tipo.
           Infine, per quanto riguarda la presenza dell'animus spoliandi da parte dei coniugi Pace
           nell'operare lo sbancamento del tratturo, si tratta di un elemento solitamente insito nel
           fatto stesso di privare del godimento della cosa il suo possessore contro la sua volontà,
           espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo
           diritto, mentre la volontà contraria allo spoglio da parte del possessore può essere
           esclusa soltanto da circostanze univoche ed incompatibili con l'intento di contrastare il
           fatto illecito come il suo consenso, l'onere della cui prova grava sul soggetto autore dello
           spoglio stesso.
           Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione, falsa applicazione degli artt.
           1066 c.c., 115, 116 e 112 c.p.c. e la motivazione carente, perplessa e lacunosa della
           sentenza, censurando l'interpretazione data dal giudice di appello agli atti prodotti in
           giudizio dalla controparte ed alle testimonianze assunte. Inoltre, secondo i ricorrenti, il
           giudice di merito non avrebbe potuto disporre la reintegrazione del Petrachi nel possesso
           di una servitù di passaggio, poiché costui con il ricorso introduttivo del giudizio aveva
           invece sostenuto di essere proprietario della striscia di terreno in questione.
           Il motivo consiste in una sostanziale riproposizione degli argomenti di cui ai due motivi
           precedenti, per cui si rinvia a quanto detto a proposito degli stessi.
           Infine, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. ed il difetto di
           motivazione della sentenza i ricorrenti lamentano che il tribunale, accogliendo l'appello
           incidentale del Petrachi, abbia posto a loro carico le spese del giudizio di primo grado, sia
           della fase cautelare che di quella di merito.
           Il motivo risulta inammissibile, essendo la regolamentazione delle spese rimessa al potere
           discrezionale del giudice, con l'unico limite della impossibilità di porle a carico - anche
           solo parzialmente - della parte che risulti totalmente vittoriosa.
           L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la
           conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che
           si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

                                             P.Q.M.

           rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione, in favore del
           controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 159,00 oltre a €.
           1.700,00 per onorari.
           Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte
           Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2002.
           DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 APRILE 2002

 

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