Corte di Cassazione, Sezione II Civ., Sentenza del 15 aprile 2002
n. 5426, sul procedimento possessorio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
al Pretore di Brindisi del 17 gennaio 1995 Alessandro Petrachi esponeva
di
essere
proprietario di un fondo rustico in agro di Ostuni, al quale si accedeva
attraverso
un tratturo
costituito da una striscia di terreno della quale i coniugi Giuseppe Pace
e
Carmela
Corrente avevano operato il parziale sbancamento, impedendogli l'accesso.
Chiedeva
quindi di essere integrato nel possesso del tratturo sul quale assumeva
di
avere
esercitato il possesso ininterrottamente dal momento dell'acquisto del
fondo
avvenuto
nel 1965. Gli intimati, costituitisi, sostenevano di non avere avuto notizia
dai
loro dante
causa dei tratturo in questione, che non era nemmeno individuabile, stante,
la
particolare
conformazione del terreno, per cui resistevano alla domanda.
Il pretore,
con ordinanza del 28 febbraio 1995, ordinava ai resistenti di reintegrare
il
Petrachi
nel possesso del tratturo e, con sentenza del 9 gennaio 1999, confermava
tale
provvedimento,
sebbene a seguito di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. il Tribunale
di
Brindisi
avesse revocato il suddetto provvedimento interdittale.
Avendo
i coniugi Pace - Corrente proposto impugnazione in via principale, mentre
il
Petrachi,
oltre a resistere al gravame proponeva impugnazione incidentale relativamente
alla parte
della sentenza con la quale era stata disposta la compensazione delle spese
giudiziali,
il Tribunale di Brindisi con sentenza del 13 marzo 2000, rigettava l'appello
principale
e, in accoglimento di quello incidentale, condannava i coniugi Pace - Corrente
al pagamento
delle spese di primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Il tribunale
rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti non
potevano
esserci equivoci sulla individuazione del passaggio in questione, sia perché
con
il ricorso
introduttivo il tratturo veniva chiaramente indicato come una striscia
di terreno
sopraelevata
rispetto al fondo, sia perché lo stesso era facilmente individuabile
mediante
le fotografie
prodotte, e gli stessi Pace e Corrente, pur sostenendo che il passaggio
avveniva
per mera tolleranza, nella comparsa di costituzione avevano fatto riferimento
ad un
incerto camminamento realizzato utilizzando le pietre di uno spesso muro
a secco
a confine
dei fondi, con ciò riferendosi proprio al tratturo in questione,
situato su un
muro a
secco, in posizione sopraelevata.
Il tribunale
rilevava poi che, sebbene il Petrachi sostenesse di esercitare il passaggio
in
virtù
del suo diritto di proprietà del fondo, tale diritto non poteva
assolutamente
estendersi
anche alla proprietà del tratturo in questione che pertanto doveva
ritenersi
cosa diversa
rispetto al fondo, sul quale il Petrachi esercitava solo di fatto una servitù
di
passaggio,
avendone il possesso. Detto tratturo si snodava lungo un muraglione situato
al confine
tra la proprietà dei coniugi Pace/Corrente e la proprietà
di terzi, trovandosi in
posizione
sopraelevata rispetto al terreno di loro proprietà e, partendo da
una strada
interpoderale,
terminava all'interno del fondo di proprietà Petrachi. Tali conclusioni
trovavano
conferma anche negli atti pubblici del 1955 e del 1906 prodotti in giudizio
e
nella
ispezione giudiziale dei luoghi compiuta in corso di causa. In base a tali
considerazioni
dovevano ritenersi inattendibili quei testimoni (Angelo ed Ennio Flore,
Calò
e Petrella)
che avevano parlato di inesistenza del tratturo in questione, e certamente
attendibili,
invece, quelli (Iaia, Galasso, Putignano) che ne avevano affermato l'esistenza
ed il
suo utilizzo per accedere al fondo Petrachi.
Infine
il tribunale rilevava l'infondatezza della tesi degli appellanti, secondo
cui la
domanda
proposta dal Petrachi per il giudizio di merito possessorio da instaurare
dopo
l'ordinanza
interdittale sarebbe stata improponibile o improcedibile, avendo il tribunale
del
reclamo
rigettato la domanda di tutela cautelare possessoria. Infatti il rigetto
della
domanda
di tutela cautelare non preclude in alcun modo la possibilità di
proporre il
giudizio
di merito possessorio stante la diversa natura ed i diversi presupposti
della tutela
cautelare
rispetto alla tutela di merito.
Hanno
chiesto la cassazione di detta sentenza Giuseppe Pace, in proprio e quale
erede di
Carmela
Corrente, intanto deceduta ed anche quale esercente la potestà sulla
figlia
minore
Lezia nonché Giovanni e Francesco Pace quali eredi della madre Carmela
Corrente,
in base a cinque motivi di ricorso.
Il Petrachi
resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziando
la violazione. falsa applicazione ed interpretazione erronea degli artt.
112 e
669-terdecies
c.p.c. i ricorrenti sostengono che il tribunale avrebbe dovuto accogliere
la
loro l'eccezione
di improponibilità e/o improcedibilità della domanda proposta
dal Petrachi
con l'atto
di citazione per il c.d. merito possessorio, per essere nel frattempo
sopravvenuto
il provvedimento del tribunale del reclamo che aveva revocato l'ordinanza
interdittale
pretorile e rigettato la domanda, statuendo sulle spese. Pur essendo vero
che tale
provvedimento, avendo la stessa natura giuridica di quello impugnato, di
regola
non è
suscettibile di passare ingiudicato, né pub essere impugnato per
cassazione ai
sensi
dell'art. 111 Cost., deve tuttavia ritenersi, secondo i ricorrenti che
quando lo
stesso
- come nel caso di specie - abbia dichiarato l'inesistenza di un possesso
tutelabile
e provveduto
sulle spese del procedimento, costituisce sia per il contenuto che per
la
veste
formale, una vera e propria sentenza suscettibile di passare in cosa giudicata,
qualora
non venga impugnato nei termini con ricorso per cassazione. Il tribunale
avrebbe
quindi
dovuto prendere atto di ciò e della mancata impugnazione di tale
sentenza e
dichiarare
l'improponibilità o l'improcedibilità della domanda di merito
possessorio proposta
dal Petrachi
dinanzi al pretore.
Il motivo
non è fondato.
La decisione
resa dal tribunale in sede di reclamo, infatti, non poteva essere una
sentenza,
avendo necessariamente la stessa natura del provvedimento interdittale
impugnato.
Peraltro, il fatto che il tribunale con tale provvedimento abbia liquidato
le
spese
del giudizio è irrilevante ai fini della determinazione della natura
della decisione.
Infatti
le spese andavano in ogni caso liquidate poiché l'ordinanza concludeva
il
procedimento
dinanzi al tribunale.
La questione
relativa alle modalità di svolgimento del giudizio possessorio a
seguito delle
modifiche
apportate dalla legge 353/1990, ed alla ammissibilità del reclamo
avverso
l'ordinanza
del pretore emessa all'esito della fase sommaria di detto giudizio è
stata di
recente
affrontata e risolta da questa Corte a sezioni unite nella sentenza n.
1984 del
24 febbraio
1998, con la quale è stato affermato il principio secondo cui la
struttura del
procedimento
possessorio resta caratterizzata da una duplice fase: la prima, di natura
sommaria,
limitata all'emanazione dei provvedimenti immediati; la seconda, a cognizione
piena
avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria da concludersi con
sentenza
soggetta
alle impugnazioni ordinarie. che deve, comunque svolgersi vi sia stato
o meno il
reclamo
avverso il provvedimento interdittale di accoglimento o di rigetto. Tale
reclamabilità
è stata infatti prevista per una maggiore tutela dei contendenti
e non
influisce
sul giudizio di merito da concludersi a seguito di esame ben più
approfondito e
complesso
di tutte le prove raccolte durante l'intero processo.
Denunziando
poi il vizio di difetto di motivazione o di motivazione perplessa e
pretestuosa,
e la violazione e falsa applicazione di norme di legge, i ricorrenti sostengono
che il
tribunale avrebbe desunto l'esistenza del tratturo dalla semplice produzione
di
fotografie
e dal fatto che all'atto della costituzione i coniugi Pace avevano parlato
di un
incerto
camminamento effettuato sulla sommità di uno spesso muro a secco
a confine
tra i
due fondi, senza considerare che di otto testimoni escussi sul punto ben
cinque
avevano
escluso l'esistenza del tratturo. Inoltre il tribunale in sede di appello
non
avrebbe
tenuto alcun conto delle considerazioni svolte nel provvedimento dello
stesso
tribunale
in sede di reclamo né del fatto che il Petrachi aveva ammesso di
aver dovuto
aprire
una breccia nel muro di confine con il consenso tacito del precedente proprietario
del fondo
poi acquistato dai coniugi Pace per effettuare trasporti di legna.
Neppure
questo motivo può avere accoglimento.
Pur denunziando
vizi di motivazione e violazione di leggi, infatti in realtà i ricorrenti
censurano
l'interpretazione data dal tribunale alle risultanze processuali con motivazione
esauriente
e priva di vizi logici, avendo fatto riferimento anche alla ispezione dei
luoghi
ed agli
atti pubblici prodotti in giudizio, oltre che alle deposizioni rese dai
testi
maggiormente
attendibili.
Con il
terzo motivo i ricorrenti denunziano la violazione, falsa applicazione
ed
interpretazione
aberrante degli artt. 1168 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché la nullità
della
sentenza
e del procedimento, rilevando che mentre il Petrachi aveva sempre sostenuto
di esercitare
il diritto di passaggio sul tratturo ininterrottamente e pubblicamente
animo
domini
e iure proprietatis, il tribunale ha ritenuto una diversa qualificazione
del possesso
collegandolo
all'esercizio di una servitù di passaggio dando valore alla esistenza
di opere
visibili
e permanenti, che potevano essere utili ai fini della usucapione di una
servitù ma
non della
tutela possessoria, per la quale occorre dare la prova dell'esercizio della
servitù
sul suolo
altrui, e senza alcuna indagine relativa alla sussistenza da parte dei
coniugi
Pace dell'animus
spoliandi.
Il motivo
non è fondato. Il giudice, infatti, sulla base delle risultanze
processuali può dare
all'azione
proposta una qualificazione diversa da quella sostenuta dall'attore, e
quindi
ravvisare,
in materia possessoria, un diverso titolo in base al quale venga esercitato
il
possesso
controverso. Ciò che rileva è il fatto
materiale,
cioè il comportamento costituente esercizio del possesso, che il
ricorrente ha
l'onere
di provare, mentre la sua qualificazione spetta al giudice, indipendentemente
dalla
prospettazione
della parte. Quanto poi all'esistenza di opere visibili e permanenti,
sebbene
si tratti di concetti che solitamente vengono utilizzati per qualificare
le servitù
suscettibili
di essere acquistate per usucapione o destinazione del padre di famiglia
(c.d.
servitù
apparenti), ciò non esclude affatto che la presenza di tali opere
possa essere
utilizzata
quale elemento indiziario per dimostrare l'esercizio di una servitù
di questo tipo.
Infine,
per quanto riguarda la presenza dell'animus spoliandi da parte dei coniugi
Pace
nell'operare
lo sbancamento del tratturo, si tratta di un elemento solitamente insito
nel
fatto
stesso di privare del godimento della cosa il suo possessore contro la
sua volontà,
espressa
o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo
diritto,
mentre la volontà contraria allo spoglio da parte del possessore
può essere
esclusa
soltanto da circostanze univoche ed incompatibili con l'intento di contrastare
il
fatto
illecito come il suo consenso, l'onere della cui prova grava sul soggetto
autore dello
spoglio
stesso.
Con il
quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione, falsa applicazione
degli artt.
1066 c.c.,
115, 116 e 112 c.p.c. e la motivazione carente, perplessa e lacunosa della
sentenza,
censurando l'interpretazione data dal giudice di appello agli atti prodotti
in
giudizio
dalla controparte ed alle testimonianze assunte. Inoltre, secondo i ricorrenti,
il
giudice
di merito non avrebbe potuto disporre la reintegrazione del Petrachi nel
possesso
di una
servitù di passaggio, poiché costui con il ricorso introduttivo
del giudizio aveva
invece
sostenuto di essere proprietario della striscia di terreno in questione.
Il motivo
consiste in una sostanziale riproposizione degli argomenti di cui ai due
motivi
precedenti,
per cui si rinvia a quanto detto a proposito degli stessi.
Infine,
denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. ed il
difetto di
motivazione
della sentenza i ricorrenti lamentano che il tribunale, accogliendo l'appello
incidentale
del Petrachi, abbia posto a loro carico le spese del giudizio di primo
grado, sia
della
fase cautelare che di quella di merito.
Il motivo
risulta inammissibile, essendo la regolamentazione delle spese rimessa
al potere
discrezionale
del giudice, con l'unico limite della impossibilità di porle a carico
- anche
solo parzialmente
- della parte che risulti totalmente vittoriosa.
L'infondatezza
di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello
stesso e la
conseguente
condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio,
che
si liquidano
nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta
il ricorso e condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione, in favore
del
controricorrente,
delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 159,00 oltre
a €.
1.700,00
per onorari.
Così
deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile
della Corte
Suprema
di Cassazione, il 10 gennaio 2002.
DEPOSITATO
IN CANCELLERIA IL 15 APRILE 2002
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