La sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Puccetti Edo, Puccetti Giampiero, Puccetti Luciano, Puccetti Giuliana,
Lenci Alessandro, elettivamente domiciliati in Roma via Bertoloni 1/E,
presso lo studio dell'avvocato Carlo Moracci, che li difende unitamente
all'avvocato Marcello Pellegri, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
Tuccori Marco, elettivamente domiciliato in Roma via Franco Michelini
Tocci 50, presso lo studio dell'avvocato Carlo Visconti, che lo difende
unitamente all'avvocato Gian Piero Nicolai, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè contro
San Filippo Atletico Lucca Sporting Club, Tuccori Guido, Bertolini
Rolando;
- intimati -
avverso la sentenza n. 374/00 della Corte d'Appello di Firenze, sezione
seconda emessa il 19/10/99, depositata il 29/02/00; RG. 2121/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/09/04 dal Consigliere Dott. Renato Perconte Licatese;
udito l'Avvocato Moracci Carlo;
udito l'Avvocato Visconti Carlo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Puccetti Edo, Giampiero, Luciano e Giuliana e Lenci Alessandro
convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Lucca, l'associazione
San Filippo Atletico Lucca "Sporting Club" (già Associazione
Sportiva Atletico Lucca S.C.) nonché i soci Tuccori Guido,
Bertolini Ronaldo e Tuccori Marco, per sentirli condannare in solido al
risarcimento dei danni per il mancato rilascio, alla data del 31 agosto
1991 (come disposto dal pretore di Lucca), di un appezzamento di
terreno concesso in locazione all'Associazione Sportiva Atletico Lucca
S.C. con contratto del 31 luglio 1996.
Il Tribunale, con sentenza del 29 luglio 1997, in accoglimento della
domanda, condannava ai danni, liquidati in lire 60 milioni, oltre agli
accessori, l'associazione non riconosciuta San Filippo Atletico Lucca e
Tuccori Marco, quest'ultimo nella qualità di socio contraente in
nome e per conto della prima.
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 29 febbraio 2000, ha
invece assolto dalla domanda il Tuccori.
Ricorrono per la cassazione i Puccetti e il Lenci, con un unico motivo.
Resiste con controricorso il Tuccori.
Le altre parti (San Filippo Atletico Lucca "Sporting Club"; Tuccori
Guido; Bertolini Rolando) non hanno svolto difese.
I ricorrenti e il resistente hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 38, 1590 e 1591
c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), deducono che obbligato a risarcire il
maggior danno derivato dalla ritardata restituzione del bene concesso
in locazione non poteva essere altri se non il Tuccori, ovvero colui
che, in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, ebbe a
stipulare, in veste di conduttore, il relativo contratto, coinvolgendo
così "ope legis" anche la propria, personale e solidale
responsabilità nei confronti dei locatori.
Del tutto erroneo perciò il ragionamento della Corte d'Appello,
secondo cui le conseguenze patrimoniali della ritardata restituzione
non potrebbero esser poste a carico del Tuccori soltanto a cagione del
lungo tempo (15 anni) trascorso dalla conclusione del contratto,
perché, così argomentando, il giudice del gravame non
solo disconosce il naturale ambito di applicazione delle norme citate
in rubrica ma dimentica che la restituzione della cosa locata, con la
conseguente responsabilità in caso di mora, é una delle
obbligazioni cui il conduttore è tenuto per legge.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, premesso che il Tuccori ha stipulato per
l'associazione il contratto di locazione per cui è causa nel
1976 e che nel giudizio conseguente all'intimazione della licenza per
finita locazione come negli atti successivi per lo S.C. ha sempre agito
il presidente Bartolini Rolando; rileva che, essendo il danno per cui
è causa conseguenza non del contratto iniziale ma del mancato
rispetto del termine di rilascio (Comportamento questo ulteriore e
successivo, addebitabile a chi all'epoca agiva per l'associazione), a
nessun titolo deve risponderne il Tuccori, "per il solo fatto di aver
posto in essere, quindici anni prima, il contratto stesso".
Ebbene, rileva il Collegio, ai sensi dell'art. 38 c.c., se, da un lato,
"per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo
comune"; dall'altro "delle obbligazioni stesse rispondono anche
personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per
conto dell'associazione".
Questa responsabilità personale e solidale di colui che ha agito
in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta (collegata, si
badi, non alla mera titolarità della rappresentanza
dell'associazione, ma all'attività negoziale concretamente
svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti
obbligatori fra questa e i terzi: Cass. 20 luglio 1998 n. 7111 e 21
maggio 1998 n. 5089) non concerne tuttavia, neppure in parte, un debito
proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non
sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria
dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente
natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile
fra quelle di garanzia ‘ex lege’, assimilabili alla fidejussione (Cass.
6 agosto 2002 n. 11759; 4 marzo 2000 n. 2471; 27 dicembre 1991 n.
13946).
E pertanto, per logica conseguenza di quanto detto, la
responsabilità in discorso non grava su tutti coloro che,
essendo successivamente a capo dell'associazione, ne assumono la
rappresentanza, ma riguarda esclusivamente le persone che hanno agito
in nome e per conto dell'associazione, a tutela dei terzi che con esse
siano venuti in rapporto negoziale, facendo affidamento sulla loro
solvibilità e sul loro patrimonio personale; sicché il
semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio non
comporta alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto
subentrante (Cass. 7 aprile 1992 n. 4266). Corrispondentemente la detta
responsabilità permane in capo a chi ha agito anche dopo la
perdita del potere di rappresentanza, onde il presidente di
un'associazione non riconosciuta é passivamente legittimato
all'azione del creditore anche dopo la cessazione dalla carica, con
riguardo alle obbligazioni che risalgano al periodo in cui ha
esercitato le funzioni di presidente (Cass. 29 dicembre 1976 n. 4747).
Ed allora, posto che la responsabilità per la ritardata
restituzione dell'immobile locato, sancita dall'art. 1591 c.c.,
é pacificamente contrattuale (Cass. 23 maggio 2002 n. 7546 e 14
aprile 2000 n. 4864), la natura accessoria, e ‘lato sensu’
fidejussoria, dell'obbligazione assunta dall'allora rappresentante
dell'associazione Tuccori Marco (avente, proprio per la sua
successorietà, stesso contenuto ed estensione dell'obbligazione
principale) rende inevitabile che il medesimo risponda, personalmente e
solidalmente, verso i locatori, dell'inadempimento, imputabile
all'associazione, dell'obbligo di riconsegna dell'immobile alla
scadenza della locazione, come fosse un inadempimento proprio, e quindi
del pregiudizio economico ai medesimi derivatone.
In altri termini, con la sottoscrizione, nel 1975, del contratto
locativo in nome e per conto dell'associazione, il Tuccori ha assunto
la veste di garante 'ex lege' dell'adempimento, da parte
dell'associazione, di tutte indistintamente le obbligazioni del
conduttore, inclusa naturalmente quella di riconsegnare l'immobile alla
scadenza (art. 1590 1° comma c.c.) e, nel caso di ritardo nella
consegna, di risarcire ai locatori il danno (art. 1591 c.c.): obbligo
di garanzia sopravvissuto, nel Tuccori, per quanto detto, alla perdita
della rappresentanza e non trasmesso ai rappresentanti a lui succeduti,
e dunque legittimamente azionato (anche) contro di lui dal Puccetti e
Lenci.
Basta insomma la 'mora restituendi' di chi, alla scadenza, agiva per
l'associazione (e quindi dell'associazione, responsabile primaria ai
sensi dell'art. 38 c.c.) per rendere operante il vincolo personale e
accessorio del Tuccori; o, per meglio dire, proprio l'inadempimento del
nuovo rappresentante dell'associazione, lungi dal costituire, come
vorrebbe la Corte di merito, un'esimente per il Tuccori, integra
l'antecedente logico giuridico necessario e sufficiente della sua
solidale esposizione.
Consegue all'accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza
impugnata, col rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione,
al giudice di pari grado designato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra Sezione della
Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso a Roma, addì 16 settembre 2009.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 12 GENNAIO 2005
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