La sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Vincenzo COLARUSSO - Rel. Consigliere -
Dott. Massimo ODDO - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Romano Luigi, in proprio, elettivamente domiciliato in Roma Via
Crescenzio 25, presso lo studio dell'avvocato Paolo Longo, che pure lo
difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Bellotti Giovanna;
- intimata -
avverso la sentenza n. 442/02 del Giudice di Pace di Brescia,
depositata il 18/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/01/05 dal consigliere Dott. Vincenzo Colarusso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Eduardo Vittorio Scardaccione che ha concluso per raccoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Luigi Romano convenne innanzi al giudice di pace di Brescia
Bellotti Giovanna per sentirla condannare al pagamento in suo favore
della somma di L. 1.464.420, oltre interessi, a titolo di spettanze
professionali.
La convenuta si costituì eccependo la prescrizione presuntiva
del credito, ex art. 2956 cc..
Il giudice di pace non ammise il giuramento decisorio, deferito
dall'attore alla convenuta sull'affermazione dell'avvenuto (o non
avvenuto) pagamento e, ritenendo che fosse maturata la prescrizione
decennale del diritto di credito, rigettò, per tale ragione, la
domanda, con sentenza del 18.3.2002, avverso la quale il Romano ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, contenenti
tre censure.
La Bellotti non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura il ricorrente lamenta la mancata ammissione del
giuramento decisorio, motivata dal giudice di pace sul rilievo che la
prescrizione maturata era quella decennale e non la presuntiva,
riguardata dal giuramento.
Con la seconda censura il ricorrente lamenta che il giudice di pace
abbia, di ufficio, rilevato la prescrizione ordinaria nonostante che
questa non fosse stata eccepita dalla convenuta la quale si era
limitata ed eccepire la sola prescrizione presuntiva.
L'esame di quest'ultima censura è logicamente pregiudiziale
atteso che la decisione su di essa influisce sulla ammissibilità
del giuramento decisorio.
La censura è fondata.
La stessa sentenza dà atto che la convenuta aveva eccepita la
sala prescrizione presuntiva e la parte, nelle conclusioni riportate in
epigrafe, insistette nel rigetto della domanda in accoglimento della
eccepita prescrizione.
La sentenza impugnata fonda, invece, il rigetto della domanda sul
maturarsi della prescrizione decennale (stil. ordinaria).
Ebbene, i due tipi di prescrizione, secondo la giurisprudenza e la
prevalente dottrina, si distinguono profondamente fra di loro in quanto
quella presuntiva non determina l'estinzione della obbligazione ma
stabilisce una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto
pagamento del debito, di tal che colui che la oppone, si espone al
rigetto della stessa non solo se ammette di non aver estinto
l'obbligazione ma anche se contesta l'insorgenza di essa, mentre quella
ordinaria si basa sul mero decorso del tempo che estingue il debito,
non limitandosi a presumerne il pagamento, così che il debitore
può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti
l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto
l'obbligazione.
La sostanziale differenza tra le due prescrizioni comporta, sul piano
processuale, non solo e non tanto l'incompatibilità logica della
contemporanea proposizione delle due eccezioni nello stesso processo,
quanto l'onere per la parte che eccepisce la prescrizione di tipizzare
la stessa specificando se intenda avvalersi di quella presuntiva o di
quella estintiva, pur se nell'ambito di quest'ultima non è
necessario che la parte ne identifichi il tipo legale con la
indicazione della durata del termine, spettando al giudice, una volta
eccepita la prescrizione estintiva, identificare, sulla base del
principio Tura novit curia, quale si il termine di prescrizione
applicabile secondo la varie ipotesi previste dalla legge (Cass. SS.
UU. 10955/02).
Nel caso di specie, quindi, l'eccezione di prescrizione presuntiva non
poteva ritenersi estesa anche alle ipotesi di prescrizione estintiva,
cosicchè questa è stata dal giudice erroneamente rilevata
di ufficio, in contrasto col principio di cui all'art. 112 cpc.
Il ricorrente, sebbene con erronea indicazione della norma violata
(art. 99 c.p.c. anzichè, art. 112 c.p.c.) ha, nella sostanza,
dedotto la violazione di legge processuale nel secondo profilo di
censura.
Il giudice a quo, pertanto, non solo ha errato nel rilevare di ufficio
la maturata prescrizione ordinaria ma, una volta accertato, che la
convenuta aveva eccepito la sola prescrizione presuntiva, era tenuto ad
ammettere il giuramento decisiorio, previa verifica della corretta
formulazione del(i) relativo(i) capitolo(i).
Diventava di conseguenza irrilevante l'indagine sulla interruzione
della prescrizione con riferimento a quella estintiva, che forma
oggetto della terza censura.
Il ricorso, in conclusione, va accolto per quanto di ragione, nei
limiti si cui alla motivazione che precede, e la sentenza deve essere
cassata con rinvio ad altro giudice di pace di Brescia, il quale
provvederà anche sulla spese del presente giudizio (art. 385
u.c. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di
Brescia.
Così deciso in Roma addì 10 gennaio 2005.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 FEBBRAIO 2005
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