Aggiornamento - Civile

Cass. Civ., sez. II, 21 febbraio 2005 n. 3443 sulla prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva

 

 

La sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. Vincenzo COLARUSSO - Rel. Consigliere -
Dott. Massimo ODDO - Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Romano Luigi, in proprio, elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 25, presso lo studio dell'avvocato Paolo Longo, che pure lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

Bellotti Giovanna;

- intimata -

avverso la sentenza n. 442/02 del Giudice di Pace di Brescia, depositata il 18/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/05 dal consigliere Dott. Vincenzo Colarusso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Avv. Luigi Romano convenne innanzi al giudice di pace di Brescia Bellotti Giovanna per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 1.464.420, oltre interessi, a titolo di spettanze professionali.
La convenuta si costituì eccependo la prescrizione presuntiva del credito, ex art. 2956 cc..
Il giudice di pace non ammise il giuramento decisorio, deferito dall'attore alla convenuta sull'affermazione dell'avvenuto (o non avvenuto) pagamento e, ritenendo che fosse maturata la prescrizione decennale del diritto di credito, rigettò, per tale ragione, la domanda, con sentenza del 18.3.2002, avverso la quale il Romano ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, contenenti tre censure.
La Bellotti non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura il ricorrente lamenta la mancata ammissione del giuramento decisorio, motivata dal giudice di pace sul rilievo che la prescrizione maturata era quella decennale e non la presuntiva, riguardata dal giuramento.
Con la seconda censura il ricorrente lamenta che il giudice di pace abbia, di ufficio, rilevato la prescrizione ordinaria nonostante che questa non fosse stata eccepita dalla convenuta la quale si era limitata ed eccepire la sola prescrizione presuntiva.
L'esame di quest'ultima censura è logicamente pregiudiziale atteso che la decisione su di essa influisce sulla ammissibilità del giuramento decisorio.
La censura è fondata.
La stessa sentenza dà atto che la convenuta aveva eccepita la sala prescrizione presuntiva e la parte, nelle conclusioni riportate in epigrafe, insistette nel rigetto della domanda in accoglimento della eccepita prescrizione.
La sentenza impugnata fonda, invece, il rigetto della domanda sul maturarsi della prescrizione decennale (stil. ordinaria).
Ebbene, i due tipi di prescrizione, secondo la giurisprudenza e la prevalente dottrina, si distinguono profondamente fra di loro in quanto quella presuntiva non determina l'estinzione della obbligazione ma stabilisce una presunzione iuris tantum, ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, di tal che colui che la oppone, si espone al rigetto della stessa non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se contesta l'insorgenza di essa, mentre quella ordinaria si basa sul mero decorso del tempo che estingue il debito, non limitandosi a presumerne il pagamento, così che il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione.
La sostanziale differenza tra le due prescrizioni comporta, sul piano processuale, non solo e non tanto l'incompatibilità logica della contemporanea proposizione delle due eccezioni nello stesso processo, quanto l'onere per la parte che eccepisce la prescrizione di tipizzare la stessa specificando se intenda avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, pur se nell'ambito di quest'ultima non è necessario che la parte ne identifichi il tipo legale con la indicazione della durata del termine, spettando al giudice, una volta eccepita la prescrizione estintiva, identificare, sulla base del principio Tura novit curia, quale si il termine di prescrizione applicabile secondo la varie ipotesi previste dalla legge (Cass. SS. UU. 10955/02).
Nel caso di specie, quindi, l'eccezione di prescrizione presuntiva non poteva ritenersi estesa anche alle ipotesi di prescrizione estintiva, cosicchè questa è stata dal giudice erroneamente rilevata di ufficio, in contrasto col principio di cui all'art. 112 cpc.
Il ricorrente, sebbene con erronea indicazione della norma violata (art. 99 c.p.c. anzichè, art. 112 c.p.c.) ha, nella sostanza, dedotto la violazione di legge processuale nel secondo profilo di censura.
Il giudice a quo, pertanto, non solo ha errato nel rilevare di ufficio la maturata prescrizione ordinaria ma, una volta accertato, che la convenuta aveva eccepito la sola prescrizione presuntiva, era tenuto ad ammettere il giuramento decisiorio, previa verifica della corretta formulazione del(i) relativo(i) capitolo(i).
Diventava di conseguenza irrilevante l'indagine sulla interruzione della prescrizione con riferimento a quella estintiva, che forma oggetto della terza censura.
Il ricorso, in conclusione, va accolto per quanto di ragione, nei limiti si cui alla motivazione che precede, e la sentenza deve essere cassata con rinvio ad altro giudice di pace di Brescia, il quale provvederà anche sulla spese del presente giudizio (art. 385 u.c. c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Brescia.
Così deciso in Roma addì 10 gennaio 2005.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 21 FEBBRAIO 2005

 


 

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