Aggiornamento - Civile

Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 2444 del 20 febbraio 2001, sul diritto al rimborso delle spese in caso di intervento cardiochirurgico  urgente in strutture private

                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23 gennaio 1997, C. S. esponeva che in data 25 ottobre 1995, a seguito di infarto miocardico acuto inferiore, era stato ricoverato presso la Casa di Cura(omissis), e che in data 9 novembre 1995, dimessosi da detta clinica, era stato inviato al Centro Cardiologico (omissis) per essere sottoposto ad intervento cardiochirurgico, ove era rimasto ricoverato sino al 16 novembre 1995 e quindi dimesso, in quanto tale Centro non era in grado in tempi brevi di effettuare l'intervento previsto.
 Aggiungeva che, per tale ragione, aveva cercato altra clinica convenzionata con la U.S.S.L. che potesse operarlo con la necessaria urgenza, senza esito positivo, sicché era stato costretto a  rivolgersi alla Casa di Cura (omissis), ove era stato ricoverato e sottoposto al previstointervento chirurgico in data 28 novembre 1995, con successivo ricovero in data 6 dicembre 1995 per l'occorrente recupero postoperatorio. Soggiungeva che invano aveva richiesto alla USSL n. 11 di (omissis) la restituzione delle somme versate alla Casa di Cura (omissis) e alla Clinica (omissis) e quantificate in lire 73.735.984. Tanto premesso, chiedeva al Pretore di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, che la USSL  n. 11 fosse condannata a rifondergli la somma di lire 60.588.787, pari all'80% delle somme versate, ex art. 4 della legge regionale n. 36/93, o la maggior o minor somma ritenuta dal Pretore, oltre interessi e rivalutazione.
 Si costituiva l'Azienda USSL 11, in persona del Direttore Generale, ed eccepiva in via              preliminare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e l'incompetenza del Pretore in funzione di
giudice del lavoro.
Nel merito, contestava quanto dedotto dalla controparte, chiedendo il rigetto della domanda.                       Istruita la causa documentalmente e mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio                medico–legale, con sentenza del 9 aprile 1998, il Pretore condannava la resistente al                        pagamento, in favore di C. S., della somma di lire 50.000.000, a titolo di rimborso delle spese                        sostenute presso la Casa di Cura (omissis), oltre agli interessi dal 121° giorno dalla domanda                        amministrativa al saldo.
 Avverso tale decisione proponeva appello il Direttore Generale della Azienda Ospedaliera                        (omissis), con sede in (omissis), in qualità di Commissario Liquidatore in nome e per conto                        della ex Azienda USSL n. 11, censurandola.  Con sentenza dell'11 febbraio – 15 marzo 1999, l'adito Tribunale di Bergamo confermava la sentenza di primo grado, osservando che l'assenza di autorizzazione preventiva da parte lla USSL all'intervento presso un luogo di cura non pubblico, ove esso sia necessitato da ragioni di urgenza, comportanti pericolo di vita, o di aggravamento della malattia, o di non adeguata guarigione – come nel caso di specie, secondo quanto accertato dal CTU – non  escludeva di per sé la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento ex post del concorso
 dell'USSL alle spese sostenute dal soggetto interessato, in considerazione della preminente                        tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost.
Per la cassazione di tale decisione, il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera (omissis), ha
 proposto un primo ricorso – siglato dall'avv.to (omissis) – notificato il 19 maggio 1999, e quindi
  un secondo ricorso, identico al primo, notificato il 18 giugno 1999, ma sottoscritto, oltre che                        siglato, dallo stesso avv. (omissis), con cui sono stati formulati due motivi, ulteriormente                  illustrati da memori.
 Resiste C. S. con un duplice controricorso.
                       MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, identici nel contenuto, proposti dal                        Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera (omissis), trattandosi di impugnazioni avverso la                        medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Il primo ricorso, tuttavia, recando in calce solo una sigla                        indecifrabile, va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., non risultando sottoscritto                        dall'avvocato munito di procura.
Con i due proposti mezzi d'impugnazione, da trattarsi congiuntamente perché strettamente                        connessi, l'Ente ricorrente denuncia violazione dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985 n. 595,                        dell'art. 2 della legge regionale Lombardia 5 novembre 1993 n. 36 e dell'art. 12, primo comma,                        delle preleggi, nonché difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.                        360, nn. 3 e 5 c.p.c.)..In particolare, il ricorrente fa riferimento all'art. 3 della legge statale n. 595/1985, il quale, regolando la materia delle prestazioni sanitarie erogabili in forma indiretta, stabilisce che dette prestazioni possono essere erogate “nel caso in cui le strutture pubbliche o                        convenzionate siano nella impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta” e quindi                        demanda alle leggi regionali la definizione delle “modalità per accedere alle prestazioni e per        ottenere il concorso nella spesa sostenuta”. A tal fine, è stata emanata la legge regionale 5 novembre 1993 n. 36 che, all'art. 2, dopo aver precisato che la forma di assistenza indiretta può verificarsi solo nel caso in cui le strutture pubbliche o private convenzionate siano nella impossibilità di erogare l'assistenza in forma diretta o di erogarla tempestivamente, ha chiarito, al secondo comma, il significato di “tempestività” della erogazione sanitaria precisando che ciò si verifica quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell'assistito, ovvero precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure. Poiché questa situazione corrisponde alla fattispecie in esame, l'Ente ricorrente denuncia, più specificamente, una violazione di legge in relazione al terzo comma dello stesso art. 2, il quale  precisa che l'assistenza in forma indiretta deve essere preventivamente autorizzata dalle competenti USSL.Nel caso in esame, infatti, C. S. non avrebbe seguito la procedura prevista dalla legge per avere il rimborso delle spese, non avendo richiesta alcuna autorizzazione preventiva alla USSL, essendosi limitato ad inviare la nota delle spese sostenute, una volta dimessosi dopo l'intervento. La questione che si pone è dunque se la preventiva autorizzazione della USSL abbia carattere inderogabile – come sostiene il ricorrente - o invece non trovi applicazione allorché il cittadino si trovi in una situazione di grave crisi di salute, con imminente pericolo anche per la sua vita,  come invece ritenuto dal Giudice “a quo”.                       Tale seconda alternativa appare – a giudizio del Collegio – meritevole di accoglimento.
Essa si fonda sulla considerazione che il diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria trova il suo                        fondamento nell'art. 32, primo comma, della Costituzione che, ribadendo un principio già                        esistente nell'ordinamento giuridico, ha esplicitamente enunciato che il diritto primario alla                        tutela della salute, quale “fondamentale diritto dell'individuo”, rientra fra quelli inviolabili della                        persona ed è oggetto, pertanto, di incondizionata protezione.Sulla base di tale presupposto, la giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. S.U. 10 marzo 1999 n. 117) che nell'ipotesi in cui a fondamento della domanda di un assistito dal servizio sanitario nazionale, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla Regione, vengano dedotte ragioni di urgenza (che comportano per l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione evitabili soltanto con cure tempestive nonottenibili dalla struttura pubblica), manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione, non essendo rilevante in contrario la eventuale discrezionalità tecnica nell'apprezzamento del motivo di urgenza, atteso che oggetto della domanda è il  diritto primario e fondamentalmente alla salute, il cui necessario temperamento con altri                        interessi, pure costituzionalmente protetti (quali la esistenza delle risorse del servizio                        sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con leggi, regolamenti ed atti                        amministrativi generali), non vale a privarlo della consistenza di diritto soggettivo perfetto,                        tutelabile innanzi al giudice ordinario.
Nella specie, il Tribunale di Bergamo, condividendo la valutazione del Pretore, fondata sulla                        espletata consulenza tecnica, ha accertato che l'intervento doveva essere praticato                        sollecitamente, pena la compromissione in maniera definitiva del risultato dell'intervento                        medesimo, pervenendo quindi all'accertamento che nel caso in esame si verteva in “un vero                        stato di necessità di intervento”.Pertanto, adeguandosi alle considerazioni sopra esposte ed applicando quindi i principi in esse enunciati, ha correttamente sostenuto che C. S., pur in mancanza di preventiva autorizzazione, ben poteva richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'intervento
chirurgico effettuato presso un centro specializzato esterno alla struttura pubblica o                        convenzionata.Il ricorso va, quindi rigettato.
Le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
                       PER QUESTI MOTIVI
 La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso n. 10839/99 e rigetta quello cntrassegnato dal n. 12157/99. Condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate  in lire 64.000, oltre lire 3.500.000 per onorari.
 

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