Aggiornamento - Civile

 

 Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2004, n. 23086,sull'azione di rivendicazione e restituzione di un bene

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 13 dicembre 1996 Tarim Unal conveniva dinanzi al Pretore di Torino Citriniti Michele chiedendo di accertare l'occupazione abusiva e senza titolo di una cantina di proprietà di esso attore da parte di costui e pertanto di condannarlo a rilasciargliela.
Il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva perché essa gli era stato locata fin dal 31 marzo 1994 da Mirabelli Cinzia unitamente all'alloggio e quale pertinenza dello stesso, alla medesima intestato, e pertanto la domanda doveva essere rivolta contro costei. Nel merito affermava la legittimità dell'occupazione in base al predetto titolo.
Con sentenza dell'11 gennaio 1999 il Pretore accoglieva la domanda perché dagli atti risultava che la proprietà della cantina di cui era stato chiesto il rilascio apparteneva all'attore, mentre dagli atti prodotti dal convenuto risultava che la cantina della Mirabelli era contraddistinta con altro numero di catasto.
Proponeva appello il Citriniti perché il Tarim aveva specificato di esercitare un'azione di restituzione - che ha natura personale - ed aveva escluso di aver proposto sia un'azione petitoria che possessoria - entrambe esercitabili soltanto nei confronti del locatore - possessore, per conto del quale deteneva la cantina - e quindi il giudice di primo grado non aveva il potere di risolvere una questione petitoria, mentre l'azione personale di restituzione era infondata perché non vi era nessun rapporto giuridico tra lui e il Tarim, viceversa essendo valido ed efficace il suo titolo di detenzione della cantina. Concludeva per la riforma della sentenza di primo grado.
Il gravame era accolto dal Tribunale di Torino, con sentenza del 26 maggio 2000, sulle seguenti considerazioni: 1) il Tarim aveva espressamente specificato di aver esperito un'azione personale di restituzione, e non reale; 2) l'azione esercitata presupponeva che l'attore avesse un diritto alla riconsegna della cantina in base ad un rapporto giuridico intercorso con il convenuto; 3) pertanto era irrilevante la prova del diritto di proprietà o di possesso del Tarim, mentre la prova del titolo giuridico in base ai quale il Citriniti era obbligato a restituirgli la cantina era mancata.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione Tarim Unal per due motivi, cui resiste Citriniti Michele. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso il Tarim deduce: "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 e segg. c.c., art. 115, 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)".
Il proprietario che agisce per la restituzione della cosa è sufficiente dimostri il suo diritto reale, mentre incombe al detentore che afferma la titolarità di un diritto di godimento l'obbligo di provare la legittimità della propria detenzione. E mentre il Tarim aveva provato la proprietà della cantina, il Citriniti non aveva provato il diritto alla detenzione in base ad un titolo proveniente da detto proprietario ovvero a lui opponibile, tale non potendo essere il contratto di locazione proveniente da terzi. Il Tribunale, travolgendo i principi sull'onere della prova, ritiene irrilevante il fatto costitutivo della proprietà del bene da parte del Tarim e pretende di imporgli di dimostrare anche che non esistono fatti impeditivi allo stesso diritto e pur se è pacifico che con il Citriniti non è intercorso alcun rapporto giuridico.
Il motivo è infondato.
1.1- E' opportuno preliminarmente richiamare la distinzione tra l'azione di rivendica e quella di restituzione. La prima ha carattere reale ed è fondata sul diritto di proprietà di un bene, di cui l'attore assume di esser titolare, ma di non averne la materiale disponibilità: é esperibile contro chiunque, di fatto, possiede o detiene il bene (art. 948 cod. civ.), ed è volta ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà di esso e a riaverne il possesso. La seconda è fondata sull'inesistenza, ovvero sul sopravvenuto venir meno, di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne disponga per averlo ricevuto da colui che glielo richiede o dal suo dante causa - e per questo ha natura personale - ed è volta, previo accertamento di tale mancanza, ad attuare il diritto - personale - alla consegna del bene. Pertanto in quest'ultimo caso l'attore non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà, bensì può limitarsi ad allegare l'insussistenza ab origine, oppure il successivo venir meno - per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso del titolo giuridico legittimante la detenzione del bene da parte del convenuto, che perciò è obbligato a restituirlo.
Evidentemente le due azioni sono distinte, sia per causa petendi che per petitum. Ciò non esclude, tuttavia che, essendo entrambe dirette allo stesso risultato pratico del recupero della disponibilità materiale del bene, possano essere proposte anche in via alternativa o subordinata, ovvero l'una possa trasformarsi, in corso di giudizio, nell'altra, in relazione alle eccezioni del convenuto, nel rispetto delle preclusioni introdotte dalla legge 353/1990.
Pertanto, prescindendo dalla qualificazione dell'azione effettuata dalla parte, la domanda di restituzione di un bene, fondata sull'arbitraria disponibilità materiale da parte del convenuto, non accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso, esula dall'ambito delle azioni reali perché non può esser qualificabile come rivendica, bensì come azione personale di rilascio o di restituzione, e se il convenuto contrappone il suo diritto alla detenzione in base ad un titolo giuridico, la validità e persistenza di questo diviene l'oggetto della controversia.
Al riguardo va ribadito che se è vero che il giudice non é vincolato dalla qualificazione dell'azione prospettata dalla parte, essendo libero di discostarsene nell'esercizio del potere - dovere di autonoma qualificazione di essa, discendente dal principio "iura novit curia", tuttavia la qualificazione giuridica da lui ritenuta più appropriata, anche in difformità da quella che le parti, sia pure concordemente, indicano, non può risolversi, senza violare l'art. 112 cod. proc. civ., nella sostituzione dell'azione - espressamente o virtualmente - proposta con altra, fondata su fatti diversi o su diversa "causa petendi", essendo egli comunque vincolato sia ai fatti allegati dalle parti stesse, sia alle domande ed eccezioni che su tali fatti le parti propongono per ottenere un determinato bene (intendendo il termine bene sia come attribuzione di un bene materiale - petitum mediato - sia come attribuzione di un dato diritto o come creazione, regolamento, annullamento, nullità o estinzione di un rapporto - petitum immediato - Cass. 26 maggio 1995 n. 5814).
1.2- I giudici di appello hanno correttamente applicato tali principi perché, come emerge dalla narrativa, è incontestato non solo che il Tarim ha espressamente qualificato l'azione di restituzione della cantina come personale, ma altresì che egli ha chiesto al Citriniti di restituirgliela per mancanza di titolo alla detenzione, e per questo i giudici di appello, nell'accogliere il motivo di gravame di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. da parte del primo giudice per aver mutato tale domanda in quella di accertamento del diritto di proprietà, hanno deciso la controversia con esclusivo riferimento alla predetta azione personale di restituzione, applicando la disciplina giuridica ad essa inerente, che prescinde dalla prova della proprietà del bene.
Pertanto il motivo va respinto.
2.- Con il secondo motivo il Tarim deduce: "Contraddittorietà, insufficiente ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5)".
La sentenza impugnata dà atto sia del diritto di proprietà del Tarim sia della mancanza di titolo del Citriniti ad occuparlo, atteso che la Mirabelli non poteva affittargli un bene di cui non aveva la proprietà. I giudici di appello rigettano la domanda di rilascio della cantina così consentendo al Citriniti di continuare a goderne pur essendo stato dichiarato occupante abusivo. Separando in tal modo le domande correlate e dipendenti il Tribunale incorre nel vizio di omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza. Infatti il Tribunale, nell'affermare la legittimazione passiva del Citriniti e nel negare qualsiasi valore al contratto locativo da lui prodotto con i terzi, e nel prendere atto del diritto di proprietà del Tarim, avrebbe dovuto accogliere le domande di questi, che invece immotivatamente rigetta.
Il motivo è infondato.
Per assumere la qualità di locatore non è necessario avere un diritto reale sulla cosa, né agire in nome del titolare di esso, in quanto il contratto di locazione ha natura personale e prescinde dall'esistenza e titolarità nel locatore di un diritto reale sul bene, essendo sufficiente che egli ne abbia la disponibilità. E' però necessario che tale disponibilità sia giuridica e non di mero fatto, ossia abbia genesi in un rapporto (o titolo) giuridico che giustifichi il potere del locatore di trasferire al conduttore la detenzione e il godimento del bene, con la conseguenza che non può assumere la qualità di locatore colui che abbia soltanto la disponibilità di fatto della cosa stessa.
Pertanto, poiché dalla sentenza impugnata - e dallo stesso ricorso - emerge che il Tarim, per contrastare il diritto alla detenzione della cantina da parte del Citriniti, fondato sul contratto di locazione intervenuto con la Mirabelli, si è limitato a dedurre che costei non ne è la proprietaria, correttamente i giudici di appello ne hanno respinto la domanda di restituzione.
Concludendo il ricorso va respinto. Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2004.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 DICEMBRE 2004



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