Aggiornamento - Civile

Cassazione civ., Sez. I, Sent. 5 dicembre 2003 n. 18619 la riconciliazione tra coniugi e la comunione legale

           SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

           Con atto notificato il 22-23/12/1992, Boccia Maria Felicia, premesso di essere convolata
           a nozze con Fioravante Prisco il 25/10/1975; di essersene legalmente e consensualmente
           separata il 28/3/1977; di essersi, poi, a fine 1977 riconciliata con lo stesso; che il
           Fioravante con atto del 28/12/1978 aveva acquistato una masseria agricola con
           sovrastante fabbricato rurale sito nel comune di Penne (Pescara); che il 30/12/1991, lo
           stesso Prisco Fioravante aveva alienato il cespite a Mauro e Franco Antico, senza il suo
           consenso; poiché l'atto doveva ritenersi stipulato in violazione del regime di comunione
           legale fissato all'atto del matrimonio e automaticamente ripristinatosi con la
           riconciliazione, citava, avanti al tribunale di Napoli, il marito, gli Antico ed il Banco di
           Napoli, che aveva iscritto ipoteca sul bene a garanzia del mutuo concesso agli
           acquirenti, per sentir dichiarare la nullità del contratto di compravendita ex art. 184 c.c.,
           vinte le spese e con clausola di provvisoria esecuzione. 
           Restava contumace il Prisco Fioravante, mentre si costituivano i convenuti Antico e il
           Banco di Napoli, i quali, resistendo alla domanda, eccepivano l'incompetenza territoriale,
           contestavano l'anteriorità della riconciliazione tra i coniugi rispetto alla stipula del
           contratto di alienazione, richiamavano il principio della tutela dell'affidamento dei terzi,
           per avere il Fioravante dichiarato in sede di compravendita di essere separato dalla
           moglie e in regime di separazione dei beni. 
           La causa veniva istruita con prove documentali e, sulle conclusioni delle parti, era decisa
           con sentenza del 3/11/1998, con il rigetto della domanda e la condanna dell'attrice a
           pagare, in favore dei convenuti, le spese del giudizio. 
           Il successivo gravame della Boccia veniva respinto dalla Corte di Napoli. 
           Ed avverso quest'ultima sentenza, depositata il 24 ottobre 2000, la stessa Boccia ricorre
           ora per cassazione. 
           Resistono Mauro e Franco Antico ed il Banco di Napoli, con distinti controricorsi. 
           Non si è costituito il Fioravante. 
           Tutte le parti costituite, hanno anche depositato memoria. 

           MOTIVI DELLA DECISIONE 

           5. Con i due motivi, in cui si articola l'impugnazione, si censura la Corte territoriale: 
           e) per avere violato, ad avviso della ricorrente l'art. 157 c.c., così come interpretato
           dalla sentenza n. 11419/98, di questa Corte di legittimità, con l'affermare che l'effetto
           ripristinatorio del regime di comunione legale, connesso alla riconciliazione dei coniugi, in
           precedenza separatisi, ai sensi della norma citata, non possa essere opposto ai terzi in
           assenza di correlative forme di pubblicità; 
           f) per essere incorsa in ulteriori violazioni di legge e vizi di motivazione, non ammettendo
           le prove, dalla medesima ricorrente richieste, in ordine alla circostanza che l'immobile
           alienato dal marito ai convenuti Antico - e sul quale era stata iscritta ipoteca dal
           mutuante Banco di Napoli - era stato acquistato, dallo stesso coniuge, in data
           "successiva” a quella dell'avvenuta riconciliazione. 
           2. La questione sottesa al riferito primo mezzo impugnatorio, si risolve propriamente nello
           stabilire se il ripristino automatico (ex intervallo) dell'originario regime patrimoniale legale
           di comunione, tra coniugi separatisi, in conseguenza di successiva riconciliazione ex art.
           157 cit., possa, o non, espletare i suoi effetti anche nei rapporti esterni, in assenza di
           alcuna forma di correlativa pubblicità ed in presenza, come nella specie, di annotazione,
           invece, di un precedente (definitivo) provvedimento di separazione giudiziale. 
           2/1. Si tratta di questione che - contrariamente all'assunto della Boccia - non è stata
           affrontata "ex professo" (né tantomeno affermativamente risolta, come ella pretende)
           dalla richiamata (ed unica in argomento) sentenza di questa Corte n. 11418/98. 
           Detta sentenza - in una controversia che atteneva esclusivamente ai rapporti interni tra
           coniugi, relativamente alla "efficacia, tra gli stessi, dell'acquisto effettuato da uno solo di
           essi dopo l'evento riconciliativo" - si è posta ben vero (in funzione della soluzione di quel
           caso concreto) il quesito, a monte, se "gli effetti della separazione" - che, ai sensi
           dell'art. 157 c.c., "i coniugi possono far cessare, senza l'intervento del giudice", con una
           "espressa dichiarazione” o con un "comportamento non equivoco" di riconciliazione -
           siano soltanto quelli (c.d. "permanenti" da taluna dottrina) di cui ai precedenti artt. 156
           e 155 (obbligazione di mantenimento, assegnazione della casa coniugale ed affidamento
           della prole), ovvero anche l'effetto (c.d. istantaneo) di "scioglimento della comunione"
           (ricollegato, appunto, alla separazione personale dall'art. 191 c.c.). 
           E prendendo posizione al riguardo - dopo diffusa e meditata analisi delle varie
           (estremamente divaricate ed articolate) proposte esegetiche formulate in dottrina –
           quella sentenza ha ricostruito il quadro effettuale, ricollegato alla sequenza "matrimonio
           – separazione-riconciliazione", con adesione alla soluzione interpretativa - cui la Corte
           napoletana non ha mosso contestazione alcuna - per cui "é del tutto aderente al
           sistema delineato dal legislatore della riforma che, posta nell'art. 191 c.c. la separazione
           personale come causa di scioglimento della comunione dei beni, si ripristini
           automaticamente tra i coniugi, una volta rimossa con la riconciliazione la causa di
           scioglimento della comunione, quel regime di comunione originariamente adottato,
           esclusa ovviamente ogni retroattività per gli acquisti effettuati durante il periodo di
           separazione". 
           2. E se é pur vero che la stessa sentenza n. 11418 cit. ha segnalato il "problema"
           dell'assenza di previsione normativa di specifici atti formali di pubblicità della
           riconciliazione, diversamente da quanto espressamente invece disposto con riguardo alle
           causa di scioglimento della comunione (ivi comprese, contra Cass. 12098/98, le sentenze
           di separazione personale ex artt. 4, 23 l. n. 74/87), ciò ha fatto, però, quella sentenza
           incidenter tantum, al solo fine di escludere che la rilevata carenza normativa potesse, in
           tesi, influenzare, in senso ostativo o limitativo, il riespandersi automatico (per effetto
           della riconciliazione) dell'originario regime di comunione, subordinandolo (come pur
           sostenuto da autorevole dottrina) alla stipula di una convenzione ad hoc tra i coniugi
           riconciliati. 
           Per cui - ribadito l'automatismo del ripristino di “qual regime di comunione che integra
           una delle scelte fondamentali del legislatore della riforma (conclusione, questa, che
           anche questo Collegio condivide) - coerentemente la sentenza in esame ha, quindi,
           sottolineato che "restano ovviamente aperti i problemi di tutela dei terzi”; problemi non
           coinvolti, in quel caso, dall'oggetto della lite, attinente alla ricognizione degli effetti della
           riconciliazione per il profilo esclusivo dei rapporti (patrimoniali) tra i coniugi. 
           2/3. La posizione - e le connesse esigenze di tutela dell'affidamento - dei terzi, rispetto
           al mutamento del regime patrimoniale dei coniugi (con cui vengano a contrarre),
           conseguente "ex se" all'evento riconciliativo, vengono dunque propriamente qui per la
           prima volta in rilievo. 
           Ed al riguardo, ritiene questa Corte senz'altro corretta la soluzione alla quale sono
           pervenuti i giudici, quibus. 
           Per cui in difetto di alcuna segnalazione esterna di quell'evento, secondo le norme
           generali che governano la pubblicità delle vicende giuridiche a tutela dei terzi -
           l'intervenuto nuovo mutamento del regime patrimoniale della famiglia, per ripristino del
           regime originario di comunione con sovrapposizione a quello di separazione dei beni
           (conseguente alla precedente separazione personale dei coniugi), pur già operante tra i
           coniugi stessi, dalla data della loro riconciliazione, non possa, però, essere opposto ai
           terzi che, come nella specie, abbiano acquistato in buona fede, a titolo oneroso, dal
           coniuge che risultava unico ad esclusivo titolare dell'immobile alienato, per averlo egli, a
           sua volta, acquistato, come da annotazione a margine dell'atto di matrimonio, in regime
           di separazione dei beni. 
           Una diversa interpretazione non sarebbe invero compatibile con i precetti costituzionali di
           tutela della buona fede dei contraenti e della correttezza del traffico giuridico (artt. 2,
           41 Cost.) che vanno, in materia, bilanciati con il valore della parità dei coniugi anche sul
           piano economico (artt. 3, 29 Cost.), e non possono, quindi, essere a quello sacrificati. 
           Risultando, per altro, confermato, anche a livello codicistico, che una scissione dei profili
           effettuali -interni ed esterni - del regime patrimoniale dei coniugi è ben possibile, ed è
           anzi (in funzione delle rilevate esigenze di bilanciamento dei contrapposti interessi)
           necessitata: come si desume (sul piano sistematico) dalla disposizione dell'art. 162
           ultimo comma cod. civ.. La quale - nell'escludere l'opponibilità ai terzi delle convenzioni
           matrimoniali sostitutive o modificative del regime legale di comunione, che non risultino
           "annotate a margine dell'atto di matrimonio" - disciplina una ipotesi speculare a quella di
           modifica, in senso inverso, del regime patrimoniale della famiglia, per ripristino della
           originaria comunione in luogo della separazione dei beni, instauratasi con lo scioglimento
           di quella comunione per effetto (ex art. 191 cit.) della separazione personale dei coniugi.

           2/4. Il primo motivo del ricorso va, pertanto, respinto, resistendo la sentenza impugnata
           a censura in parte qua. 
           3. Inammissibile è poi, a sua volta, il residuo secondo mezzo, non avendo la parte
           interesse a dolersi della mancata ammissione di mezzi di prova in ordine ad una
           circostanza fattuale - quale l'anteriorità della riconciliazione rispetto all'acquisto
           dell'immobile poi rivenduto dal Fioravante - che, nell'economia della decisione della Corte
           di merito, risulta ininfluente (ed è sostanzialmente data anzi per ammessa), per avere
           quei giudici attribuito (correttamente, per quanto detto) decisivo rilievo, ai fini della
           esclusa nullità della compravendita per cui é causa, alla mancata attivazione, nella
           specie, di alcun meccanismo di conoscibilità esterna della suddetta riconciliazione. 
           4. Il ricorso della Boccia va integralmente, pertanto, respinto. 
           5. La novità e complessità della questione dibattuta tra le parti giustifica la
           compensazione, tra le stesse, delle spese di questo giudizio di legittimità. 

           P.Q.M. 

           La Corte rigetta il ricorso e compensa la spese. 
           In Roma, il 10 giugno 2003. 
           DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 5 DICEMBRE 2003

 

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