Cassazione, Sez. II, Sent. del 25 settembre 2002, n. 13923 sugli
accordi preparatori della vendita immobiliare
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con citazione
notificata il 13 dicembre 1990 Vitucci Antonio e Cadeddu Raffaella
esponevano
che con scrittura privati del 7 marzo 1979 la societa' Cuccovillo &
Sgherza
Residenziale
Serri s.n.c. aveva promesso di vendere alla Cadeddu, che a sua volta si
era
obbligata
ad acquistare a favore di persona da nominare, una casa unifamiliare costruita
in regime
di edilizia economica e popolare, per il corrispettivo di lire 27.360.000
pattuendo
che lire 12.281.134 dovevano essere versate in contanti sino alla consegna,
e
il saldo
mediante accollo in sede di stipulazione dell'atto di trasferimento, di
una
corrispondente
quota del mutuo agevolato concesso dal Credito Fondiario: che la
consegna
dell'immobile doveva essere effettuata entro e non oltre la fine di agosto
1979,
mentre
la stipula del contratto definitivo era stata fissata nei sei mesi successivi:
che,
alla scadenza
dei termine per la consegna, la societa' aveva omesso di adempiere la
prestazione,
e pertanto essi istanti in data 4 maggio 1981 avevano proposto ricorso
ex
art. 700
c.p.c. al Pretore di Bari, il duale aveva ordinato la consegna dell'immobile;
in
favore
del Viticci, genero della Cadeddu e dalla stessa nominato effettivo acquirente,
facendo
obbligo ai ricorrenti di versare le somme richieste dalla societa', senza
pregiudizio
dei rispettivi diritti da definirsi nel successivo instaurando giudizio
di merito,
del quale
tuttavia era stata omessa la proposizione. Successivamente, poiche' nessun
accordo
era stato raggiunto in ordine alla determinazione del prezzo dovuto e
persistendo
il rifiuto della societa' venditrice alla stipula dell'atto definitivo,
essi Vitucci e
Cadeddu
convenivano dinanzi al Tribunale di Bari la societa' Cuccovillo & Sgherza
Residenziale
Serri s.n.c., ed i soci Angelantonio Cuccovillo e Leonardo Sgherza per
sentire
trasferire, con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in favore del Vitucci
l'alloggio
sopra indicato e condannare solidalmente i convenuti al risarcimento dei
danni
da ritardo,
da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento delle spese.
Si costituiva
la societa' convenuta eccependo, per quanto interessa in questa sede, il
difetto
di legittimazione attiva del Viticci, non essendo intervenuta nei termini
fissati
dall'art.
1402 c.c. la dichiarazione di nomina in ordine alla domanda ex art. 2932
c.c... e
il difetto
di legittimazione attiva della Cadeddu, non avendo la stessa richiesto
il
trasferimento
in suo favore.
Il Cuccovillo
e lo Sgherza restavano contumaci.
A seguito
di informativa al Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche veniva
acquisita
al processo copia del certificato rilasciato alla societa' ed attestante
l'esistenza,
in testa al Vitucci, dei requisiti per l'acquisto della abitazione, ai
sensi della
legge
n. 166 del 1975 e dell'art. 72 della legge n. 865 del 1971.
All'esito
il tribunale, con sentenza del 7 marzo 1997, ritenuta l'ondata l'eccezione
di
difetto
di legittimazione attiva sollevata nei confronti degli attori, non essendo
intervenuta
la nomina, da parte della originaria contraente Cadeddu, del Vitucci quale
destinatario
degli effetti del preliminare nel termine di cui all'art. 1402 c.c., ne'
potendo
la Cadeddu
proporre la domanda di trasferimento del bene per il terzo Vitucci, rigettava
le domande
proposte e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali.
Avendo
gli originari attori proposto impugnazione, cui resistevano la societa'
Cuccovillo &
Sgherza
Residenziale Serri s.n.c. nonche' i due soci personalmente la Corte di
Appello di
Bari,
con sentenza del 2 luglio 1999, confermava la decisione del tribunale.
La corte
rilevava che gli stessi appellanti avevano riconosciuto che non era stato
mai
fatta
alcuna nomina per iscritto da parte della Cadeddu, e che non era mai intervenuta
alcuna
successiva dichiarazione scritta di accettazione entro il termine legale
di tre
giorni
dal contratto, stabilito dall'art. 1402 c.c. in assenza di un diverso termine
convenzionale
di nomina. Osservava poi che la nomina e l'accettazione, per potere
essere
valide, devono essere fatte nella stessa forma usata per il contratto,
e devono
nello
stesso termine essere comunicate al promittente venditore e che deve in
ogni caso
escludersi
che tali atti negoziali possano intervenire mediante fatti concludenti
e
successivamente
al decorso del termine di decadenza, per cui erano irrilevanti le
circostanze
dalle quali gli appellanti pretendevano che potesse desumersi la avvenuta
nomina
dell'acquirente. In ogni caso non risultava che la societa' venditrice
avesse mai
accettato
documenti provenienti dal Viticci, ne' che si fosse mai attivata presso
gli uffici
competenti
per ottenere il certificato di possesso dei requisiti di legge per l'acquisto
ne'
tanto
meno che la consegna dell'alloggio fosse stata effettuata dall'impresa
direttamente
in favore
del Vitucci, poiche' risultava dal relativo verbale che la consegna era
stata
fatta
al Vitucci che agiva in nome e per conto della Cadeddu.
Hanno
chiesto la cassazione di tale sentenza il Vitucci e la Cadeddu in base
ad un unico
motivo
di ricorso, illustrato anche con memoria, cui resiste con controricorso
la societa'
Cuccovillo
- Sgherza Residenziale Contrada Serri, mentre i soci della stessa non hanno
svolto
attivita' difensiva.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Denunziando
la violazione e falsa applicazione degli artt. 1401 e segg. 1406, 1407,
1411,
1362,
1366 e 2932 c.c., 100 e 112 c.p.c., nonche' l'omessa e/o insufficiente
motivazione
su punti
decisivi della controversia, i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello
non
avrebbe
considerato le argomentazioni da loro esposte con l'atto di appello, ed
in
particolare:
a) che non si ha contratto per persona da nominare allorche' la riserva
di
nomina
va riferita non allo stesso preliminare ma al contratto definitivo che
le parti si
impegnano
a stipulare: b) che in caso di inadempienza del promittente venditore agli
obblighi
derivanti da un preliminare che consenta la stipula del definitivo in capo
al terzo
e' sufficiente
che la designazione del terzo sia fatta con la domanda giudiziale e che
entrambi
- promittente compratore e terzo - siano parti nel giudizio instaurato
affinche'
la pronuncia
del trasferimento sia emessa direttamente nei confronti del terzo. La corte
avrebbe
dovuto quindi considerare che nel nostro ordinamento e' valido il patto
in base
al quale
il promittente si obbliga nei confronti del promissario a stipulare il
futuro
contratto
con una terza persona, e tale patto e' definito in dottrina e giurisprudenza
come contratto
preliminare a favore di terzo, la cui disciplina risulta dalla combinazione
delle
regole proprie del contratto preliminare con quelle del contratto a favore
di terzo.
La Corte
di Appello, invece, aveva negato la legittimazione sostanziale e processuale
del
Vitucci
in base al semplicistico rilievo che la promissaria Cadeddu non aveva provveduto
alla nomina
nel termine di tre giorni fissato dall'art. 1402 c.c. omettendo qualsiasi
indagine
sulla effettiva e concreta volonta' delle parti contraenti, senza una valutazione
delle
espressioni usate, dell'interesse concreto perseguito dai contraenti, del
loro
comportamento
anche successivo alla stipula del preliminare e della prassi assai
frequente
di stipulare contratti preliminari che prevedono la stipula del definitivo
a favore
di persona
da nominare senza l'indicazione di alcun termine che viene considerato
in
scadenza
con la data di stipulazione del contratto definitivo. La corte aveva inoltre
omesso
di motivare in ordine alla prospettata accettazione, da parte della societa'
venditrice,
della indicazione del Vitucci quale effettivo acquirente dell'appartamento,
desumibile
da una serie di elementi presuntivi e documentali.
Il motivo
non puo' trovare accoglimento.
Le argomentazioni
dei ricorrenti, infatti si risolvono in una censura dell'interpretazione
del
contratto
effettuata dal giudice di merito con motivazione adeguata e priva di
contraddizioni
o vizi logici, come tale non censurabile in sede di giudizio di legittimita'.
Essi sostengono
infatti che la Corte di Appello non avrebbe preso in considerazione le
argomentazioni
da loro esposte per sostenere la tesi secondo cui allorche' la riserva
di
nomina
del terzo formulata in un contratto preliminare sia riferita non allo stesso
preliminare,
ma al contratto definitivo, non si avrebbe un contratto a favore di persona
da nominare,
ma un contratto a favore del terra, come tale non soggetto al termine di
cui all'art.
1402 c.c., ma non indicano alcuna precisa violazione di norme di ermeneutica
contrattuale
commessa da quel giudice, ne' riportano nel ricorso, come sarebbero stati
tenuti
a fare in base al principio di autosufficienza del ricorso, quelle parti
del contratto
in base
alle quali il documento avrebbe dovuto essere interpretato nel senso da
loro
prospettato,
in modo da evidenziare le omissioni o gli errori interpretativi commessi
dal
giudice
di appello.
In proposito
deve rilevarsi peraltro che la tesi dei ricorrenti non e' nuova, avendo
la
giurisprudenza
effettivamente rilevato, in qualche non recente precedente, che in un
contratto
preliminare di compravendita immobiliari la clausola che preveda che il
promissario
acquirente acquisti per se' o per persona da nominare puo' comportare la
configurabilita'
sia di una cessione del contratto, ai sensi degli art. 1406 e seguenti
c.c.,
con il
preventivo consenso della cessione a norma dell'art. 1407 stesso codice,
sia di un
contratto
per persona da nominare di cui all'art. 1401 c.c., e cio' sia in ordine
allo stesso
preliminare
che con riferimento al contratto definitivo. Tale pluralita' di configurazioni
giuridiche
in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie
contrattuale
- preliminare
o definitiva - va tuttavia riverita necessariamente - ha osservato la
Suprema
Corte - al contenuto effettivo della volonta' delle parti contraenti, che
l'interprete
deve ricercare in concreto anche in correlazione alla funzione - invalsa
nella
pratica
quotidiana degli affari - di impiegare il contratto preliminare per la
disciplina
intertemporale
dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza,
che non
sia meramente
verbale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore. In tale
prospettiva,
pertanto, fa specificata clausola contrattuale puo' anche comportare la
configurazione
del contratto preliminare come contratto a favore del terzo mediante la
facolta'
di designazione concessa all'uopo al promissorio, fino alla stipulazione
del
definitivo,
e la posizione della persona, cui si riferisce tale facolta' di nomina,
come
destinatario
della prestazione pattuita, consistente nella prestazione del consenso
per la
stipula
del contratto definitivo, con la conseguente possibilita', nel giudizio
promosso ex
art. 2932
c.c., per il promissario di chiedere la attuazione del trasferimento in
favore
della
persona nominata e per quest'ultima di intervenire nel giudizio per manifestare
la
propria
accettazione ai sensi dei comma 2 dell'art. 1411 c.c., al fine di rendere
possibile
l'effetto
traslativo, cui in definitiva mira il procedimento ex art. 2932 c.c., direttamente
in suo
favore (cfr.: Cass. sez. il, 13 febbraio 1981 n. 891). Pertanto, come vedesi
la
giurisprudenza,
lungi dal ritenere che nel contratto preliminare per persona da nominare
possa
ravvisarsi in ogni caso una ipotesi di contratto a favore di terzi, non
ha mancato
di evidenziare
che la possibilita' di collocare tale tipo di contratto preliminare nell'una
o
nell'altra
categoria contrattuale dipende in ogni caso dal l'interpretazione che del
contratto
stesso venga data, ed in proposito i ricorrenti non hanno concretamente
indicato
alcun errore interpretativo dell'indice di appello, nessuna rilevanza avendo,
come
ha correttamente
osservato la corte di merito le circostanze di fatto estranee al
contratto
su cui gli stessi si sono soffermati.
L'infondatezza
del motivo illustrato con il ricorso determina il rigetto dello stesso
e' la
conseguente
condanna devi ricorrenti in via solidale al pagamento delle spese del
giudizio,
che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta
il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore
della
controricorrente,
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro. 94,00 oltre a
euro.
1.500.00 per onorari.
Roma,
19/06/2002.
DEPOSITATO
IN CANCELLERIA IL 25 SETTEMBRE 2002
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