Aggiornamento - Civile

Cassazione, Sez. II, Sent. del 25 settembre 2002, n. 13923 sugli accordi preparatori della vendita immobiliare
           
           SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

           Con citazione notificata il 13 dicembre 1990 Vitucci Antonio e Cadeddu Raffaella
           esponevano che con scrittura privati del 7 marzo 1979 la societa' Cuccovillo & Sgherza
           Residenziale Serri s.n.c. aveva promesso di vendere alla Cadeddu, che a sua volta si era
           obbligata ad acquistare a favore di persona da nominare, una casa unifamiliare costruita
           in regime di edilizia economica e popolare, per il corrispettivo di lire 27.360.000
           pattuendo che lire 12.281.134 dovevano essere versate in contanti sino alla consegna, e
           il saldo mediante accollo in sede di stipulazione dell'atto di trasferimento, di una
           corrispondente quota del mutuo agevolato concesso dal Credito Fondiario: che la
           consegna dell'immobile doveva essere effettuata entro e non oltre la fine di agosto 1979,
           mentre la stipula del contratto definitivo era stata fissata nei sei mesi successivi: che,
           alla scadenza dei termine per la consegna, la societa' aveva omesso di adempiere la
           prestazione, e pertanto essi istanti in data 4 maggio 1981 avevano proposto ricorso ex
           art. 700 c.p.c. al Pretore di Bari, il duale aveva ordinato la consegna dell'immobile; in
           favore del Viticci, genero della Cadeddu e dalla stessa nominato effettivo acquirente,
           facendo obbligo ai ricorrenti di versare le somme richieste dalla societa', senza
           pregiudizio dei rispettivi diritti da definirsi nel successivo instaurando giudizio di merito,
           del quale tuttavia era stata omessa la proposizione. Successivamente, poiche' nessun
           accordo era stato raggiunto in ordine alla determinazione del prezzo dovuto e
           persistendo il rifiuto della societa' venditrice alla stipula dell'atto definitivo, essi Vitucci e
           Cadeddu convenivano dinanzi al Tribunale di Bari la societa' Cuccovillo & Sgherza
           Residenziale Serri s.n.c., ed i soci Angelantonio Cuccovillo e Leonardo Sgherza per
           sentire trasferire, con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in favore del Vitucci
           l'alloggio sopra indicato e condannare solidalmente i convenuti al risarcimento dei danni
           da ritardo, da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento delle spese. 
           Si costituiva la societa' convenuta eccependo, per quanto interessa in questa sede, il
           difetto di legittimazione attiva del Viticci, non essendo intervenuta nei termini fissati
           dall'art. 1402 c.c. la dichiarazione di nomina in ordine alla domanda ex art. 2932 c.c... e
           il difetto di legittimazione attiva della Cadeddu, non avendo la stessa richiesto il
           trasferimento in suo favore. 
           Il Cuccovillo e lo Sgherza restavano contumaci. 
           A seguito di informativa al Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche veniva
           acquisita al processo copia del certificato rilasciato alla societa' ed attestante
           l'esistenza, in testa al Vitucci, dei requisiti per l'acquisto della abitazione, ai sensi della
           legge n. 166 del 1975 e dell'art. 72 della legge n. 865 del 1971. 
           All'esito il tribunale, con sentenza del 7 marzo 1997, ritenuta l'ondata l'eccezione di
           difetto di legittimazione attiva sollevata nei confronti degli attori, non essendo
           intervenuta la nomina, da parte della originaria contraente Cadeddu, del Vitucci quale
           destinatario degli effetti del preliminare nel termine di cui all'art. 1402 c.c., ne' potendo
           la Cadeddu proporre la domanda di trasferimento del bene per il terzo Vitucci, rigettava
           le domande proposte e condannava gli attori al pagamento delle spese processuali. 
           Avendo gli originari attori proposto impugnazione, cui resistevano la societa' Cuccovillo &
           Sgherza Residenziale Serri s.n.c. nonche' i due soci personalmente la Corte di Appello di
           Bari, con sentenza del 2 luglio 1999, confermava la decisione del tribunale. 
           La corte rilevava che gli stessi appellanti avevano riconosciuto che non era stato mai
           fatta alcuna nomina per iscritto da parte della Cadeddu, e che non era mai intervenuta
           alcuna successiva dichiarazione scritta di accettazione entro il termine legale di tre
           giorni dal contratto, stabilito dall'art. 1402 c.c. in assenza di un diverso termine
           convenzionale di nomina. Osservava poi che la nomina e l'accettazione, per potere
           essere valide, devono essere fatte nella stessa forma usata per il contratto, e devono
           nello stesso termine essere comunicate al promittente venditore e che deve in ogni caso
           escludersi che tali atti negoziali possano intervenire mediante fatti concludenti e
           successivamente al decorso del termine di decadenza, per cui erano irrilevanti le
           circostanze dalle quali gli appellanti pretendevano che potesse desumersi la avvenuta
           nomina dell'acquirente. In ogni caso non risultava che la societa' venditrice avesse mai
           accettato documenti provenienti dal Viticci, ne' che si fosse mai attivata presso gli uffici
           competenti per ottenere il certificato di possesso dei requisiti di legge per l'acquisto ne'
           tanto meno che la consegna dell'alloggio fosse stata effettuata dall'impresa direttamente
           in favore del Vitucci, poiche' risultava dal relativo verbale che la consegna era stata
           fatta al Vitucci che agiva in nome e per conto della Cadeddu. 
           Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza il Vitucci e la Cadeddu in base ad un unico
           motivo di ricorso, illustrato anche con memoria, cui resiste con controricorso la societa'
           Cuccovillo - Sgherza Residenziale Contrada Serri, mentre i soci della stessa non hanno
           svolto attivita' difensiva. 

           MOTIVI DELLA DECISIONE 

           Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1401 e segg. 1406, 1407, 1411,
           1362, 1366 e 2932 c.c., 100 e 112 c.p.c., nonche' l'omessa e/o insufficiente motivazione
           su punti decisivi della controversia, i ricorrenti lamentano che la Corte di Appello non
           avrebbe considerato le argomentazioni da loro esposte con l'atto di appello, ed in
           particolare: a) che non si ha contratto per persona da nominare allorche' la riserva di
           nomina va riferita non allo stesso preliminare ma al contratto definitivo che le parti si
           impegnano a stipulare: b) che in caso di inadempienza del promittente venditore agli
           obblighi derivanti da un preliminare che consenta la stipula del definitivo in capo al terzo
           e' sufficiente che la designazione del terzo sia fatta con la domanda giudiziale e che
           entrambi - promittente compratore e terzo - siano parti nel giudizio instaurato affinche'
           la pronuncia del trasferimento sia emessa direttamente nei confronti del terzo. La corte
           avrebbe dovuto quindi considerare che nel nostro ordinamento e' valido il patto in base
           al quale il promittente si obbliga nei confronti del promissario a stipulare il futuro
           contratto con una terza persona, e tale patto e' definito in dottrina e giurisprudenza
           come contratto preliminare a favore di terzo, la cui disciplina risulta dalla combinazione
           delle regole proprie del contratto preliminare con quelle del contratto a favore di terzo.
           La Corte di Appello, invece, aveva negato la legittimazione sostanziale e processuale del
           Vitucci in base al semplicistico rilievo che la promissaria Cadeddu non aveva provveduto
           alla nomina nel termine di tre giorni fissato dall'art. 1402 c.c. omettendo qualsiasi
           indagine sulla effettiva e concreta volonta' delle parti contraenti, senza una valutazione
           delle espressioni usate, dell'interesse concreto perseguito dai contraenti, del loro
           comportamento anche successivo alla stipula del preliminare e della prassi assai
           frequente di stipulare contratti preliminari che prevedono la stipula del definitivo a favore
           di persona da nominare senza l'indicazione di alcun termine che viene considerato in
           scadenza con la data di stipulazione del contratto definitivo. La corte aveva inoltre
           omesso di motivare in ordine alla prospettata accettazione, da parte della societa'
           venditrice, della indicazione del Vitucci quale effettivo acquirente dell'appartamento,
           desumibile da una serie di elementi presuntivi e documentali. 
           Il motivo non puo' trovare accoglimento. 
           Le argomentazioni dei ricorrenti, infatti si risolvono in una censura dell'interpretazione del
           contratto effettuata dal giudice di merito con motivazione adeguata e priva di
           contraddizioni o vizi logici, come tale non censurabile in sede di giudizio di legittimita'.
           Essi sostengono infatti che la Corte di Appello non avrebbe preso in considerazione le
           argomentazioni da loro esposte per sostenere la tesi secondo cui allorche' la riserva di
           nomina del terzo formulata in un contratto preliminare sia riferita non allo stesso
           preliminare, ma al contratto definitivo, non si avrebbe un contratto a favore di persona
           da nominare, ma un contratto a favore del terra, come tale non soggetto al termine di
           cui all'art. 1402 c.c., ma non indicano alcuna precisa violazione di norme di ermeneutica
           contrattuale commessa da quel giudice, ne' riportano nel ricorso, come sarebbero stati
           tenuti a fare in base al principio di autosufficienza del ricorso, quelle parti del contratto
           in base alle quali il documento avrebbe dovuto essere interpretato nel senso da loro
           prospettato, in modo da evidenziare le omissioni o gli errori interpretativi commessi dal
           giudice di appello. 
           In proposito deve rilevarsi peraltro che la tesi dei ricorrenti non e' nuova, avendo la
           giurisprudenza effettivamente rilevato, in qualche non recente precedente, che in un
           contratto preliminare di compravendita immobiliari la clausola che preveda che il
           promissario acquirente acquisti per se' o per persona da nominare puo' comportare la
           configurabilita' sia di una cessione del contratto, ai sensi degli art. 1406 e seguenti c.c.,
           con il preventivo consenso della cessione a norma dell'art. 1407 stesso codice, sia di un
           contratto per persona da nominare di cui all'art. 1401 c.c., e cio' sia in ordine allo stesso
           preliminare che con riferimento al contratto definitivo. Tale pluralita' di configurazioni
           giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale
           - preliminare o definitiva - va tuttavia riverita necessariamente - ha osservato la
           Suprema Corte - al contenuto effettivo della volonta' delle parti contraenti, che
           l'interprete deve ricercare in concreto anche in correlazione alla funzione - invalsa nella
           pratica quotidiana degli affari - di impiegare il contratto preliminare per la disciplina
           intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non
           sia meramente verbale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore. In tale
           prospettiva, pertanto, fa specificata clausola contrattuale puo' anche comportare la
           configurazione del contratto preliminare come contratto a favore del terzo mediante la
           facolta' di designazione concessa all'uopo al promissorio, fino alla stipulazione del
           definitivo, e la posizione della persona, cui si riferisce tale facolta' di nomina, come
           destinatario della prestazione pattuita, consistente nella prestazione del consenso per la
           stipula del contratto definitivo, con la conseguente possibilita', nel giudizio promosso ex
           art. 2932 c.c., per il promissario di chiedere la attuazione del trasferimento in favore
           della persona nominata e per quest'ultima di intervenire nel giudizio per manifestare la
           propria accettazione ai sensi dei comma 2 dell'art. 1411 c.c., al fine di rendere possibile
           l'effetto traslativo, cui in definitiva mira il procedimento ex art. 2932 c.c., direttamente
           in suo favore (cfr.: Cass. sez. il, 13 febbraio 1981 n. 891). Pertanto, come vedesi la
           giurisprudenza, lungi dal ritenere che nel contratto preliminare per persona da nominare
           possa ravvisarsi in ogni caso una ipotesi di contratto a favore di terzi, non ha mancato
           di evidenziare che la possibilita' di collocare tale tipo di contratto preliminare nell'una o
           nell'altra categoria contrattuale dipende in ogni caso dal l'interpretazione che del
           contratto stesso venga data, ed in proposito i ricorrenti non hanno concretamente
           indicato alcun errore interpretativo dell'indice di appello, nessuna rilevanza avendo, come
           ha correttamente osservato la corte di merito le circostanze di fatto estranee al
           contratto su cui gli stessi si sono soffermati. 
           L'infondatezza del motivo illustrato con il ricorso determina il rigetto dello stesso e' la
           conseguente condanna devi ricorrenti in via solidale al pagamento delle spese del
           giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo. 

           P.Q.M. 

           rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore della
           controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro. 94,00 oltre a
           euro. 1.500.00 per onorari. 
           Roma, 19/06/2002. 
           DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 SETTEMBRE 2002

 

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