Corte di Cassazione, sez. I
Civile, sentenza 14 giugno – 2 agosto 2012, n. 13912, il mancato guadagno di cui all'art. 1223 c.c. per
l'inadempimento contrattuale
Svolgimento del processo
Baires Pubblicità s.r.l. agiva avanti al Tribunale di
Lucca nei confronti dell'emittente televisiva Telecapri Broadcasting System
s.r.l., e, premesso di avere ceduto per un anno alla convenuta, con
contratto del 21/2/1985, il diritto di trasmettere in video per l'area
delle regioni del Lazio, della Puglia e della Campania, le due telenovelas
argentine dei cui diritti di sfruttamento e distribuzione era titolare per
l'Italia per il quinquennio 1985/1990, chiedeva che, previa risoluzione del
contratto per inadempimento della cessionaria, per il mancato versamento
del corrispettivo convenuto e la cessione ad altre emittenti al di fuori
delle zone previste in contratto, la stessa venisse
condannata alla restituzione delle cassette ed al risarcimento dei danni.
La convenuta si costituiva e contestava la domanda attorea. In corso di
causa, subentrava il Fallimento Baires Pubblicità s.r.l.
Il Tribunale, con sentenza n.726 del 2003, dichiarava risolto il contratto,
condannava Telecapri alla restituzione alla Broadcasting
delle videocassette in oggetto ad al pagamento di Euro 136.003,76, oltre
interessi sulla somma rivalutata anno per anno, dal 1985 alla data della sentenza.
La Corte d'appello,con sentenza 13/6 - 9/10/2006,
in parziale accoglimento dell'appello principale di Telecapri, ha ridotto
l'importo di cui alla condanna ad Euro 60.446,11, oltre rivalutazione dal
1985 alla data della pronuncia, oltre interessi legali sulla somma anno per
anno rivalutata,e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale
proposto dal Fallimento Baires, ha condannato Telecapri al pagamento di
ulteriori Euro 77.468,51, oltre rivalutazione Istat dalla data intermedia
del quadriennio,sino alla data della decisione, ed interessi legali sulla
somma annualmente rivalutata; ha infine regolato le spese del giudizio.
La Corte d'appello, nello specifico, ha rigettato il primo motivo
dell'appello principale proposto da Telecapri, rilevando che la disciplina
di cui all'art. 83 c.p.c. si applica solo per la nomina del primo difensore
e che l’eccezione di nullità delle procure alle liti, rilasciate ai
difensori succedutisi al primo in atti diversi da quelli previsti
dall’art. 83, 2 comma c.p.c., era stata
sollevata tardivamente all'udienza del 20/12/2002.
Ha rigettato l'eccezione di incostituzionalità
degli artt. 1 e 2 della L. 276/97, in relazione agli artt. 25 e 102 Cost.,
e ritenuto la legittimità dell'assegnazione della causa, spettante alla sezione
stralcio, al giudice togato, non costituendo la Sezione stralcio un
diverso organo di giustizia, da cui l'inconfigurabilità di una questione di
competenza nell'assegnazione delle cause, trattandosi unicamente della
distribuzione dei vari affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario.
Il Giudice del merito ha ritenuto nuova, e quindi inammissibile, la domanda
di estinzione del giudizio, comunque infondata, non rientrando la
controversia in quelle per le quali il Giudice delegato aveva autorizzato
il Curatore a rinunciare ad iniziative
giudiziarie. Trattando congiuntamente il quarto motivo dell'appello
principale e l'appello incidentale, ambedue relativi al danno risarcibile
conseguente all'inadempimento, la
Corte d'appello ha ritenuto di liquidare il mancato
guadagno nella minore somma di lire 117,040.000, come determinata dal
C.T.U. al netto delle spese, rappresentate dai costi di acquisizione e
distribuzione, da rivalutarsi dal 1985 alla data della sentenza, con gli
interessi legali sull'importo anno per anno
rivalutato.
Quanto all'appello incidentale, la
Corte d'appello, mentre ha ritenuto di confermare la
pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provato che, a causa
della mancata restituzione delle videocassette degli episodi iniziali,
Baires avesse subito ripercussioni economiche negative per non avere potuto
mettere le stesse a disposizione di emittenti provate ovvero di non avere
potuto assicurare alle stesse il rispetto dell'esclusiva come pattuito, ha
peraltro ritenuto di potere liquidare con criterio equitativo, anche se con
riferimento ai dati contabili di cui a pag. 11
della CTU, in lire 150.000.000, il danno derivante dalla possibilità di
sfruttamento esclusivo per l'Italia delle videocassette per il quadriennio,
somma da rivalutarsi a partire dalla data intermedia del 1988/1989 sino
alla decisione, oltre interessi legali sulle somme anno per anno
rivalutato.
Il Giudice del merito ha infine respinto le domande ex art. 96 c.p.c.
dell'appellante principale e di risarcimento danni della Curatela, ed ha
infine disposto la cancellazione delle frasi offensive per la Curatela.
Ricorre Telecapri, sulla base di
sei motivi.
Il Fallimento Baires ha depositato controricorso con ricorso incidentale
affidato a due motivi.
Il difensore della ricorrente ha depositato brevi note ex art. 379, ultimo
comma, c.p.c..
Motivi della decisione
1.1. - Con il primo motivo, la ricorrente Telecapri si
duole della violazione degli artt. 83, 3 comma
c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 45 della l.
69/2009), 156, 2 comma e 159, 2 comma c.p.c., dovendosi il nuovo difensore
costituirsi, in corso di causa, con procura conferita per atto pubblico o
scrittura privata autenticata da soggetto abilitato, e configurandosi a
riguardo nullità assoluta e non relativa.
1.2.- Con il secondo motivo, Telecapri si duole della violazione degli artt. 25 e 102, 2 comma, 106 Cost., e 5 c.p.c.,
per costituire i GOA Giudici speciali, vietati ex art.102 Cost., e
straordinari post factum, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale
della questione di costituzionalità della l. 276/1997 e la sospensione del
giudizio.
1.3.- Con il terzo motivo, la ricorrente principale censura la pronuncia
per la violazione ex art. 360 n. 2 c.p.c. degli artt. 1,
2 e 11 della l. 276/97 e art.5 c.p.c, sostenendo la nullità assoluta del
provvedimento del Presidente del Tribunale che ha scardinato la causa dal
ruolo del GOA e assegnato la stessa al Giudice togato.
1.4.- Con il quarto motivo, Telecapri si duole della violazione degli artt.
2697, 1453 e 1559 c.c., per non avere la Corte del merito tenuto conto della mancata
prova da parte di Baires della disponibilità delle
video cassette, successive a quelle fornite a Telecapri, e del fatto che
dette cassette non sono state rinvenute nell'inventario,non risultano nelle
relazioni del Curatore, né in archivio, con la conseguenza che
l'inadempimento doveva essere imputato alla società attorea.
1.5.- In subordine, Telecapri denuncia la violazione degli artt. 1223,
1277, 2697 e l.f., in relazione alla statuizione
di determinazione della perdita in Euro 60446,11, oltre rivalutazione ed
interessi.
Secondo la ricorrente, è fatto notorio che il
guadagno al netto nelle transazioni commerciali non supera il 10% del
prezzo della transazione; sulle somme non spettano gli interessi legali
dopo la dichiarazione di fallimento e la rivalutazione non è dovuta,
trattandosi di credito di valuta, per cui la svalutazione ex art. 1227 c.c.
deve essere provata.
1.6.- Col sesto motivo, la parte denuncia la violazione degli artt. 189 e
345 c.p.c., 2697, 1223, 1453,1559 c.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha
accolto l'appello incidentale sul mancato guadagno, che costituisce domanda
nuova, così come quella formulata in primo grado, come illustrato nella
memoria di replica del 5/3/03; è stato provato che Baires non ha subito
alcun danno dalla mancata restituzione delle cassette, in
quanto gli episodi delle telenovelas erano riprodotti in più copie;
v'è contraddittorietà nel ritenere che la mancata restituzione delle
cassette non abbia comportato danno da lucro cessante per i contratti già
in essere, e nel contempo che la mancata restituzione abbia prodotto danni
in relazione ai potenziali contraenti, né v'è prova in atti di trattative
contrattuali preliminari naufragate.
2.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale,il
Fallimento denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1453
c.c., e difetto di motivazione, per avere la Corte del merito
detratto dal prezzo del contratto non riscosso i costi di acquisizione e
distribuzione già sostenuti.
2.2.- Con il secondo motivo, il Fallimento si duole della
omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto
controverso e decisivo, per non avere il Giudice del merito spiegato la
ragione per cui i costi sostenuti prima della risoluzione e non
recuperabili dopo la risoluzione dovessero essere detratti dal prezzo non
riscosso.
3.1.- I ricorsi principale ed incidentale vanno
riuniti ex art.335 c.p.c..
3.2.- Il primo motivo del ricorso principale va respinto.
Come affermato nella pronuncia 17873/2003 (e conformi, le precedenti
2618/99, 2149/02), la nomina di un nuovo difensore nel corso del
procedimento civile, pur potendo essere effettuata
anche su atto diverso da quelli indicato nell'art. 83, 3 comma c.p.c.,
purché evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la
procura, deve porsi in essere in un atto determinante l'ingresso della
parte in giudizio, ossia in un atto lato sensu processuale, atteso che la
natura processuale dello stesso ne rivela l'inerenza allo specifico
processo per il quale la procura è rilasciata. E nella specie, le
sostituzioni del precedente difensore sono avvenute con comparse depositate
in udienza, quindi in atti a natura specificamente processuale.
3.3.- Il secondo motivo è inammissibile, non potendo spiegare la questione
di costituzionalità prospettata alcuna incidenza sulla decisione, in
termini più favorevoli al ricorrente, atteso che la decisione è stata
assunta dal Giudice togato.
3.3.- Il terzo motivo è infondato; la sezione stralcio istituita presso i
Tribunali dalla 1.276/1997 per la definizione
delle cause che non presentino riserva di collegialità, non costituisce,
nell'ambito dell'ufficio giudiziario, un diverso organo di giustizia, e la
questione se una controversia spetti al giudice onorario aggregato presso
la sezione ovvero al Tribunale in composizione collegiale pone un problema
di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e
non involge questione di competenza (così la pronuncia 6905/01, e conformi,
le successive 20623/2011, 17977/08, 12663/04, tra le tante). Né la legge
vieta al Giudice togato di conoscere delle cause precedenti al 30/4/1995.
3.4.- Il quarto motivo è inammissibile, attesa la novità della prospettazione
fatta valere, di cui non v'è traccia nella sentenza impugnata, intesa a
rovesciare su Baires la risoluzione per inadempimento.
3.5.- Il quinto motivo è infondato.
In primis, lo stesso è formulato sul rilievo, del tutto apodittico, della
percentuale "notoria" del guadagno da
transazione commerciale, a fronte della statuizione della Corte del merito,
ampiamente argomentata in diritto e resa in adesione alle valutazioni del
C.T.U., non rese oggetto di specifica censura; inoltre, va rilevato che la
dichiarazione di fallimento sospende, quanto ai crediti chirografari, la
decorrenza degli interessi ai fini del concorso, ma sui debiti, mentre i
crediti del Fallimento, presenti nel patrimonio del soggetto fallito alla
data del fallimento, rimangono nelle componenti di capitale ed interessi, e
nel caso, si tratta di un credito del Fallimento, che, avendo natura
risarcitoria, è di valore e non valuta.
3.6.- Il sesto motivo è infondato.
Non sussiste la novità della domanda, avendo Baires agito per il
risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento ed inoltre la controparte, in tesi,avrebbe dovuto
eccepire la dedotta novità avanti al Giudice di secondo grado.
Nel resto, non v'è contraddizione nel ragionamento della Corte, nel
ritenere il danno per l'impossibilità di sfruttare commercialmente il
residuo quadriennio dell'esclusiva e nell'escludere che l'indisponibilità
delle cassette avesse determinato danni quanto ai contratti già in essere;
quanto all'eccezione di Telecapri, della disponibilità da parte di Baires
delle copie delle cassette non riconsegnate dalla prima, è sufficiente
rilevare che la ricorrente principale non ha indicato in ricorso, in
violazione del principio dell'autosufficienza, quando ed
in quale atto del giudizio di merito avrebbe fatto valere detto fatto
impeditivo, che non risulta esaminato in sentenza e che pertanto deve
ritenersi nuovo.
3.1.- I due motivi del ricorso incidentale, strettamente collegati, vanno
esaminati congiuntamente e sono da respingersi.
La Corte d'appello ha bene applicato i principi di cui all'art.1453 c.c. e
in specie, il principio secondo il quale il mancato guadagno di cui
all'art. 1223 c.c. è da ritenersi l'incremento patrimoniale netto che la
parte adempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto
e che è venuto a mancare per la risoluzione per l'inadempimento della
controparte.
Quanto alla censura specifica, dell'errata detrazione, in tesi, dal prezzo
del contratto dei costi di acquisizione e distribuzione, va rilevato che la Corte del merito, sul
punto, ha fatto esplicito riferimento alla valutazione del C.T.U., con ciò recependone integralmente i rilievi; da ciò consegue
che, per infirmare la motivazione "per relationem", la parte
avrebbe dovuto indicare quando ed in quale modo avesse fatto valere già
dinanzi al Giudice del merito le critiche alla C.T.U., indicandone altresì
la rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione
(così la pronuncia 10222/2009, e vedi tra le precedenti, le sentenze
18688/2007, 10668/2005).
4.1.- Conclusivamente, vanno respinti il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Le spese del giudizio vanno compensate, attesa la
soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La
Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; dispone la
compensazione tra le parti delle spese del giudizio di
cassazione.
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